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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/12/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2025
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 494/2025 V.G., vertente n. a Lanciano il 14.04.1971
- CF Parte_1 difesa dall'Avv. Annamaria Pasquini C.F. 1
E
a Lanciano il 24.03.1977 CF Parte_2 n. difeso dall'Avv. Stefania Morgione C.F. 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
· vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
-
· rilevato che i coniugi all'udienza del 18.11.2025, tenutasi in forma scritta,
-
si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 22.10.2025, del seguente preciso tenore:
a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
Parte_1b) la casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra assegnata alla stessa che vi dimorerà unitamente ai figli Per_1 e Per_2 ; c) il figlio minore Persona_3 verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Lanciano alla Contrada Iconicella n. 127;
d) il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore nelle seguenti modalità:
1) durante la settimana e per l'intero anno scolastico, ER pranzerà con la madre e cenerà con il padre che si occuperà di lui anche grazie all'ausilio dei propri genitori e, dopo cena, il figlio minore farà rientro presso l'abitazione della madre, salvo diversa volontà del minore di voler eventualmente trattenersi anche per la notte dal padre, che provvederà la mattina seguente ad accompagnarlo in orario a scuola. Così pure, nei periodi estivi, il padre si occuperà di ER per quanto necessario, anche con l'ausilio dei propri genitori, in ragione dei suoi turni lavorativi;
2) durante il week-end, a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 19:00 fino alle ore
21,00 della domenica. Naturalmente i genitori potranno, di comune intesa, apportare modifiche e/o adattare pernotti extra ed orari a seconda delle disponibilità di entrambi e sempre nell'interesse del minore;
inoltre: per gli impegni sportivi, come quello collegato alla comune passione per il Kard, si occuperò esclusivamente il padre sia sotto il profilo logistico che economico sempre compatibilmente con le esigenze e le priorità educative e di istruzione del minore, per tutte le altre attività sportive, ulteriori corsi sportivi, acquisti per attrezzature, iscrizioni a gare o tornei e ulteriori attività extrascolastiche, corsi di lingua, musica ecc., saranno divise al 50% tra i genitori, salvo diversa decisione e accordi raggiunti tra gli stessi;
3) durante le festività natalizie alternandosi di anno in anno con la madre, il periodo che va dal 23 al 24 dicembre con il periodo che va dal 25 fino al 26 dicembre, od il 30 dicembre fino al gennaio con il 5-7 gennaio;
4) durante le festività pasquali alternando di anno in anno con la madre, il periodo che va dalle ore 16:00 del venerdì Santo fino alle ore 20:00 del Giorno di Pasqua con il
Giorno di Pasqua dalle ore 20:00 fino al martedì successivo;
5) durante il periodo estivo, per gg. 15 non consecutivi (alternando con la madre annualmente il girono di ferragosto) con orari ed indicazioni di periodi da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in ogni caso compatibilmente con gli impegni di studio ricreativi e Indici del figlio;
6) il giorno 8 dicembre sarà festeggiato ad alternanza annuale con ciascun genitore;
7) ER festeggerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
in caso di impossibilità, si prevede lo schema dell'alternanza annuale.
Mentre per quanto concerne il giorno del compleanno dei genitori ER avrà la possibilità di trascorrerlo unitamente al genitore che compirà gli anni;
d) per quanto attiene le richieste economiche, i coniugi hanno stabilito congiuntamente quanto segue: 1) il Sig. Parte_2 corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento per spese ordinarie in favore della figlia Per_1 entro il giorno 5 del mese, la somma mensile di
,
€ 400.00 (Euro quattrocento) con versamento sul c/c presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IT32S0538577750CC2040013540. Per ciò che concerne il mantenimento del figlio minore Per_2 , eccezion fatta per tutte le spese sportive riguardante il Kard. di cui si farà interamente carico il padre,per quanto concernerà l'ordinario mantenimento, ciascun genitore provvederà personalmente nei tempi e modi della permanenza presso ciascuno di essi;
2) i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse dei figli Per_1 (e più segnatamente: spese universitarie quali iscrizione, affitto, spostamenti, libri di testo e quant'altro necessario e collegato al percorso universitario) e Per_2
,
secondo i criteri individuati nelle linee guida elaborate dal CNF e recepite dal Tribunale di Lanciano fatta eccezione delle spese sportive che riguardano Per_2 che saranno a totale carico del padre;
3) i coniugi dichiarano altresì che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto ivi previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro:
e) entrambi si impegnano a far conoscere ai figli i rispettivi eventuali partner sole quando i rapporti sentimentali saranno consolidati;
f) il Sig. Parte_2 e la sig.ra Parte_1 provvederanno nella misura della metà al pagamento del mutuo per l'immobile in comproprietà sito in S. Eusanio del Sangro C.da Cotti n. 129 e confermano di aver già conferito mandato all'Agenzia Immobiliare per la vendita del suddetto bene il cui ricavato all'esito della vendita andrà diviso al 50% tra essi comproprietari. Così pure andranno ripartiti al 50% le spese e i costi relativi alla pratica di condono, ancora in corso riferite al bene di cui sopra.
Resta inteso che sino alla vendita del bene immobile di cui sopra il Sig. [...] Parte_2 potrà occupare il suddetto immobile con l'obbligo a liberarlo immediatamente al momento della vendita.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] alle condizioni concordate e sopra Parte_2 testualmente riportate da considerarsi parte integrante della sentenza 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanciano, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 2006, n.
56, Parte II serie A Ufficio 1;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa EL Di LA
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore
EL Di LA
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 494/2025 V.G., vertente n. a Lanciano il 14.04.1971
- CF Parte_1 difesa dall'Avv. Annamaria Pasquini C.F. 1
E
a Lanciano il 24.03.1977 CF Parte_2 n. difeso dall'Avv. Stefania Morgione C.F. 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
· vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
-
· rilevato che i coniugi all'udienza del 18.11.2025, tenutasi in forma scritta,
-
si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 22.10.2025, del seguente preciso tenore:
a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
Parte_1b) la casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra assegnata alla stessa che vi dimorerà unitamente ai figli Per_1 e Per_2 ; c) il figlio minore Persona_3 verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Lanciano alla Contrada Iconicella n. 127;
d) il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore nelle seguenti modalità:
1) durante la settimana e per l'intero anno scolastico, ER pranzerà con la madre e cenerà con il padre che si occuperà di lui anche grazie all'ausilio dei propri genitori e, dopo cena, il figlio minore farà rientro presso l'abitazione della madre, salvo diversa volontà del minore di voler eventualmente trattenersi anche per la notte dal padre, che provvederà la mattina seguente ad accompagnarlo in orario a scuola. Così pure, nei periodi estivi, il padre si occuperà di ER per quanto necessario, anche con l'ausilio dei propri genitori, in ragione dei suoi turni lavorativi;
2) durante il week-end, a settimane alterne, dal venerdì dalle ore 19:00 fino alle ore
21,00 della domenica. Naturalmente i genitori potranno, di comune intesa, apportare modifiche e/o adattare pernotti extra ed orari a seconda delle disponibilità di entrambi e sempre nell'interesse del minore;
inoltre: per gli impegni sportivi, come quello collegato alla comune passione per il Kard, si occuperò esclusivamente il padre sia sotto il profilo logistico che economico sempre compatibilmente con le esigenze e le priorità educative e di istruzione del minore, per tutte le altre attività sportive, ulteriori corsi sportivi, acquisti per attrezzature, iscrizioni a gare o tornei e ulteriori attività extrascolastiche, corsi di lingua, musica ecc., saranno divise al 50% tra i genitori, salvo diversa decisione e accordi raggiunti tra gli stessi;
3) durante le festività natalizie alternandosi di anno in anno con la madre, il periodo che va dal 23 al 24 dicembre con il periodo che va dal 25 fino al 26 dicembre, od il 30 dicembre fino al gennaio con il 5-7 gennaio;
4) durante le festività pasquali alternando di anno in anno con la madre, il periodo che va dalle ore 16:00 del venerdì Santo fino alle ore 20:00 del Giorno di Pasqua con il
Giorno di Pasqua dalle ore 20:00 fino al martedì successivo;
5) durante il periodo estivo, per gg. 15 non consecutivi (alternando con la madre annualmente il girono di ferragosto) con orari ed indicazioni di periodi da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in ogni caso compatibilmente con gli impegni di studio ricreativi e Indici del figlio;
6) il giorno 8 dicembre sarà festeggiato ad alternanza annuale con ciascun genitore;
7) ER festeggerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
in caso di impossibilità, si prevede lo schema dell'alternanza annuale.
Mentre per quanto concerne il giorno del compleanno dei genitori ER avrà la possibilità di trascorrerlo unitamente al genitore che compirà gli anni;
d) per quanto attiene le richieste economiche, i coniugi hanno stabilito congiuntamente quanto segue: 1) il Sig. Parte_2 corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento per spese ordinarie in favore della figlia Per_1 entro il giorno 5 del mese, la somma mensile di
,
€ 400.00 (Euro quattrocento) con versamento sul c/c presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IT32S0538577750CC2040013540. Per ciò che concerne il mantenimento del figlio minore Per_2 , eccezion fatta per tutte le spese sportive riguardante il Kard. di cui si farà interamente carico il padre,per quanto concernerà l'ordinario mantenimento, ciascun genitore provvederà personalmente nei tempi e modi della permanenza presso ciascuno di essi;
2) i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse dei figli Per_1 (e più segnatamente: spese universitarie quali iscrizione, affitto, spostamenti, libri di testo e quant'altro necessario e collegato al percorso universitario) e Per_2
,
secondo i criteri individuati nelle linee guida elaborate dal CNF e recepite dal Tribunale di Lanciano fatta eccezione delle spese sportive che riguardano Per_2 che saranno a totale carico del padre;
3) i coniugi dichiarano altresì che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto ivi previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro:
e) entrambi si impegnano a far conoscere ai figli i rispettivi eventuali partner sole quando i rapporti sentimentali saranno consolidati;
f) il Sig. Parte_2 e la sig.ra Parte_1 provvederanno nella misura della metà al pagamento del mutuo per l'immobile in comproprietà sito in S. Eusanio del Sangro C.da Cotti n. 129 e confermano di aver già conferito mandato all'Agenzia Immobiliare per la vendita del suddetto bene il cui ricavato all'esito della vendita andrà diviso al 50% tra essi comproprietari. Così pure andranno ripartiti al 50% le spese e i costi relativi alla pratica di condono, ancora in corso riferite al bene di cui sopra.
Resta inteso che sino alla vendita del bene immobile di cui sopra il Sig. [...] Parte_2 potrà occupare il suddetto immobile con l'obbligo a liberarlo immediatamente al momento della vendita.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] alle condizioni concordate e sopra Parte_2 testualmente riportate da considerarsi parte integrante della sentenza 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanciano, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 2006, n.
56, Parte II serie A Ufficio 1;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa EL Di LA
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore
EL Di LA