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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2649/2025 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. UL OM Presidente
Dott. AN MU Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2649/2025 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso sentenza di omologazione concordato preventivo”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 12.11.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
, c.f. , e Parte_1 P.IVA_1
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro - tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. C.F._1
presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domiciliano per legge, con domicilio digitale PEC: Email_1 2
RICORRENTI
E
con sede in alla Via San Carlo n. Controparte_2 Pt_1
156, capitale sociale Euro 46.800,00 - Codice Fiscale e Partita I.V.A.
in persona del legale rappresentante pro - tempore, P.IVA_3 CP_3
nato ad [...] il [...] -Codice Fiscale
[...] C.F._2
domiciliata per la carica presso la sede legale e residente in
[...] Pt_1
alla via Michelangelo Buonarroti n. 27, rappresentata e difesa, per procura agli atti, dagli Avv.ti Achille Cipullo - Codice Fiscale CPL C.F._3
Walter Russo -Codice Fiscale e Gaetano Cipullo - CodiceFiscale_4
Codice Fiscale - CPL tutti elettivamente domiciliati in C.F._5
Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 228, Pec:
Email_2 Email_3
RESISTENTE
E
, c.f. , nato a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_6
Capua Vetere il 21.05.1953 e residente a [...], in Via
Redipuglia n. 9, , nato a [...] il CP_5
12.07.1966, c.f. , residente in [...] Pt_1
AN RI n. 14, , nato a [...] il CP_6
27/11/1966, c.f. , residente in [...]
(CE), Via Ezio Vanoni n. 63, nato a [...] CP_7
Vetere il 24/04/1969, c.f. , residente in [...]CodiceFiscale_9
Capua Vetere, via Achille Grandi n. 21, , nato a Controparte_8
Santa Maria Capua Vetere il 28/04/1975, c.f. , CodiceFiscale_10 3
residente in [...];
, nato a [...] il [...], Controparte_9
c.f. , residente in [...]
Achille Grandi n. 21, , nato a [...] Controparte_10
Vetere il 6/12/1978, c.f. , residente in [...]CodiceFiscale_12
Capua Vetere, Via Generale Giosuè Ritucci, Vic. IV, n. 8, tutti elettivamente domiciliati, nel primo grado di giudizio, in Santa Maria Capua Vetere, presso lo studio dell'avv. Fausto Beato, che li rappresenta e difende, con domicilio digitale PEC estratto da INI-PEC: Email_4
RESISTENTI – NON COSTITUITI
E
Contr
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_11
– tempore, rappresentata e difesa, nel primo grado di giudizio, dagli avv.ti
EL ME, c.f. , in Bolzano, con indirizzo CodiceFiscale_13
PEC estratto dal registro INI-PEC: e ST Email_5
Gagliardi, c.f. , con indirizzo PEC estratto dal registro CodiceFiscale_14
INI-PEC: in Santa Maria Capua Vetere, Email_6
presso cui elettivamente domicilia.
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
c.f. , in persona del legale rapp.te pro – CP_13 P.IVA_4
tempore, con sede in Verona alla Via Righi n. 7, e Controparte_14
c.f. , in persona del legale rapp.te pro – tempore, con sede in P.IVA_4
Verona, alla Via Righi n. 7, rappresentate e difese dagli avvocati Maffi
Giuliano, c.f. con indirizzo PEC estratto da INI- CodiceFiscale_15 4
PEC: e Gioia Luca, c.f. Email_7 [...]
indirizzo PEC estratto dal registro INI-PEC: C.F._16
Email_8
RESISTENTI – NON COSTITUITE
E
IL PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 4.9.2025,
l' di e l' Parte_1 Pt_1 Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore,
[...]
proponevano impugnazione avverso la sentenza n. 89/2025 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5.8.2025, comunicata in
data 6.8.2025, con la quale era stata rigettata l'opposizione da esse proposta ed in conseguenza era stato omologato il concordato preventivo relativo alla
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede in , alla Via San Carlo n. 156. Pt_1
Le stesse, sulla base delle motivazioni ivi meglio indicate, chiedevano sospendersi ex art. 52 CCII l'attuazione del piano o in ogni caso i pagamenti ai creditori in riforma della sentenza impugnata, respingersi l'omologa del concordato, per il difetto dei presupposti di ammissibilità o nel merito,
rigettarla per la sussistenza di vizi di legittimità e di merito della proposta;
in via gradata, disporsi l'accantonamento del credito contestato. 5
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 10.11.2025 si costituiva la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione, anche in considerazione della circostanza che i Commissari
Giudiziali, per ragioni prudenziali, non avevano effettuato alcuna operazione liquidatoria.
Nel merito, per le ragioni indicate in comparsa, chiedevano rigettarsi il reclamo, con vittoria di spese da porsi a carico delle reclamanti, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Non si costituivano in giudizio i creditori indicati in epigrafe, ai quali l'atto introduttivo - in uno al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza camerale del 10.9.2025 - era stato notificato a mezzo PEC, come da atti depositati da parte reclamante in data 11.11.2025.
Analogamente non depositava le proprie osservazioni il Pubblico
Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Napoli, al quale il reclamo veniva notificato in data 18.9.2025.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 10.9.2025 per la predetta udienza del 12.11.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
*******************
Le reclamanti, con il proprio atto introduttivo, premettevano che con decreto del 24.10.2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ammesso la reclamata società alla procedura di Controparte_2
concordato preventivo presentata e iscritta a ruolo al n. RG 228/2023. 6
Precisavano che, dall'ultima certificazione/precisazione del credito trasmessa dall' il 14/01/2025 (All. 5 e 6), risultava che la predetta CP_15
società era debitrice nei confronti dell' , per Parte_1
l'importo di € 3.334.714,38, di cui € 3.273.438,90 in privilegio ed € 61.275,48
in chirografo;
e dell'Agenzia delle Entrate – Napoli, per l'importo di €
3.388,11 di cui € 3.364,73 in privilegio ed € 23,38 in chirografo.
La proposta formulata dalla aveva ad oggetto Controparte_2
un concordato liquidatorio con intervento di un terzo assuntore (Business
Gestioni S.r.l., c.f. ), il quale aveva sottoscritto per adesione il P.IVA_5
piano-proposta, con accollo liberatorio del debitore principale, efficace per il terzo solo a seguito di omologazione.
L'attivo realizzabile indicato nel piano era di circa € 2.700.000,00, al quale si aggiungeva l'apporto di finanza esterna di circa € 1.000.000,00 da parte del terzo assuntore, da destinare alla migliore soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari;
la liberazione della sarebbe Controparte_2
avvenuta solo dopo l'integrale pagamento degli obblighi assunti dal terzo assuntore, attraverso il versamento a favore della procedura concorsuale del valore corrispondente all'attivo concordatario. Solo a seguito del pagamento si sarebbe realizzato il trasferimento in favore del terzo.
Il piano presentato - come meglio indicato anche nel ricorso introduttivo del presente procedimento - prevedeva una soddisfazione totale dei creditori ipotecari - eccetto la IM SU MI - una piena soddisfazione dei creditori privilegiati dipendenti e professionisti, il parziale soddisfacimento dei creditori privilegiati rappresentati da enti previdenziali e assistenziali ed erario, il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari nel 7
rispetto della gerarchia dei privilegi, della percentuale minima del 20% e con un apporto di nuova finanza superiore al 10%.
Nell'alternativa della liquidazione giudiziale, senza l'apporto della finanza esterna, i creditori chirografari sarebbero invece rimasti totalmente insoddisfatti, e le percentuali di soddisfo degli ipotecari, dei privilegiati ipotecari e degli enti previdenziale e tributari si sarebbero notevolmente ridotte, come meglio rappresentato nell'atto introduttivo;
nell'alternativa liquidatoria, quindi, come rappresentato nel piano, il credito Erariale
rimarrebbe privo di soddisfazione.
In sede di votazione, l' aveva espresso voto Parte_1
negativo alla proposta di concordato, previo parere acquisito della Direzione
Regionale della Campania;
con nota di accompagnamento alla dichiarazione di voto (All. 13), venivano quindi esplicitate le ragioni del dissenso.
In primo luogo, veniva contestata la corretta valutazione del complesso immobiliare, con un evidente differenza tra il valore stimato di € 5.089.000,00
ed il valore indicato ai fini del piano di € 2.500.000,00.
Sotto altro aspetto, veniva dedotto che l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria proposta dall' a tutela del credito tributario CP_15
avrebbe comportato una diversa distribuzione delle somme assegnate alla IM
SU Laminati S.r.l. perché creditore ipotecario, in quanto venendo meno il diritto di privilegio ipotecario avente effetti a danno del credito dell'Agenzia
degradato a chirografario, le somme dovute a quest'ultima avrebbero dovuto essere imputate al credito tributario dell' . Pt_1 Parte_1
In data 26.4.2025, su richiesta della società istante, era stato notificato decreto di fissazione udienza per l'eventuale omologa forzosa del concordato 8
(All. 14); nel giudizio di opposizione si erano costituite l' Parte_1
e l' , formulando i motivi sopra
[...] Controparte_1
indicati.
All'esito del procedimento, con l'impugnata sentenza, il Tribunale
adito aveva dichiarato invalido il voto dell' Pt_1 Controparte_1
, nonché carente di legittimazione all'opposizione l'
[...] Parte_1
; aveva quindi rigettato nel merito i motivi di opposizione formulati
[...]
dalle Amministrazioni esponenti, omologando il concordato della
[...]
CP_2
Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione le reclamanti censurano la gravata sentenza per aver il Tribunale affermato l'inesistenza e/o invalidità del voto espresso dalla Direzione Provinciale di Pt_1
dell' e la carenza di legittimazione attiva della stessa a Parte_1
proporre opposizione all'omologazione del concordato fallimentare.
Le istanti lamentano che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto il voto della Direzione Provinciale di dell' come Pt_1 Parte_1
emesso in violazione dell'art. 88, comma 6, CCCI, stante la mancata prova nel procedimento della sussistenza del parere conforme della Direzione Regionale
della Campania, dovendosi ritenere lo stesso inesistenza o invalido perché
reso in mancanza di potere sostanziale.
Orbene, richiamata sul punto la diffusa motivazione adottata dal primo giudice – riportata anche dalle reclamanti nel proprio atto introduttivo - ritiene questa Corte che, in mancanza di una sanzione di invalidità espressamente comminata dalla legge, appaia preferibile la tesi secondo la quale risulti più
conforme alla ratio legis la tesi secondo la quale la norma che richiede la 9
necessità di ottenere il parere conforme da parte della Direzione Regionale sia posta a tutela dell'uniformità di comportamento dell' - Parte_1
grazie a un controllo gerarchico a livello regionale (e quindi poi nazionale) -
nei confronti delle società che chiedano l'accesso a procedure concorsuali concordatarie, piuttosto che posta a tutela di eventuali abusi di potere da parte delle Direzioni provinciale nei confronti delle società istanti.
Non solo quindi non si condivide l'assunto secondo il quale il voto espresso sarebbe in questo caso invalido ma, comunque, si tratta di questione del tutto superata dal fatto che, in questo grado di giudizio - come del tutto ammissibile stante l'effetto pienamente devolutivo del reclamo - le istanti hanno depositato il parere conforme reso dalla Direzione Regionale della
Campania con nota protocollo n. 10986 del 24.2.2025 (ALL. B).
Affermata quindi la validità del voto negativo espresso dall'
[...]
, occorre valutare nel merito la fondatezza dell'opposizione dalla Parte_1
stessa proposta, rispetto alla quale la stessa va considerata pienamente legittimata.
Infatti il Tribunale, partendo dalla ritenuta invalidità/inesistenza del voto della Direzione Provinciale di , ne fa discendere l'ulteriore Pt_1
conseguenza della perdita da parte dell' della veste di Parte_1
creditore dissenziente e, quindi, legittimata attiva alla proposizione di opposizione all'omologa.
In particolare, come correttamente rilevato dalle reclamanti, non può
essere condivisa la gravata decisione nella parte in cui ha affermato che l' non avesse legittimazione attiva all'opposizione, e che Parte_1
le vicende relative alla mancata valutazione dell'azione revocatoria esperita 10
andassero esaminate soltanto con riferimento al credito dell' per aggi di CP_15
riscossione, e non anche al credito dell' iscritto a ruolo Parte_1
e per il quale quest'ultima – come sopra chiarito - aveva correttamente espresso il proprio voto ai sensi dell'art. 107, comma 4, CCI.
Ciò posto, con il proprio secondo motivo di reclamo le istanti rilevano che l' aveva eccepito la violazione della par condicio Parte_1
creditorum conseguente alla prestazione del consenso all'iscrizione ipotecaria resa dalla in favore della IM SU Laminati S.r.l. con Controparte_2
atto del 5.2.2020 (All. 15), richiamando l'avvenuta proposizione dell'azione revocatoria da parte dell' (All. 8) volta a Controparte_1
privare tale atto dei suoi effetti, che si risolvevano in danno della posizione creditoria erariale e dei crediti tributari iscritti a ruolo.
Deducevano le reclamanti che, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria - con dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione ipotecaria nei confronti dell' e, per essa, dell' - la percentuale di CP_15 Parte_1
soddisfacimento del credito tributario sarebbe certamente mutata in senso favorevole a quest'ultima, in quanto il credito della IM SU Laminati S.r.l.,
quanto meno in rapporto a quello dell' , sarebbe Parte_1
degradato a chirografario e, come tale, postergato rispetto alle ragioni creditorie dell' illegittimamente degradate a chirografo, Parte_1
per quella parte imputata per il privilegio alla IM SU Laminati.
Veniva evidenziato che, nell'alternativa liquidatoria, i crediti dell' avrebbero ricevuto un trattamento decisamente più Parte_1
favorevole di quello concordatario, in quanto il credito della IM SU
Laminati S.r.l. - di natura chirografaria non essendo opponibile il privilegio 11
ipotecario - non avrebbe trovato soddisfazione, quanto meno nel concorso con i crediti tributari.
In realtà, invece, sia nel piano che nelle successive relazioni mancava
- sia da parte del professionista indipendente che del commissario - qualunque valutazione sugli effetti della revocatoria dell'iscrizione ipotecaria e sulla necessità di arricchire il piano anche dell'ipotesi in cui fosse stata accolta la predetta azione, esaminando sulla base di tale ipotesi la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
L'azione revocatoria promossa dall' Controparte_1
nei confronti della IM SU MI S.r.l. costituiva infatti
[...]
atto di tutela del credito erariale nell'interesse degli enti creditori;
pertanto, il suo eventuale accoglimento avrebbe prodotto effetti positivi nei confronti dell'ente creditore , in quanto relativa a tutte le somme Parte_1
iscritte a ruolo e affidate all' per la riscossione, determinandosi quindi CP_15
una diversa distribuzione dell'attivo concordatario a favore dell'ER.
Erroneamente invece il Tribunale, esclusa la validità del voto contrario espresso dall' , aveva invece considerato a tal fine solo il Parte_1
credito proprio dell' (€ 156.104,16), ben più limitato di quello CP_15
dell' (€ 3.514.734,72). Parte_1
Orbene, l'art. 88, comma 3°, CCII, prevede che “Nel concordato
liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di
adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del
raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche 12
sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la
proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è
conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”.
Stante quindi il voto contrario espresso da entrambe le parti reclamanti,
occorre procedere a valutare la convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria.
Orbene, risulta dal piano che la Imi Sud Laminati S.r.l. vanta un credito di € 1.370.000,00, garantito da ipoteca di II grado sul sub 6, e, per effetto di tale prelazione, riceverebbe un pagamento nella misura dell'84,21%, per un importo pari ad € 1.153.680,43 (oltre al pagamento di un ulteriore 23% sulla parte degradata in chirografo).
Rilevano le reclamanti che in caso di esito favorevole dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con effetti favorevoli anche nei confronti dell'ente creditore la Imi Sud Laminati S.r.l. Parte_1
assumerebbe nei confronti dell'ER la posizione di creditore chirografario
(e non di creditore prelatizio), per cui l'importo di € 1.153.680,43 andrebbe utilizzato per il pagamento del credito erariale, che non sarebbe più degradato a chirografario per incapienza;
ciò renderebbe più conveniente l'alternativa liquidatoria rispetto al piano concordatario.
Orbene, rileva questa Corte che tale conclusione non tiene conto che,
a seguito della soluzione concordataria, il terzo assuntore - Business Gestioni
S.r.l. - assumerebbe, mediante accollo liberatorio, i debiti della
[...]
per un valore stimato di € 2.630.053,99, provvedendo al CP_2
versamento di un ulteriore importo, a titolo di nuova finanza, per complessivi 13
€ 1.070.000,00, da versarsi, nel solo caso di omologazione del concordato,
entro il termine di gg. 60 dal relativo decreto;
ciò comporterebbe il soddisfacimento dei debito tributari nella misura del 27,69 %.
L'alternativa liquidatoria, anche in caso di ipotizzato esito favorevole dell'azione revocatoria, non appare maggiormente favorevole rispetto a quella concordataria - sopra indicata in termini di certezza - e ciò soprattutto in considerazione della scarsa attendibilità dell'indicato valore di realizzo degli immobili, indicato nella misura di € 2.500.000,00.
Orbene, a dire delle istanti, il valore indicato nel piano, pari ad €
5.000.000,00, risulterebbe inferiore alla stima effettuata dall'Ufficio del
Territorio per conto dell' , pari ad € 5.089.000,00; inoltre, Parte_1
il valore di realizzo ivi precisato (€ 2.500.000,00) non troverebbe adeguata giustificazione attraverso atti di data certa sui quali basare una stima sintetico-
comparativa.
Il primo giudice ha sul punto rilevato quanto segue:
“In ordine a tali aspetti a suffragio sui valori indicati in Piano per gli
immobili, è tuttavia intervenuta la stima d'ufficio, affidata dal G.D. alle cure
dell'Arch. e depositata agli atti in data 18.2.2025, che ha Persona_1
attestato il valore commerciale degli immobili in € 4.480.000,00 e, quindi, in
un importo addirittura inferiore a quello indicato dalla proponente in Piano.
Detto che la stima prospettata dalle opponenti non presenta alcun
supporto documentale, anche in relazione allo stato degli immobili ed ai costi
per effettuarne la necessaria bonifica ambientale, la tesi sulla preferibilità
della ipotesi liquidatoria rispetto a quella concordataria non tiene conto della
forte alea dei tempi e degli esiti della durata della ipotetica vendita in sede di 14
Liquidazione Giudiziale”
Anche sotto tale profilo le reclamanti hanno contestato, con il proprio terzo motivo di reclamo, l'impugnata decisione, nella parte in cui erano state disattese le proprie censure relative al valore attribuito ai cespiti immobiliari,
sostenendo il vizio dell'attestazione e la conseguente convenienza dell'alternativa liquidatoria.
Le istanti richiamano allo scopo l'elaborato estimativo redatto dall'Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta, nel quale veniva chiarito che il complesso immobiliare in questione era ubicato nella parte nord del territorio comunale di Curti, a confine con i Comuni di San Prisco e Casapulla,
nei pressi dello svincolo dell'A1 di Nord, dal quale dista circa 2,00 Pt_1
km; nella zona si concentravano la dotazione e l'offerta di soluzioni commerciali di varie dimensioni, che si sviluppavano lungo tutta la SS 7
Appia, rendendo tutta l'area notevolmente appetibile dal punto di vista dell'attrattività commerciale, in quanto supportata da un egregio collegamento viario sia comunale, che sovracomunale.
Secondo le reclamanti, quindi, la valutazione elaborata dall'Ufficio
Provinciale del Territorio di Caserta - pari ad € 5.089.000,00 - già teneva conto dello stato non ottimale in cui versava l'immobile; in conseguenza, l'ulteriore svalutazione operata ai fini del piano (pari al 50%), che aveva ridotto il valore ad € 2.500.000,00, avrebbe dovuto - a dire delle stesse - corroborata da ulteriori elementi e informazioni di maggior dettaglio.
Come appare evidente, si tratta di considerazioni di carattere generale e generico - oltre che sostanzialmente reiterativo di quanto già affermato in primo grado - e che, soprattutto, non tengono minimamente conto della stima 15
effettuata dal tecnico nominato dal G.D., che non viene sottoposta ad alcuna critica ragionata.
Peraltro, costituisce circostanza assolutamente notoria quella secondo cui il valore di effettivo realizzo degli immobili in sede di vendita giudiziaria risulta quantomeno dimezzato rispetto a quello di stima e, in conseguenza,
appare del tutto evidente, ancora una volta, la maggiore convenienza della scelta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.
Anche l'ultimo motivo di censura delle reclamanti deve pertanto esser disatteso.
In conclusione. sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che vada rigettato il proposto reclamo, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Tenuto conto della parziale novità ed obbiettiva complessità delle questioni affrontate, con conseguente controvertibilità delle stesse, sussistono i presupposti per dichiarare le spese e competenze di lite relative al presente procedimento interamente compensate tra le parti costituite;
nulla quanto alla parti non costituite.
Essendo stati gli Enti reclamanti ammessi alla prenotazione a debito,
non sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in tema di raddoppio del contributo unificato in caso di reiezione, in rito o nel merito, delle impugnazioni proposte
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il reclamo, con conseguente conferma della gravata decisione;
16
b) Dichiara le spese e competenze di lite relative al presente procedimento interamente compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
AN MU
IL PRESIDENTE
UL OM
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2649/2025 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. UL OM Presidente
Dott. AN MU Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2649/2025 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso sentenza di omologazione concordato preventivo”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 12.11.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
, c.f. , e Parte_1 P.IVA_1
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro - tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. C.F._1
presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domiciliano per legge, con domicilio digitale PEC: Email_1 2
RICORRENTI
E
con sede in alla Via San Carlo n. Controparte_2 Pt_1
156, capitale sociale Euro 46.800,00 - Codice Fiscale e Partita I.V.A.
in persona del legale rappresentante pro - tempore, P.IVA_3 CP_3
nato ad [...] il [...] -Codice Fiscale
[...] C.F._2
domiciliata per la carica presso la sede legale e residente in
[...] Pt_1
alla via Michelangelo Buonarroti n. 27, rappresentata e difesa, per procura agli atti, dagli Avv.ti Achille Cipullo - Codice Fiscale CPL C.F._3
Walter Russo -Codice Fiscale e Gaetano Cipullo - CodiceFiscale_4
Codice Fiscale - CPL tutti elettivamente domiciliati in C.F._5
Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 228, Pec:
Email_2 Email_3
RESISTENTE
E
, c.f. , nato a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_6
Capua Vetere il 21.05.1953 e residente a [...], in Via
Redipuglia n. 9, , nato a [...] il CP_5
12.07.1966, c.f. , residente in [...] Pt_1
AN RI n. 14, , nato a [...] il CP_6
27/11/1966, c.f. , residente in [...]
(CE), Via Ezio Vanoni n. 63, nato a [...] CP_7
Vetere il 24/04/1969, c.f. , residente in [...]CodiceFiscale_9
Capua Vetere, via Achille Grandi n. 21, , nato a Controparte_8
Santa Maria Capua Vetere il 28/04/1975, c.f. , CodiceFiscale_10 3
residente in [...];
, nato a [...] il [...], Controparte_9
c.f. , residente in [...]
Achille Grandi n. 21, , nato a [...] Controparte_10
Vetere il 6/12/1978, c.f. , residente in [...]CodiceFiscale_12
Capua Vetere, Via Generale Giosuè Ritucci, Vic. IV, n. 8, tutti elettivamente domiciliati, nel primo grado di giudizio, in Santa Maria Capua Vetere, presso lo studio dell'avv. Fausto Beato, che li rappresenta e difende, con domicilio digitale PEC estratto da INI-PEC: Email_4
RESISTENTI – NON COSTITUITI
E
Contr
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_11
– tempore, rappresentata e difesa, nel primo grado di giudizio, dagli avv.ti
EL ME, c.f. , in Bolzano, con indirizzo CodiceFiscale_13
PEC estratto dal registro INI-PEC: e ST Email_5
Gagliardi, c.f. , con indirizzo PEC estratto dal registro CodiceFiscale_14
INI-PEC: in Santa Maria Capua Vetere, Email_6
presso cui elettivamente domicilia.
RESISTENTE – NON COSTITUITA
E
c.f. , in persona del legale rapp.te pro – CP_13 P.IVA_4
tempore, con sede in Verona alla Via Righi n. 7, e Controparte_14
c.f. , in persona del legale rapp.te pro – tempore, con sede in P.IVA_4
Verona, alla Via Righi n. 7, rappresentate e difese dagli avvocati Maffi
Giuliano, c.f. con indirizzo PEC estratto da INI- CodiceFiscale_15 4
PEC: e Gioia Luca, c.f. Email_7 [...]
indirizzo PEC estratto dal registro INI-PEC: C.F._16
Email_8
RESISTENTI – NON COSTITUITE
E
IL PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 4.9.2025,
l' di e l' Parte_1 Pt_1 Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore,
[...]
proponevano impugnazione avverso la sentenza n. 89/2025 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5.8.2025, comunicata in
data 6.8.2025, con la quale era stata rigettata l'opposizione da esse proposta ed in conseguenza era stato omologato il concordato preventivo relativo alla
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede in , alla Via San Carlo n. 156. Pt_1
Le stesse, sulla base delle motivazioni ivi meglio indicate, chiedevano sospendersi ex art. 52 CCII l'attuazione del piano o in ogni caso i pagamenti ai creditori in riforma della sentenza impugnata, respingersi l'omologa del concordato, per il difetto dei presupposti di ammissibilità o nel merito,
rigettarla per la sussistenza di vizi di legittimità e di merito della proposta;
in via gradata, disporsi l'accantonamento del credito contestato. 5
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 10.11.2025 si costituiva la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione, anche in considerazione della circostanza che i Commissari
Giudiziali, per ragioni prudenziali, non avevano effettuato alcuna operazione liquidatoria.
Nel merito, per le ragioni indicate in comparsa, chiedevano rigettarsi il reclamo, con vittoria di spese da porsi a carico delle reclamanti, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Non si costituivano in giudizio i creditori indicati in epigrafe, ai quali l'atto introduttivo - in uno al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza camerale del 10.9.2025 - era stato notificato a mezzo PEC, come da atti depositati da parte reclamante in data 11.11.2025.
Analogamente non depositava le proprie osservazioni il Pubblico
Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Napoli, al quale il reclamo veniva notificato in data 18.9.2025.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 10.9.2025 per la predetta udienza del 12.11.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
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Le reclamanti, con il proprio atto introduttivo, premettevano che con decreto del 24.10.2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ammesso la reclamata società alla procedura di Controparte_2
concordato preventivo presentata e iscritta a ruolo al n. RG 228/2023. 6
Precisavano che, dall'ultima certificazione/precisazione del credito trasmessa dall' il 14/01/2025 (All. 5 e 6), risultava che la predetta CP_15
società era debitrice nei confronti dell' , per Parte_1
l'importo di € 3.334.714,38, di cui € 3.273.438,90 in privilegio ed € 61.275,48
in chirografo;
e dell'Agenzia delle Entrate – Napoli, per l'importo di €
3.388,11 di cui € 3.364,73 in privilegio ed € 23,38 in chirografo.
La proposta formulata dalla aveva ad oggetto Controparte_2
un concordato liquidatorio con intervento di un terzo assuntore (Business
Gestioni S.r.l., c.f. ), il quale aveva sottoscritto per adesione il P.IVA_5
piano-proposta, con accollo liberatorio del debitore principale, efficace per il terzo solo a seguito di omologazione.
L'attivo realizzabile indicato nel piano era di circa € 2.700.000,00, al quale si aggiungeva l'apporto di finanza esterna di circa € 1.000.000,00 da parte del terzo assuntore, da destinare alla migliore soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari;
la liberazione della sarebbe Controparte_2
avvenuta solo dopo l'integrale pagamento degli obblighi assunti dal terzo assuntore, attraverso il versamento a favore della procedura concorsuale del valore corrispondente all'attivo concordatario. Solo a seguito del pagamento si sarebbe realizzato il trasferimento in favore del terzo.
Il piano presentato - come meglio indicato anche nel ricorso introduttivo del presente procedimento - prevedeva una soddisfazione totale dei creditori ipotecari - eccetto la IM SU MI - una piena soddisfazione dei creditori privilegiati dipendenti e professionisti, il parziale soddisfacimento dei creditori privilegiati rappresentati da enti previdenziali e assistenziali ed erario, il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari nel 7
rispetto della gerarchia dei privilegi, della percentuale minima del 20% e con un apporto di nuova finanza superiore al 10%.
Nell'alternativa della liquidazione giudiziale, senza l'apporto della finanza esterna, i creditori chirografari sarebbero invece rimasti totalmente insoddisfatti, e le percentuali di soddisfo degli ipotecari, dei privilegiati ipotecari e degli enti previdenziale e tributari si sarebbero notevolmente ridotte, come meglio rappresentato nell'atto introduttivo;
nell'alternativa liquidatoria, quindi, come rappresentato nel piano, il credito Erariale
rimarrebbe privo di soddisfazione.
In sede di votazione, l' aveva espresso voto Parte_1
negativo alla proposta di concordato, previo parere acquisito della Direzione
Regionale della Campania;
con nota di accompagnamento alla dichiarazione di voto (All. 13), venivano quindi esplicitate le ragioni del dissenso.
In primo luogo, veniva contestata la corretta valutazione del complesso immobiliare, con un evidente differenza tra il valore stimato di € 5.089.000,00
ed il valore indicato ai fini del piano di € 2.500.000,00.
Sotto altro aspetto, veniva dedotto che l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria proposta dall' a tutela del credito tributario CP_15
avrebbe comportato una diversa distribuzione delle somme assegnate alla IM
SU Laminati S.r.l. perché creditore ipotecario, in quanto venendo meno il diritto di privilegio ipotecario avente effetti a danno del credito dell'Agenzia
degradato a chirografario, le somme dovute a quest'ultima avrebbero dovuto essere imputate al credito tributario dell' . Pt_1 Parte_1
In data 26.4.2025, su richiesta della società istante, era stato notificato decreto di fissazione udienza per l'eventuale omologa forzosa del concordato 8
(All. 14); nel giudizio di opposizione si erano costituite l' Parte_1
e l' , formulando i motivi sopra
[...] Controparte_1
indicati.
All'esito del procedimento, con l'impugnata sentenza, il Tribunale
adito aveva dichiarato invalido il voto dell' Pt_1 Controparte_1
, nonché carente di legittimazione all'opposizione l'
[...] Parte_1
; aveva quindi rigettato nel merito i motivi di opposizione formulati
[...]
dalle Amministrazioni esponenti, omologando il concordato della
[...]
CP_2
Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione le reclamanti censurano la gravata sentenza per aver il Tribunale affermato l'inesistenza e/o invalidità del voto espresso dalla Direzione Provinciale di Pt_1
dell' e la carenza di legittimazione attiva della stessa a Parte_1
proporre opposizione all'omologazione del concordato fallimentare.
Le istanti lamentano che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto il voto della Direzione Provinciale di dell' come Pt_1 Parte_1
emesso in violazione dell'art. 88, comma 6, CCCI, stante la mancata prova nel procedimento della sussistenza del parere conforme della Direzione Regionale
della Campania, dovendosi ritenere lo stesso inesistenza o invalido perché
reso in mancanza di potere sostanziale.
Orbene, richiamata sul punto la diffusa motivazione adottata dal primo giudice – riportata anche dalle reclamanti nel proprio atto introduttivo - ritiene questa Corte che, in mancanza di una sanzione di invalidità espressamente comminata dalla legge, appaia preferibile la tesi secondo la quale risulti più
conforme alla ratio legis la tesi secondo la quale la norma che richiede la 9
necessità di ottenere il parere conforme da parte della Direzione Regionale sia posta a tutela dell'uniformità di comportamento dell' - Parte_1
grazie a un controllo gerarchico a livello regionale (e quindi poi nazionale) -
nei confronti delle società che chiedano l'accesso a procedure concorsuali concordatarie, piuttosto che posta a tutela di eventuali abusi di potere da parte delle Direzioni provinciale nei confronti delle società istanti.
Non solo quindi non si condivide l'assunto secondo il quale il voto espresso sarebbe in questo caso invalido ma, comunque, si tratta di questione del tutto superata dal fatto che, in questo grado di giudizio - come del tutto ammissibile stante l'effetto pienamente devolutivo del reclamo - le istanti hanno depositato il parere conforme reso dalla Direzione Regionale della
Campania con nota protocollo n. 10986 del 24.2.2025 (ALL. B).
Affermata quindi la validità del voto negativo espresso dall'
[...]
, occorre valutare nel merito la fondatezza dell'opposizione dalla Parte_1
stessa proposta, rispetto alla quale la stessa va considerata pienamente legittimata.
Infatti il Tribunale, partendo dalla ritenuta invalidità/inesistenza del voto della Direzione Provinciale di , ne fa discendere l'ulteriore Pt_1
conseguenza della perdita da parte dell' della veste di Parte_1
creditore dissenziente e, quindi, legittimata attiva alla proposizione di opposizione all'omologa.
In particolare, come correttamente rilevato dalle reclamanti, non può
essere condivisa la gravata decisione nella parte in cui ha affermato che l' non avesse legittimazione attiva all'opposizione, e che Parte_1
le vicende relative alla mancata valutazione dell'azione revocatoria esperita 10
andassero esaminate soltanto con riferimento al credito dell' per aggi di CP_15
riscossione, e non anche al credito dell' iscritto a ruolo Parte_1
e per il quale quest'ultima – come sopra chiarito - aveva correttamente espresso il proprio voto ai sensi dell'art. 107, comma 4, CCI.
Ciò posto, con il proprio secondo motivo di reclamo le istanti rilevano che l' aveva eccepito la violazione della par condicio Parte_1
creditorum conseguente alla prestazione del consenso all'iscrizione ipotecaria resa dalla in favore della IM SU Laminati S.r.l. con Controparte_2
atto del 5.2.2020 (All. 15), richiamando l'avvenuta proposizione dell'azione revocatoria da parte dell' (All. 8) volta a Controparte_1
privare tale atto dei suoi effetti, che si risolvevano in danno della posizione creditoria erariale e dei crediti tributari iscritti a ruolo.
Deducevano le reclamanti che, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria - con dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione ipotecaria nei confronti dell' e, per essa, dell' - la percentuale di CP_15 Parte_1
soddisfacimento del credito tributario sarebbe certamente mutata in senso favorevole a quest'ultima, in quanto il credito della IM SU Laminati S.r.l.,
quanto meno in rapporto a quello dell' , sarebbe Parte_1
degradato a chirografario e, come tale, postergato rispetto alle ragioni creditorie dell' illegittimamente degradate a chirografo, Parte_1
per quella parte imputata per il privilegio alla IM SU Laminati.
Veniva evidenziato che, nell'alternativa liquidatoria, i crediti dell' avrebbero ricevuto un trattamento decisamente più Parte_1
favorevole di quello concordatario, in quanto il credito della IM SU
Laminati S.r.l. - di natura chirografaria non essendo opponibile il privilegio 11
ipotecario - non avrebbe trovato soddisfazione, quanto meno nel concorso con i crediti tributari.
In realtà, invece, sia nel piano che nelle successive relazioni mancava
- sia da parte del professionista indipendente che del commissario - qualunque valutazione sugli effetti della revocatoria dell'iscrizione ipotecaria e sulla necessità di arricchire il piano anche dell'ipotesi in cui fosse stata accolta la predetta azione, esaminando sulla base di tale ipotesi la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
L'azione revocatoria promossa dall' Controparte_1
nei confronti della IM SU MI S.r.l. costituiva infatti
[...]
atto di tutela del credito erariale nell'interesse degli enti creditori;
pertanto, il suo eventuale accoglimento avrebbe prodotto effetti positivi nei confronti dell'ente creditore , in quanto relativa a tutte le somme Parte_1
iscritte a ruolo e affidate all' per la riscossione, determinandosi quindi CP_15
una diversa distribuzione dell'attivo concordatario a favore dell'ER.
Erroneamente invece il Tribunale, esclusa la validità del voto contrario espresso dall' , aveva invece considerato a tal fine solo il Parte_1
credito proprio dell' (€ 156.104,16), ben più limitato di quello CP_15
dell' (€ 3.514.734,72). Parte_1
Orbene, l'art. 88, comma 3°, CCII, prevede che “Nel concordato
liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di
adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e
assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del
raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche 12
sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la
proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è
conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”.
Stante quindi il voto contrario espresso da entrambe le parti reclamanti,
occorre procedere a valutare la convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria.
Orbene, risulta dal piano che la Imi Sud Laminati S.r.l. vanta un credito di € 1.370.000,00, garantito da ipoteca di II grado sul sub 6, e, per effetto di tale prelazione, riceverebbe un pagamento nella misura dell'84,21%, per un importo pari ad € 1.153.680,43 (oltre al pagamento di un ulteriore 23% sulla parte degradata in chirografo).
Rilevano le reclamanti che in caso di esito favorevole dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con effetti favorevoli anche nei confronti dell'ente creditore la Imi Sud Laminati S.r.l. Parte_1
assumerebbe nei confronti dell'ER la posizione di creditore chirografario
(e non di creditore prelatizio), per cui l'importo di € 1.153.680,43 andrebbe utilizzato per il pagamento del credito erariale, che non sarebbe più degradato a chirografario per incapienza;
ciò renderebbe più conveniente l'alternativa liquidatoria rispetto al piano concordatario.
Orbene, rileva questa Corte che tale conclusione non tiene conto che,
a seguito della soluzione concordataria, il terzo assuntore - Business Gestioni
S.r.l. - assumerebbe, mediante accollo liberatorio, i debiti della
[...]
per un valore stimato di € 2.630.053,99, provvedendo al CP_2
versamento di un ulteriore importo, a titolo di nuova finanza, per complessivi 13
€ 1.070.000,00, da versarsi, nel solo caso di omologazione del concordato,
entro il termine di gg. 60 dal relativo decreto;
ciò comporterebbe il soddisfacimento dei debito tributari nella misura del 27,69 %.
L'alternativa liquidatoria, anche in caso di ipotizzato esito favorevole dell'azione revocatoria, non appare maggiormente favorevole rispetto a quella concordataria - sopra indicata in termini di certezza - e ciò soprattutto in considerazione della scarsa attendibilità dell'indicato valore di realizzo degli immobili, indicato nella misura di € 2.500.000,00.
Orbene, a dire delle istanti, il valore indicato nel piano, pari ad €
5.000.000,00, risulterebbe inferiore alla stima effettuata dall'Ufficio del
Territorio per conto dell' , pari ad € 5.089.000,00; inoltre, Parte_1
il valore di realizzo ivi precisato (€ 2.500.000,00) non troverebbe adeguata giustificazione attraverso atti di data certa sui quali basare una stima sintetico-
comparativa.
Il primo giudice ha sul punto rilevato quanto segue:
“In ordine a tali aspetti a suffragio sui valori indicati in Piano per gli
immobili, è tuttavia intervenuta la stima d'ufficio, affidata dal G.D. alle cure
dell'Arch. e depositata agli atti in data 18.2.2025, che ha Persona_1
attestato il valore commerciale degli immobili in € 4.480.000,00 e, quindi, in
un importo addirittura inferiore a quello indicato dalla proponente in Piano.
Detto che la stima prospettata dalle opponenti non presenta alcun
supporto documentale, anche in relazione allo stato degli immobili ed ai costi
per effettuarne la necessaria bonifica ambientale, la tesi sulla preferibilità
della ipotesi liquidatoria rispetto a quella concordataria non tiene conto della
forte alea dei tempi e degli esiti della durata della ipotetica vendita in sede di 14
Liquidazione Giudiziale”
Anche sotto tale profilo le reclamanti hanno contestato, con il proprio terzo motivo di reclamo, l'impugnata decisione, nella parte in cui erano state disattese le proprie censure relative al valore attribuito ai cespiti immobiliari,
sostenendo il vizio dell'attestazione e la conseguente convenienza dell'alternativa liquidatoria.
Le istanti richiamano allo scopo l'elaborato estimativo redatto dall'Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta, nel quale veniva chiarito che il complesso immobiliare in questione era ubicato nella parte nord del territorio comunale di Curti, a confine con i Comuni di San Prisco e Casapulla,
nei pressi dello svincolo dell'A1 di Nord, dal quale dista circa 2,00 Pt_1
km; nella zona si concentravano la dotazione e l'offerta di soluzioni commerciali di varie dimensioni, che si sviluppavano lungo tutta la SS 7
Appia, rendendo tutta l'area notevolmente appetibile dal punto di vista dell'attrattività commerciale, in quanto supportata da un egregio collegamento viario sia comunale, che sovracomunale.
Secondo le reclamanti, quindi, la valutazione elaborata dall'Ufficio
Provinciale del Territorio di Caserta - pari ad € 5.089.000,00 - già teneva conto dello stato non ottimale in cui versava l'immobile; in conseguenza, l'ulteriore svalutazione operata ai fini del piano (pari al 50%), che aveva ridotto il valore ad € 2.500.000,00, avrebbe dovuto - a dire delle stesse - corroborata da ulteriori elementi e informazioni di maggior dettaglio.
Come appare evidente, si tratta di considerazioni di carattere generale e generico - oltre che sostanzialmente reiterativo di quanto già affermato in primo grado - e che, soprattutto, non tengono minimamente conto della stima 15
effettuata dal tecnico nominato dal G.D., che non viene sottoposta ad alcuna critica ragionata.
Peraltro, costituisce circostanza assolutamente notoria quella secondo cui il valore di effettivo realizzo degli immobili in sede di vendita giudiziaria risulta quantomeno dimezzato rispetto a quello di stima e, in conseguenza,
appare del tutto evidente, ancora una volta, la maggiore convenienza della scelta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.
Anche l'ultimo motivo di censura delle reclamanti deve pertanto esser disatteso.
In conclusione. sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che vada rigettato il proposto reclamo, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Tenuto conto della parziale novità ed obbiettiva complessità delle questioni affrontate, con conseguente controvertibilità delle stesse, sussistono i presupposti per dichiarare le spese e competenze di lite relative al presente procedimento interamente compensate tra le parti costituite;
nulla quanto alla parti non costituite.
Essendo stati gli Enti reclamanti ammessi alla prenotazione a debito,
non sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in tema di raddoppio del contributo unificato in caso di reiezione, in rito o nel merito, delle impugnazioni proposte
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il reclamo, con conseguente conferma della gravata decisione;
16
b) Dichiara le spese e competenze di lite relative al presente procedimento interamente compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
AN MU
IL PRESIDENTE
UL OM