Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
In composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 530/2024, promossa con atto di citazione
DA iscritta presso il Registro della Imprese di Roma, al numero, Parte_1 codice fiscale e partita I.V.A. , R.E.A. n. RM 1416792, in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. (P.I. ), con sede in Roma Parte_2 P.IVA_1
(Roma) alla Via Sicilia n. 154, elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via Galileo
Galilei n. 118/A – Loc. San Nicolò a Tordino, presso e nello Studio Legale dell'Avv.
GIANNICOLA SCARCIOLLA, che la rappresenta e difende
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.I. ), con sede legale in Podenzano (PC), alla via Controparte_1 P.IVA_2
Primo Maggio 12, Fraz. Gariga, in persona del C.E.O., nonché legale rappresentante, ing.
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Piacenza Parte_3 C.F._1
(PC), via Gregorio X n. 24, presso e nello studio dell'avv. Alfonso D'Antuono, che la rappresenta, assiste e difende, unitamente, ed anche in via disgiunta, agli avv.ti Francesca
CILLI e Raffaele GAMMAROTA
BANCO (c.f. e numero iscrizione al r.i.: ), con sede in Milano, CP_2 P.IVA_3 piazza Meda n. 4, in persona di giusta nomina del 17 luglio 2023, Parte_4 rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA C. GROSSO, e presso il suo studio in Torino, c.so
Galileo Ferraris n. 43 elettivamente domiciliato
PARTI CONVENUTE
Piacenza (PC)
(P.I. , Codice Fiscale , sede legale: VIA Parte_5 P.IVA_5 P.IVA_6
EMILIA PARMENSE N. 1, 29100 Piacenza (PC))
(Codice Fiscale sede legale: Corso Vittorio Parte_6 P.IVA_7
Emanuele II, 209/219, 29100 Piacenza (PC))
Contr (P.I. sede legale: Piazza Cavalli, 36/41, 29121 Piacenza Parte_7 P.IVA_8
(PC))
(P.I. Codice Fiscale sede Controparte_5 P.IVA_9 P.IVA_10 legale: Via Cristoforo Colombo, 101 D/E, 29122 Piacenza (PC))
Codice Fiscale P.I. , sede legale: CP_6 Parte_8 P.IVA_11 P.IVA_12
CORSO VITTORIO Emanuele II, 169, 29121 Piacenza (PC))
P.I. Codice Fiscale , Parte_9 P.IVA_13 P.IVA_14 sede legale: Via IV Novembre, 154-156, 29122 Piacenza (PC))
) (P.I. Codice Fiscale sede Parte_10 P.IVA_12 P.IVA_11 legale: Via Emilia Pavese, 1, 29121 Piacenza (PC))
P.I. , sede legale: FRAZIONE GARIGA, VIA PRIMO Controparte_7 P.IVA_15
MAGGIO, 12, 29027, Podenzano, Piacenza (PC)
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co 2 c.p.c.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato nei seguenti termini1:
Per parte attrice
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della spiegata opposizione agli atti esecutivi e per le causali di cui in narrativa:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - revocare e/o riformare l'ordinanza del 28.01.2024 del Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Piacenza resa nella procedura esecutiva immobiliare n. 198/2023 – 1 RG;
- accogliere l'opposizione proposta dall'odierna opponente e per le motivazione di cui alla presente opposizione, dichiarare parzialmente nulla e/o illegittima e/o annullare e/o revocare
l'ordinanza del 20.03.2023 emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Piacenza nella procedura esecutiva mobiliare n. 198/2023 RGE nella parte in cui ha disposto ed ordinato “…agli istituti bancari terzi pignorati : “ ”, CP_3 CP_8
”, “ ”, “ ”, “
[...] Parte_6 Controparte_9 Controparte_10
”, “ ”, “ ”, “
[...] CP_11 Parte_9 CP_12
”, “ ” l' dei conti correnti accessi
[...] Controparte_13 Controparte_14 presso di essi di titolarità dell'esecutata “ ” successivamente alla data del 15 CP_1 marzo 2023 e di ogni altro rapporto sottoposto a vincolo”, confermando la disposta sospensione ex art. 623 c.p.c. della procedura esecutiva mobiliare n. 198/2023 RGE;
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambe le fasi processuali del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Piacenza NEL MERITO: e per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando, anche d'ufficio, che l'azione esecutiva non poteva essere avviata, con ogni ulteriore provvedimento/statuizione in ordine alla illegittimità del Pignoramento, e per l'effetto estinguere il presente procedimento esecutivo di opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari”
Per CP_12
- assumere le determinazioni ritenute di giustizia con riferimento all'ordinanza 20 marzo
2023 impugnata da Parte_1
- in ogni caso: in considerazione dell'efficacia immediatamente esecutiva dell'ordinanza del
20 marzo 2023 accertare e dichiarare che, con efficacia 15 marzo 2023, il pignoramento eseguito da non dispiegava alcun effetto nei confronti dei terzi pignorati, Parte_1 tenuti alla “IMMEDIATA LIBERAZIONE dei conti correnti accessi presso di essi di titolarità dell'esecutata “ ” successivamente alla data del 15 marzo 2023 e di ogni CP_1 altro rapporto sottoposto a vincolo”.
Con il favore delle spese di giudizio, rimborso spese generali, Cpa ed Iva.
FATTO
1-La , creditore procedente nella espropriazione presso terzi RGE Parte_1
198/2023 avviata nei confronti della debitrice ha promosso con ricorso Parte_11 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co 2 c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata in data
20/03/2024, con cui il Giudice dell'Esecuzione:
i) ha sospeso la procedura esecutiva ex art. 623 c.p.c., preso atto del provvedimento con cui il
Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva sospeso, con ordinanza cautelare del
15/03/2024, l'efficacia esecutiva di detto titolo, in forza del quale era stata avviata l'espropriazione; ii) ha ordinato agli istituti di credito terzi pignorati l'immediata liberazione dei conti correnti accessi presso di essi di titolarità dell'esecutata “ ” successivamente alla CP_1 data del 15 marzo 2023 e di ogni altro rapporto sottoposto a vincolo”.
2- Ha censurato tale ordinanza come illegittima, avendo il G.E. ignorato il principio per cui la sospensione c.d. esterna del titolo esecutivo non equivale a caducazione del titolo stesso, sicché devono ritenersi salvi gli effetti degli atti esecutivi compiuti antecedentemente alla sospensione, ivi incluso l'effetto di vincolo sui beni determinato dal pignoramento presso terzi di somme;
lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nell'ordinare ai terzi lo svincolo di tutte le somme e dei rapporti con effetto dalla data successiva al 15 marzo 2023 (data di emissione dell'ordinanza di sospensione).
3- Il debitore opposto ha resistito al ricorso in opposizione con memoria di costituzione.
4- All'esito della fase camerale di opposizione innanzi al G.E., quest'ultimo rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e assegnava i termini per il merito.
5- ha introdotto con atto di citazione ex art 618 c.p.c. il giudizio di Parte_1 merito, reiterando le proprie doglianze avverso l'ordinanza impugnata, chiedendone la parziale riforma.
6- Si è costituito il debitore , contestando integralmente le tesi di parte CP_1 attrice e chiedendone il rigetto, con conferma integrale del provvedimento impugnato.
7- Si è costituito altresì il terzo pignorato , il quale ha dedotto di aver ricevuto CP_12 notifica del pignoramento in data 16 marzo 2023, successivamente quindi all'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, depositata il 15 marzo 2023, e di aver così reso dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. in data 20 marzo 2023; ha ribadito la legittimità del proprio operato, anche con riferimento allo svincolo delle somme.
8- Gli altri terzi pignorati, nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
9- Esaurita la trattazione e l'istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
DIRITTO
10- Le domande di parte attrice sono infondate e vanno respinte.
Non essendo stato adempiuto il pagamento, ha notificato un atto di pignoramento Parte_1 Parte_1 presso terzi, coinvolgendo diversi istituti bancari presso cui deteneva conti correnti. Controparte_1 11- l'opponente non censura l'ordinanza resa dal G.E. nella parte in cui dispone la sospensione dell'esecuzione, confermandone anzi espressamente la correttezza, bensì limitatamente alla sola parte in cui dispone lo svincolo delle somme pignorate.
Deduce l'opponente che il G.E. “mai avrebbe potuto ordinare agli Istituti di Credito l'immediata liberazione dei conti correnti pignorati e neppure successivamente alla data del 15.03.2023”, in quanto “il pignoramento presso terzi e, quindi, la procedura esecutiva presso terzi risultava essere stata correttamente e legittimamente instaurata dalla società odierna ricorrente allorquando il titolo esecutivo risultava valido e efficace e, pertanto, non essendo, né a tale data né ad oggi, revocato, bensì esclusivamente sospeso, non può revocarsi in dubbio che, anche ad oggi, il pignoramento presso terzi risulta all'evidenza valido ed efficace, in quanto meramente sospeso”, ribadendo che il pignoramento risulta eseguito in data 10/03/2024.
L'assunto non è condivisibile.
12- Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva, nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento della fattispecie3; il vincolo di indisponibilità a carico del terzo pignorato sorge, giusto disposto dell'art. 564 c.p.c., solo al momento della notifica nei suoi confronti dell'atto di pignoramento il quale, essendo atto ricettizio, spiega i propri effetti tipici solo al momento in cui la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario.
13- L'attore richiama l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione […]4, ma giunge alla conclusione errata secondo cui l'ordinanza impugnata non si sarebbe attenuta a tale principio, ordinando lo svincolo delle somme e dei rapporti vincolati a far data dal 15 marzo 2023.
14- Il provvedimento ordinatorio, infatti, non risulta aver posto nel nulla le attività esecutive compiute anteriormente alla sospensione del titolo, bensì ha correttamente statuito che, in data successiva al 15 marzo, nessun vincolo poteva essere posto e che le somme eventualmente segregate dopo tale data dovevano essere svincolate.
15- Parte attrice, sul punto, inopinatamente attribuisce al pignoramento presso terzi una natura
“unitaria”, pretendendo che l'effetto segregativo, per tutti i terzi, si verifichi già al momento 3 Cfr Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, (ud. 19/09/2023, dep. 27/11/2023), n.32804. della consegna del pignoramento all'Ufficiale Giudiziario da parte del creditore (avvenuta in data 10/0372024) prima del perfezionamento della relativa notifica.
E', infatti, pacifico che gli unici atti che conservano la propria efficacia sono quelli compiuti sino alla sospensione dell'efficacia esecutiva5 e, nell'espropriazione presso terzi, solo il pignoramento che abbia utilmente spiegato i propri effetti segregativi può qualificarsi come atto esecutivo “compiuto”, idoneo a non essere influenzato da eventuali vicende sospensive successive.
16- Il precipitato logico dei principi sopra esposti rende evidente che il pignoramento presso Parte terzi eseguito da non può che aver vincolato i soli rapporti e beni che erano già stati utilmente sottoposti al vincolo di indisponibilità ex art. 2915 c.c. prima della pronuncia di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, intervenuta in data 15/03/2024; al contrario, a partire da tale data, nessun vincolo poteva più essere legittimamente posto, e le somme e i rapporti eventualmente colpiti dai pignoramenti dopo tale data dovevano e devono ritenersi svincolati.
17- Conseguentemente, l'ordinanza del G.E. è corretta, in quanto si è limitata a prendere atto dell'intervenuto effetto sospensivo esterno ex art. 623 c.p.c., nonché a statuire in ordine alla sopravvenuta inidoneità del pignoramento a spiegare ulteriormente i propri effetti tipici sui beni o suoi rapporti colpiti in data successiva al 15/03/2024, con consequenziale ordine di svincolo.
18- Nel caso di specie, alla data di deposito del provvedimento di sospensione, le uniche notifiche andate a buon fine erano quelle nei confronti di e Pt_5 Parte_6 mentre ha ricevuto la notifica del pignoramento solo in data 16/03/2024, CP_12 ovvero successivamente alla sospensiva, sicché per quest'ultimo terzo il pignoramento non può aver fatto sorgere alcun vincolo sulle somme e i rapporti dichiarati, in quanto perfezionatosi solo successivamente alla sospensione esterna dell'esecuzione. Cont Coglie nel senso l'argomentazione del terzo pignorato , secondo cui “seguendo il Parte ragionamento di si priverebbe di ogni influenza la sospensione del titolo esecutivo perché si permetterebbe di utilizzare un titolo sospeso per vincolare somme pervenute successivamente alla sua inefficacia”; accogliendo, per mera ipotesi, la tesi della erroneità del provvedimento nella parte in cui si ordina lo svincolo dei beni, si creerebbe un fenomeno di
“ultrattività” dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del pignoramento eseguito, il quale continuerebbe a produrre effetti esecutivi nonostante l'avvenuta sospensione della procedura esecutiva.
19- Conseguentemente, il provvedimento opposto è privo dei vizi lamentati da parte attrice e risulta, quindi pienamente legittimo, e deve così essere confermato in toto; le domande di parte attrice devono essere pertanto integralmente respinte, in quanto infondate.
20 – le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice in favore dei due convenuti costituiti, i quali hanno entrambi svolto conclusioni opposte rispetto alle domande principali di parte attrice. il valore della controversia viene ritenuto indeterminato, a complessità bassa, non essendo determinabile il valore dei beni pignorati, trattandosi di una procedura espropriativa presso terzi nella quale il pignoramento è stato notificato a numerosi terzi pignorati. Le spese sono liquidate direttamente nel dispositivo e tengono conto della natura e del pregio delle questioni affrontate, dell'attività difensiva effettivamente espletata, e del risultato conseguito dalle parti.
Le spese includono anche la fase sommaria innanzi al G.E., avendo quest'ultimo rimesso la determinazione delle spese alla decisione di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta integralmente le domande di Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali che liquida in € 6.164,0 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_15 processuali che liquida in € 4.712,0 oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 28/01/2025 . il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Omesse per brevità le eventuali istanze istruttorie. 2 Il procedimento ha origine dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 22 febbraio 2023 dal Tribunale di
Piacenza nei confronti di con il quale veniva ingiunto il pagamento di oltre 4 milioni di euro in favore di Controparte_1 4 Cfr Cass. civ. n. 709/2006. 5 Cfr Cass. 17/10/2019 n. 26285.