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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5025 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/9/2024, pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2538/2024 R.G. promossa da
C.F. (avv.ti GUERINI SARA e ROTONDO Parte_1 C.F._1
PIERFRANCESCO)
RICORRENTE contro
C.F. (avv.ti RAMIREZ ANNAMARIA e DUSI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
Ritenuto che:
all'udienza del 26/9/2024, le parti hanno dato atto di aver trovato un'intesa in merito ai provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. da adottare in relazione alla figlia (n. 14/2/2021); Per_1
l'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Affido condiviso della minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre, ove la minore prenderà la propria residenza;
2) La casa famigliare, già lasciata dalla signora , viene assegnata al sig. Parte_1 CP_1
3) Il padre terrà con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì alle 19 sino alla domenica sera alle ore 20.30;
- nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il sig. terrà con sé la CP_1 figlia il martedì dal termine dell'asilo sino alla mattina seguente con riaccompagnamento all'asilo;
- nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, il padre terrà con sé la figlia il martedì dal termine dell'asilo alla mattina seguente con riaccompagnamento all'asilo ed il giovedì dal termine dell'asilo sino al venerdì mattina. Nei giorni di competenza paterni la minore potrà essere ritirata all'asilo dai nonni paterni mentre nei giorni di competenza materni la minore potrà
1 essere ritirata da scuola dai nonni materni. Viceversa, i genitori avranno cura, di regola e salvo eccezionali necessità, di accompagnare personalmente a scuola la bambina al mattino, cercando per quanto possibile di adeguare i propri impegni lavorativi;
4) Per le vacanze natalizie la minore alternerà di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. I giorni del 31/12 e di Capodanno saranno trascorsi con il medesimo genitore alterandosi di anno in anno. Pertanto, salvo miglior accordo le vacanze natalizie potranno essere divise come segue: periodo A dal 23 al 25 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, periodo B: dal 26 dicembre al 1° gennaio. Solo per il Natale 2024, il periodo A andrà dal 23 al 25 dicembre, dal 29 al 30 dicembre e dal 3 al 6 gennaio, mentre il periodo B: dal 26 al 28 dicembre, 30 al 3 gennaio.
Nel 2024 il periodo A sarà di competenze della signora e il periodo B del sig. Parte_1
e di anno in anno si alterneranno. CP_1
Nei periodi non compresi dalle vacanze si applicheranno le frequentazioni ordinarie;
5) La bambina starà con il padre il 50% delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il periodo comprendente Pasqua e quello comprendente il Lunedì dell'Angelo.
6) In merito alle vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30.5 di ogni anno. Fino ai 7 anni della bambina le due settimane saranno necessariamente non consecutive;
7) Il sig. versa alla signora un assegno di mantenimento della figlia di € CP_1 Parte_1
200,00 mensili;
la signora percepirà inoltre integralmente l'assegno unico ad oggi pari Parte_1 ad € 223 mensili per un totale quindi di € 423 mensili tale somma si rivaluterà annualmente secondo l'indice Istat a partire dall'ottobre 2025 come prima rivalutazione (assegno di mantenimento mensile a carico del padre + assegno unico mensile). In caso di riduzione o di aumento dell'assegno unico, anche l'assegno di mantenimento a carico del sig. subirà una variazione (in aumento o CP_1 diminuzione) tale da garantire, tra assegno di mantenimento e assegno unico, che la signora percepisca l'importo complessivo di € 423 mensile come sopra concordato rivalutato Parte_1 secondo l'indice Istat.
8) Il sig. parteciperà al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del CP_1
Tribunale di Brescia. La signora trasmetterà, anche a mezzo whatsapp o mail, le pezze Parte_1 giustificative e il signor provvederà a versare la quota di propria competenza in uno con il CP_1 bonifico del mese successivo;
9) La bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno del proprio compleanno con un genitore e con l'altro, indipendentemente dai turni di visita;
10) La bambina starà con ciascun genitore il giorno del compleanno del genitore stesso, indipendentemente dai turni di visita;
11) La bambina passerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà indipendentemente dai turni di visita;
12) I genitori concordano sin da ora sulla possibilità di modificare il calendario di visita, recuperando i giorni persi così da permettere alla bambina di partecipare a feste, eventi o occasioni proprie del nucleo famigliare dell'altro genitore;
13) Le parti convengono l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio con rinuncia dei loro procuratori alla solidarietà professionale.
14) Le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio per sé e per la bambina;
2 15) Le parti dichiarano infine di rinunciare ai termini per l'appello del emanando provvedimento che recepisca le presenti conclusioni.
16) Le parti confermano l'iscrizione della minore all'asilo di Comezzano Cizzago”;
le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della minore;
sussistono pertanto i presupposti per recepire l'accordo delle parti;
si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 2538/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato all'udienza del
26/9/2024, come indicato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 03/10/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/9/2024, pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2538/2024 R.G. promossa da
C.F. (avv.ti GUERINI SARA e ROTONDO Parte_1 C.F._1
PIERFRANCESCO)
RICORRENTE contro
C.F. (avv.ti RAMIREZ ANNAMARIA e DUSI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
Ritenuto che:
all'udienza del 26/9/2024, le parti hanno dato atto di aver trovato un'intesa in merito ai provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. da adottare in relazione alla figlia (n. 14/2/2021); Per_1
l'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Affido condiviso della minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre, ove la minore prenderà la propria residenza;
2) La casa famigliare, già lasciata dalla signora , viene assegnata al sig. Parte_1 CP_1
3) Il padre terrà con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì alle 19 sino alla domenica sera alle ore 20.30;
- nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il sig. terrà con sé la CP_1 figlia il martedì dal termine dell'asilo sino alla mattina seguente con riaccompagnamento all'asilo;
- nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, il padre terrà con sé la figlia il martedì dal termine dell'asilo alla mattina seguente con riaccompagnamento all'asilo ed il giovedì dal termine dell'asilo sino al venerdì mattina. Nei giorni di competenza paterni la minore potrà essere ritirata all'asilo dai nonni paterni mentre nei giorni di competenza materni la minore potrà
1 essere ritirata da scuola dai nonni materni. Viceversa, i genitori avranno cura, di regola e salvo eccezionali necessità, di accompagnare personalmente a scuola la bambina al mattino, cercando per quanto possibile di adeguare i propri impegni lavorativi;
4) Per le vacanze natalizie la minore alternerà di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. I giorni del 31/12 e di Capodanno saranno trascorsi con il medesimo genitore alterandosi di anno in anno. Pertanto, salvo miglior accordo le vacanze natalizie potranno essere divise come segue: periodo A dal 23 al 25 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, periodo B: dal 26 dicembre al 1° gennaio. Solo per il Natale 2024, il periodo A andrà dal 23 al 25 dicembre, dal 29 al 30 dicembre e dal 3 al 6 gennaio, mentre il periodo B: dal 26 al 28 dicembre, 30 al 3 gennaio.
Nel 2024 il periodo A sarà di competenze della signora e il periodo B del sig. Parte_1
e di anno in anno si alterneranno. CP_1
Nei periodi non compresi dalle vacanze si applicheranno le frequentazioni ordinarie;
5) La bambina starà con il padre il 50% delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il periodo comprendente Pasqua e quello comprendente il Lunedì dell'Angelo.
6) In merito alle vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30.5 di ogni anno. Fino ai 7 anni della bambina le due settimane saranno necessariamente non consecutive;
7) Il sig. versa alla signora un assegno di mantenimento della figlia di € CP_1 Parte_1
200,00 mensili;
la signora percepirà inoltre integralmente l'assegno unico ad oggi pari Parte_1 ad € 223 mensili per un totale quindi di € 423 mensili tale somma si rivaluterà annualmente secondo l'indice Istat a partire dall'ottobre 2025 come prima rivalutazione (assegno di mantenimento mensile a carico del padre + assegno unico mensile). In caso di riduzione o di aumento dell'assegno unico, anche l'assegno di mantenimento a carico del sig. subirà una variazione (in aumento o CP_1 diminuzione) tale da garantire, tra assegno di mantenimento e assegno unico, che la signora percepisca l'importo complessivo di € 423 mensile come sopra concordato rivalutato Parte_1 secondo l'indice Istat.
8) Il sig. parteciperà al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del CP_1
Tribunale di Brescia. La signora trasmetterà, anche a mezzo whatsapp o mail, le pezze Parte_1 giustificative e il signor provvederà a versare la quota di propria competenza in uno con il CP_1 bonifico del mese successivo;
9) La bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno del proprio compleanno con un genitore e con l'altro, indipendentemente dai turni di visita;
10) La bambina starà con ciascun genitore il giorno del compleanno del genitore stesso, indipendentemente dai turni di visita;
11) La bambina passerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà indipendentemente dai turni di visita;
12) I genitori concordano sin da ora sulla possibilità di modificare il calendario di visita, recuperando i giorni persi così da permettere alla bambina di partecipare a feste, eventi o occasioni proprie del nucleo famigliare dell'altro genitore;
13) Le parti convengono l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio con rinuncia dei loro procuratori alla solidarietà professionale.
14) Le parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio per sé e per la bambina;
2 15) Le parti dichiarano infine di rinunciare ai termini per l'appello del emanando provvedimento che recepisca le presenti conclusioni.
16) Le parti confermano l'iscrizione della minore all'asilo di Comezzano Cizzago”;
le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della minore;
sussistono pertanto i presupposti per recepire l'accordo delle parti;
si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 2538/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato all'udienza del
26/9/2024, come indicato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 03/10/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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