Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 135/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 127/2020 emessa dal Tribunale di Enna il
25.03.2020, depositata il 30.03.2020 a definizione del procedimento rubricato al n. 13/2013 R.G.
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13.01.1952 e (C.F. nata a [...]_2
Calascibetta il 9.12.1961, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cinzia Ingrà sito in Enna,
Via L. Da Vinci 12, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
1
13.02.1955 ed ivi residente in [...], e (C.F. CP_2
) nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Timpanaro n. 29, entrambi rappresentati e difesi, per procura speciale alla lite, dagli avvocati Salvatore Virzì e Federica Licata, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLATI Conclusioni delle parti.
Il procuratore degli appellanti con note di trattazione scritta per l'udienza del 29.02.2024 così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Caltanissetta, contrariis reiectis:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.127/2020 pubblicata il 30.03.2020, emessa dal Tribunale di Enna,
Sez, civile, Giudice Onorario Dott Pier Maria Carà, nell'ambito della causa civ. n.13/2013 R.G. Voglia, accogliere: tutte le domande in via riconvenzionale dei convenuti odierni appellanti e a tal'uopo:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale della servitù di veduta in favore dell'immobile di pertinenza dei coniugi e Pt_1 Pt_2
sia in riferimento alla finestra lato nord che al terrazzo, per i motivi di cui in narrativa ( CAPO I e II) a tal'uopo, indi dichiarare, che i convenuti appellanti mantengano immutato lo stato attuale del terrazzo e della finestra posta al pian terreno.
2) accertare e dichiarare, che la sopraelevazione dell'abitazione degli attori appellati relativa alla proprietà in Via Timpanaro 29, in appoggio alla proprietà è stata effettuata non rispettando le distanze Parte_3
legali previste dall'art.907 c.c nonostante la presenza della veduta e della
2 grondaia, come spiegato in narrativa, anche tramite eventuale nomina del
CTU, qualora l'Ecc.ma Corte D'Appello lo ritenga opportuno.
3) dichiarare che le finestre dell'abitazione dei coniugi , in Parte_4
Via Timpanaro n.29, violano l'art.905 e 906 c.c e pertanto si chiede la condanna degli attori appellati alla regolarizzazione delle stesse, con spostamento, alla distanza legale, in subordine dichiarare che vengano apposte alle dette finestre le grate in metallo come disposto nelle conclusioni della relazione tecnica del CTU.
- Condannare, infine, gli attori odierni appellati alle spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario oltre Iva e cpa come per legge.
Il sottoscritto difensore, chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”
I procuratori degli appellati con note di trattazione scritta per l'udienza del
29.02.2024 così concludevano: “A. precisano le conclusioni e si riportano a quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta (v. pagg. 18 e 19) che, per comodità, si riportano qui di seguito:
1. Rigettare la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
127/2020 adottata dal Tribunale di Enna, sezione civile, in data 25.03.2020, pubblicata in data 30.03.2020, a definizione del procedimento r.g. 13/2013, perché destituita del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2. Dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; confermare, quindi, la sentenza n. 127/2020 adottata dal Tribunale di Enna, sezione civile, in data 25.03.2020, pubblicata in data 30.03.2020, a definizione del procedimento r.g. 13/2013.
3. In via subordinata, rigettare tutti i motivi di appello proposti dai coniugi e perché destituiti di fondamento Parte_1 Parte_2 giuridico;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 127/2020 adottata dal
3 Tribunale di Enna, sezione civile, in data 25.03.2020, pubblicata in data
30.03.2020, a definizione del procedimento r.g. 13/2013.
4. Condannare, secondo il principio di soccombenza, gli appellati al pagamento delle spese di lite e del compenso professionale, oltre accessori di legge.
B. Chiedono che la causa venga assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione, debitamente, notificato ai coniugi convenuti in data 02.01.2013, l'attrice deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in Enna alla via Timpanaro, n. 29 e unitamente al coniuge comproprietaria dell'immobile sito in CP_2
Enna alla via Timpanaro, 43 nonché del fondo (un orto) su cui si affaccia il predetto immobile. Entrambi gli immobili e l'orto confinano sui lati Nord ed ovest con l'immobile sito in via Timpanaro, 33 di proprietà dei coniugi e l'attrice lamentava la Parte_1 Parte_2
realizzazione di alcune luci e vedute nell'immobile di loro proprietà ad opera del convenuto e di averlo diffidato con racc. a.r. del Parte_1
10.04.2012, a provvedere all'eliminazione o modifica nel rispetto dei canoni di legge.
Chiedevano quindi al Tribunale di:
“ - Accertare e dichiarare che i convenuti hanno, senza titolo, creato delle servitù di veduta e di affaccio sulla proprietà degli attori, nei termini e con le modalità di cui alla parte espositiva, a distanza non regolamentare ex art. 905 e 906 c.c.;
4 Per effetto del superiore accertamento, condannare i convenuti: a) alla eliminazione della finestra dalla quale viene esercitata una veduta diretta,
obliqua e laterale, con relativo affaccio, sul fondo degli attori (art. 905 e 906
c.c.) o, in ogni caso, alla regolarizzazione della stessa alla distanza legale;
b) alla eliminazione e/o regolarizzazione del terrazzino dal quale viene esercitata una veduta diretta, obliqua e laterale, con relativo affaccio, sul fondo degli attori;
c) alla regolarizzazione della “finestra-luce” creata sull'orto degli attori (art. 901 e 902 c.c.);
Condannare i convenuti, solidalmente, al pagamento delle spese processuali e della fase della mediazione, secondo il criterio della soccombenza.”
Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione e risposta e spiegando domanda riconvenzionale, contestavano la domanda attorea ed in particolare rilevavano preliminarmente:
“i coniugi hanno trasformato la finestra da veduta in luce Parte_3
…i convenuti hanno trasformato la veduta in finestra luce, ai sensi dell'art. 902 c.c., mediante l'istallazione di una grata fissa con maglie di circa cmq
3, consentendo in tal maniera solo il naturale passaggio dell'aria e della luce ed evitando l'inspectio e la prospectio.” , inoltre concludevano: “nella fattispecie, la finestra del pian terreno dell'abitazione dei coniugi Pt_1
con l'istallazione della grata a maglie fitte, non consente né inspectio né la prospectio, pertanto, la finestra oggetto di causa non avendo i requisiti previsti per la veduta, deve necessariamente riconoscersi la funzione di finestra luce.”
Nel merito concludevano: “ in via principale rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile, improcedibile, non provata, infondata,
generica. – In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale della servitù di veduta in favore dell'immobile di
5 pertinenza dei coniugi e per i motivi di cui in narrativa. – Pt_1 Pt_2
Inoltre, accertare e dichiarare, tramite ctu, che la sopraelevazione dell'abitazione degli attori relativa alla proprietà in via Timpanaro, 29, in appoggio alla proprietà è stata effettuata non rispettando Parte_3
le distanze legali previste dall'art. 907 c.c. nonostante la presenza della veduta e della grondaia, a tal'uopo dichiarare, che i convenuti mantengano immutato lo stato attuale del terrazzo e della finestra posta al pian terreno.
– Quindi, sempre in via riconvenzionale, dichiarare che le finestre dell'abitazione dei coniugi , in via Timpanaro n. 29, Parte_4
violano l'art. 906 c.c. e pertanto si chiede la condanna degli attori alla regolarizzazione delle stesse alla distanza legale. – Condannare, infine, gli stessi alle spese competenze ed onorari del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre Iva e cpa come per legge.”
Le parti all'udienza del 16.04.2013 chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del
22/10/2013.
Con ordinanza del 16/01/2014 veniva ammessa prova testimoniale e per interpello chiesta dai convenuti. All'esito dell'assunzione delle prove orali, con ordinanza del 11/02/2015 veniva ammessa Ctu nominando l'ing Per_1
All'udienza 09.01.2018 mutata la persona del giudice la causa veniva
[...]
posta in decisone, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 135/2020 del 25.03.2020, depositata il 30.03.2020, il
Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così
provvedeva: “Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Controparte_1 CP_2
e ; Parte_1 Parte_2
6 - Dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto la finestra lato nord di proprietà dei convenuti;
in parziale accoglimento della domanda attrice condanna i convenuti a regolarizzare la veduta limitatamente al fronte nord, arretrando di 1,50 m.
la ringhiera in alluminio anodizzato e i relativi tre pilastrini di tenuta in modo tale da rendere inaccessibile tale porzione del lastrico solare, il tutto meglio compendiato e descritto alle pagg.ne 24-25 della relazione da intendersi qui richiamata e trascritta;
rigetta le restanti domande attrici;
rigetta le domande riconvenzionali.
- condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese di lite liquidate in favore degli attori in € 3300,00 importo già
compensato in ragione 1/2, oltre rimborso forfettario 15% ed oltre oneri ed accessori come per legge.
- Le spese di Ctu si pongono definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50 % ciascuno salvo l'obbligo di solidarietà”.
2. Per la riforma di detta decisione e Parte_1 Parte_2
hanno interposto tempestivo gravame, chiedendo, con il primo motivo,
rubricato “IN MERITO ALLA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
IN RIFERIMENTO ALLA FINESTRA LATO NORD DEGLI ODIERNI
APPELLANTI”, che l'adita Corte si pronunci in merito alla domanda di intervenuta usucapione ventennale della servitù di veduta esercitata dalla finestra lato nord del proprio fabbricato, accogliendola, in quanto rimasta comprovata dalla documentazione agli atti del giudizio e dalla testimonianza resa dal teste . Tes_1
E ciò nonostante il fatto che il Tribunale rispetto a tale domanda avesse dichiarato cessata la materia del contendere.
7 Sostengono gli appellanti che tale pronuncia non esclude la riproposizione della domanda in questo grado trattandosi di sentenza di rito e non di merito che non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma determina solo il passaggio in giudicato della circostanza e del venir meno dell'interesse alla prosecuzione, sul punto, del procedimento, senza precludere la possibilità di ripresentare la medesima domanda in un successivo processo, richiamando al riguardo Cassazione del
31.8.2015 n. 17312 e Cass. civ. sez. VI del 20 marzo 2019 n. 7871.
Con il secondo motivo, rubricato “MANCATO RICONOSCIMENTO
DELLA SERVITU' DI VEDUTA DEL TERRAZZO LATO NORD
IMMOBILE DI PROPRIETA' DEGLI ODIERNI APPELLANTI”, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice non ha accolto la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione ventennale della servitù di veduta dalla finestra del terrazzo lato nord dell'immobile di pertinenza dei coniugi e , sostenendo Pt_1 Pt_2
che mancherebbe in sentenza un'attenta valutazione da parte del giudice di primo grado sia della documentazione prodotta da essi appellanti, che delle risultanze dell'espletata CTU che, a loro dire, non avrebbe escluso il diritto di veduta fa terrazzo lato nord.
Con il terzo motivo, rubricato “SULLA ERRATA INTERPRETAZIONE
DELLA DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FULCO ANGELO” gli appellanti lamentano l'erroneità dell'operato del primo Giudice nell'avere travisato la deposizione testimoniale di , pervenendo in Tes_1
sentenza all'errata conclusione che ““…anche volendo ammettere e dare per accertato, che i convenuti abbiano esercitato il diritto di veduta sin dal 1940
dal terrazzino del piano terra, non sarebbe del tutto coerente con le caratteristiche del muro alto due metri realizzato sul terrazzino (cfr.
8 deposizione teste )”. E ciò inquanto il teste non avrebbe mai dichiarato Tes_1
l'esistenza di un muro alto due metri, realizzato sul loro terrazzino.
Con il quarto motivo, rubricato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 905 E 906
C.C. - FINESTRE DEGLI APPELLATI A CONFINE CON LA
PROPRIETA' DEI CONIUGI PANVINI ”, lamentano CP_3
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dagli appellanti in primo grado relativa alle contestate distanze delle finestre degli odierni appellati, nonostante il
CTU avesse rilevato che le suddette finestre non rispondevano ai requisiti di cui all'art. 901 c.c. e che pertanto dovevano essere regolarizzate.
Il Giudice a dire degli appellanti, avrebbe inspiegabilmente e senza dare una motivazione sul punto, rigettato le conclusioni del CTU, ed errato nell'applicare il secondo comma dell'art. 879 c.c., che non trova applicazione nel caso di specie.
Con il quinto motivo, rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 907 C.C. -
SOPRAELEVAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' DEGLI
APPELLATI E CHIUSURA DELLA GRONDA”, gli appellanti censurano l'impugnata Sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva riconosciuto la violazione di cui all'art. 907 c.c., avente ad oggetto la sopraelevazione del fabbricato dei coniugi e della Parte_4
conseguente chiusura della gronda posizionata da sempre nel tetto della loro proprietà, così accogliendo la CTU e rigettando la domanda riconvenzionale.
Gli appellanti hanno spiegato, pertanto, le seguenti domande: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, contrariis reiectis: 1) IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la motivazione spiegata in narrativa e dedotta nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i
9 motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.127/2020 pubblicata il 30.03.2020, emessa dal
Tribunale di Enna, Sez, civile, Giudice Onorario Dott Pier Maria Carà, nell'ambito della causa civ. n.13/2013 R.G. Voglia, accogliere: tutte le domande in via riconvenzionale dei convenuti odierni appellanti e a tal'uopo: 2) accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale della servitù di veduta in favore dell'immobile di pertinenza dei coniugi e sia in riferimento alla finestra lato nord che al terrazzo, Pt_1 Pt_2
per i motivi di cui in narrativa ( CAPO I e II) a tal'uopo, indi dichiarare, che i convenuti appellanti mantengano immutato lo stato attuale del terrazzo e della finestra posta al pian terreno. 3) accertare e dichiarare, che la sopraelevazione dell'abitazione degli attori appellati relativa alla proprietà in Via Timpanaro 29, in appoggio alla proprietà è stata Parte_3
effettuata non rispettando le distanze legali previste dall'art.907 c.c nonostante la presenza della veduta e della grondaia, come spiegato in narrativa, anche tramite eventuale nomina del CTU, qualora l'Ecc.ma Corte
D'Appello lo ritenga opportuno. 4) dichiarare che le finestre dell'abitazione dei coniugi , in Via Timpanaro n.29, violano l'art. 905 e Parte_4
10 esecutiva della sentenza impugnata, l'inammissibilità dell'appello ex art 342
c.p.c., l'inammissibilità del primo motivo di appello, in quanto costituirebbe abuso del processo da parte degli appellanti, che riconoscendo la fondatezza della domanda attorea avevano provocato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alla presunta usucapione ventennale della servitù di veduta della finestra lato nord di proprietà degli appellanti,
l'inammissibilità del secondo motivo di appello per non avere gli appellanti individuato il capo della sentenza impugnato ai sensi dell'art. 342 c.p.c.., e l'infondatezza dei restanti motivi.
Chiedevano pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.
Con ordinanza riservata del 06.09/01.10.2021, la Corte, dichiarati non sussistenti i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., sospendeva, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo della sentenza che “in parziale accoglimento della domanda attrice condanna i convenuti a regolarizzare la veduta limitatamente al fronte nord, arretrando di 1,50 m.
la ringhiera in alluminio anodizzato e i relativi tre pilastrini di tenuta in modo tale da rendere inaccessibile tale porzione del lastrico solare, il tutto meglio compendiato e descritto alle pagg.ne 24-25 della relazione da intendersi qui richiamata e trascritta” (cfr. pag. 23 della sentenza)”.
La Corte all'udienza del 29.02.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dagli appellati e Controparte_1 CP_2
contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della
[...]
11 sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dall'appellante.
4. I primi tre motivi di gravame, trattati congiuntamente per intima connessione, riguardando tutti la finestra lato nord del piano terreno del fabbricato degli appellanti, vanno rigettati in ragione del fatto che la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal in primo grado della Pt_1
servitù di veduta esercitata da detta finestra, a fronte della correlata domanda di parte attrice con cui si chiedeva “eliminazione della finestra (di lato nord) dalla quale viene esercitata una veduta diretta, obliqua e laterale, con relativo affaccio, sul fondo degli attori, o in ogni caso, alla regolarizzazione della stessa alla distanza legale”, non può essere riproposta in questo grado,
né tanto meno essere oggetto di esame.
E ciò in quanto il Tribunale sulla stessa ha dichiarato cessata la materia del contendere rilevando che “i convenuti (gli odierni appellanti)
successivamente alla notifica dell'atto di citazione hanno apposto alla finestra lato nord una grata in ferro trasformando la finestra -veduta in luce;
con ciò riconoscendo spontaneamente la domanda attorea”. (pag. 6 sentenza
Tribunale), e detta pronuncia non risulta essere stato oggetto di gravame.
La domanda di usucapione riguardante detta finestra pertanto non può in alcun modo essere riproposta, esaminata né tanto meno essere accolta,
essendo rimasta assorbita per effetto della pronunciata cessazione della materia del contendere, in ossequio a quanto previsto dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “la cessazione della materia del contendere
- la quale costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non
12 si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio - determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo ed appunto sul venire meno dell'interesse a proseguire quello specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa” (Cass., civ. sez. III, del 31 agosto 2015, n. 17312, nello stesso senso: Cass. 4 giugno 2009, n. 12887, ove riferimenti alla consolidata giurisprudenza intermedia;
Cass. 25 marzo 2010, n. 7185), e dalla stessa giurisprudenza richiamata dagli appellanti.
Oltre a non dire che il comportamento oggettivo e inequivoco, tenuto dagli appellanti che hanno riconosciuto spontaneamente la domanda attorea, equivale a far venire meno l'interesse concreto e attuale sulla contrapposta domanda riconvenzionale di usucapione spiegata con riferimento alla servitù
di veduta esercitata con la suddetta finestra.
Ininfluente pertanto è la asserita erronea interpretazione della deposizione del teste , atteso che la stessa ha riguardato la suddetta domanda di Tes_1
usucapione della servitù di veduta esercitata dalla finestra in questione,
rispetto alla quale, come detto, il Giudice di prime cure ha dichiarato, in sentenza, cessata la materia del contendere.
5. Parzialmente fondato invece si appalesa il quarto motivo di gravame con il quale gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale con cui hanno chiesto la regolarizzazione delle finestre di piano terra e di primo piano dell'immobile di parte appellata che distano, in violazione degli
13 articoli 905 e 906 del codice civile, dalla linea di confine, la prima solo cm
22 e la seconda cm 35.
Ed invero se da un lato non sussistono ragioni per disattendere la pronuncia di rigetto della regolarizzazione della finestra di piano terra, essendo risultato che la stessa, sulla base alle risultanze dell'espletata CTU, “non ha i caratteri della veduta non essendo possibile inspicere e prospicere nella proprietà dei convenuti”, lo stesso non può dirsi per la finestra di primo piano che dista dalla linea di confine solo cm 35 e dalla quale, come accertato dal CTU, risulta possibile sia l'inspicere che il prospicere nella proprietà dei convenuti.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale , infatti, non opera nel caso di specie il divieto dell'art. 905 c.c., la previsione normativa di cui al secondo comma dell'art. 879 c.c., secondo cui “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”, né il principio giurisprudenziale richiamato dal primo giudice, secondo cui “l'ultimo comma dell'art. 905 c.c. esclude l'obbligo di osservare una distanza minima per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino quando tra i due fondi contigui vi sia una via pubblica, non presuppone necessariamente che questa separi i fondi medesimi e che questi si fronteggino, ma richiede soltanto che essi siano confinanti con la strada pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione, sicché i fondi possono anche essere contigui e trovarsi ad angolo retto;
ciò in quanto l'esonero del divieto è giustificato dall'identificazione della strada pubblica come uno spazio dal quale chiunque può spingere liberamente lo sguardo sui fondi adiacenti”, sancito da Corte di Cassazione, sezione II, 20.02.2009, n.
4222 e Corte di Cassazione, sezione II, 14.02.2002, n. 2159
14 E ciò in quanto i fabbricati delle parti in causa sono contigui rispetto alla via
Timpanaro, così come accertato in esito all'espletata CTU, ove viene rilevato che “la proprietà degli attori e quella dei convenuti, sono in linea retta ed entrambe si affacciano sulla via Timpanaro…..I suddetti immobili, inoltre sono limitrofi rispetto alla via Timpanaro, ove hanno affaccio ed ingresso”
(pag. 32 Relazione CTU Ing. . Per_1
Trattasi quindi di due immobili allineati lungo la medesima via pubblica (la via Timpanaro), contigui tra loro.
A tal proposito, va osservato che proprio per la loro posizione la contiguità tra i due fondi non viene meno e con essa permane l'esigenza di riservatezza tutelato dall'art. 905 c.c.
In particolare, la giurisprudenza della S.C., in un primo momento, era un pò oscillante con riferimento all'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 905
c.c., che appunto “esclude l'obbligo di osservare la distanza minima di un metro e mezzo per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino quando fra i due fondi vi sia una via pubblica”.
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 444/2024 riassume i vari orientamenti affermando appunto che in un primo momento (Cass. s.u. n.
3460/1977 e, prima, Cass. n. 2945/1960, Cass. n. 927/1967 e Cass. n.
780/1970), si è detto “che le distanze per l'apertura di vedute prescritte dalla citata norma del codice sostanziale non sono applicabili in caso di presenza di una strada pubblica, sia che questa passi fra i due immobili interessati,
rendendoli fronteggianti, sia che si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto”. Orientamento, questo, seguito anche da altre pronunce.
Successivamente, però, la Corte di Cassazione ribadisce “il proprio tradizionale insegnamento con la sentenza n. 13000/2013, nella quale è stato posto in evidenza come la ratio della cessazione del divieto di apertura di
15 vedute dirette verso il fondo altrui a distanza inferiore a un metro e cinquanta sia da ravvisare in ciò, che la tutela della riservatezza presuppone la contiguità dei fondi. Ne discende che, una volta interrotta tale contiguità, per effetto della presenza di una via pubblica, non v'è ragione di mantenere il divieto in questione;
per contro, allorquando i due fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, la contiguità non viene meno e con essa permane l'esigenza di riservatezza tutelata dalla norma. Dopo questo intervento chiarificatore la giurisprudenza di legittimità si è ormai assestata nel senso che il divieto di cui ai primi due commi dell'art. 905 c.c. rimane operante in caso di fondi allineati lungo la medesima via pubblica. In particolare, con ordinanza n. 20050/2018, la Sesta Sezione Civile ha dichiarato inammissibile … il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che aveva ritenuto inoperante l'esenzione prevista dall'art. 905, ultimo comma c.c., in caso di edifici allineati sul medesimo lato di una strada pubblica. In
tale provvedimento è stato rimarcato che la sentenza impugnata aveva deciso la questione di diritto oggetto di censura in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e che il ricorso non offriva argomenti per mutare orientamento. Non contrastano con il surriferito indirizzo Cass. n.
3036/2015 e Cass. n. 11967/2017, in quanto in nessuna delle due pronunce trovasi affermato che l'allineamento dei fondi lungo la medesima via pubblica giustifica l'esonero dall'osservanza delle distanze legali per l'apertura di vedute dirette;
anzi, la seconda richiama espressamente Cass.
n. 13000/2013, che, come si è visto sopra, ha sancito un ben diverso principio di diritto” (Cass. n. 244/2024 cit.).
Va condiviso pienamente questo orientamento e, pertanto, nella specie,
proprio per la posizione dei due immobili, vanno pienamente applicate le norme sulle distanze delle vedute dirette, con la conseguenza che avendo il
16 CTU accertato: che “l'apertura a servizio del vano cucine di primo piano è collocata ad un'altezza dal pavimento di 0,90 m ed ha dimensioni 0,55 x 1.50.
La stessa è munita di infisso in alluminio anodizzato colore bianco, vetro trasparente, tapparella e zanzariera apribile ed è collocata a 0,34 cm rispetto al filo muro interno e 0,26 rispetto a quello esterno”; che
“L'apertura, rispetto al muro di confine con il fabbricato di proprietà dei convenuti è di appena 0,35 m” e che dalla stessa “è possibile inspicere e prospicere” (pag. 22 Relazione CTU Ing. , ed indicato, con specifico Per_1
riferimento al quesito b) postogli: “in caso di riscontrata violazione di prescrizioni legali o regolamentari, indicare i lavori necessari per la regolarizzazione delle opere stesse”, di “munire la stessa di una grata fissa in ferro idonea alla sicurezza con maglia inferiore a 3 cmq”, la domanda subordinata degli appellanti di regolarizzare la finestra in questione, avrebbe dovuto trovare accoglimento, non avendo peraltro gli appellati fornito la prova dell'intervenuta usucapione del diritto a mantenere la finestra in tale posizione in quanto preesistente già a partire dall'anno 1975.
La sentenza impugnata va pertanto riformata in tal senso.
6. Infondato è infine il quinto motivo di gravame, con il quale gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale di eliminazione della sopraelevazione, in violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c., del fabbricato di proprietà degli appellati in appoggio alla proprietà che Pt_1
avrebbe peraltro chiuso la gronda da sempre nel tetto della loro proprietà,
così impedendo la regolare manutenzione e pulizia della stessa, non sussistendo ragioni per disattendere l'operato del Tribunale al riguardo essendo rimasto accertato con l'espletata CTU che “la sopraelevazione del fabbricato è stata eseguita rispettando quanto prescritto dall'art. 907 del codice civile visto che i convenuti non avevano acquisito alcun diritto di
17 avere vedute dirette o oblique verso il fondo dell'attrice, ma solamente veduta laterale dall'originario balcone a petto di primo piano” (pag. 39
Relazione CTU Ing. e ciò in quanto “la signora , in Per_1 CP_1
aderenza al muro di gelosia ha sopraelevato il proprio fabbricato, ricavando un ulteriore piano abitativo, senza realizzare alcuna veduta sulla terrazza di proprietà dei convenuti.” (pag. 29 Relazione CTU Ing. . Per_1
Quanto alla gronda il CTU ha altresì accertato che la stessa “è del tipo aggettante e sporge sulla colonna d'aria sovrastante il fabbricato appartenente all'attrice che è stato oggetto di sopraelevazione. La realizzazione di tale gronda, nello spazio aereo di proprietà dell'attrice, in concreto, le ha limitato l'uso del fondo. Pur non di meno, l'attrice, per evitare di far demolire detta gronda, come avrebbe potuto pretendere ai sensi dell'art. 840 c.c., ha preferito inglobarla in parte nel muro di sua proprietà”, ragion per cui a suo giudizio, condiviso dalla Corte, come del resto dal
Tribunale, “i convenuti non possono pretendere un intervento da parte dell'attrice essendo loro stessi in torto per avere realizzato un'opera aggettante occupando lo spazio aereo altrui.” (pag. 39 Relazione CTU Ing.
. Per_1
7. La riforma, seppur parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che nel caso di specie, in considerazione del parziale accoglimento delle reciproche domande, vede entrambe le parti parzialmente vittoriose e soccombenti.
In considerazione di ciò ritiene la Corte di compensare interamente tra le stesse le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
18 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 127/2020 Parte_1 Parte_2
emessa dal Tribunale di Enna il 25.03.2020 e depositata il 30.03.2020, così
provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati a regolarizzare l'apertura a servizio del vano cucine di primo piano, munendo la stessa di una grata fissa in ferro idonea alla sicurezza con maglia inferiore a 3 cmq.
Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Così deciso a Caltanissetta, il 10 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
906 c.c e pertanto si chiede la condanna degli attori appellati alla regolarizzazione delle stesse, con spostamento, alla distanza legale, in subordine dichiarare che vengano apposte alle dette finestre le grate in metallo come disposto nelle conclusioni della relazione tecnica del CTU.
- Condannare, infine, gli attori odierni appellati alle spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario oltre Iva e cpa come per legge”.
I coniugi e si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_2
eccependo l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia