Art. 5.
L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attivita':
1) con la rendita delle attivita' patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni disposti a favore dell'Ente;
2) con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
3) con le contribuzioni dei soci;
4) con le eventuali entrate straordinarie.
Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.
L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attivita':
1) con la rendita delle attivita' patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni disposti a favore dell'Ente;
2) con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
3) con le contribuzioni dei soci;
4) con le eventuali entrate straordinarie.
Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.