Articolo 6 della Legge 14 agosto 1971, n. 817
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 ottobre 1971
Art. 6.
Le disposizioni ed agevolazioni tributarie di cui allo articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , non si applicano a favore degli acquisti di fondi in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione dall'avente diritto, allorche' il prezzo di acquisto denunciato nell'atto di compravendita ecceda i limiti del prezzo congruo stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e successivamente al 30 giugno 1972 dai competenti organi regionali.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1971
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