Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 21/07/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da IR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B31D58F079, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Car Segnaletica Stradale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di aggiudicazione di gara telematica a procedura aperta n. 39648 interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento del « Servizio di manutenzione programmata e correttiva ai rotabili in asset alla Direzione Regionale Toscana Impianto di RE MA » - (CIG): B31D58F0791 del 27 marzo 2025;
- di tutti gli atti e verbali di gara e del procedimento di verifica della congruità dell’offerta e verifica di anomalia ai sensi all'articolo 110 del D.lgs. 36/2023, nelle parti in cui sono state valutate le offerte delle società concorrenti, assegnati i relativi punteggi, nonché stilata la graduatoria con relativa assegnazione della gara alla società Car Segnaletica Stradale srl e, segnatamente, dei verbali del seggio di gara del 12 dicembre 2024 della Commissione di gara, del 9 gennaio 2025, del 30 gennaio 2025, del 4 febbraio 2025 contenente anche la proposta di aggiudicazione, del 3 marzo 2025;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati;
- del contratto per il « Servizio di manutenzione programmata e correttiva ai rotabili in asset alla Direzione Regionale Toscana Impianto di RE MA » di data e contenuto sconosciuti, laddove sia stato già stipulato tra RE e Car Segnaletica Stradale;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto previa declaratoria di inefficacia del medesimo contratto, di data sconosciuta, eventualmente già sottoscritto ai sensi dell’art. 124 c.p.a. ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà quantificata in corso di causa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IR S.p.a. il 6 giugno 2025:
- della determina n. 176 assunta da RE S.p.A. in data 21 maggio 2025, con la quale è stata confermata l’aggiudicazione in favore di Car Segnaletica Stradale S.r.l.;
- di ogni atto preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente inclusi la nota di RE S.p.A. del 6 maggio 2025 contenente richiesta di documenti a Car Segnaletica Stradale S.r.l.;
- la nota Car Segnaletica Stradale S.r.l. del 12 maggio 2025 di riscontro alla nota RE S.p.A. del 6 maggio 2025;
- la nota RE S.p.A. del 12 maggio 2025 avente ad oggetto richiesta di chiarimenti a Car Segnaletica Stradale S.r.l.;
- la nota Car Segnaletica Stradale S.r.l. del 15 maggio 2025 di riscontro alla nota RE S.p.A. del 12 maggio 2025, con allegato Albo Manutentori aggiornato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Car Segnaletica Stradale S.r.l. e di RE S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. RE S.p.a., con bando pubblicato sulla G.U.U.E. del 23 settembre 2024, indiceva una procedura aperta, con sistemi telematici, per l’affidamento del « Servizio di manutenzione programmata e correttiva ai rotabili in asset alla Direzione Regionale Toscana Impianto di RE MA », da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione di un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica.
L’importo complessivo dell’appalto veniva determinato in €. 1.255.044,35, IVA esclusa, di cui €. 772.516,89 per la gestione del servizio per 24 mesi, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 338,35 e dei costi della manodopera stimati in €. 638.164,08; €. 273.353,41 per l’eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, ai medesimi patti e condizioni; ed €. 209.174,05 relativamente all’esercizio, da parte della stazione appaltante, della facoltà di avvalersi del quinto d’obbligo di cui all’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 calcolato sulla prestazione base e l’eventuale proroga.
2. Partecipavano alla selezione cinque operatori economici, tra i quali l’odierna ricorrente IR S.p.A., gestore uscente del servizio, e AR Segnaletica Stradale S.r.l., controinteressata nella presente causa.
La gara si svolgeva con l’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, e dunque la disamina delle offerte precedeva la verifica dell’idoneità dei partecipanti.
In data 12 dicembre 2024, la Commissione giudicatrice apriva le buste contenenti le offerte tecniche e attribuiva 70 punti all’offerta tecnica presentata da AR S.r.l., e 68 punti a quella di IR S.p.a.
Per quanto concerne le offerte economiche, in relazione ai ribassi indicati e alla formula prevista nella legge di gara, l’offerta economica presentata da AR otteneva 30 punti, mentre quella di IR ne conseguiva 25,605.
La graduatoria vedeva pertanto al primo posto AR S.r.l., e al secondo IR S.p.a.
3. Le offerte presentate da AR S.r.l. e IR S.p.a. venivano poi assoggettate al procedimento di verifica dell’anomalia, all’esito del quale entrambe erano ritenute congrue.
La Commissione proponeva dunque al RUP di approvare la graduatoria, con AR S.r.l. al primo posto (punteggio 100) e IR S.p.a. al secondo.
4. Il RUP procedeva quindi alla verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa, accertandone la regolarità e confermando conseguentemente la graduatoria stessa; in seguito, con determinazione n. 126 del 27 marzo 2025, disponeva l’aggiudicazione della gara in favore di AR S.r.l.
5. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio IR S.p.a., seconda graduata, impugnava il provvedimento di aggiudicazione e gli ulteriori atti emarginati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla base di plurimi argomenti di censura.
La ricorrente evidenziava in particolare ( primo motivo di gravame ) che dall’offerta di Car S.p.a. emergeva l’utilizzo, nella gestione del servizio, di personale privo dell’elevata specializzazione richiesta dalla legge di gara per gli addetti alla manutenzione; quanto alle giustificazioni rese da Car S.r.l. nel sub procedimento di verifica dell’anomalia, la ricorrente censurava ( secondo motivo ) la mancata specificazione delle decontribuzioni delle quali l’aggiudicataria aveva dichiarato di beneficiare; veniva altresì contestata ( terzo motivo ) la sostanziale violazione della clausola sociale, in relazione all’elevata qualificazione contrattuale del personale di IR S.p.a. che Car S.r.l. avrebbe dovuto assorbire, con conseguente incremento del costo del lavoro gravante sulla controinteressata rispetto a quello evidenziato in offerta. Da ultimo ( quarto motivo ), IR affermava che Car S.r.l. aveva indicato in offerta una media delle abilitazioni ad Ods possedute dai propri manutentori in numero maggiore di 6, così conseguendo un punteggio premiale pari a 6 punti nel criterio descritto al punto 2 della pag. 27 del Disciplinare di gara, mentre il numero esatto che avrebbe dovuto essere inserito era 2,25, e dunque un valore compreso tra 2 e 4, con conseguente spettanza del (minore) punteggio di 2. Secondo la ricorrente, la dichiarazione resa da Car S.r.l. evidenzierebbe un falso, cui dovrebbe conseguire l’esclusione dalla gara.
Si costituivano in giudizio RE S.p.a. e Car S.r.l., resistendo nel merito al ricorso e sollevando eccezione di inammissibilità del quarto motivo di gravame, in quanto la differenza di punteggio che conseguirebbe all’eventuale fondatezza della censura de qua ammonta a 4 punti, ma il punteggio conseguito da Car S.r.l. supera quello di IR S.p.a. di oltre 4 punti, e non risulterebbe dunque superata la prova di resistenza.
6. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
7. In seguito alla notifica e iscrizione a ruolo del ricorso principale, e in relazione alla circostanza dedotta con il succitato quarto motivo, la stazione appaltante dava corso a un riesame istruttorio in autotutela del procedimento, in contraddittorio con Car S.r.l.
All’esito emergeva che, effettivamente, il numero medio delle abilitazioni dichiarate dall’odierna controinteressata non corrispondeva a quelle possedute dal proprio personale di manutenzione, in media pari a 2,25. Infatti, la società aveva preso in considerazione il numero assoluto delle abilitazioni (27, e dunque superiore a 6) e non aveva invece indicato il numero medio delle stesse, pari al risultato della divisione tra il numero assoluto delle abilitazioni (27 per Car S.r.l.) e il numero dei manutentori iscritti all’Albo (12, per l’appunto), pari a 2,25 (dunque compreso tra 2 e 4, con un punteggio spettante di 2). Veniva perciò riattribuito a Car S.r.l. il punteggio relativo al criterio di cui al punto 2 della pagina 27 del Disciplinare, correttamente quantificato in 2 punti, in luogo dei 6 assegnati dalla Commissione di gara.
Il punteggio complessivo di Car S.r.l. passava perciò da 100 a 96, e la società si confermava al primo posto in graduatoria.
Conseguentemente, con la determinazione della stazione appaltante n. 176 del 21 maggio 2025, venivano confermate la graduatoria e l’aggiudicazione a Car Segnaletica S.r.l.
8. Il succitato provvedimento di conferma veniva impugnato da IR S.p.a. con il ricorso per motivi aggiunti depositato nel fascicolo di causa in data 6 giugno 2025, con il quale la società ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento de quo per la dedotta illegittimità dello stesso.
IR S.p.a. affermava invero che la dichiarazione sul numero medio delle abilitazioni ad Ods resa da Car S.r.l. in offerta risultava falsa, integrando perciò un grave illecito professionale ex art. 98 comma 3 lettera ‘b’ D. Lgs. 36/2023, in virtù del quale l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva.
9. Le parti intimate resistevano anche ai motivi aggiunti.
10. All’udienza camerale del 18 giugno 2025 la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare proposta in sede di ricorso ex art. 43 c.p.a.
Contestualmente, il Tribunale fissava l’udienza dell’8 luglio 2025 per la trattazione nel merito del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio prende in esame le censure proposte da IR S.p.a. con il ricorso iniziale e con quello per motivi aggiunti.
1.1. Si considera il primo motivo dell’atto introduttivo, afferente alla qualifica del personale di manutenzione.
1.1.1 Il Capitolato Tecnico Organizzativo che integra la legge di gara prevede al punto 8 gli « Obblighi in materia di Competenze e Formazione del Personale », e al paragrafo « Formazione di base » stabilisce che: « Tutte le attività relative agli interventi di manutenzione dei rotabili previste dal Contratto devono essere eseguite con personale specializzato rispondente ai requisiti della COCS n. 30 r.v./D.T. ».
In sede di giustificativi resi nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, Car S.r.l. aveva indicato, quale personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, dipendenti inquadrati ai livelli D1 e D2 del CCNL di settore. Orbene, il personale appartenente a dette qualifiche non può ritenersi rispondente ai requisiti di specializzazione della COCS n. 30 r.v./D.T., essendo destinato a svolgere, secondo le specifiche del CCNL, attività elementari e operative con autonomia limitata all'esecuzione corretta delle mansioni definite (livello D1), oppure attività di livello più ordinario con una certa autonomia nell'esecuzione di mansioni che possono richiedere specializzazioni di base (livello D2).
Tanto appurato, occorre ora stabilire se tale circostanza possa avere una qualche rilevanza sulla legittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di Car S.r.l.
1.1.2. A parere del Collegio i succitati requisiti di specializzazione indicati dal Capitolato Tecnico Organizzativo integrano dei requisiti di esecuzione e non di partecipazione, con la conseguenza che gli stessi dovranno essere posseduti dall’operatore economico al tempo della sottoscrizione del contratto con la stazione appaltante, mentre non vi è alcun obbligo di sussistenza degli stessi già al tempo della mera partecipazione alla gara. In tal senso depone il riferimento del Capitolato all’« Impresa appaltatrice » (e dunque all’operatore economico che sia già contraente della P.A.) e non al soggetto che sia mero partecipante alla procedura selettiva. Inoltre, al punto XV.2. del Disciplinare di gara, “ Requisiti di esecuzione ”, si richiede all’aggiudicatario di essere, prima della stipula del contratto, in possesso di « Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) conforme alla normativa nazionale in vigore applicabile e alla COCS n. 30/DT r.v. (allegata al presente Bando di gara) relativamente alle attività manutentive di cui al presente appalto »; inoltre: « Per l’esecuzione dei Servizi oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art, 113 del Codice, prima dell’Avvio degli stessi, è necessario che il personale occupato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Bando di gara sia altresì in possesso delle seguenti Abilitazioni, da comprovare mediante idonea documentazione: […]. È inoltre necessario: l’evidenza della formazione PES/PAV con idoneità a lavori sotto tensione per impianti categoria 0 e I (fino a 1000 Vca e 1500 Vcc); la nomina del Datore di Lavoro che attesti l’idoneità e precisi il contesto operativo ». Le riportate disposizioni della legge di gara confermano perciò la rilevanza esclusivamente esecutiva dell’elemento in esame.
Conseguentemente, non integrando la circostanza esaminata un requisito di partecipazione, è evidente che la mancanza della stessa in fase di mera partecipazione alla gara non potrà risolversi in una causa di esclusione in capo a Car S.r.l.
1.1.3. Del resto, la ricorrente IR S.p.a. evidenziava l’inidoneità dei livelli di qualificazione del personale impiegato dall’aggiudicataria non già con riferimento all’offerta da questa presentata, ma relativamente alle giustificazioni trasmesse da Car S.r.l. al RUP ai fini della verifica di anomalia dell’offerta stessa.
Deve dunque ritenersi che la censura vada riferita al procedimento di verifica dell’anomalia, e all’esito favorevole in cui questo sfociava.
Orbene, per consolidata giurisprudenza, la contestazione dell’esito favorevole (che si risolve cioè nell’accertamento della congruità dell’offerta valutata) di tale fase procedimentale, per sua natura caratterizzata da discrezionalità tecnica della stazione appaltante, presuppone non già che vengano posti in rilievo singoli errori o puntuali differenze nell’entità delle spese o dell’utile, occorrendo invece che si evidenzi la radicale e manifesta illogicità dello scrutinio svolto dalla stazione appaltante o la complessiva inaffidabilità, insostenibilità e inattendibilità dell’offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. Al riguardo, si è infatti affermato che: « Il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica; come tale, lo stesso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiato da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti » (Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2025 n. 4529); « Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo » (Consiglio di Stato, IV, 2 maggio 2025 n. 3744); « Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell'offerta rispetto al fine da raggiungere » (Consiglio di Stato, V, 29 aprile 2025 n. 3632).
Orbene, nella presente fattispecie la parte ricorrente non ha assolto a tale onere di contestazione generale della sostenibilità dell’offerta o di radicale irragionevolezza del relativo giudizio di congruità svolto da RE S.p.a.; né ha sollevato specifici argomenti di doglianza che possano obiettivamente condurre a una siffatta radicale conclusione.
Conseguentemente, la censura non può essere accolta.
1.2. Per ragioni del tutto sovrapponibili a quelle esposte al precedente punto, anche il secondo motivo del ricorso introduttivo è destituito di fondamento.
È infatti evidente che la mera sottolineatura, da parte di IR S.p.a., della non specifica qualificazione e quantificazione degli sgravi contributivi indicati da Car S.r.l. in sede di giustificazioni, non accompagnata da alcuna quantificazione diretta a dimostrare l’incidenza della deduzione sull’equilibrio dell’offerta, non è argomento idoneo a contestare il giudizio di congruità nei termini di manifesta illogicità e irragionevolezza che l’ordinamento richiede, né consente di affermare la generale inaffidabilità e insostenibilità dell’offerta medesima.
1.3. A conclusioni non dissimili si addiviene altresì relativamente al terzo motivo di gravame formulato nell’atto introduttivo.
Infatti, anche con riferimento alla clausola sociale, non è in contestazione la volontà (espressamente dichiarata) di Car S.r.l. di assoggettarsi alla clausola medesima e dunque di impiegare il personale di IR S.p.a. nell’esecuzione del servizio. Non può dunque revocarsi in dubbio, anche sotto tale profilo, la piena ammissibilità dell’offerta di Car S.r.l.
Ciò che viene posto in rilievo è invece l’inquadramento contrattuale ad un livello superiore del personale del precedente gestore IR S.p.a. il quale, transitando in Car S.r.l. per effetto della richiamata clausola, determinerebbe un incremento del costo del lavoro in capo all’odierna controinteressata.
Ancora una volta, le censure mosse da IR S.p.a. si appuntano sulla congruità dell’offerta e, anche in questo caso, premessa la carenza di qualsivoglia quantificazione del maggior costo in ipotesi gravante su Car S.r.l., non si ravvisano rilievi atti a denunciare profili di manifesta irragionevolezza della valutazione svolta dall’Amministrazione o di radicale insostenibilità/inattendibilità dell’offerta.
Anche la doglianza in esame va dunque respinta.
1.4. Si addiviene ora allo scrutinio della censura afferente al numero delle abilitazioni ad Ods dei manutentori di Car S.r.l., oggetto sia del quarto motivo del ricorso introduttivo, sia del motivo aggiunto successivamente integrato, che vengono perciò esaminati congiuntamente.
In proposito, il Collegio dà atto che, stante l’infondatezza nel merito delle doglianze in esame, si può pretermettere lo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti intimate.
1.4.1. In primo luogo, va chiarito che la censura de qua si appunta su una condotta effettivamente posta in essere da Car S.r.l., che dichiarava un numero medio di abilitazioni ad OdS pari a oltre 6, mentre la corretta misura da indicare era pari a 2,25, con conseguente minor consistenza del punteggio premiale spettante.
Invero, il Disciplinare di gara stabiliva al punto 2 di pag. 27: « Modalità di predisposizione dell’Offerta Tecnica: […] 1. I Concorrenti dovranno, inoltre, compilare i relativi campi a video relativi ai seguenti sub-criteri: […] 2. il possesso del numero medio di abilitazioni ad Ods (da MV2 a MV9) da parte del personale inserito nell’albo dei Manutentori del SGC aziendale riconosciuto (max 6 pti); […]. Per inserire la propria offerta tecnica a Portale il Concorrente dovrà: […] (-) selezionare nel campo ID2 il possesso del numero medio di abilitazioni ad Ods (da MV2 a MV9) da parte del personale inserito nell’albo dei Manutentori del SGC aziendale riconosciuto (max 6 pti); […] ».
La disposizione è chiara nella sua portata, facendo riferimento al « numero medio » di abilitazioni, e dunque a un valore espresso dal rapporto tra il numero totale assoluto delle abilitazioni e il numero complessivo dei manutentori abilitati, ciò che non poteva essere equivocato, a maggior ragione e secondo l’ id quod plerumque accidit , da operatori professionali del settore tra i quali certamente rientra Car S.r.l.
La controinteressata dichiarava, si ribadisce, un numero medio maggiore di 6, mentre avrebbe dovuto dichiarare il numero di 2,25, quoziente risultante dalla divisione tra il numero totale delle abilitazioni in Albo (27) e il numero totale dei manutentori abilitati (12) di Car S.r.l.
La dichiarazione resa in offerta da Car S.r.l. si appalesa dunque, obiettivamente, non veritiera.
1.4.2. Orbene, ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 36/2023: « 1. […] le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 ». Nel contempo, l’art. 95 comma 1 lettera ‘e’ prevede che: « 1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: […] e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’art. 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi ».
L’art. 98 stabilisce infine che: « 2. L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore, c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 »; e che: « 3. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: […] b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante […] oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; […] ».
La falsa dichiarazione resa dall’operatore economico, dunque, quand’anche accertata e provata nei termini previsti dalle disposizioni normative richiamate, non comporta in ogni caso l’automatica esclusione dalla gara, dovendo essere svolta apposita e discrezionale valutazione da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 98 comma 4, in virtù del quale: « La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta […] ».
1.4.3. La condotta tenuta da Car S.r.l., a parere del Collegio, non può integrare una condotta rilevante ai sensi dell’art. 95 comma 1 lettera ‘e’ D. Lgs. 36/2023.
Invero, la società aggiudicataria ha fornito alla stazione appaltante (sia pure, in ipotesi, per mera negligenza) informazioni non veritiere che, pur potendo astrattamente incidere (attraverso la maggiorazione del punteggio premiale) sull’aggiudicazione della gara, si sono rivelate in concreto insuscettibili di essere decisive sotto tale profilo, in quanto la riduzione del punteggio conseguente alla rideterminazione posta in essere dalla stazione appaltante (da 100 a 96 punti) non modifica la graduatoria, in testa alla quale rimane invero collocata Car S.p.a.
1.4.4. Del resto, attraverso la determinazione n. 176 del 21 maggio 2025 (impugnata con i motivi aggiunti), la stazione appaltante ha svolto un’apposita valutazione sulla condotta di Car S.r.l., dando atto della non incidenza della dichiarazione sull’aggiudicazione (restando la controinteressata, a seguito della riduzione del punteggio, prima graduata). Con conseguente irrilevanza della condotta stessa quale grave illecito professionale e come causa (comunque non automatica) di esclusione, ai sensi delle disposizioni sopra riportate.
1.4.5. Anche le censure che si appuntano sulla dichiarazione in esame, dunque, risultano non fondate.
2. In definitiva il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, siccome entrambi destituiti di fondamento, debbono essere respinti.
3. Le spese del giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della novità della normativa che viene in rilievo nella causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge per le ragioni indicate in motivazione
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO