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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1684 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1684/2024 R.G. posto in decisione all'udienza dell'11.02.2025, tenutasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]-interno 15, elettivamente domiciliato in
PALAZZOLO ACREIDE, VIA ROMA N. 208, presso lo studio dell'avv. CADILI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(PERÙ) il 28/02/1976 e residente in [...]. elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA
XXV APRILE N. 8, presso lo studio dell'avv. CANNAVO' PATRIZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza dell'11.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 10.5.2024 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 9.3.2020, e che dall'unione Controparte_1
non è stata generate prole, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, senza la previsione di ulteriori condizioni di natura economica.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione senza la previsione di ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 28.1.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, senza ulteriori condizioni.
All'udienza dell'11.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1684/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in AUGUSTA, il giorno Controparte_1
9.3.2020 (Atto n. 6, Parte I, Anno 2020), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
14.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1684/2024 R.G. posto in decisione all'udienza dell'11.02.2025, tenutasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]-interno 15, elettivamente domiciliato in
PALAZZOLO ACREIDE, VIA ROMA N. 208, presso lo studio dell'avv. CADILI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(PERÙ) il 28/02/1976 e residente in [...]. elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA
XXV APRILE N. 8, presso lo studio dell'avv. CANNAVO' PATRIZIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza dell'11.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 10.5.2024 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 9.3.2020, e che dall'unione Controparte_1
non è stata generate prole, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, senza la previsione di ulteriori condizioni di natura economica.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione senza la previsione di ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 28.1.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, senza ulteriori condizioni.
All'udienza dell'11.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1684/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in AUGUSTA, il giorno Controparte_1
9.3.2020 (Atto n. 6, Parte I, Anno 2020), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
14.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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