TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di EM
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA OS UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 25/07/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. GUERRESCHI ELENA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI MATTEO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9/12/2025.
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
ISTANZA CONGIUNTA IN ATTI :
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cremona in data 11.9.2005 dai sigg.ri e , come risulta dall'atto di matrimonio N. 107 parte 2 Parte_1 Controparte_1
serie A - anno 2005 registrato presso il Comune di Cremona alle seguenti condizioni: 1) il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione presso la madre e mantenimento della residenza presso la stessa in Cremona, alla Via
Rosario n. 44;
2) il figlio potrà trascorrere con il padre un fine settimana al mese, dal sabato dalla mattina Per_1
o dopo la scuola, sino alla domenica sera, con onere per il padre di riaccompagnarlo presso la madre entro le 21, nella stagione estiva entro le 22. Tale previsione dovrà tenere conto degli impegni scolastici, ludici e sociali del figlio potrà cenare con il padre almeno un giorno Per_1 Per_1
a settimana, di norma il lunedì;
3) Per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà alternativamente ad anni alterni la vigilia di Natale e il giorno di Natale con entrambi i genitori, nonché il periodo che va dal 31 dicembre al
7 gennaio;
con riferimento alle vacanze estive, potrà trascorrere con ogni genitore 15 Per_1
giorni anche non consecutivi, che i genitori dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie e degli impegni sportivi, ludici e sociali di Per_1
avendo cura di evitare sovrapposizioni. In caso di vacanze fuori città, i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente sulla destinazione e struttura prescelta;
per quanto concerne il periodo di vacanze pasquali, nonché le altre festività civili e religiose e i ponti, li trascorrerà Per_1
alternativamente ad anni alterni presso entrambi i genitori;
4) il signor sarà obbligato a versare alla signora il giorno 10 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli e , la Per_1 Controparte_2 somma complessiva di € 350,00 mensili (euro 175,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI.
5) Il sig. si obbliga a rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1
straordinarie sostenute per entrambi i figli, sulla base di quanto previsto dal Protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Cremona n. 2185 del 02/11/2024, che i genitori sottoscrivono per adesione e accettazione e che si allega alle presenti note. In particolare, il sig.
presta sin d'ora il consenso a rimborsare alla sig.ra il 50% delle seguenti spese CP_1 Pt_1
straordinarie: primo sport praticato da ciascun figlio;
spese per la frequentazione delle attività Scout per entrambi i figli, compresi campi estivi con pernotto e attrezzatura relativa;
autoscuola per il figlio maggiorenne. Per quanto concerne le spese straordinarie per cui è necessario il previo accordo, la sig.ra si impegna a chiedere il consenso al sig. anche mediante Pt_1 CP_1 messaggi whatsapp o mail, e il sig. si impegna a rispondere entro 48 ore dall'invio delle CP_1
richieste;
6) la sig.ra per l'anno 2025, ha anticipato a titolo di spese straordinarie Parte_1 nell'interesse dei figli la somma complessiva pari ad € 1.619,99 (di cui € 255,9 per libri di inizio anno scolastico;
€ 210,00 per certificazione DSA;
€ 362,00 per fisioterapia;
€ 280,00 per CP_2 autoscuola;
€ 300,00 per campo estivo;
€ 120,00 acconto gita scolastica a Lisbona Alessio;
CP_2
€ 12,09 tasse scolastiche;
€ 80,00 tasse scolastiche ). Pertanto, la sig.ra è CP_2 CP_2 Pt_1 creditrice nei confronti del sig. della somma pari ad € 810,00 (euro ottocentodieci/00) CP_1
dovuta a titolo di 50% per le spese straordinarie sostenute: il sig. si impegna, a partire CP_1
dal mese di dicembre 2025, a corrispondere detta somma ratealmente alla sig.ra nella misura Pt_1 di € 100,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, fino a concorrenza del debito (prima rata entro il 10 dicembre 2025, € 110,00; ultima rata entro il 10 luglio 2026, € 100,00). La sig.ra ccetta. Pt_1
7) il sig. verserà ogni mese, entro il giorno 10 di ogni mese, una somma a titolo di CP_1 risparmio nell'interesse dei figli: in particolare, € 75,00 sul libretto postale smart cointestato con il figlio maggiorenne n. 000055292804 ed € 75,00 sul deposito postale per minori Persona_2
intestato a n. 000045203494. Il sig. si obbliga a rammostrare, almeno una Per_1 CP_1 volta all'anno, indicativamente entro il 20 dicembre di ogni anno, copia di entrambi i libretti alla sig.ra affinché la stessa possa avere contezza del saldo attivo;
i genitori concordano che dette Pt_1
somme potranno essere utilizzate, previo accordo, al fine di sostenere spese eccezionali in favore dei figli. Se, diversamente, non sarà necessario attingere a dette risorse, i risparmi verranno messi a disposizioni dei figli una volta che gli stessi saranno pronti a rendersi economicamente indipendenti;
8) il sig. si obbliga a consegnare alla sig.ra anche via mail o whatsapp, entro il CP_1 Pt_1
giorno fissato per il deposito delle presenti note, copia dei libretti di cui al punto 7) nonché copia di altre ulteriori precedenti forme di risparmio e accantonamento accese nell'interesse dei figli:
9) la sig.ra sarà titolare, in via esclusiva ed integrale, delle detrazioni fiscali per il Parte_1 figli e dell'assegno unico per i figli, nonché ulteriori ed eventuali altre indennità per i figli (es. indennità di frequenza).
Spese legali compensate fra le parti”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 25/07/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con a Cremona in data 11/09/2005 (trascritto presso Controparte_1
gli atti dello Stato civile del Comune medesimo Atto n. 107, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi Persona_2 Per_1
separata dal marito con sentenza del Tribunale di Cremona n. 26/2024 pubblicata il 17/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso. Con comparsa depositata il 23/10/2025, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio della moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 24/11/2025 e, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo come meglio precisato a verbale.
Il UD, dato atto della soluzione condivisa, sostituiva l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 5/12/2025 , il UD, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi della prole e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e tratteneva la casa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/12/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario a Cremona in data 11/09/2005 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo Atto n. 107, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...] ) e (nato il Persona_2 Per_1
12/04/2012).
Le parti si sono in seguito separate con sentenza di separazione consensuale del 17/05/2024 n.
26/2024 (passata in giudicato).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Giova premettere che (nato il [...]) è maggiorenne, pertanto la trattazione Persona_2
della questione va circoscritta al solo figlio minore (nato il [...]). Per_1 Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso e pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in considerazione dell'accordo raggiunto, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della presente controversia. Del resto, le parti hanno già dimostrato di saper collaborare nella gestione della prole definendo in modo consensuale la separazione e sin qui gestendo in via condivisa la genitorialità.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo minore.
(nato il [...]) rimarrà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a Per_1
vivere sin dalla disgregazione del nucleo.
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità del minore, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo recependo le conclusioni delle parti.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai figli Per_2
(nato il [...] ) – maggiorenne ma economicamente non autosufficiente - e
[...] Per_1
(nato il [...]) condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 350,00 mensili (€ 175 per ciascun figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico e il versamento di ulteriori somme direttamente in favore dei figli, il padre contribuisce ulteriormente ai bisogni materiali della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Resta da precisare che le parti hanno spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e Cremona in data 11/09/2005 (trascritto presso gli atti dello CP_1 Parte_1
Stato civile del Comune medesimo Atto n. 107, parte II, serie A).
2. AFFIDA il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, attualmente in
Cremona, alla Via Rosario n. 44.
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con i seguenti tempi e modalità: un fine settimana al mese, dal sabato dalla mattina o dopo la scuola, sino alla domenica sera, con onere per il padre di riaccompagnarlo presso la madre entro le 21, nella stagione estiva entro le 22. Tale previsione dovrà tenere conto degli impegni scolastici, ludici e sociali del figlio potrà cenare con il padre almeno un giorno a Per_1 Per_1
settimana, di norma il lunedì; per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà alternativamente ad anni alterni la vigilia di Natale e il giorno di Natale con entrambi i genitori, nonché il periodo che va dal 31 dicembre al 7 gennaio;
con riferimento alle vacanze estive, potrà trascorrere con ogni genitore 15 giorni anche non consecutivi, che i Per_1
genitori dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie e degli impegni sportivi, ludici e sociali di avendo cura di evitare Per_1
sovrapposizioni. In caso di vacanze fuori città, i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente sulla destinazione e struttura prescelta;
per quanto concerne il periodo di vacanze pasquali, nonché le altre festività civili e religiose e i ponti, li trascorrerà Per_1
alternativamente ad anni alterni presso entrambi i genitori.
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Controparte_1
mediante versamento a entro il giorno 10 di ogni mese , a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento per i figli e la somma complessiva di € 350,00 Persona_2 Per_1
mensili (euro 175,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona n. 2185 del 02/11/2024, che i genitori sottoscrivono per adesione e accettazione e che si allega alle presenti note. In particolare, presta sin Controparte_1
d'ora il consenso a rimborsare a il 50% delle seguenti spese straordinarie: Parte_1
primo sport praticato da ciascun figlio;
spese per la frequentazione delle attività Scout per entrambi i figli, compresi campi estivi con pernotto e attrezzatura relativa;
autoscuola per il figlio maggiorenne. Per quanto concerne le spese straordinarie per cui è necessario il previo accordo, si impegna a chiedere il consenso a anche Parte_1 Controparte_1
mediante messaggi whatsapp o mail, e si impegna a rispondere entro Controparte_1
48 ore dall'invio delle richieste.
5. DÀ ATTO che su accordo delle parti, sarà titolare, in via esclusiva ed integrale, Parte_1
delle detrazioni fiscali per il figli e percepirà l'importo integrale dell'assegno unico nonché ulteriori ed eventuali altre indennità per i figli (es. indennità di frequenza).
6. DÀ ATTO che le parti dichiarano che per l'anno 2025, ha anticipato a titolo di Parte_1 spese straordinarie nell'interesse dei figli la somma complessiva pari ad € 1.619,99 (di cui €
255,9 per libri di inizio anno scolastico;
€ 210,00 per certificazione DSA;
€ 362,00 per fisioterapia ALESSIO;
€ 280,00 per autoscuola ALESSIO;
€ 300,00 per campo estivo;
€ 120,00 acconto gita scolastica a Lisbona ALESSIO;
€ 12,09 tasse scolastiche;
€ 80,00 tasse Per_2
scolastiche ); pertanto, le parti dichiarano che è creditrice nei Per_2 Parte_1
confronti di della somma pari ad € 810,00 (euro ottocentodieci/00) Controparte_1
dovuta a titolo di 50% per le spese straordinarie sostenute: si impegna, Controparte_1
a partire dal mese di dicembre 2025, a corrispondere detta somma ratealmente a Pt_1 nella misura di € 100,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, fino a concorrenza
[...] del debito (prima rata entro il 10 dicembre 2025, € 110,00; ultima rata entro il 10 luglio 2026,
€ 100,00). ccetta. Parte_1 7. DÀ ATTO che si impegna a versare ogni mese, entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 mese, una somma a titolo di risparmio nell'interesse dei figli: in particolare, € 75,00 sul libretto postale smart cointestato con il figlio maggiorenne n. Persona_2
000055292804 ed € 75,00 sul deposito postale per minori intestato a n. Per_1
000045203494. si obbliga a rammostrare, almeno una volta all'anno, Controparte_1
indicativamente entro il 20 dicembre di ogni anno, copia di entrambi i libretti a Pt_1
affinché la stessa possa avere contezza del saldo attivo;
i genitori concordano che
[...]
dette somme potranno essere utilizzate, previo accordo, al fine di sostenere spese eccezionali in favore dei figli. Se, diversamente, non sarà necessario attingere a dette risorse, i risparmi verranno messi a disposizioni dei figli una volta che gli stessi saranno pronti a rendersi economicamente indipendenti.
8. DÀ ATTO che si obbliga a consegnare a anche via mail Controparte_1 Parte_1
o whatsapp, entro il giorno fissato per il deposito delle note di precisazione congiunta delle conclusioni, copia dei libretti di cui al punto 7) nonché copia di altre ulteriori precedenti forme di risparmio e accantonamento accese nell'interesse dei figli.
9. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
10. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Cremona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di EM
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA OS UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 25/07/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. GUERRESCHI ELENA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI MATTEO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9/12/2025.
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
ISTANZA CONGIUNTA IN ATTI :
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cremona in data 11.9.2005 dai sigg.ri e , come risulta dall'atto di matrimonio N. 107 parte 2 Parte_1 Controparte_1
serie A - anno 2005 registrato presso il Comune di Cremona alle seguenti condizioni: 1) il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione presso la madre e mantenimento della residenza presso la stessa in Cremona, alla Via
Rosario n. 44;
2) il figlio potrà trascorrere con il padre un fine settimana al mese, dal sabato dalla mattina Per_1
o dopo la scuola, sino alla domenica sera, con onere per il padre di riaccompagnarlo presso la madre entro le 21, nella stagione estiva entro le 22. Tale previsione dovrà tenere conto degli impegni scolastici, ludici e sociali del figlio potrà cenare con il padre almeno un giorno Per_1 Per_1
a settimana, di norma il lunedì;
3) Per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà alternativamente ad anni alterni la vigilia di Natale e il giorno di Natale con entrambi i genitori, nonché il periodo che va dal 31 dicembre al
7 gennaio;
con riferimento alle vacanze estive, potrà trascorrere con ogni genitore 15 Per_1
giorni anche non consecutivi, che i genitori dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie e degli impegni sportivi, ludici e sociali di Per_1
avendo cura di evitare sovrapposizioni. In caso di vacanze fuori città, i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente sulla destinazione e struttura prescelta;
per quanto concerne il periodo di vacanze pasquali, nonché le altre festività civili e religiose e i ponti, li trascorrerà Per_1
alternativamente ad anni alterni presso entrambi i genitori;
4) il signor sarà obbligato a versare alla signora il giorno 10 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli e , la Per_1 Controparte_2 somma complessiva di € 350,00 mensili (euro 175,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI.
5) Il sig. si obbliga a rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese Controparte_1 Parte_1
straordinarie sostenute per entrambi i figli, sulla base di quanto previsto dal Protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Cremona n. 2185 del 02/11/2024, che i genitori sottoscrivono per adesione e accettazione e che si allega alle presenti note. In particolare, il sig.
presta sin d'ora il consenso a rimborsare alla sig.ra il 50% delle seguenti spese CP_1 Pt_1
straordinarie: primo sport praticato da ciascun figlio;
spese per la frequentazione delle attività Scout per entrambi i figli, compresi campi estivi con pernotto e attrezzatura relativa;
autoscuola per il figlio maggiorenne. Per quanto concerne le spese straordinarie per cui è necessario il previo accordo, la sig.ra si impegna a chiedere il consenso al sig. anche mediante Pt_1 CP_1 messaggi whatsapp o mail, e il sig. si impegna a rispondere entro 48 ore dall'invio delle CP_1
richieste;
6) la sig.ra per l'anno 2025, ha anticipato a titolo di spese straordinarie Parte_1 nell'interesse dei figli la somma complessiva pari ad € 1.619,99 (di cui € 255,9 per libri di inizio anno scolastico;
€ 210,00 per certificazione DSA;
€ 362,00 per fisioterapia;
€ 280,00 per CP_2 autoscuola;
€ 300,00 per campo estivo;
€ 120,00 acconto gita scolastica a Lisbona Alessio;
CP_2
€ 12,09 tasse scolastiche;
€ 80,00 tasse scolastiche ). Pertanto, la sig.ra è CP_2 CP_2 Pt_1 creditrice nei confronti del sig. della somma pari ad € 810,00 (euro ottocentodieci/00) CP_1
dovuta a titolo di 50% per le spese straordinarie sostenute: il sig. si impegna, a partire CP_1
dal mese di dicembre 2025, a corrispondere detta somma ratealmente alla sig.ra nella misura Pt_1 di € 100,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, fino a concorrenza del debito (prima rata entro il 10 dicembre 2025, € 110,00; ultima rata entro il 10 luglio 2026, € 100,00). La sig.ra ccetta. Pt_1
7) il sig. verserà ogni mese, entro il giorno 10 di ogni mese, una somma a titolo di CP_1 risparmio nell'interesse dei figli: in particolare, € 75,00 sul libretto postale smart cointestato con il figlio maggiorenne n. 000055292804 ed € 75,00 sul deposito postale per minori Persona_2
intestato a n. 000045203494. Il sig. si obbliga a rammostrare, almeno una Per_1 CP_1 volta all'anno, indicativamente entro il 20 dicembre di ogni anno, copia di entrambi i libretti alla sig.ra affinché la stessa possa avere contezza del saldo attivo;
i genitori concordano che dette Pt_1
somme potranno essere utilizzate, previo accordo, al fine di sostenere spese eccezionali in favore dei figli. Se, diversamente, non sarà necessario attingere a dette risorse, i risparmi verranno messi a disposizioni dei figli una volta che gli stessi saranno pronti a rendersi economicamente indipendenti;
8) il sig. si obbliga a consegnare alla sig.ra anche via mail o whatsapp, entro il CP_1 Pt_1
giorno fissato per il deposito delle presenti note, copia dei libretti di cui al punto 7) nonché copia di altre ulteriori precedenti forme di risparmio e accantonamento accese nell'interesse dei figli:
9) la sig.ra sarà titolare, in via esclusiva ed integrale, delle detrazioni fiscali per il Parte_1 figli e dell'assegno unico per i figli, nonché ulteriori ed eventuali altre indennità per i figli (es. indennità di frequenza).
Spese legali compensate fra le parti”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 25/07/2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con a Cremona in data 11/09/2005 (trascritto presso Controparte_1
gli atti dello Stato civile del Comune medesimo Atto n. 107, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), e di essersi Persona_2 Per_1
separata dal marito con sentenza del Tribunale di Cremona n. 26/2024 pubblicata il 17/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso. Con comparsa depositata il 23/10/2025, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio della moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 24/11/2025 e, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo come meglio precisato a verbale.
Il UD, dato atto della soluzione condivisa, sostituiva l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 5/12/2025 , il UD, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi della prole e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e tratteneva la casa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/12/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario a Cremona in data 11/09/2005 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo Atto n. 107, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...] ) e (nato il Persona_2 Per_1
12/04/2012).
Le parti si sono in seguito separate con sentenza di separazione consensuale del 17/05/2024 n.
26/2024 (passata in giudicato).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Giova premettere che (nato il [...]) è maggiorenne, pertanto la trattazione Persona_2
della questione va circoscritta al solo figlio minore (nato il [...]). Per_1 Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso e pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in considerazione dell'accordo raggiunto, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della presente controversia. Del resto, le parti hanno già dimostrato di saper collaborare nella gestione della prole definendo in modo consensuale la separazione e sin qui gestendo in via condivisa la genitorialità.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo minore.
(nato il [...]) rimarrà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a Per_1
vivere sin dalla disgregazione del nucleo.
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità del minore, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo recependo le conclusioni delle parti.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai figli Per_2
(nato il [...] ) – maggiorenne ma economicamente non autosufficiente - e
[...] Per_1
(nato il [...]) condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 350,00 mensili (€ 175 per ciascun figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Del resto, con la rinuncia alla propria quota dell'assegno unico e il versamento di ulteriori somme direttamente in favore dei figli, il padre contribuisce ulteriormente ai bisogni materiali della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Resta da precisare che le parti hanno spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e Cremona in data 11/09/2005 (trascritto presso gli atti dello CP_1 Parte_1
Stato civile del Comune medesimo Atto n. 107, parte II, serie A).
2. AFFIDA il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, attualmente in
Cremona, alla Via Rosario n. 44.
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con i seguenti tempi e modalità: un fine settimana al mese, dal sabato dalla mattina o dopo la scuola, sino alla domenica sera, con onere per il padre di riaccompagnarlo presso la madre entro le 21, nella stagione estiva entro le 22. Tale previsione dovrà tenere conto degli impegni scolastici, ludici e sociali del figlio potrà cenare con il padre almeno un giorno a Per_1 Per_1
settimana, di norma il lunedì; per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà alternativamente ad anni alterni la vigilia di Natale e il giorno di Natale con entrambi i genitori, nonché il periodo che va dal 31 dicembre al 7 gennaio;
con riferimento alle vacanze estive, potrà trascorrere con ogni genitore 15 giorni anche non consecutivi, che i Per_1
genitori dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie e degli impegni sportivi, ludici e sociali di avendo cura di evitare Per_1
sovrapposizioni. In caso di vacanze fuori città, i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente sulla destinazione e struttura prescelta;
per quanto concerne il periodo di vacanze pasquali, nonché le altre festività civili e religiose e i ponti, li trascorrerà Per_1
alternativamente ad anni alterni presso entrambi i genitori.
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Controparte_1
mediante versamento a entro il giorno 10 di ogni mese , a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento per i figli e la somma complessiva di € 350,00 Persona_2 Per_1
mensili (euro 175,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona n. 2185 del 02/11/2024, che i genitori sottoscrivono per adesione e accettazione e che si allega alle presenti note. In particolare, presta sin Controparte_1
d'ora il consenso a rimborsare a il 50% delle seguenti spese straordinarie: Parte_1
primo sport praticato da ciascun figlio;
spese per la frequentazione delle attività Scout per entrambi i figli, compresi campi estivi con pernotto e attrezzatura relativa;
autoscuola per il figlio maggiorenne. Per quanto concerne le spese straordinarie per cui è necessario il previo accordo, si impegna a chiedere il consenso a anche Parte_1 Controparte_1
mediante messaggi whatsapp o mail, e si impegna a rispondere entro Controparte_1
48 ore dall'invio delle richieste.
5. DÀ ATTO che su accordo delle parti, sarà titolare, in via esclusiva ed integrale, Parte_1
delle detrazioni fiscali per il figli e percepirà l'importo integrale dell'assegno unico nonché ulteriori ed eventuali altre indennità per i figli (es. indennità di frequenza).
6. DÀ ATTO che le parti dichiarano che per l'anno 2025, ha anticipato a titolo di Parte_1 spese straordinarie nell'interesse dei figli la somma complessiva pari ad € 1.619,99 (di cui €
255,9 per libri di inizio anno scolastico;
€ 210,00 per certificazione DSA;
€ 362,00 per fisioterapia ALESSIO;
€ 280,00 per autoscuola ALESSIO;
€ 300,00 per campo estivo;
€ 120,00 acconto gita scolastica a Lisbona ALESSIO;
€ 12,09 tasse scolastiche;
€ 80,00 tasse Per_2
scolastiche ); pertanto, le parti dichiarano che è creditrice nei Per_2 Parte_1
confronti di della somma pari ad € 810,00 (euro ottocentodieci/00) Controparte_1
dovuta a titolo di 50% per le spese straordinarie sostenute: si impegna, Controparte_1
a partire dal mese di dicembre 2025, a corrispondere detta somma ratealmente a Pt_1 nella misura di € 100,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, fino a concorrenza
[...] del debito (prima rata entro il 10 dicembre 2025, € 110,00; ultima rata entro il 10 luglio 2026,
€ 100,00). ccetta. Parte_1 7. DÀ ATTO che si impegna a versare ogni mese, entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 mese, una somma a titolo di risparmio nell'interesse dei figli: in particolare, € 75,00 sul libretto postale smart cointestato con il figlio maggiorenne n. Persona_2
000055292804 ed € 75,00 sul deposito postale per minori intestato a n. Per_1
000045203494. si obbliga a rammostrare, almeno una volta all'anno, Controparte_1
indicativamente entro il 20 dicembre di ogni anno, copia di entrambi i libretti a Pt_1
affinché la stessa possa avere contezza del saldo attivo;
i genitori concordano che
[...]
dette somme potranno essere utilizzate, previo accordo, al fine di sostenere spese eccezionali in favore dei figli. Se, diversamente, non sarà necessario attingere a dette risorse, i risparmi verranno messi a disposizioni dei figli una volta che gli stessi saranno pronti a rendersi economicamente indipendenti.
8. DÀ ATTO che si obbliga a consegnare a anche via mail Controparte_1 Parte_1
o whatsapp, entro il giorno fissato per il deposito delle note di precisazione congiunta delle conclusioni, copia dei libretti di cui al punto 7) nonché copia di altre ulteriori precedenti forme di risparmio e accantonamento accese nell'interesse dei figli.
9. DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
10. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Cremona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato