Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01791/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2023, proposto da
EG TT, IN AC, rappresentate e difese dall’avvocato Gerardo Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Autonomo per Le Case Popolari della Provincia di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diniego di condono edilizio reg. prot. n. 50340 del 31 agosto 2023, avente ad oggetto: “ DINIEGO DEFINITIVO della richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. 8623 del 25.03.1986 – pratica n. 677 presentata, ai sensi della Legge 47/85 dal Sig. TT EP (deceduto) ora la OG AC IN e la figlia TT EG relativa alla definizione degli illeciti edilizi, Legge 47/85 immobile alla Via M. Balbo n. 8 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 27 ottobre 2023 le ricorrenti impugnavano il diniego comunale alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria relativa all’abuso consistente nella costruzione di un locale terraneo a uso garage.
Il diniego era fondato sulla non sanabilità dell’abuso per mancanza del nulla osta del proprietario del suolo, nella specie lo stesso Comune di Nocera Inferiore.
Le ricorrenti eccepivano la contraddittorietà dell’operato del Comune, che in prima battuta aveva richiesto il nulla osta dell’I.A.C.P. proprietario.
Evidenziavano inoltre di avere, in ogni caso, presentato una richiesta di acquisto del terreno al Comune, della quale non si era tenuto in alcun modo conto.
Si costitutiva per resistere il Comune, deducendo che le ricorrenti erano prive, sia al momento della domanda che al momento della pronuncia del diniego, della disponibilità dell’area.
Contestava la sussistenza di un obbligo di esprimersi sulla richiesta di acquisto prima di procedere al diniego e osservava che la richiesta collettiva presentata in data 30 agosto 2023 da parte dei soggetti autori dell’abuso consistente nella realizzazione dei 10 box abusivi, volta a conseguire un diritto di superfice per il mantenimento delle strutture abusive, era successiva al diniego impugnato.
In data 18 dicembre 2023 il Comune depositava in atti la comunicazione di avvio del procedimento di concessione del diritto di superficie e in data 10 giugno 2025 depositava l’istanza presentata all’Agenzia del Demanio per la valutazione della consistenza immobiliare.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il gravato diniego si fonda sull’assenza di nulla osta al trasferimento del diritto reale da parte del Comune, proprietario.
Le ricorrenti provano di aver chiesto il nulla osta con istanza depositata precedentemente al diniego di condono e di aver successivamente richiesto anche l’acquisto del diritto di superficie sull’area ove insiste il box auto.
Solo dopo il rigetto qui impugnato il Comune ha avviato il procedimento per l’eventuale trasferimento del diritto di superficie.
Risulta evidente in base al comportamento attuale del Comune (che sta portando avanti il procedimento per il trasferimento alle ricorrenti del diritto di superficie) che tale trasferimento andava valutato preliminarmente rispetto alla decisione sul condono.
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del gravato diniego.
Stante la peculiarità della vicenda, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego di condono edilizio reg. prot. n. 50340 del 31 agosto 2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO