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Sentenza 14 agosto 2024
Sentenza 14 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 14/08/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati:
dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente
dott.ssa Maria Tulumello - ConSIliere
dott.ssa Silvia Rosà - ConSIliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 18.1.2023/23.1.2023,
da
Parte_1
(C.F. ) in persona del Responsabile Divisione
[...] P.IVA_1
Sinistri dott. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Benedetto del Foro di Parte_2
Pordenone;
- Appellante -
contro
(C.F. , in proprio ed in qualità di Controparte_1 C.F._1
amministratore di sostegno di ( ), CP_2 C.F._2 _3
(C.F. , (C.F. ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4
( , (C.F. Controparte_5 C.F._5 CP_6
pagina 1 di 30 ) e ( , tutti rappresentati e difesi C.F._6 CP_7 C.F._7
dagli avv.ti Marco C.M. Impelluso del Foro di Milano e Lorenza Gnes del Foro di Trento;
- Appellati –
e contro
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_8 P.IVA_2
(C.F. CP_9 C.F._8
- Appellati contumaci -
In punto: riforma della sentenza n. 713/2022 del Tribunale di Trento, pubblicata il 13.12.2022;
Causa discussa nella camera di conSIlio del giorno 9 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, ogni istanza eccezione e deduzioni reiette:
in via preliminare e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza del
Tribunale di Trento di cui in epigrafe, ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c.;
in via principale: rigettare le domande attoree e così riformare la sentenza del Tribunale di
Trento di cui in epigrafe, per le causali di cui in narrativa, dedotti gli importi già corrisposti in via stragiudiziale, anche in applicazione del principio indennitario, giuste eccezioni.
Spese di lite del doppio grado rifuse.
In via subordinata: ridursi la domanda attorea alle sole voci di danno effettivamente provate da controparte, detratto l'acconto di euro 280.000,00 corrisposto da e, comunque, Parte_1
ricondurre le domande attoree nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze del grado”
Per gli appellati:
“piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, così giudicare:
pagina 2 di 30 in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione svolta da , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per carenza dei requisiti di cui agli artt. 384 bis
c.p.c.;
in ogni caso, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado avanzata da perché generica, infondata e mancante dei requisiti ex lege;
Parte_1
con riferimento all'appello principale svolto da : rigettare tutti i motivi di appello Parte_1
articolati da , in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché infondati in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare la sentenza di primo grado (salvo che per il motivo di appello incidentale);
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese
generali, Iva e c.p.a. da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'Avv. Marco Impelluso.
Con riferimento all'appello incidentale svolto da : in accoglimento dell'appello CP_2
incidentale, riformare la sentenza n. 713/2022 del Tribunale di Trento, pubblicata il 13 dicembre
2022 e notificata via pec alla sola il 19 dicembre 2022, nella parte in cui afferma che Parte_1
non sarebbe provato il pagamento delle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute dalla SInora e, accertato e dichiarato che la predetta sosteneva tale esborso, per l'effetto CP_2
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con la Parte_1
proprietaria del mezzo in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Controparte_10 conducente al pagamento, in favore di , della somma di € 34.160,00, CP_9 CP_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo del 3,7% o ad altro
determinato di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese
generali, Iva e c.p.a. da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'Avv. Marco Impelluso”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, -in proprio e in qualità di Controparte_1
amministratore di sostegno di , , CP_2 _3 Controparte_4 CP_5
, e convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trento
[...] CP_6 CP_7 [...]
e per sentirli condannare, previo accertamento della CP1 CP2 CP_9
responsabilità di e in relazione all'incidente stradale verificatosi in CP2 CP_9 pagina 3 di 30 data 14.8.2015 in Concamarise (VR), al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla vittima primaria e dai propri famigliari in conseguenza delle gravi lesioni CP_2
riportate da a causa del suddetto sinistro. CP_2
Gli attori rappresentavano che, in data 14.8.2015 alle ore 9.15, si trovava alla guida CP_9
di un autocarro Iveco Magrius tg. DX031DC di proprietà della e assicurato per la CP2
r.c.a. con in forza della polizza n. M10193239, adibito alla raccolta dei rifiuti. Controparte_11
Mentre stava percorrendo la piazza del centro abitato di Concamarise (VR), il aveva CP_9
arrestato l'autocarro all'altezza del civico n. 71 per consentire all'addetto alla raccolta CP3
di caricare i sacchi dei rifiuti sul camion, trovandosi contromano sulla corsia opposta al
[...]
proprio senso di marcia. Nel riprendere la marcia verso destra, per tornare sulla propria corsia di marcia, il non si era avveduto della presenza di , la quale stava percorrendo la CP_9 CP_2
piazza a bordo della propria bicicletta nella stessa direzione di marcia dell'autocarro in prossimità
del margine destro della carreggiata, ed entrava in collisione con la stessa all'altezza del secondo asse.
A seguito dell'urto, era precipitata a terra e investita dalle ruote posteriori gemellari CP_2
di destra dell'autocarro, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. Era quindi stata soccorsa e ricoverata presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona, da cui veniva dimessa il 2.10.2015 con la diagnosi di “politrauma della strada (arrotamento) con ampia e grave perdita di sostanza cutanea e lacerazione dei tessuti gamba dx e sx”, avendo subìto, a causa delle gravissime condizioni,
l'amputazione di entrambi gli arti inferiori e del femore destro.
La era stata poi ricoverata presso la Fondazione Marcello ZA, Centro Servizio alla CP_2
Persona di Oppeano sino al dicembre 2015, per sottoporsi ad un piano di assistenza individualizzato. Successivamente, era stata ricoverata presso la RSA Casalino di Loiano (BO) dal
14.12.2015 al 25.3.2016, al fine di riprendere la deambulazione, poi in Riabilitazione Ortopedica all'ospedale di Bovolone e infine, nell'aprile 2016, presso la Casa di Riposo “San Biagio” – Centro
Servizi alla Persona di Bovolone.
Sottoposta a visita medico legale, le era stato stimato un danno biologico temporaneo totale di 9 mesi e una invalidità permanente del 70% con ripercussioni sulla capacità lavorativa di casalinga nella misura del 75%. Inoltre, il medico legale aveva accertato un livello di sofferenza elevato e pagina 4 di 30 l'impossibilità per la di ricevere assistenza domiciliare, dovendo essere ricoverata CP_2
coattivamente presso una casa di riposo.
Per la definizione stragiudiziale della vicenda, l'attrice aveva incaricato la società G.S. Gestione
Sinistri S.r.l., la quale aveva messo in mora i convenuti e chiesto alla compagnia assicuratrice di corrispondere un congruo acconto per il danno patito comprensivo delle spese di cura e di assistenza e dei costi della riabilitazione.
aveva inizialmente corrisposto la somma di soli € 30.000,00, e aveva Parte_1 CP_2
dunque proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Trento al fine di ottenere uleriori somme per affrontare le spese mediche e assistenziali necessarie per la cura delle gravissime lesioni riportate. Successivamente al deposito del ricorso, aveva versato la somma di € Parte_1
100.000,00 e poi l'ulteriore somma di € 150.000,00 (per complessivi € 280.000,00), trattenute dall'attrice a titolo di acconto su quanto dovuto.
Complessivamente, l'attrice aveva riportato danni non patrimoniali da invalidità CP_2
temporanea totale per 9 mesi e da invalidità permanente per il 70%, da liquidarsi secondo il valore massimo contenuto nelle Tabelle di Milano;
le spettava inoltre una personalizzazione in ragione delle enormi sofferenze patite in conseguenza del sinistro, dell'iter di cura molto lungo e doloroso,
comprensivo anche di un periodo di riabilitazione, e del definitivo allontanamento dalla propria casa di abitazione.
Quanto al danno patrimoniale, l'attrice chiedeva il rimborso delle spese mediche e sanitarie, delle spese necessarie per l'adattamento dell'abitazione, dei compensi corrisposti all'avv. Graziano Dusi nel giudizio di amministrazione di sostegno RG 8181/2015 Tribunale di Verona, e delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla società G.S. - Gestione Sinistri S.r.l.
Inoltre, stante l'avvenuta perdita da capacità lavorativa specifica di casalinga, chiedeva il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Infine, gli attori , , , e , tutti nipoti _3 CP CP_5 CP_7 Controparte_4 CP_6
ex fratre della zia facevano valere il danno non patrimoniale riflesso conseguente alla CP_2
lesione del rapporto parentale, allegando di abitare in una casa contigua a quella della zia, e collegata a questa da una porta interna.
pagina 5 di 30 Il IP aveva inoltre sostenuto, nell'interesse della zia, anche delle spese di Controparte_1
pedaggi autostradali e parcheggi ospedalieri, oltre alla retta di degenza nella casa di riposo per il mese di ottobre 2015, di cui chiedeva il rimborso a titolo di danno patrimoniale.
Gli attori chiedevano infine riconoscersi su tutte le voci di danno la rivalutazione monetaria ed il maggior danno da lucro cessante, per non avere goduto prima della somma da liquidare a titolo di risarcimento.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa del 3.10.2018, non avanzando contestazioni Parte_1
in punto an debeatur, ma contestando le richieste risarcitorie attoree.
La convenuta contestava in primo luogo il calcolo del danno da invalidità permanente del consulente di parte attrice ed il conteggio dell'invalidità temporanea, chiedendo l'assunzione di
CTU medico-legale.
Eccepiva inoltre che nulla era dovuto a titolo di risarcimento del danno morale, esistenziale e a titolo di personalizzazione, non essendovi prova della peculiare sofferenza patita dalla danneggiata.
Eccepiva anche l'eccessività delle spese mediche vantate dall'attrice e la rimborsabilità dei soli esborsi ritenuti utili, necessari e congrui a seguito di CTU, oltre alla non debenza delle spese per prestazioni sanitarie eventualmente rese da strutture private, di adeguamento dell'abitazione della danneggiata, e delle spese di assistenza stragiudiziale.
Rilevava la necessità di assunzione di CTU medico-legale anche in ordine al danno da lucro cessante ed alla riduzione della capacità lavorativa specifica.
Eccepiva che nulla spettava agli attori a titolo di danno riflesso, in quanto nipoti adulti della danneggiata non conviventi, e che inoltre difettava la prova del danno patrimoniale riflesso asseritamente subìto dal IP . Controparte_1
Affermava l'insussistenza di prova anche in merito all'asserito maggior danno da mancato guadagno per gli interessi non ottenuti sulle somme dovute a titolo di risarcimento.
Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree e chiedeva la riduzione della pretesa alle sole voci di danno effettivamente provate, con detrazione dell'acconto già versato pari ad €
280.000,00.
1.3. I convenuti e rimanevano contumaci. CP2 CP_9
pagina 6 di 30 1.4. Con ordinanza dell'8.3.2019, il primo Giudice rigettava le richieste di prove orali formulate dagli attori, ritenute inammissibili, e ammetteva CTU medico-legale.
Con ordinanza del 17.12.2020, il primo Giudice ammetteva ulteriore CTU ai fini dell'accertamento della congruità delle spese sostenute per le opere di adattamento dell'appartamento della danneggiata.
Con successiva ordinanza del 1.6.2021, il Giudice accoglieva l'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. formulata da e ordinava all'INPS-sede di Verona di esibire copia della Parte_1
documentazione relativa alle prestazioni economiche percepite dalla a titolo di indennità, CP_2
anche di accompagnamento e/o rendita. Con ulteriore ordinanza del 27.7.2021, il Giudice ordinava all'INPS di esibire la documentazione comprovante l'erogazione degli importi in favore dell'attrice, i titoli e la decorrenza dei benefici.
All'udienza del 7.4.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
1.5. Con sentenza n. 713/2022, pubblicata il 13.12.2022, il Tribunale di Trento, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la responsabilità in solido dei convenuti ed accertava il diritto di e dei suoi stretti congiunti di ottenere il risarcimento per i danni patiti a seguito CP_2 dell'occorso del 14.8.2015.
In particolare, il primo Giudice evidenziava come oggetto della controversia fosse l'accertamento delle singole voci di danno, patrimoniale e non, patite da e dai prossimi congiunti di CP_2
questa, non avendo la convenuta contestato la dinamica del sinistro addotta dagli attori Parte_1 né la responsabilità del conducente dell'autocarro.
Il Tribunale riconosceva innanzitutto il danno biologico sofferto dall'attrice , sulla CP_2
base della stima effettuata dal C.T.U., nella misura del 65%, con inabilità temporanea totale di gg.
253. Il danno veniva quantificato per I.P. 65% in € 454.719,00, e per I.T.T. gg 253 x € 99/die in €
23.265,00, per complessivi € 477.984,00.
Il primo Giudice riteneva inoltre sussistenti i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, con conseguente incremento del risarcimento dell'invalidità permanente nella misura massima prevista dalle Tabelle di Milano del 25%, per un totale di € 113.679,00, alla luce delle drammatiche circostanze del sinistro e del lungo e doloroso iter terapeutico intrapreso dall'attrice
, con totale mutamento delle precedenti condizioni di vita. CP_2
pagina 7 di 30 Riconosceva altresì in capo all'attrice il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.
In particolare, a titolo di danno emergente sofferto da riconosceva: CP_2
i) le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU per un importo di € 74.282,82, comprese le spese relative alle strutture sanitarie private (segnatamente € 4.270,00 per visita medico-legale e preavviso di parcella per l'integrazione; € 1.283,53 per acquisto farmaci, presidi medici e per certificati;
€ 23.171,97 per fatture della Fondazione ZA di Oppeano e della C.R.C.
Casalino S.r.l.; € 1.157,00 per fattura R.T.M. Ortopedia Personalizzata S.r.l.; € 400,00 per trasporto in ambulanza;
€ 295,00 per vestiario;
€ 43.628,28 per ricovero presso casa di riposo “San Biagio”
Centro Servizi alla Persona di Bovolone (VR); € 77,07 per richiesta cartelle cliniche);
ii) le spese da sostenere per il rinnovo e/o la manutenzione delle protesi ortopediche a cadenza di
24/36 mesi per i successivi 9 anni, per un importo complessivo di € 2.160,00;
iii) le spese future per la retta di degenza presso la Casa di Riposo “San Biagio” di Bovolone (VR) per € 224.902,50; iv) le spese di adeguamento dell'abitazione per € 6.331.31;
v) le spese legali sostenute nell'ambito del procedimento di a.d.s. per € 1.000,00.
Non riconosceva invece le spese relative all'assistenza stragiudiziale resa dalla società G.S. -
Gestione Sinistri s.r.l., pari a complessivi € 34.160,00, in quanto carente la prova dell'avvenuto pagamento.
A titolo di lucro cessante, accertata la qualifica di casalinga della danneggiata, riconosceva il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, liquidandolo nell'importo complessivo di €
149.091,81, calcolato sulla base della capitalizzazione del triplo della pensione sociale dell'anno
2022. Inoltre, limitava la detrazione degli emolumenti percepiti dalla danneggiata dall'INPS, a titolo di pensione di invalidità per gli artigiani e di indennità di accompagnamento, alla sola indennità di accompagnamento, pari a € 522,10 mensili.
In merito ai danni non patrimoniali riflessi patiti dai nipoti della , il primo Giudice CP_2
evidenziava come, sulla base della prova presuntiva basata sul rapporto di stretta parentela tra la danneggiata e i suoi congiunti e sulla convivenza, il pregiudizio subìto dalla zia CP_2 avesse avuto senz'altro delle ripercussioni nella sfera giuridica delle vittime secondarie. Liquidava
pagina 8 di 30 il pregiudizio in base alle Tabelle di Roma 2019, riconoscendo in capo a e _3 [...] la somma di € 105.300,00 ciascuno, e in capo a e la CP Controparte_5 CP_7 somma di € 101.400,00 ciascuno. Nulla riconosceva invece a favore di e Controparte_4
, in quanto da tempo non più residenti nell'abitazione adiacente a quella della zia. CP_6
Riconosceva poi il danno patrimoniale riflesso a favore di per pedaggi e Controparte_1 parcheggi per € 65,90, e per la retta della fondazione Marcello ZA per € 1.675,20.
In definitiva, quantificava il danno non patrimoniale subìto da nella somma di € CP_2
591.663,75, da devalutare al giorno del sinistro (14.8.2015), e quindi da decurtare dell'importo di €
280.000,00 già versato da devalutato dalla data dei singoli versamenti al giorno del Parte_1
sinistro, il tutto oltre a interessi legali dalla data del sinistro al versamento degli acconti e da allora sino al saldo;
quantificava il danno patrimoniale in € 308.676,00 per danno emergente, da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo, e in €
149.091,81 per lucro cessante, importo da cui andava decurtata l'indennità di accompagnamento per € 522,10 mensili.
Anche le somme riconosciute ai nipoti a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale andavano devalutate alla data del sinistro e quindi rivalutate annualmente in base agli indici ISTAT, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al saldo effettivo.
Condannava infine i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio sostenute dagli attori,
e poneva a carico dei convenuti in solido le spese di C.T.U. e C.T.P.
2.1. Con atto di citazione in appello notificato il 18.1.2023, proponeva appello per la Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza e formulava istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., affidandosi ai seguenti motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, l'appellante impugna la parte della sentenza relativa al riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale, in quanto sarebbero carenti i presupposti di straordinarietà ed eccezionalità per la sua liquidazione. In particolare, rileva come il Tribunale
abbia fatto erronea applicazione dei principi giurisprudenziali ed abbia contradditoriamente posto a fondamento del riconoscimento della personalizzazione le stesse ragioni utilizzate dal CTU per il riconoscimento del danno biologico, liquidato attraverso il valore monetario medio delle tabelle milanesi, e poi valorizzate anche quale sofferenza eccezionale e peculiare ai fini della personalizzazione.
pagina 9 di 30 2.1.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta diversi errori interpretativi e applicativi del primo Giudice nel riconoscimento e nella liquidazione del danno patrimoniale futuro.
In particolare, in riferimento alla voce di danno patrimoniale derivante dai futuri esborsi previsti per le rette di degenza della casa di riposo, contesta il mancato ricorso al principio della capitalizzazione delle somme nella liquidazione del capitale, avendo il Tribunale omesso di utilizzare il coefficiente di capitalizzazione indicato dallo stesso CTU nel valore di 6,7033. Non sarebbe pertanto corretta la scelta del Tribunale di determinare il danno da spese future attraverso la semplice media aritmetica dei due valori indicati dal C.T.U. (uno con e uno senza capitalizzazione), occorrendo invece fare ricorso al criterio della capitalizzazione.
Chiede quindi la riduzione della somma dovuta a titolo di danno futuro, con applicazione del criterio della capitalizzazione, individuato nel valore di 6,7033.
2.1.3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneo riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante a seguito della ritenuta perdita della capacità lavorativa di casalinga, e in ogni caso censura l'assenza dei presupposti del riconoscimento della medesima.
A dire dell'appellante, l'attività di casalinga svolta dalla era stata sempre svolta in proprio e CP_2
a favore di sé stessa, e, a seguito del ricovero nella struttura residenziale per anziani, tale attività
viene invece svolta, sempre nell' interesse della danneggiata, dal personale della struttura, per la quale viene pagata una retta mensile già riconosciuta come danno emergente e già oggetto di risarcimento del danno patrimoniale. Pertanto, il Tribunale avrebbe operato un'illegittima duplicazione delle voci risarcitorie, in quanto il danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, per l'impossibilità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore sarebbe del tutto assorbito da quello relativo alle rette per l'ospitalità nella struttura per anziani, già riconosciute in sentenza.
In ogni caso, l'appellante lamenta la non corretta quantificazione del danno da perdita di capacità lavorativa, da un lato in quanto il Tribunale avrebbe utilizzato un coefficiente di capitalizzazione erroneo, dall'altro in quanto avrebbe omesso di detrarre dall'importo capitalizzato, calcolato sulla base del triplo della pensione sociale, i ratei pensionistici percepiti sino alla liquidazione in sentenza ed il reddito futuro da pensione capitalizzato. Poiché la danneggiata è infatti CP_2
percettrice di reddito (se pur in misura inferiore al triplo della pensione sociale), esso andrebbe in ogni caso considerato fra le entrate della danneggiata.
pagina 10 di 30 Infine, l'appellante rileva l'erronea applicazione da parte del Tribunale del principio indennitario, per aver detratto dall'importo del danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa di casalinga esclusivamente l'indennità mensile di accompagnamento, senza calcolare i ratei già versati, che andrebbero anch'essi sottratti dall'importo capitale complessivamente liquidato, e senza calcolare l'importo in rendita per gli anni a venire calcolati sull'aspettativa di vita residua della danneggiata.
Chiede quindi il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno o, in subordine, la rideterminazione dell'importo liquidabile con un diverso e corretto coefficiente di capitalizzazione e con detrazione di quanto già percepito (ratei) e percipiendo (rendita), sia a titolo di pensione che a titolo di indennità di accompagnamento.
2.1.4. Con il quarto motivo, l'appellante censura il riconoscimento dei presupposti per la liquidazione a favore degli attori del danno da lesione del rapporto parentale.
In particolare, evidenzia come il pregiudizio da essi allegato non sussista in re ipsa, ma debba essere provato dai congiunti attraverso la dimostrazione in maniera precisa e specifica degli eventuali sconvolgimenti delle normali abitudini di vita a seguito del sinistro.
Allega che nel caso di specie il Tribunale avrebbe errato nel ritenere fondata la prova presuntiva del pregiudizio sofferto dai congiunti, in quanto essi non sarebbero parenti stretti della danneggiata
(bensì parenti di terzo grado), né sarebbero conviventi. Il ricorso alla presunzione era CP_2
dunque precluso, difettando altresì la prova della qualità ed intensità del rapporto affettivo fra la danneggiata ed i nipoti e della durata ed intensità della convivenza.
Censura poi l'adesione del Tribunale alle allegazioni attoree, pur in assenza di prova in ordine allo sconvolgimento delle attuali abitudini di vita dei nipoti presunti danneggiati (i quali si sarebbero richiamati ai tempi della giovinezza trascorsi con la zia senza nulla allegare e dimostrare circa lo stato dei rapporti affettivi al momento del sinistro).
Chiede, pertanto, accertata l'inoperatività della presunzione di sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale in ragione del vincolo di parentela non stretta tra la danneggiata e i nipoti,
nonché in ragione dell'assenza di prova di un legame affettivo, anche in conseguenza del mancato ingresso della prova testimoniale, di riformare la sentenza di prime cure, negando la risarcibilità del danno riflesso in capo ai congiunti di . CP_2
2.1.5. Con il quinto motivo, l'appellante eccepisce infine la mancanza di motivazione in ordine alla decisione di applicare le Tabelle di Roma anziché quelle di Milano, più confacenti alla fattispecie pagina 11 di 30 in esame in ragione della apposita tabella riferita al rapporto di parentela collaterale e non diretto,
come nel caso di specie.
Chiede quindi la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con applicazione delle nuove Tabelle milanesi o comunque la rideterminazione del danno in una somma minore ritenuta di giustizia.
In ogni caso, eccepisce l'erroneità del calcolo effettuato dal Tribunale anche in base alle Tabelle di
Roma, essendo eccessivo sia il numero dei punti attribuito sia il valore monetario del singolo punto.
2.2. Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.4.2023,
, in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di , Controparte_1 CP_2 _3
, , e , rilevando preliminarmente la manifesta Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 infondatezza dell'appello con conseguente l'inammissibilità dello stesso ex art. 348bis c.p.c., e chiedendo il rigetto nel merito dei motivi di appello avversari.
2.2.1. Rilevano, in merito al primo motivo, che la decisione del primo Giudice di applicare la personalizzazione del danno biologico non comporta la duplicazione della voce riconosciuta a tale titolo, bensì consente di adeguare l'ammontare del risarcimento alla fattispecie concreta che, nel caso di specie, aveva comportato l'amputazione di entrambe le gambe della danneggiata con tutte le relative sofferenze e ripercussioni sul suo stile di vita e le sue abitudini, facendo optare il giudicante per un adeguato e prudente aumento dell'ammontare del risarcimento perfettamente allineato con le circostanze del caso in esame.
2.2.2. Quanto al secondo motivo, relativo alla liquidazione del danno patrimoniale futuro da costo delle rette della casa di riposo, rilevano come il primo Giudice abbia correttamente utilizzato un criterio equitativo nella liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., indicando i criteri di calcolo seguiti per determinare la misura del risarcimento e adottando un criterio che tenga conto della capitalizzazione dell'importo.
2.2.3. In merito al terzo motivo di appello, rilevano come la perdita di capacità lavorativa specifica costituisca un danno da lucro cessante e che pertanto non ricorra alcuna duplicazione delle voci risarcitorie per effetto del riconoscimento del danno emergente relativo alle future rette della casa di riposo.
pagina 12 di 30 Inoltre, con riguardo all'applicazione di un coefficiente di capitalizzazione errato e sulla mancata detrazione dall'importo capitalizzato della sommatoria dei ratei pensionistici trascorsi sino alla liquidazione in sentenza, gli appellati rilevano come, nonostante percepisca una CP_2
pensione di invalidità sin dagli anni Ottanta a causa di una bronchite asmatica cronica con enfisema polmonare, ella abbia comunque diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità
lavorativa da casalinga, in quanto del tutto equiparabile allo svolgimento di un'attività remunerativa, e che tale perdita correttamente sia stata quantificata sulla base del criterio legale del triplo della pensione sociale.
Rilevano infine come il primo Giudice abbia correttamente utilizzato il coefficiente di capitalizzazione riportato nelle tabelle di mortalità della popolazione italiana del 1981, relativo ad un'aspettativa di vita stimata dal CTU in 9 anni, alla luce dell'enorme aumento della durata della vita media negli ultimi anni che rende l'uso dei coefficienti allegati al r.d. 1403/1922 fortemente penalizzanti per il danneggiato.
2.2.4. In merito al quarto motivo, relativo al riconoscimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, gli appellati rilevano come debba tenersi conto dei reali rapporti affettivi intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'infortunio e che, nel caso di specie, i rapporti fra zia e nipoti siano assimilabili a quelli fra madre e figli. Le conseguenze derivanti dall'incidente e le ripercussioni che esso ha avuto sulle abitudini e lo stato mentale degli appellati sono dunque stati correttamente valutati dal Tribunale, che ha ritenuto sussistente il danno da lesione del rapporto parentale in capo ai nipoti , e . _3 CP CP_5 CP_7
2.2.5. Quanto all'ultimo motivo, relativo alla dedotta errata applicazione delle Tabelle di Roma
anziché di Milano, gli appellati rilevano l'adeguatezza delle prime rispetto agli elementi del caso concreto, atteso che la scelta del giudicante è del tutto discrezionale e riguarda il mero criterio di liquidazione, ampiamente motivato in sentenza.
2.2.6. Inoltre, gli appellati propongono a loro volta appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale non ha riconosciuto il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale prestata dalla Gestione Sinistri s.r.l. Pt_3
Infatti, l'assistenza stragiudiziale prestata è stata dimostrata per tabulas dalle comunicazioni prodotte e, a riprova dell'utilità della stessa, la danneggiata ha anche ricevuto un acconto di €
280.000,00 da parte di . Per la suddetta attività, G.S. aveva emesso due fatture per Parte_1
pagina 13 di 30 complessivi € 34.160,00, entrambe pagate da , e che le vanno dunque rimborsate. CP_2
Inoltre, ella chiede riconoscersi la rivalutazione monetaria su tali importi, oltre al maggior danno da ritardata corresponsione.
2.3. Gli appellati e hanno serbato contegno contumaciale. CP2 CP_9
2.4. Con ordinanza del 16.5.2023 la Corte, in accoglimento dell'istanza formulata ex artt. 283-351
c.p.c. sospendeva nei limiti di € 600.000 l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 16.4.2024 tratteneva la causa in decisione (vecchio rito ante “Cartabia”) con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
3. La Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 348bis c.p.c. da , stante per contro la fondatezza di alcuni dei motivi Parte_1 spiegati dall'appellante, nei termini di cui appresso.
3.1. Il primo motivo di appello va disatteso.
Rileva il Collegio come il primo giudice abbia fatto buon governo degli specifici principi giurisprudenziali in materia di personalizzazione del danno biologico permanente, riconoscendola in ragione dell'età della vittima, della necessaria dipendenza da terzi nello svolgimento delle attività quotidiane e negli spostamenti, della necessità di assistenza quotidiana, di riabilitazione periodica e sostegno psicologico.
Infatti, la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, ove il fatto illecito abbia avuto incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali.
Deve in particolare richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in materia di personalizzazione,
secondo cui "il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità
permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale,
è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno
concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti
pagina 14 di 30 dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono
essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'"
(Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
In difetto di tali circostanze eccezionali e specifiche, non può quindi essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod
plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno
(cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Nel caso di specie, l'esistenza di peculiari ed eccezionali circostanze di patimento è indiscussa, avendo la danneggiata , a seguito della perdita di entrambi gli arti inferiori, dovuto CP_2
fronteggiare un iter di cura particolarmente lungo e doloroso, che ha richiesto il successivo ricovero in svariate e diverse strutture di cura e riabilitazione (in successione: ospedale di Verona,
Fondazione Marcello ZA Centro Servizi alla Persona, Rsa Casalino Centro di al CP4
cammino, Ospedale di Bovolone, Ospedale di Legnago), e che richiede anche pro futuro il ricovero permanente in una struttura che le garantisca assistenza quotidiana (attuato presso la casa di riposo
San Biagio Centro Servizi alla Persona di Bovolone, v. doc.to 16 fascicolo primo grado attori), vista la perdita dell'autosufficienza in ogni aspetto della vita, la necessità di utilizzare la carrozzina per ogni spostamento e la possibilità di deambulare con le protesi solo con l'ausilio della fisioterapista e con le parallele (v. CTU dott. dd.
7.7.2019 pg. 6-7). Per_1
Tale cambio delle abitudini di vita della danneggiata è stato improvviso e radicale, in particolare in considerazione della circostanza che la danneggiata, di 77 anni, aveva vissuto sino al sinistro in maniera del tutto indipendente nella propria abitazione ed atteso in autonomia alle proprie faccende, mentre ora risulta doversi affidare del tutto a terzi.
Il ricovero permanente presso una struttura le risulta peraltro particolarmente penoso, come emerso in sede di CTU (in colloquio con il CTU l'attrice ha menzionato la struttura di ricovero alla stregua di un “manicomio” - v. CTU dott. dd.
7.7.2019 pg. 6-7). Per_1
In definitiva, la personalizzazione nella misura massima del 25% operata dal primo giudice è giustificata alla stregua dei citati parametri giurisprudenziali, e merita conferma.
pagina 15 di 30 3.2. Il secondo motivo di appello è fondato nei seguenti termini.
Il Tribunale ha liquidato il danno patrimoniale, derivante dai futuri esborsi previsti per le rette di degenza della casa di riposo, operando la media aritmetica fra il calcolo della retta annuale moltiplicato per la durata di vita residua della danneggiata senza abbattimento per il coefficiente di capitalizzazione (pari a € 257.796,00), ed il calcolo ottenuto con l'abbattimento del coefficiente di capitalizzazione di 6,7033 indicato dal CTU dott. nella propria relazione peritale dd. Per_1
14.3.2020 (pari a € 192.009,00), ottenendo così l'importo di € 224.902,50.
Si osservi che, in materia di liquidazione anticipata di danni futuri, la Suprema Corte ha più volte statuito che “Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa
periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa
annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita;
oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi
abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione
delle rendite vitalizie)” (per tutte, Cass. civ. 526/2020).
Pertanto, laddove si tratti della liquidazione anticipata di un capitale a titolo di danno futuro,
occorre avvalersi di un coefficiente di anticipazione, di talché il criterio equitativo adottato dal primo giudice, che ha operato la media aritmetica fra il calcolo della retta annuale moltiplicato per la durata di vita residua con e senza abbattimento per il coefficiente di capitalizzazione, non risulta in linea con i consolidati princìpi giurisprudenziali sopra richiamati.
L'appellante non ha peraltro contestato né il valore della retta annuale come indicata dal Tribunale
(€ 28.105,00), né la durata residua dell'aspettativa di vita come stimata dal CTU (9 anni al momento delle operazioni peritali), né la misura del valore del coefficiente di capitalizzazione indicato dal CTU, di cui ha espressamente chiesto l'utilizzo.
Pertanto, in applicazione dei principi di liquidazione anticipata di un danno futuro, la somma da liquidarsi a titolo di danno patrimoniale futuro, calcolata attraverso la moltiplicazione dell'esborso annuale (€ 28.105,00) per il coefficiente di capitalizzazione di 6,7033, è pari a € 192.009,00. Su tale somma decorrono gli interessi legali da oggi al saldo.
3.3. Il terzo motivo va disatteso.
pagina 16 di 30 Non coglie nel segno la tesi dell'appellante secondo cui, essendo già stato riconosciuto il danno patrimoniale futuro da collocamento in casa di riposo, l'ulteriore riconoscimento, a favore della danneggiata , anche del danno da perdita della capacità lavorativa da casalinga CP_2
comporterebbe un'inammissibile duplicazione di voci ed un ingiustificato arricchimento per l'attrice odierna appellata.
Le spese di degenza in casa di riposo (attuali e future) costituiscono invero un danno patrimoniale emergente.
Per contro, la perdita della capacità di attendere al lavoro domestico, che la danneggiata svolgeva al momento del sinistro (perdita di capacità lavorativa specifica), costituisce un danno da lucro cessante che si sostanzia nella perdita della capacità di produrre reddito futuro o comunque, nel caso della casalinga, di attendere ad un'attività lavorativa economicamente valutabile ed apprezzabile, e va pertanto riconosciuto autonomamente quale reintegrazione della perdita di un vantaggio patrimoniale della danneggiata, perdita che sussiste e prescinde dal rimborso delle spese necessarie per l'alloggio e assistenza in casa di riposo (v. ex multis Cass. civ. 20922/2023: “se viene accertata una 'perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica)', possono applicarsi - avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale- le
presunzioni intese a provare la esistenza di un 'danno patrimoniale' -emergente e da lucro cessante- (cfr. Cass., 13/07/2010, n. 16392; Cass., 05/12/2014, n. 25726) determinato dall'impedimento o dalla riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva - anche- a suo favore (se invece il lavoro domestico era svolto a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarietà familiare, a vantaggio di soggetti terzi, i danneggiati sono esclusivamente
questi ultimi: Cass. 03/03/2005, n. 4657), trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica (Cass., 09/02/2005, n. 2639; Cass., 18/11/2014, n. 24471), che trova fondamento negli
artt. 4, 36 e 37 Cost. (cfr. Cass., 11/12/2000, n. 15580; Cass., 20/10/2005, n. 20324), e che potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto
dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle LF
(contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale”).
Non ricorre pertanto alcuna duplicazione risarcitoria nel riconoscimento delle dette due voci di danno.
In subordine, l'appellante muove un'ulteriore censura relativa al metodo di liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa da casalinga, in quanto, a dire dell'appellante, il Tribunale avrebbe pagina 17 di 30 acriticamente aderito al coefficiente di capitalizzazione indicato dagli attori ed avrebbe omesso di detrarre dal triplo della pensione sociale capitalizzato i ratei percepiti fino alla sentenza e quelli percipiendi in futuro, sia a titolo di pensione di invalidità che di accompagnamento.
Quanto alla censurata mancata detrazione dei ratei percepiti e percipiendi della pensione di invalidità per gli artigiani (v. comunicazione INPS sub doc.to 9 fascicolo appellante), va osservato che il reddito percepito a tale titolo dalla danneggiata non risulta in connessione con il CP_2
pregresso svolgimento di attività lavorativa, ma rappresenta una prestazione di natura assistenziale,
che, conseguentemente, rimane scollegata dall'effettivo possibile svolgimento di un'attività lavorativa ed è per di più compatibile con lo svolgimento di ulteriore attività produttiva di reddito
(v. Cass. civ. 6887/2017).
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure non ha operato a tale titolo alcun deconto dall'importo capitalizzato calcolato sul triplo della pensione sociale.
Piuttosto, il primo giudice ha operato la detrazione della sola indennità di accompagnamento, pari a
€ 522,10 mensili, percepita dalla danneggiata da novembre 2015 (v. comunicazione INPS CP_2
sub doc.to 9 fascicolo appellante). Su tale statuizione, tuttavia, è sceso il giudicato interno in assenza della formulazione di appello incidentale da parte degli appellati.
Infine, l'appellante lamenta l'acritico utilizzo del coefficiente di capitalizzazione del reddito da pensione sociale, individuato dal primo giudice sulla base delle tabelle del CSM del 1989 cd.
“Trevi” (v. doc.to 23 attori primo grado), e pari a 8,166, e chiede l'utilizzo di un nuovo coefficiente, senza tuttavia indicarne uno specifico e senza indicare le ragioni del supposto errato utilizzo da parte del primo giudice.
Al riguardo, questa Corte non può non evidenziare come le recenti Tabelle di Milano 2023 per la
“capitalizzazione anticipata di una rendita” (e utilizzabili, in base alla relazione illustrativa di accompagnamento, anche per “il calcolo della somma necessaria per assicurare assistenza e cure future”) abbiano introdotto dei nuovi coefficienti di capitalizzazione, aggiornati e scientificamente corretti, la cui utilizzazione appare preferibile rispetto a quelli sinora utilizzati dalla giurisprudenza di merito (le tabelle INAIL del 1922 e le Tabelle del CSM di “Trevi” del 1989), di cui la Suprema
Corte aveva già più volte messo in luce vetustà e inadeguatezza per liquidazioni odierne (così si legge nella relazione illustrativa alle Tabelle milanesi: “la tabella, realizzata con elementi scientificamente validati, sostituisce le vetuste tabelle INAIL del 1922 (di cui ricorre il centenario)
pagina 18 di 30 e le inattuali tabelle del 1989 (c.d. del CSM, di "Trevi"). La richiesta di tabelle scientificamente aggiornate è stata sollecitata da numerose e recenti pronunzie della Corte di cassazione (…). La tabella si fonda su una nota formula finanziaria, corretta con l'età e il sesso della vittima, con le
tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici (rapportati ai diversi archi temporali) e con
l'inflazione attesa.”).
Se pertanto l'utilizzazione dei criteri di cui alle nuove tabelle milanesi appare senz'altro preferibile, stante l'aggiornamento dei valori di attualizzazione in base all'innalzamento della durata della vita media e all'abbassamento dei saggi di interesse, il coefficiente di attualizzazione individuato dalle
Tabelle milanesi per il caso concreto (donna di 77 anni con una residua aspettativa di vita di 13
anni al momento del sinistro: 9,39 secondo le tabelle 2024) risulta maggiore di quello utilizzato dal primo giudice (8,1666), con la conseguenza, che, stante il divieto di reformatio in pejus per l'appellante derivante dal combinato disposto degli artt. 329 e 342 c.p.c. (Cass. civ. 25877/2020;
7974/2002), in assenza di appello incidentale degli appellati, il valore attualizzato del reddito da pensione sociale deve rimanere quello individuato dal primo giudice, pari a € 149.091,81 (€ 18.256
x 8,1666).
3.4. Il quarto e quinto motivo di appello sono fondati e vengono trattati congiuntamente, attenendo al riconoscimento e alla liquidazione del danno non patrimoniale dei nipoti per la lesione del rapporto parentale con la zia CP_2
Il Tribunale, nel riconoscere un danno da lesione del rapporto parentale in capo ai nipoti _3
, e , ha fondato il ragionamento presuntivo (indistintamente per tutti i CP CP_5 CP_7
nipoti della danneggiata e a prescindere dalla concreta prossimità abitativa con quest'ultima) sulle circostanze allegate dagli attori (in atto di citazione e in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) relative alla contiguità abitativa, al ruolo accudente svolto dalla zia nei confronti dei nipoti, alle cure e attenzioni da lei prestate nei confronti del IP le abitudini di vita dei nipoti _3
sarebbero risultate stravolte all'esito dell'infortunio riportato dalla zia, in quanto essi si sarebbero preoccupati di assistere l'anziana durante i periodi di degenza e di individuare delle strutture adeguate al suo ricovero;
il rapporto di stretta parentela intercorrente fra i nipoti e la zia farebbe presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che i nipoti soffrano per le gravissime lesioni riportate dalla zia;
poiché non avrebbe provato l'assenza di legami affettivi ai fini del Parte_1
superamento della presunzione fondata sul legame di stretta parentela, il danno sarebbe pagina 19 di 30 riconoscibile in capo a tutti i nipoti, ad eccezione di ed , i quali non abitano Controparte_4 CP_6 nell'abitazione contigua a quella della zia da oltre 20 anni.
In definitiva, il Tribunale ha fondato il ragionamento presuntivo sull'esistente situazione di coabitazione (presente invero solo per alcuni nipoti), sulla sussistenza di un rapporto di parentela stretta (in realtà insussistente, in quanto riferito per consolidato orientamento della Suprema Corte
ai soli rapporti fra coniugi, genitori, figli e fratelli – v. per tutte Cass. civ. 26140/2023), e sulle ulteriori circostanze allegate dagli attori relative alle abitudini famigliari ed al ruolo svolto dalla zia nella vita dei nipoti (rimaste tuttavia tutte improvate, atteso che le prove orali formulate dagli attori sono state dichiarate dal Tribunale inammissibili).
In tale prospettiva, le censure svolte dall'appellante in ordine al malgoverno della prova presuntiva da parte del Tribunale risultano fondate.
Giova richiamare per esteso quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte in tema di risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto famigliare (così in parte motiva, Cass. civ.
26140/2023):
“3.2. Ciò posto, occorre richiamare i più recenti principi elaborati da questa Corte in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e
n. 28989 del 2019). Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio,
di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate
consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio
subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e
relazionale, inteso come SInificativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito
altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e
massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.).
pagina 20 di 30 Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è
orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del
14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id
quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame
affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018).
Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la
possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni,
alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del
24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di
entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è
percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il SInificato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al
fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella,
fratello, IP, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali
figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana
configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di
esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e
apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in
rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo pagina 21 di 30 familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito
con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e IP, Cass. n. 21230 e n. 12146 del
2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei
superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze
trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme,
l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito
sarà in grado di cogliere.
3.3. Tali principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. “progetto sanità” della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale.
3.4. Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del
2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della
serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale- soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro,
sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che
costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo
risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
Come d'altronde rimane altresì ferma la netta distinzione (affermata ad es. da Cass. n. 21084 del
2015) tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che
la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale,
pagina 22 di 30 consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno
biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (Corte cost. 372/1994), l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata
considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della cd. “onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione finale unitaria”.
Facendo applicazione di tali princìpi al caso di specie, occorre in primo luogo rilevare come la situazione di contiguità abitativa fosse presente, al momento del sinistro, solo per i nipoti _3
e , di rispettivi anni 51, 58 e 56 al momento del sinistro, i quali risultavano CP_5 CP_7 residenti a[...], nella casa adiacente a quella occupata dalla zia CP_2
e a questa collegata da una porta comune (v. certificati di residenza sub doc.ti 35,36,37
[...]
fascicolo primo grado attori).
Per tali nipoti, in considerazione della contiguità abitativa con la zia e della perdita della madre nell'anno 1989, per cui per oltre 25 anni dopo il decesso della madre essi hanno vissuto a contatto con la zia può senz'altro desumersi, sulla base dell'id quod plerumque accidit, la CP_2
sussistenza di un legame affettivo SInificativo, con la conseguenza che il sinistro patito dalla zia ha determinato in loro capo una sofferenza psichica, oltre a un rimarchevole cambiamento delle abitudini di vita, atteso che la zia, in conseguenza della perdita dell'autosufficienza determinata dal sinistro, è stata ricoverata per quasi un anno in svariate case di cura e riabilitazione ed è stabilmente residente da aprile 2016 in una casa di riposo (v. Cass. civ. Cass 21230/2016 in parte motiva: “Se
dunque la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza
l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, la stessa
costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum
debeatur. Va da sé che ad evitare quanto già paventato da questa Corte (dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilità di prove compiacenti) è sufficiente che sia fornita
la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni (v. Cass.
22/10/2013, n. 23917; Cass. 21/01/2011, n. 1410) e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice”).
Per essi può dunque desumersi, sulla base della persistente contiguità abitativa e del fatto che essi avevano perso la madre nel 1989, che i rapporti intercorrenti con la zia fossero caratterizzati da contatti personali frequenti, e che la particolare penosità delle condizioni della zia, la lunga durata pagina 23 di 30 del periodo di cura e riabilitazione e la definitiva assenza della zia dalla casa famigliare, abbia determinato in loro una notevole sofferenza interiore.
I nipoti e , rispettivamente di anni 53, 41 e 47 al CP CP_6 CP_4 CP_4
momento del sinistro, risultano invece non più residenti a[...] già a partire, rispettivamente, dal 1994, 2001 e 1991 (v. certificato di stato di famiglia storico sub doc.to 31
fascicolo primo grado attori). Essi risultano inoltre tutti coniugati con prole (v. doc.ti 32,33,34 fascicolo primo grado attori).
Il Tribunale, sulla base della risalente cessazione della convivenza, non ha riconosciuto alcun danno in capo ai nipoti e , statuizione su cui è sceso giudicato interno Controparte_4 CP_6
in assenza di appello incidentale degli appellati.
Osserva la Corte che, anche per quanto concerne la domanda del IP , la contiguità CP
abitativa era già cessata da 21 anni al momento del sinistro. Alla luce poi del legame di parentela di terzo grado intercorrente fra zia e IP e della circostanza che avesse da tempo CP
formato un autonomo nucleo famigliare (il primo di tre figli è nato nel 1996 – doc.to 33 fascicolo attori primo grado), la persistenza di un SInificativo e apprezzabile legame affettivo con la zia non poteva essere desunta dal mero rapporto di parentela, ma andava rigorosamente provata dal danneggiato sulla base di circostanze che dimostrassero il ruolo in concreto svolto dalla zia CP_2
nella vita del IP e nelle rispettive dinamiche e abitudini famigliari.
Le circostanze allegate dagli attori, secondo cui durante l'infanzia la zia avrebbe raccontato loro le favole e li avrebbe fatti giocare o guardare la televisione nella sua abitazione, ed in tempi più recenti avrebbe eseguito per loro le riparazioni sartoriali, si sarebbe occupata con loro dell'orto, del giardino e del magazzino della legna, avrebbe quotidianamente preparato il pranzo per i nipoti e che lavoravano nel laboratorio di falegnameria adiacente all'abitazione _3 CP
della zia, così come avrebbe partecipato a tutte le feste e ricorrenze della famiglia, sono rimaste tutte indimostrate, non avendo il Tribunale dato ingresso alle prove orali formulate dagli attori ed avendo gli attori appellati omesso di riproporre le proprie istanze istruttorie in grado di appello
(Cass. civ. 16420/2023: “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere
specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale)”). pagina 24 di 30 Ne consegue che, per quanto concerne il riconoscimento di un danno da lesione del rapporto famigliare in capo al IP la sentenza va riformata nell'assenza di prova della CP
sussistenza di un legame affettivo apprezzabile.
Quanto alla liquidazione del danno operata dal Tribunale a favore dei nipoti e _3 CP_5
, sono parimenti meritevoli di accoglimento le censure svolte dall'appellante in ordine CP_7 all'improprio utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Roma (che contengono sì una tabella per il danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni, ma che non menzionano il rapporto parentale zio/IP), nonché al non corretto utilizzo del sistema a punti e all'inadeguata attribuzione degli stessi (avendo il Tribunale adottato il punteggio relativo ai coniugi o conviventi more uxorio).
Questo Collegio ritiene invero maggiormente opportuno, ai fini della liquidazione della lesione del rapporto parentale, utilizzare le Tabelle milanesi 2024 (nella liquidazione del danno non patrimoniale riflesso occorre fare riferimento alle tabelle più recenti in uso al momento della decisione – Cass. civ. 13269/2020), recentemente aggiornate attraverso l'integrazione con un sistema a punti, in quanto prevedono espressamente, a differenze delle Tabelle romane, un quadro dedicato alla liquidazione dei danni riflessi nel caso di perdita del rapporto parentale fra nonni / nipoti, che questa Corte ritiene congruo adottare anche per il rapporto di cui è causa intercorrente fra nipoti ex fratre e zia.
Quanto alla qualità ed intensità del legame affettivo, il Collegio ritiene congruo attribuire 10 punti per ciascuno dei nipoti danneggiati (punteggio di poco inferiore a quello medio), proprio in ragione della natura del rapporto famigliare (zia / nipoti) e dell'età matura dei nipoti danneggiati al momento del sinistro.
Preso quindi a riferimento il valore del punto pari a € 1.698, e considerato che, trattandosi di grave lesione (derivante dalla sofferenza per le condizioni di salute della zia e per il mutamento del rapporto con quest'ultima e delle abitudini famigliari) e non di definitiva perdita del rapporto parentale con la danneggiata primaria, appare equo ridurre l'importo definitivo del danno riflesso,
come risultante dal sistema a punti, in proporzione alla percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto alla danneggiata primaria (65%), il danno viene liquidato come segue:
- per : 8 punti (età danneggiata al momento del sinistro) + 12 punti (età vittima _3
secondaria al momento del sinistro) + 8 punti (vittima primaria e secondaria, pur non conviventi, “abitano nello stesso stabile o complesso condominiale”) + 0 punti (per pagina 25 di 30 sopravvivenza di altri 5 fratelli) + 10 punti (qualità ed intensità della relazione affettiva zia/IP) = tot 38 punti;
- per : 8 punti (età danneggiata al momento del sinistro) + 12 punti (età vittima CP_7
secondaria al momento del sinistro) + 8 punti (vittima primaria e secondaria, pur non conviventi, “abitano nello stesso stabile o complesso condominiale”) + 0 punti (per sopravvivenza di altri 5 fratelli) + 10 punti (qualità ed intensità della relazione affettiva zia/IP) = tot 38 punti;
- per : 8 punti (età danneggiata al momento del sinistro) + 12 punti (età vittima Controparte_5
secondaria al momento del sinistro) + 8 punti (vittima primaria e secondaria, pur non conviventi, “abitano nello stesso stabile o complesso condominiale”) + 0 punti (per sopravvivenza di altri 5 fratelli) + 10 punti (qualità ed intensità della relazione affettiva zia/IP) = tot 38 punti.
Il danno complessivo per ciascuno dei nipoti è quindi liquidabile come segue: 38 x € 1.698= €
64.524 x 65% = € 41.940,60. Su tale importo, devalutato alla data del 14.8.2015 e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, maturano gli interessi legali dal dì dell'evento al saldo (SSUU 1712/1995). Si ottiene così l'importo complessivo di € 45.655,30.
3.5. Il motivo di appello incidentale avanzato da è parzialmente fondato nei termini CP_2
che seguono.
Il Tribunale non ha riconosciuto all'attrice il diritto al risarcimento del danno CP_2
emergente relativo alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale da parte della società di infortunistica G.S. -Gestione Sinistri S.r.l., non essendo stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento delle stesse.
L'appellata lamenta l'erroneità della decisione, rilevando che le due fatture di G.S. S.r.l. recano invero la dicitura “pagamento effettuato” e che, in quanto sottoscritte dal soggetto da cui provengono, hanno il valore di scrittura privata, risultando pertanto comprovata la quietanza del creditore.
Osserva la Corte che, stante la contestazione sollevata dalla convenuta attuale appellante circa l'avvenuto effettivo pagamento delle fatture, e la circostanza che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi liberamente valutabili dal giudice (Cass. civ.
6650/2020), costituiva precipuo onere dell'attrice appellata dare prova dell'effettivo pagamento pagina 26 di 30 delle fatture nei confronti della società di infortunistica incaricata di prestare assistenza stragiudiziale.
Dall'estratto del conto corrente della SI.ra presso CO TA (doc.to 53 fascicolo CP_2
primo grado attori), emerge invero che in data 31.10.2016 è stato effettuato il bonifico dell'importo di € 15.860,00 a favore della società G.S. – Gestione Sinistri, importo corrispondente alla somma portata nella fattura n. 4527/2016 del 1.11.2016 (doc.to 44 attori fascicolo primo grado).
Nell'estratto conto prodotto dall'attrice appellata non si rinviene per contro, né è stato da lei altrimenti documentato, il pagamento dell'importo di € 18.300,00 relativo alla seconda fattura n.
5158/2017 del 30.11.2017.
L'appellata ha dunque dato prova dell'effettuazione della spesa solo relativamente alla prima fattura di € 15.860,00.
In merito all'an del diritto al rimborso, giova richiamare quanto recentemente statuito dalla
Suprema Corte in tema di risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale prestata ante causam da uno studio di consulenza infortunistica stradale in funzione della successiva causa risarcitoria:
“In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il
risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della
spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per
il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in
sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del
diritto al risarcimento” (Cass. civ. 14444/2021).
Nel caso di specie, l'intervento della società di infortunistica risultava giustificato, alla luce della complessità e della varietà degli aspetti risarcitori legati all'infortunio della SI.ra , alla CP_2
diversità dei responsabili civili ed anche dei congiunti danneggiati di riflesso.
Inoltre, l'attività svolta nell'interesse della danneggiata (costituzione in mora dei CP_2
responsabili civili e richiesta versamento acconti – v. monitorie sub doc.ti 5,6,7 fascicolo attori) è risultata utile, avendo la compagnia assicuratrice effettuato, in più versamenti e prima dell'inizio pagina 27 di 30 della lite, un cospicuo pagamento a favore della danneggiata , espressamente accettato CP_2
dalla società di infortunistica, per conto della mandante , quale acconto sul maggior danno CP_2
(v. assegni e quietanze sub doc.to 8 fascicolo attori primo grado).
In merito al quantum, l'importo di cui alla fattura n. 4527/2016 risulta congruo, alla luce dell'attività in concreto espletata dalla società di gestione e del valore della somma riconosciuta alla SI.ra a titolo di risarcimento del danno (complessivamente superiore a 1 mln di euro al CP_2
lordo degli acconti, per cui l'importo di € 15.860,00 rappresenta ca. il 1,5% della somma risarcitoria).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sull'importo di anno in anno progressivamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT in applicazione del principio di cui alla pronuncia della Cass. SU 1712/1995, con decorrenza dal 31.10.2016 ad oggi, risultando l'importo complessivo di € 20.577,42.
Nulla è invece dovuto all'appellata a titolo di interessi compensativi per il maggior danno da mancato guadagno, parametrato dall'appellata al 3,7% pari al rendimento medio dei titoli di stato alla data del sinistro, non essendovi prova alcuna che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata dall'appellata in quell'investimento (v. per tutte Cass.
civ. 22607/2016).
4. Si premette che nel liquidare le spese in grado di appello, occorre avere riguardo ad un criterio unitario e globale di soccombenza: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice
ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in
relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto
a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (Cass. civ. 17523/2011).
Gli attori appellati , e sono vittoriosi nei confronti dei CP_2 CP_7 _3 Controparte_5
convenuti, essendo state accolte le loro domande di risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale. I convenuti sono dunque tenuti a rifondere loro le spese in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. pagina 28 di 30 La liquidazione dei compensi avviene in conformità ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M.
10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (valore di lite da €
520.001 a € 1.000.000 secondo il valore del decisum di cui all'art. 5 DM 55/2014), con utilizzo dei parametri medi, e dunque in € 4.607 per fase di studio, € 3.039 per fase introduttiva, € 13.534 per fase istruttoria e € 8.013 per fase decisionale, ovvero in complessivi € 29.193 per il primo grado, e in € 5.706 per fase di studio, € 3.318 per fase introduttiva, € 7.644 per fase istruttoria e € 9.487 per fase decisionale, ovvero in complessivi € 26.155 per il secondo grado. Sono parimenti da riconoscere le spese di CTP del dott. per € 3.660 (v. fattura sub doc.to 58 fascicolo attori Per_2 primo grado) e dell'arch. per € 888,16 (v. parcella sub doc.to 63 fascicolo attori primo Per_3
grado), in quanto giustificate e congrue nel loro ammontare.
Gli attori appellati e risultano soccombenti all'esito del giudizio di CP_6 Controparte_4
primo grado ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, non avendo proposto appello incidentale avverso la stessa. Pertanto, in difetto di specifico motivo di impugnazione della relativa statuizione sulle spese da parte dell'appellante e in difetto di ulteriori domande instaurate fra Parte_1
l'appellante e gli appellati e , nulla deve disporsi in punto spese. CP_6 Controparte_4
La domanda dell'attore appellato , articolata in più capi (risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale riflesso da lesione del rapporto parentale e risarcimento del danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti a favore della zia , risulta, all'esito del CP_2
giudizio di appello, accolta limitatamente al capo relativo al danno patrimoniale, con rigetto del capo relativo al danno non patrimoniale. Sussistendo pertanto soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (v. Cass. civ. SSUU 32061/2022 e Cass. civ. 13212/2023), la Corte ritiene congruo compensare per intero le spese fra il convenuto appellato e Controparte_1 Parte_1
(anche alla luce del minor peso economico della statuizione favorevole all'appellato CP
rispetto a quella a lui sfavorevole: v. Cass. civ. 13212/2023).
[...]
Le spese di CTU vengono poste a definitivo carico dei convenuti, in solido fra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
Parte_4
e sull'appello incidentale proposto da in
[...] Controparte_1
proprio ed in qualità di amministratore di sostegno di , , CP_2 _3
pagina 29 di 30 , , e CP_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
avverso la sentenza n. 713/2022 del Tribunale di Trento, pubblicata il 13/12/2022,
in parziale riforma della stessa;
1. Condanna e , in solido fra loro, a corrispondere a CP2 CP_9 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da rette di degenza in casa di riposo, CP_2
l'importo di € 192.009,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
2. Condanna e , in solido fra loro, a corrispondere a CP2 CP_9 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spese di assistenza stragiudiziale, CP_2
l'importo di € 20.577,42, oltre interessi legali da oggi al saldo;
3. Condanna e , in solido fra loro, a corrispondere a CP2 CP_9 Parte_1
, e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, CP_7 Controparte_5 _3
l'importo di € 45.655,30 ciascuno, oltre interessi legali da oggi al saldo
4. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da CP
;
[...]
5. Condanna e , in solido fra loro, a corrispondere a CP2 CP_9 Parte_1
, e le spese di lite, complessivamente CP_2 CP_7 _3 Controparte_5
liquidate per il primo grado di giudizio in € 29.193 per compensi e € 5.134,11 (€ 545 c.u. + €
40,95 per spese imponibili + € 4.548,16 per CTP) per anticipazioni, e per il secondo grado di giudizio in € 26.155 per compensi e € 815,51 (€ 777 c.u. + € 38,51 spese imponibili) per anticipazioni, il tutto oltre rimborso spese forfettario al 15% e accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario Avv. Marco Impelluso;
6. Compensa integralmente le spese di lite fra e;
Controparte_1 Parte_1
7. Pone le spese di ctu, come liquidate nel primo grado di giudizio, a definitivo carico di
[...]
e , in solido fra loro. CP0 CP_9 Parte_1
Trento, 9 luglio 2024
La ConSIliera est. La Presidente
Silvia Rosà Liliana Guzzo
pagina 30 di 30
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati:
dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente
dott.ssa Maria Tulumello - ConSIliere
dott.ssa Silvia Rosà - ConSIliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 18.1.2023/23.1.2023,
da
Parte_1
(C.F. ) in persona del Responsabile Divisione
[...] P.IVA_1
Sinistri dott. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Benedetto del Foro di Parte_2
Pordenone;
- Appellante -
contro
(C.F. , in proprio ed in qualità di Controparte_1 C.F._1
amministratore di sostegno di ( ), CP_2 C.F._2 _3
(C.F. , (C.F. ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4
( , (C.F. Controparte_5 C.F._5 CP_6
pagina 1 di 30 ) e ( , tutti rappresentati e difesi C.F._6 CP_7 C.F._7
dagli avv.ti Marco C.M. Impelluso del Foro di Milano e Lorenza Gnes del Foro di Trento;
- Appellati –
e contro
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_8 P.IVA_2
(C.F. CP_9 C.F._8
- Appellati contumaci -
In punto: riforma della sentenza n. 713/2022 del Tribunale di Trento, pubblicata il 13.12.2022;
Causa discussa nella camera di conSIlio del giorno 9 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, ogni istanza eccezione e deduzioni reiette:
in via preliminare e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza del
Tribunale di Trento di cui in epigrafe, ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c.;
in via principale: rigettare le domande attoree e così riformare la sentenza del Tribunale di
Trento di cui in epigrafe, per le causali di cui in narrativa, dedotti gli importi già corrisposti in via stragiudiziale, anche in applicazione del principio indennitario, giuste eccezioni.
Spese di lite del doppio grado rifuse.
In via subordinata: ridursi la domanda attorea alle sole voci di danno effettivamente provate da controparte, detratto l'acconto di euro 280.000,00 corrisposto da e, comunque, Parte_1
ricondurre le domande attoree nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze del grado”
Per gli appellati:
“piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, così giudicare:
pagina 2 di 30 in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione svolta da , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per carenza dei requisiti di cui agli artt. 384 bis
c.p.c.;
in ogni caso, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado avanzata da perché generica, infondata e mancante dei requisiti ex lege;
Parte_1
con riferimento all'appello principale svolto da : rigettare tutti i motivi di appello Parte_1
articolati da , in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché infondati in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare la sentenza di primo grado (salvo che per il motivo di appello incidentale);
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese
generali, Iva e c.p.a. da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'Avv. Marco Impelluso.
Con riferimento all'appello incidentale svolto da : in accoglimento dell'appello CP_2
incidentale, riformare la sentenza n. 713/2022 del Tribunale di Trento, pubblicata il 13 dicembre
2022 e notificata via pec alla sola il 19 dicembre 2022, nella parte in cui afferma che Parte_1
non sarebbe provato il pagamento delle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute dalla SInora e, accertato e dichiarato che la predetta sosteneva tale esborso, per l'effetto CP_2
condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con la Parte_1
proprietaria del mezzo in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Controparte_10 conducente al pagamento, in favore di , della somma di € 34.160,00, CP_9 CP_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme, da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo del 3,7% o ad altro
determinato di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese
generali, Iva e c.p.a. da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'Avv. Marco Impelluso”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, -in proprio e in qualità di Controparte_1
amministratore di sostegno di , , CP_2 _3 Controparte_4 CP_5
, e convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trento
[...] CP_6 CP_7 [...]
e per sentirli condannare, previo accertamento della CP1 CP2 CP_9
responsabilità di e in relazione all'incidente stradale verificatosi in CP2 CP_9 pagina 3 di 30 data 14.8.2015 in Concamarise (VR), al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla vittima primaria e dai propri famigliari in conseguenza delle gravi lesioni CP_2
riportate da a causa del suddetto sinistro. CP_2
Gli attori rappresentavano che, in data 14.8.2015 alle ore 9.15, si trovava alla guida CP_9
di un autocarro Iveco Magrius tg. DX031DC di proprietà della e assicurato per la CP2
r.c.a. con in forza della polizza n. M10193239, adibito alla raccolta dei rifiuti. Controparte_11
Mentre stava percorrendo la piazza del centro abitato di Concamarise (VR), il aveva CP_9
arrestato l'autocarro all'altezza del civico n. 71 per consentire all'addetto alla raccolta CP3
di caricare i sacchi dei rifiuti sul camion, trovandosi contromano sulla corsia opposta al
[...]
proprio senso di marcia. Nel riprendere la marcia verso destra, per tornare sulla propria corsia di marcia, il non si era avveduto della presenza di , la quale stava percorrendo la CP_9 CP_2
piazza a bordo della propria bicicletta nella stessa direzione di marcia dell'autocarro in prossimità
del margine destro della carreggiata, ed entrava in collisione con la stessa all'altezza del secondo asse.
A seguito dell'urto, era precipitata a terra e investita dalle ruote posteriori gemellari CP_2
di destra dell'autocarro, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. Era quindi stata soccorsa e ricoverata presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona, da cui veniva dimessa il 2.10.2015 con la diagnosi di “politrauma della strada (arrotamento) con ampia e grave perdita di sostanza cutanea e lacerazione dei tessuti gamba dx e sx”, avendo subìto, a causa delle gravissime condizioni,
l'amputazione di entrambi gli arti inferiori e del femore destro.
La era stata poi ricoverata presso la Fondazione Marcello ZA, Centro Servizio alla CP_2
Persona di Oppeano sino al dicembre 2015, per sottoporsi ad un piano di assistenza individualizzato. Successivamente, era stata ricoverata presso la RSA Casalino di Loiano (BO) dal
14.12.2015 al 25.3.2016, al fine di riprendere la deambulazione, poi in Riabilitazione Ortopedica all'ospedale di Bovolone e infine, nell'aprile 2016, presso la Casa di Riposo “San Biagio” – Centro
Servizi alla Persona di Bovolone.
Sottoposta a visita medico legale, le era stato stimato un danno biologico temporaneo totale di 9 mesi e una invalidità permanente del 70% con ripercussioni sulla capacità lavorativa di casalinga nella misura del 75%. Inoltre, il medico legale aveva accertato un livello di sofferenza elevato e pagina 4 di 30 l'impossibilità per la di ricevere assistenza domiciliare, dovendo essere ricoverata CP_2
coattivamente presso una casa di riposo.
Per la definizione stragiudiziale della vicenda, l'attrice aveva incaricato la società G.S. Gestione
Sinistri S.r.l., la quale aveva messo in mora i convenuti e chiesto alla compagnia assicuratrice di corrispondere un congruo acconto per il danno patito comprensivo delle spese di cura e di assistenza e dei costi della riabilitazione.
aveva inizialmente corrisposto la somma di soli € 30.000,00, e aveva Parte_1 CP_2
dunque proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Trento al fine di ottenere uleriori somme per affrontare le spese mediche e assistenziali necessarie per la cura delle gravissime lesioni riportate. Successivamente al deposito del ricorso, aveva versato la somma di € Parte_1
100.000,00 e poi l'ulteriore somma di € 150.000,00 (per complessivi € 280.000,00), trattenute dall'attrice a titolo di acconto su quanto dovuto.
Complessivamente, l'attrice aveva riportato danni non patrimoniali da invalidità CP_2
temporanea totale per 9 mesi e da invalidità permanente per il 70%, da liquidarsi secondo il valore massimo contenuto nelle Tabelle di Milano;
le spettava inoltre una personalizzazione in ragione delle enormi sofferenze patite in conseguenza del sinistro, dell'iter di cura molto lungo e doloroso,
comprensivo anche di un periodo di riabilitazione, e del definitivo allontanamento dalla propria casa di abitazione.
Quanto al danno patrimoniale, l'attrice chiedeva il rimborso delle spese mediche e sanitarie, delle spese necessarie per l'adattamento dell'abitazione, dei compensi corrisposti all'avv. Graziano Dusi nel giudizio di amministrazione di sostegno RG 8181/2015 Tribunale di Verona, e delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dalla società G.S. - Gestione Sinistri S.r.l.
Inoltre, stante l'avvenuta perdita da capacità lavorativa specifica di casalinga, chiedeva il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Infine, gli attori , , , e , tutti nipoti _3 CP CP_5 CP_7 Controparte_4 CP_6
ex fratre della zia facevano valere il danno non patrimoniale riflesso conseguente alla CP_2
lesione del rapporto parentale, allegando di abitare in una casa contigua a quella della zia, e collegata a questa da una porta interna.
pagina 5 di 30 Il IP aveva inoltre sostenuto, nell'interesse della zia, anche delle spese di Controparte_1
pedaggi autostradali e parcheggi ospedalieri, oltre alla retta di degenza nella casa di riposo per il mese di ottobre 2015, di cui chiedeva il rimborso a titolo di danno patrimoniale.
Gli attori chiedevano infine riconoscersi su tutte le voci di danno la rivalutazione monetaria ed il maggior danno da lucro cessante, per non avere goduto prima della somma da liquidare a titolo di risarcimento.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa del 3.10.2018, non avanzando contestazioni Parte_1
in punto an debeatur, ma contestando le richieste risarcitorie attoree.
La convenuta contestava in primo luogo il calcolo del danno da invalidità permanente del consulente di parte attrice ed il conteggio dell'invalidità temporanea, chiedendo l'assunzione di
CTU medico-legale.
Eccepiva inoltre che nulla era dovuto a titolo di risarcimento del danno morale, esistenziale e a titolo di personalizzazione, non essendovi prova della peculiare sofferenza patita dalla danneggiata.
Eccepiva anche l'eccessività delle spese mediche vantate dall'attrice e la rimborsabilità dei soli esborsi ritenuti utili, necessari e congrui a seguito di CTU, oltre alla non debenza delle spese per prestazioni sanitarie eventualmente rese da strutture private, di adeguamento dell'abitazione della danneggiata, e delle spese di assistenza stragiudiziale.
Rilevava la necessità di assunzione di CTU medico-legale anche in ordine al danno da lucro cessante ed alla riduzione della capacità lavorativa specifica.
Eccepiva che nulla spettava agli attori a titolo di danno riflesso, in quanto nipoti adulti della danneggiata non conviventi, e che inoltre difettava la prova del danno patrimoniale riflesso asseritamente subìto dal IP . Controparte_1
Affermava l'insussistenza di prova anche in merito all'asserito maggior danno da mancato guadagno per gli interessi non ottenuti sulle somme dovute a titolo di risarcimento.
Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree e chiedeva la riduzione della pretesa alle sole voci di danno effettivamente provate, con detrazione dell'acconto già versato pari ad €
280.000,00.
1.3. I convenuti e rimanevano contumaci. CP2 CP_9
pagina 6 di 30 1.4. Con ordinanza dell'8.3.2019, il primo Giudice rigettava le richieste di prove orali formulate dagli attori, ritenute inammissibili, e ammetteva CTU medico-legale.
Con ordinanza del 17.12.2020, il primo Giudice ammetteva ulteriore CTU ai fini dell'accertamento della congruità delle spese sostenute per le opere di adattamento dell'appartamento della danneggiata.
Con successiva ordinanza del 1.6.2021, il Giudice accoglieva l'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. formulata da e ordinava all'INPS-sede di Verona di esibire copia della Parte_1
documentazione relativa alle prestazioni economiche percepite dalla a titolo di indennità, CP_2
anche di accompagnamento e/o rendita. Con ulteriore ordinanza del 27.7.2021, il Giudice ordinava all'INPS di esibire la documentazione comprovante l'erogazione degli importi in favore dell'attrice, i titoli e la decorrenza dei benefici.
All'udienza del 7.4.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
1.5. Con sentenza n. 713/2022, pubblicata il 13.12.2022, il Tribunale di Trento, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la responsabilità in solido dei convenuti ed accertava il diritto di e dei suoi stretti congiunti di ottenere il risarcimento per i danni patiti a seguito CP_2 dell'occorso del 14.8.2015.
In particolare, il primo Giudice evidenziava come oggetto della controversia fosse l'accertamento delle singole voci di danno, patrimoniale e non, patite da e dai prossimi congiunti di CP_2
questa, non avendo la convenuta contestato la dinamica del sinistro addotta dagli attori Parte_1 né la responsabilità del conducente dell'autocarro.
Il Tribunale riconosceva innanzitutto il danno biologico sofferto dall'attrice , sulla CP_2
base della stima effettuata dal C.T.U., nella misura del 65%, con inabilità temporanea totale di gg.
253. Il danno veniva quantificato per I.P. 65% in € 454.719,00, e per I.T.T. gg 253 x € 99/die in €
23.265,00, per complessivi € 477.984,00.
Il primo Giudice riteneva inoltre sussistenti i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, con conseguente incremento del risarcimento dell'invalidità permanente nella misura massima prevista dalle Tabelle di Milano del 25%, per un totale di € 113.679,00, alla luce delle drammatiche circostanze del sinistro e del lungo e doloroso iter terapeutico intrapreso dall'attrice
, con totale mutamento delle precedenti condizioni di vita. CP_2
pagina 7 di 30 Riconosceva altresì in capo all'attrice il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.
In particolare, a titolo di danno emergente sofferto da riconosceva: CP_2
i) le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU per un importo di € 74.282,82, comprese le spese relative alle strutture sanitarie private (segnatamente € 4.270,00 per visita medico-legale e preavviso di parcella per l'integrazione; € 1.283,53 per acquisto farmaci, presidi medici e per certificati;
€ 23.171,97 per fatture della Fondazione ZA di Oppeano e della C.R.C.
Casalino S.r.l.; € 1.157,00 per fattura R.T.M. Ortopedia Personalizzata S.r.l.; € 400,00 per trasporto in ambulanza;
€ 295,00 per vestiario;
€ 43.628,28 per ricovero presso casa di riposo “San Biagio”
Centro Servizi alla Persona di Bovolone (VR); € 77,07 per richiesta cartelle cliniche);
ii) le spese da sostenere per il rinnovo e/o la manutenzione delle protesi ortopediche a cadenza di
24/36 mesi per i successivi 9 anni, per un importo complessivo di € 2.160,00;
iii) le spese future per la retta di degenza presso la Casa di Riposo “San Biagio” di Bovolone (VR) per € 224.902,50; iv) le spese di adeguamento dell'abitazione per € 6.331.31;
v) le spese legali sostenute nell'ambito del procedimento di a.d.s. per € 1.000,00.
Non riconosceva invece le spese relative all'assistenza stragiudiziale resa dalla società G.S. -
Gestione Sinistri s.r.l., pari a complessivi € 34.160,00, in quanto carente la prova dell'avvenuto pagamento.
A titolo di lucro cessante, accertata la qualifica di casalinga della danneggiata, riconosceva il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, liquidandolo nell'importo complessivo di €
149.091,81, calcolato sulla base della capitalizzazione del triplo della pensione sociale dell'anno
2022. Inoltre, limitava la detrazione degli emolumenti percepiti dalla danneggiata dall'INPS, a titolo di pensione di invalidità per gli artigiani e di indennità di accompagnamento, alla sola indennità di accompagnamento, pari a € 522,10 mensili.
In merito ai danni non patrimoniali riflessi patiti dai nipoti della , il primo Giudice CP_2
evidenziava come, sulla base della prova presuntiva basata sul rapporto di stretta parentela tra la danneggiata e i suoi congiunti e sulla convivenza, il pregiudizio subìto dalla zia CP_2 avesse avuto senz'altro delle ripercussioni nella sfera giuridica delle vittime secondarie. Liquidava
pagina 8 di 30 il pregiudizio in base alle Tabelle di Roma 2019, riconoscendo in capo a e _3 [...] la somma di € 105.300,00 ciascuno, e in capo a e la CP Controparte_5 CP_7 somma di € 101.400,00 ciascuno. Nulla riconosceva invece a favore di e Controparte_4
, in quanto da tempo non più residenti nell'abitazione adiacente a quella della zia. CP_6
Riconosceva poi il danno patrimoniale riflesso a favore di per pedaggi e Controparte_1 parcheggi per € 65,90, e per la retta della fondazione Marcello ZA per € 1.675,20.
In definitiva, quantificava il danno non patrimoniale subìto da nella somma di € CP_2
591.663,75, da devalutare al giorno del sinistro (14.8.2015), e quindi da decurtare dell'importo di €
280.000,00 già versato da devalutato dalla data dei singoli versamenti al giorno del Parte_1
sinistro, il tutto oltre a interessi legali dalla data del sinistro al versamento degli acconti e da allora sino al saldo;
quantificava il danno patrimoniale in € 308.676,00 per danno emergente, da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo, e in €
149.091,81 per lucro cessante, importo da cui andava decurtata l'indennità di accompagnamento per € 522,10 mensili.
Anche le somme riconosciute ai nipoti a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale andavano devalutate alla data del sinistro e quindi rivalutate annualmente in base agli indici ISTAT, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al saldo effettivo.
Condannava infine i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio sostenute dagli attori,
e poneva a carico dei convenuti in solido le spese di C.T.U. e C.T.P.
2.1. Con atto di citazione in appello notificato il 18.1.2023, proponeva appello per la Parte_1
riforma dell'impugnata sentenza e formulava istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., affidandosi ai seguenti motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, l'appellante impugna la parte della sentenza relativa al riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale, in quanto sarebbero carenti i presupposti di straordinarietà ed eccezionalità per la sua liquidazione. In particolare, rileva come il Tribunale
abbia fatto erronea applicazione dei principi giurisprudenziali ed abbia contradditoriamente posto a fondamento del riconoscimento della personalizzazione le stesse ragioni utilizzate dal CTU per il riconoscimento del danno biologico, liquidato attraverso il valore monetario medio delle tabelle milanesi, e poi valorizzate anche quale sofferenza eccezionale e peculiare ai fini della personalizzazione.
pagina 9 di 30 2.1.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta diversi errori interpretativi e applicativi del primo Giudice nel riconoscimento e nella liquidazione del danno patrimoniale futuro.
In particolare, in riferimento alla voce di danno patrimoniale derivante dai futuri esborsi previsti per le rette di degenza della casa di riposo, contesta il mancato ricorso al principio della capitalizzazione delle somme nella liquidazione del capitale, avendo il Tribunale omesso di utilizzare il coefficiente di capitalizzazione indicato dallo stesso CTU nel valore di 6,7033. Non sarebbe pertanto corretta la scelta del Tribunale di determinare il danno da spese future attraverso la semplice media aritmetica dei due valori indicati dal C.T.U. (uno con e uno senza capitalizzazione), occorrendo invece fare ricorso al criterio della capitalizzazione.
Chiede quindi la riduzione della somma dovuta a titolo di danno futuro, con applicazione del criterio della capitalizzazione, individuato nel valore di 6,7033.
2.1.3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneo riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante a seguito della ritenuta perdita della capacità lavorativa di casalinga, e in ogni caso censura l'assenza dei presupposti del riconoscimento della medesima.
A dire dell'appellante, l'attività di casalinga svolta dalla era stata sempre svolta in proprio e CP_2
a favore di sé stessa, e, a seguito del ricovero nella struttura residenziale per anziani, tale attività
viene invece svolta, sempre nell' interesse della danneggiata, dal personale della struttura, per la quale viene pagata una retta mensile già riconosciuta come danno emergente e già oggetto di risarcimento del danno patrimoniale. Pertanto, il Tribunale avrebbe operato un'illegittima duplicazione delle voci risarcitorie, in quanto il danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, per l'impossibilità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore sarebbe del tutto assorbito da quello relativo alle rette per l'ospitalità nella struttura per anziani, già riconosciute in sentenza.
In ogni caso, l'appellante lamenta la non corretta quantificazione del danno da perdita di capacità lavorativa, da un lato in quanto il Tribunale avrebbe utilizzato un coefficiente di capitalizzazione erroneo, dall'altro in quanto avrebbe omesso di detrarre dall'importo capitalizzato, calcolato sulla base del triplo della pensione sociale, i ratei pensionistici percepiti sino alla liquidazione in sentenza ed il reddito futuro da pensione capitalizzato. Poiché la danneggiata è infatti CP_2
percettrice di reddito (se pur in misura inferiore al triplo della pensione sociale), esso andrebbe in ogni caso considerato fra le entrate della danneggiata.
pagina 10 di 30 Infine, l'appellante rileva l'erronea applicazione da parte del Tribunale del principio indennitario, per aver detratto dall'importo del danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa di casalinga esclusivamente l'indennità mensile di accompagnamento, senza calcolare i ratei già versati, che andrebbero anch'essi sottratti dall'importo capitale complessivamente liquidato, e senza calcolare l'importo in rendita per gli anni a venire calcolati sull'aspettativa di vita residua della danneggiata.
Chiede quindi il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno o, in subordine, la rideterminazione dell'importo liquidabile con un diverso e corretto coefficiente di capitalizzazione e con detrazione di quanto già percepito (ratei) e percipiendo (rendita), sia a titolo di pensione che a titolo di indennità di accompagnamento.
2.1.4. Con il quarto motivo, l'appellante censura il riconoscimento dei presupposti per la liquidazione a favore degli attori del danno da lesione del rapporto parentale.
In particolare, evidenzia come il pregiudizio da essi allegato non sussista in re ipsa, ma debba essere provato dai congiunti attraverso la dimostrazione in maniera precisa e specifica degli eventuali sconvolgimenti delle normali abitudini di vita a seguito del sinistro.
Allega che nel caso di specie il Tribunale avrebbe errato nel ritenere fondata la prova presuntiva del pregiudizio sofferto dai congiunti, in quanto essi non sarebbero parenti stretti della danneggiata
(bensì parenti di terzo grado), né sarebbero conviventi. Il ricorso alla presunzione era CP_2
dunque precluso, difettando altresì la prova della qualità ed intensità del rapporto affettivo fra la danneggiata ed i nipoti e della durata ed intensità della convivenza.
Censura poi l'adesione del Tribunale alle allegazioni attoree, pur in assenza di prova in ordine allo sconvolgimento delle attuali abitudini di vita dei nipoti presunti danneggiati (i quali si sarebbero richiamati ai tempi della giovinezza trascorsi con la zia senza nulla allegare e dimostrare circa lo stato dei rapporti affettivi al momento del sinistro).
Chiede, pertanto, accertata l'inoperatività della presunzione di sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale in ragione del vincolo di parentela non stretta tra la danneggiata e i nipoti,
nonché in ragione dell'assenza di prova di un legame affettivo, anche in conseguenza del mancato ingresso della prova testimoniale, di riformare la sentenza di prime cure, negando la risarcibilità del danno riflesso in capo ai congiunti di . CP_2
2.1.5. Con il quinto motivo, l'appellante eccepisce infine la mancanza di motivazione in ordine alla decisione di applicare le Tabelle di Roma anziché quelle di Milano, più confacenti alla fattispecie pagina 11 di 30 in esame in ragione della apposita tabella riferita al rapporto di parentela collaterale e non diretto,
come nel caso di specie.
Chiede quindi la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con applicazione delle nuove Tabelle milanesi o comunque la rideterminazione del danno in una somma minore ritenuta di giustizia.
In ogni caso, eccepisce l'erroneità del calcolo effettuato dal Tribunale anche in base alle Tabelle di
Roma, essendo eccessivo sia il numero dei punti attribuito sia il valore monetario del singolo punto.
2.2. Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.4.2023,
, in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di , Controparte_1 CP_2 _3
, , e , rilevando preliminarmente la manifesta Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 infondatezza dell'appello con conseguente l'inammissibilità dello stesso ex art. 348bis c.p.c., e chiedendo il rigetto nel merito dei motivi di appello avversari.
2.2.1. Rilevano, in merito al primo motivo, che la decisione del primo Giudice di applicare la personalizzazione del danno biologico non comporta la duplicazione della voce riconosciuta a tale titolo, bensì consente di adeguare l'ammontare del risarcimento alla fattispecie concreta che, nel caso di specie, aveva comportato l'amputazione di entrambe le gambe della danneggiata con tutte le relative sofferenze e ripercussioni sul suo stile di vita e le sue abitudini, facendo optare il giudicante per un adeguato e prudente aumento dell'ammontare del risarcimento perfettamente allineato con le circostanze del caso in esame.
2.2.2. Quanto al secondo motivo, relativo alla liquidazione del danno patrimoniale futuro da costo delle rette della casa di riposo, rilevano come il primo Giudice abbia correttamente utilizzato un criterio equitativo nella liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., indicando i criteri di calcolo seguiti per determinare la misura del risarcimento e adottando un criterio che tenga conto della capitalizzazione dell'importo.
2.2.3. In merito al terzo motivo di appello, rilevano come la perdita di capacità lavorativa specifica costituisca un danno da lucro cessante e che pertanto non ricorra alcuna duplicazione delle voci risarcitorie per effetto del riconoscimento del danno emergente relativo alle future rette della casa di riposo.
pagina 12 di 30 Inoltre, con riguardo all'applicazione di un coefficiente di capitalizzazione errato e sulla mancata detrazione dall'importo capitalizzato della sommatoria dei ratei pensionistici trascorsi sino alla liquidazione in sentenza, gli appellati rilevano come, nonostante percepisca una CP_2
pensione di invalidità sin dagli anni Ottanta a causa di una bronchite asmatica cronica con enfisema polmonare, ella abbia comunque diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità
lavorativa da casalinga, in quanto del tutto equiparabile allo svolgimento di un'attività remunerativa, e che tale perdita correttamente sia stata quantificata sulla base del criterio legale del triplo della pensione sociale.
Rilevano infine come il primo Giudice abbia correttamente utilizzato il coefficiente di capitalizzazione riportato nelle tabelle di mortalità della popolazione italiana del 1981, relativo ad un'aspettativa di vita stimata dal CTU in 9 anni, alla luce dell'enorme aumento della durata della vita media negli ultimi anni che rende l'uso dei coefficienti allegati al r.d. 1403/1922 fortemente penalizzanti per il danneggiato.
2.2.4. In merito al quarto motivo, relativo al riconoscimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, gli appellati rilevano come debba tenersi conto dei reali rapporti affettivi intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'infortunio e che, nel caso di specie, i rapporti fra zia e nipoti siano assimilabili a quelli fra madre e figli. Le conseguenze derivanti dall'incidente e le ripercussioni che esso ha avuto sulle abitudini e lo stato mentale degli appellati sono dunque stati correttamente valutati dal Tribunale, che ha ritenuto sussistente il danno da lesione del rapporto parentale in capo ai nipoti , e . _3 CP CP_5 CP_7
2.2.5. Quanto all'ultimo motivo, relativo alla dedotta errata applicazione delle Tabelle di Roma
anziché di Milano, gli appellati rilevano l'adeguatezza delle prime rispetto agli elementi del caso concreto, atteso che la scelta del giudicante è del tutto discrezionale e riguarda il mero criterio di liquidazione, ampiamente motivato in sentenza.
2.2.6. Inoltre, gli appellati propongono a loro volta appello incidentale avverso il capo della sentenza con cui il Tribunale non ha riconosciuto il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale prestata dalla Gestione Sinistri s.r.l. Pt_3
Infatti, l'assistenza stragiudiziale prestata è stata dimostrata per tabulas dalle comunicazioni prodotte e, a riprova dell'utilità della stessa, la danneggiata ha anche ricevuto un acconto di €
280.000,00 da parte di . Per la suddetta attività, G.S. aveva emesso due fatture per Parte_1
pagina 13 di 30 complessivi € 34.160,00, entrambe pagate da , e che le vanno dunque rimborsate. CP_2
Inoltre, ella chiede riconoscersi la rivalutazione monetaria su tali importi, oltre al maggior danno da ritardata corresponsione.
2.3. Gli appellati e hanno serbato contegno contumaciale. CP2 CP_9
2.4. Con ordinanza del 16.5.2023 la Corte, in accoglimento dell'istanza formulata ex artt. 283-351
c.p.c. sospendeva nei limiti di € 600.000 l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 16.4.2024 tratteneva la causa in decisione (vecchio rito ante “Cartabia”) con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
3. La Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 348bis c.p.c. da , stante per contro la fondatezza di alcuni dei motivi Parte_1 spiegati dall'appellante, nei termini di cui appresso.
3.1. Il primo motivo di appello va disatteso.
Rileva il Collegio come il primo giudice abbia fatto buon governo degli specifici principi giurisprudenziali in materia di personalizzazione del danno biologico permanente, riconoscendola in ragione dell'età della vittima, della necessaria dipendenza da terzi nello svolgimento delle attività quotidiane e negli spostamenti, della necessità di assistenza quotidiana, di riabilitazione periodica e sostegno psicologico.
Infatti, la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, ove il fatto illecito abbia avuto incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali.
Deve in particolare richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in materia di personalizzazione,
secondo cui "il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità
permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale,
è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno
concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti
pagina 14 di 30 dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono
essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'"
(Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
In difetto di tali circostanze eccezionali e specifiche, non può quindi essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod
plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno
(cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Nel caso di specie, l'esistenza di peculiari ed eccezionali circostanze di patimento è indiscussa, avendo la danneggiata , a seguito della perdita di entrambi gli arti inferiori, dovuto CP_2
fronteggiare un iter di cura particolarmente lungo e doloroso, che ha richiesto il successivo ricovero in svariate e diverse strutture di cura e riabilitazione (in successione: ospedale di Verona,
Fondazione Marcello ZA Centro Servizi alla Persona, Rsa Casalino Centro di al CP4
cammino, Ospedale di Bovolone, Ospedale di Legnago), e che richiede anche pro futuro il ricovero permanente in una struttura che le garantisca assistenza quotidiana (attuato presso la casa di riposo
San Biagio Centro Servizi alla Persona di Bovolone, v. doc.to 16 fascicolo primo grado attori), vista la perdita dell'autosufficienza in ogni aspetto della vita, la necessità di utilizzare la carrozzina per ogni spostamento e la possibilità di deambulare con le protesi solo con l'ausilio della fisioterapista e con le parallele (v. CTU dott. dd.
7.7.2019 pg. 6-7). Per_1
Tale cambio delle abitudini di vita della danneggiata è stato improvviso e radicale, in particolare in considerazione della circostanza che la danneggiata, di 77 anni, aveva vissuto sino al sinistro in maniera del tutto indipendente nella propria abitazione ed atteso in autonomia alle proprie faccende, mentre ora risulta doversi affidare del tutto a terzi.
Il ricovero permanente presso una struttura le risulta peraltro particolarmente penoso, come emerso in sede di CTU (in colloquio con il CTU l'attrice ha menzionato la struttura di ricovero alla stregua di un “manicomio” - v. CTU dott. dd.
7.7.2019 pg. 6-7). Per_1
In definitiva, la personalizzazione nella misura massima del 25% operata dal primo giudice è giustificata alla stregua dei citati parametri giurisprudenziali, e merita conferma.
pagina 15 di 30 3.2. Il secondo motivo di appello è fondato nei seguenti termini.
Il Tribunale ha liquidato il danno patrimoniale, derivante dai futuri esborsi previsti per le rette di degenza della casa di riposo, operando la media aritmetica fra il calcolo della retta annuale moltiplicato per la durata di vita residua della danneggiata senza abbattimento per il coefficiente di capitalizzazione (pari a € 257.796,00), ed il calcolo ottenuto con l'abbattimento del coefficiente di capitalizzazione di 6,7033 indicato dal CTU dott. nella propria relazione peritale dd. Per_1
14.3.2020 (pari a € 192.009,00), ottenendo così l'importo di € 224.902,50.
Si osservi che, in materia di liquidazione anticipata di danni futuri, la Suprema Corte ha più volte statuito che “Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa
periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa
annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita;
oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi
abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione
delle rendite vitalizie)” (per tutte, Cass. civ. 526/2020).
Pertanto, laddove si tratti della liquidazione anticipata di un capitale a titolo di danno futuro,
occorre avvalersi di un coefficiente di anticipazione, di talché il criterio equitativo adottato dal primo giudice, che ha operato la media aritmetica fra il calcolo della retta annuale moltiplicato per la durata di vita residua con e senza abbattimento per il coefficiente di capitalizzazione, non risulta in linea con i consolidati princìpi giurisprudenziali sopra richiamati.
L'appellante non ha peraltro contestato né il valore della retta annuale come indicata dal Tribunale
(€ 28.105,00), né la durata residua dell'aspettativa di vita come stimata dal CTU (9 anni al momento delle operazioni peritali), né la misura del valore del coefficiente di capitalizzazione indicato dal CTU, di cui ha espressamente chiesto l'utilizzo.
Pertanto, in applicazione dei principi di liquidazione anticipata di un danno futuro, la somma da liquidarsi a titolo di danno patrimoniale futuro, calcolata attraverso la moltiplicazione dell'esborso annuale (€ 28.105,00) per il coefficiente di capitalizzazione di 6,7033, è pari a € 192.009,00. Su tale somma decorrono gli interessi legali da oggi al saldo.
3.3. Il terzo motivo va disatteso.
pagina 16 di 30 Non coglie nel segno la tesi dell'appellante secondo cui, essendo già stato riconosciuto il danno patrimoniale futuro da collocamento in casa di riposo, l'ulteriore riconoscimento, a favore della danneggiata , anche del danno da perdita della capacità lavorativa da casalinga CP_2
comporterebbe un'inammissibile duplicazione di voci ed un ingiustificato arricchimento per l'attrice odierna appellata.
Le spese di degenza in casa di riposo (attuali e future) costituiscono invero un danno patrimoniale emergente.
Per contro, la perdita della capacità di attendere al lavoro domestico, che la danneggiata svolgeva al momento del sinistro (perdita di capacità lavorativa specifica), costituisce un danno da lucro cessante che si sostanzia nella perdita della capacità di produrre reddito futuro o comunque, nel caso della casalinga, di attendere ad un'attività lavorativa economicamente valutabile ed apprezzabile, e va pertanto riconosciuto autonomamente quale reintegrazione della perdita di un vantaggio patrimoniale della danneggiata, perdita che sussiste e prescinde dal rimborso delle spese necessarie per l'alloggio e assistenza in casa di riposo (v. ex multis Cass. civ. 20922/2023: “se viene accertata una 'perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica)', possono applicarsi - avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale- le
presunzioni intese a provare la esistenza di un 'danno patrimoniale' -emergente e da lucro cessante- (cfr. Cass., 13/07/2010, n. 16392; Cass., 05/12/2014, n. 25726) determinato dall'impedimento o dalla riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva - anche- a suo favore (se invece il lavoro domestico era svolto a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarietà familiare, a vantaggio di soggetti terzi, i danneggiati sono esclusivamente
questi ultimi: Cass. 03/03/2005, n. 4657), trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica (Cass., 09/02/2005, n. 2639; Cass., 18/11/2014, n. 24471), che trova fondamento negli
artt. 4, 36 e 37 Cost. (cfr. Cass., 11/12/2000, n. 15580; Cass., 20/10/2005, n. 20324), e che potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto
dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle LF
(contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale”).
Non ricorre pertanto alcuna duplicazione risarcitoria nel riconoscimento delle dette due voci di danno.
In subordine, l'appellante muove un'ulteriore censura relativa al metodo di liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa da casalinga, in quanto, a dire dell'appellante, il Tribunale avrebbe pagina 17 di 30 acriticamente aderito al coefficiente di capitalizzazione indicato dagli attori ed avrebbe omesso di detrarre dal triplo della pensione sociale capitalizzato i ratei percepiti fino alla sentenza e quelli percipiendi in futuro, sia a titolo di pensione di invalidità che di accompagnamento.
Quanto alla censurata mancata detrazione dei ratei percepiti e percipiendi della pensione di invalidità per gli artigiani (v. comunicazione INPS sub doc.to 9 fascicolo appellante), va osservato che il reddito percepito a tale titolo dalla danneggiata non risulta in connessione con il CP_2
pregresso svolgimento di attività lavorativa, ma rappresenta una prestazione di natura assistenziale,
che, conseguentemente, rimane scollegata dall'effettivo possibile svolgimento di un'attività lavorativa ed è per di più compatibile con lo svolgimento di ulteriore attività produttiva di reddito
(v. Cass. civ. 6887/2017).
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure non ha operato a tale titolo alcun deconto dall'importo capitalizzato calcolato sul triplo della pensione sociale.
Piuttosto, il primo giudice ha operato la detrazione della sola indennità di accompagnamento, pari a
€ 522,10 mensili, percepita dalla danneggiata da novembre 2015 (v. comunicazione INPS CP_2
sub doc.to 9 fascicolo appellante). Su tale statuizione, tuttavia, è sceso il giudicato interno in assenza della formulazione di appello incidentale da parte degli appellati.
Infine, l'appellante lamenta l'acritico utilizzo del coefficiente di capitalizzazione del reddito da pensione sociale, individuato dal primo giudice sulla base delle tabelle del CSM del 1989 cd.
“Trevi” (v. doc.to 23 attori primo grado), e pari a 8,166, e chiede l'utilizzo di un nuovo coefficiente, senza tuttavia indicarne uno specifico e senza indicare le ragioni del supposto errato utilizzo da parte del primo giudice.
Al riguardo, questa Corte non può non evidenziare come le recenti Tabelle di Milano 2023 per la
“capitalizzazione anticipata di una rendita” (e utilizzabili, in base alla relazione illustrativa di accompagnamento, anche per “il calcolo della somma necessaria per assicurare assistenza e cure future”) abbiano introdotto dei nuovi coefficienti di capitalizzazione, aggiornati e scientificamente corretti, la cui utilizzazione appare preferibile rispetto a quelli sinora utilizzati dalla giurisprudenza di merito (le tabelle INAIL del 1922 e le Tabelle del CSM di “Trevi” del 1989), di cui la Suprema
Corte aveva già più volte messo in luce vetustà e inadeguatezza per liquidazioni odierne (così si legge nella relazione illustrativa alle Tabelle milanesi: “la tabella, realizzata con elementi scientificamente validati, sostituisce le vetuste tabelle INAIL del 1922 (di cui ricorre il centenario)
pagina 18 di 30 e le inattuali tabelle del 1989 (c.d. del CSM, di "Trevi"). La richiesta di tabelle scientificamente aggiornate è stata sollecitata da numerose e recenti pronunzie della Corte di cassazione (…). La tabella si fonda su una nota formula finanziaria, corretta con l'età e il sesso della vittima, con le
tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici (rapportati ai diversi archi temporali) e con
l'inflazione attesa.”).
Se pertanto l'utilizzazione dei criteri di cui alle nuove tabelle milanesi appare senz'altro preferibile, stante l'aggiornamento dei valori di attualizzazione in base all'innalzamento della durata della vita media e all'abbassamento dei saggi di interesse, il coefficiente di attualizzazione individuato dalle
Tabelle milanesi per il caso concreto (donna di 77 anni con una residua aspettativa di vita di 13
anni al momento del sinistro: 9,39 secondo le tabelle 2024) risulta maggiore di quello utilizzato dal primo giudice (8,1666), con la conseguenza, che, stante il divieto di reformatio in pejus per l'appellante derivante dal combinato disposto degli artt. 329 e 342 c.p.c. (Cass. civ. 25877/2020;
7974/2002), in assenza di appello incidentale degli appellati, il valore attualizzato del reddito da pensione sociale deve rimanere quello individuato dal primo giudice, pari a € 149.091,81 (€ 18.256
x 8,1666).
3.4. Il quarto e quinto motivo di appello sono fondati e vengono trattati congiuntamente, attenendo al riconoscimento e alla liquidazione del danno non patrimoniale dei nipoti per la lesione del rapporto parentale con la zia CP_2
Il Tribunale, nel riconoscere un danno da lesione del rapporto parentale in capo ai nipoti _3
, e , ha fondato il ragionamento presuntivo (indistintamente per tutti i CP CP_5 CP_7
nipoti della danneggiata e a prescindere dalla concreta prossimità abitativa con quest'ultima) sulle circostanze allegate dagli attori (in atto di citazione e in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) relative alla contiguità abitativa, al ruolo accudente svolto dalla zia nei confronti dei nipoti, alle cure e attenzioni da lei prestate nei confronti del IP le abitudini di vita dei nipoti _3
sarebbero risultate stravolte all'esito dell'infortunio riportato dalla zia, in quanto essi si sarebbero preoccupati di assistere l'anziana durante i periodi di degenza e di individuare delle strutture adeguate al suo ricovero;
il rapporto di stretta parentela intercorrente fra i nipoti e la zia farebbe presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che i nipoti soffrano per le gravissime lesioni riportate dalla zia;
poiché non avrebbe provato l'assenza di legami affettivi ai fini del Parte_1
superamento della presunzione fondata sul legame di stretta parentela, il danno sarebbe pagina 19 di 30 riconoscibile in capo a tutti i nipoti, ad eccezione di ed , i quali non abitano Controparte_4 CP_6 nell'abitazione contigua a quella della zia da oltre 20 anni.
In definitiva, il Tribunale ha fondato il ragionamento presuntivo sull'esistente situazione di coabitazione (presente invero solo per alcuni nipoti), sulla sussistenza di un rapporto di parentela stretta (in realtà insussistente, in quanto riferito per consolidato orientamento della Suprema Corte
ai soli rapporti fra coniugi, genitori, figli e fratelli – v. per tutte Cass. civ. 26140/2023), e sulle ulteriori circostanze allegate dagli attori relative alle abitudini famigliari ed al ruolo svolto dalla zia nella vita dei nipoti (rimaste tuttavia tutte improvate, atteso che le prove orali formulate dagli attori sono state dichiarate dal Tribunale inammissibili).
In tale prospettiva, le censure svolte dall'appellante in ordine al malgoverno della prova presuntiva da parte del Tribunale risultano fondate.
Giova richiamare per esteso quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte in tema di risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto famigliare (così in parte motiva, Cass. civ.
26140/2023):
“3.2. Ciò posto, occorre richiamare i più recenti principi elaborati da questa Corte in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e
n. 28989 del 2019). Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio,
di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate
consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio
subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e
relazionale, inteso come SInificativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito
altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e
massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.).
pagina 20 di 30 Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è
orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del
14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id
quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame
affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018).
Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la
possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni,
alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del
24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di
entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è
percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il SInificato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al
fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella,
fratello, IP, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali
figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana
configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di
esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e
apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in
rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo pagina 21 di 30 familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito
con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e IP, Cass. n. 21230 e n. 12146 del
2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei
superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze
trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme,
l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito
sarà in grado di cogliere.
3.3. Tali principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. “progetto sanità” della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale.
3.4. Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del
2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della
serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale- soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro,
sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che
costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo
risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
Come d'altronde rimane altresì ferma la netta distinzione (affermata ad es. da Cass. n. 21084 del
2015) tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che
la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale,
pagina 22 di 30 consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno
biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (Corte cost. 372/1994), l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata
considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della cd. “onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione finale unitaria”.
Facendo applicazione di tali princìpi al caso di specie, occorre in primo luogo rilevare come la situazione di contiguità abitativa fosse presente, al momento del sinistro, solo per i nipoti _3
e , di rispettivi anni 51, 58 e 56 al momento del sinistro, i quali risultavano CP_5 CP_7 residenti a[...], nella casa adiacente a quella occupata dalla zia CP_2
e a questa collegata da una porta comune (v. certificati di residenza sub doc.ti 35,36,37
[...]
fascicolo primo grado attori).
Per tali nipoti, in considerazione della contiguità abitativa con la zia e della perdita della madre nell'anno 1989, per cui per oltre 25 anni dopo il decesso della madre essi hanno vissuto a contatto con la zia può senz'altro desumersi, sulla base dell'id quod plerumque accidit, la CP_2
sussistenza di un legame affettivo SInificativo, con la conseguenza che il sinistro patito dalla zia ha determinato in loro capo una sofferenza psichica, oltre a un rimarchevole cambiamento delle abitudini di vita, atteso che la zia, in conseguenza della perdita dell'autosufficienza determinata dal sinistro, è stata ricoverata per quasi un anno in svariate case di cura e riabilitazione ed è stabilmente residente da aprile 2016 in una casa di riposo (v. Cass. civ. Cass 21230/2016 in parte motiva: “Se
dunque la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza
l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, la stessa
costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum
debeatur. Va da sé che ad evitare quanto già paventato da questa Corte (dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilità di prove compiacenti) è sufficiente che sia fornita
la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni (v. Cass.
22/10/2013, n. 23917; Cass. 21/01/2011, n. 1410) e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice”).
Per essi può dunque desumersi, sulla base della persistente contiguità abitativa e del fatto che essi avevano perso la madre nel 1989, che i rapporti intercorrenti con la zia fossero caratterizzati da contatti personali frequenti, e che la particolare penosità delle condizioni della zia, la lunga durata pagina 23 di 30 del periodo di cura e riabilitazione e la definitiva assenza della zia dalla casa famigliare, abbia determinato in loro una notevole sofferenza interiore.
I nipoti e , rispettivamente di anni 53, 41 e 47 al CP CP_6 CP_4 CP_4
momento del sinistro, risultano invece non più residenti a[...] già a partire, rispettivamente, dal 1994, 2001 e 1991 (v. certificato di stato di famiglia storico sub doc.to 31
fascicolo primo grado attori). Essi risultano inoltre tutti coniugati con prole (v. doc.ti 32,33,34 fascicolo primo grado attori).
Il Tribunale, sulla base della risalente cessazione della convivenza, non ha riconosciuto alcun danno in capo ai nipoti e , statuizione su cui è sceso giudicato interno Controparte_4 CP_6
in assenza di appello incidentale degli appellati.
Osserva la Corte che, anche per quanto concerne la domanda del IP , la contiguità CP
abitativa era già cessata da 21 anni al momento del sinistro. Alla luce poi del legame di parentela di terzo grado intercorrente fra zia e IP e della circostanza che avesse da tempo CP
formato un autonomo nucleo famigliare (il primo di tre figli è nato nel 1996 – doc.to 33 fascicolo attori primo grado), la persistenza di un SInificativo e apprezzabile legame affettivo con la zia non poteva essere desunta dal mero rapporto di parentela, ma andava rigorosamente provata dal danneggiato sulla base di circostanze che dimostrassero il ruolo in concreto svolto dalla zia CP_2
nella vita del IP e nelle rispettive dinamiche e abitudini famigliari.
Le circostanze allegate dagli attori, secondo cui durante l'infanzia la zia avrebbe raccontato loro le favole e li avrebbe fatti giocare o guardare la televisione nella sua abitazione, ed in tempi più recenti avrebbe eseguito per loro le riparazioni sartoriali, si sarebbe occupata con loro dell'orto, del giardino e del magazzino della legna, avrebbe quotidianamente preparato il pranzo per i nipoti e che lavoravano nel laboratorio di falegnameria adiacente all'abitazione _3 CP
della zia, così come avrebbe partecipato a tutte le feste e ricorrenze della famiglia, sono rimaste tutte indimostrate, non avendo il Tribunale dato ingresso alle prove orali formulate dagli attori ed avendo gli attori appellati omesso di riproporre le proprie istanze istruttorie in grado di appello
(Cass. civ. 16420/2023: “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere
specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale)”). pagina 24 di 30 Ne consegue che, per quanto concerne il riconoscimento di un danno da lesione del rapporto famigliare in capo al IP la sentenza va riformata nell'assenza di prova della CP
sussistenza di un legame affettivo apprezzabile.
Quanto alla liquidazione del danno operata dal Tribunale a favore dei nipoti e _3 CP_5
, sono parimenti meritevoli di accoglimento le censure svolte dall'appellante in ordine CP_7 all'improprio utilizzo delle Tabelle del Tribunale di Roma (che contengono sì una tabella per il danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni, ma che non menzionano il rapporto parentale zio/IP), nonché al non corretto utilizzo del sistema a punti e all'inadeguata attribuzione degli stessi (avendo il Tribunale adottato il punteggio relativo ai coniugi o conviventi more uxorio).
Questo Collegio ritiene invero maggiormente opportuno, ai fini della liquidazione della lesione del rapporto parentale, utilizzare le Tabelle milanesi 2024 (nella liquidazione del danno non patrimoniale riflesso occorre fare riferimento alle tabelle più recenti in uso al momento della decisione – Cass. civ. 13269/2020), recentemente aggiornate attraverso l'integrazione con un sistema a punti, in quanto prevedono espressamente, a differenze delle Tabelle romane, un quadro dedicato alla liquidazione dei danni riflessi nel caso di perdita del rapporto parentale fra nonni / nipoti, che questa Corte ritiene congruo adottare anche per il rapporto di cui è causa intercorrente fra nipoti ex fratre e zia.
Quanto alla qualità ed intensità del legame affettivo, il Collegio ritiene congruo attribuire 10 punti per ciascuno dei nipoti danneggiati (punteggio di poco inferiore a quello medio), proprio in ragione della natura del rapporto famigliare (zia / nipoti) e dell'età matura dei nipoti danneggiati al momento del sinistro.
Preso quindi a riferimento il valore del punto pari a € 1.698, e considerato che, trattandosi di grave lesione (derivante dalla sofferenza per le condizioni di salute della zia e per il mutamento del rapporto con quest'ultima e delle abitudini famigliari) e non di definitiva perdita del rapporto parentale con la danneggiata primaria, appare equo ridurre l'importo definitivo del danno riflesso,
come risultante dal sistema a punti, in proporzione alla percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto alla danneggiata primaria (65%), il danno viene liquidato come segue:
- per : 8 punti (età danneggiata al momento del sinistro) + 12 punti (età vittima _3
secondaria al momento del sinistro) + 8 punti (vittima primaria e secondaria, pur non conviventi, “abitano nello stesso stabile o complesso condominiale”) + 0 punti (per pagina 25 di 30 sopravvivenza di altri 5 fratelli) + 10 punti (qualità ed intensità della relazione affettiva zia/IP) = tot 38 punti;
- per : 8 punti (età danneggiata al momento del sinistro) + 12 punti (età vittima CP_7
secondaria al momento del sinistro) + 8 punti (vittima primaria e secondaria, pur non conviventi, “abitano nello stesso stabile o complesso condominiale”) + 0 punti (per sopravvivenza di altri 5 fratelli) + 10 punti (qualità ed intensità della relazione affettiva zia/IP) = tot 38 punti;
- per : 8 punti (età danneggiata al momento del sinistro) + 12 punti (età vittima Controparte_5
secondaria al momento del sinistro) + 8 punti (vittima primaria e secondaria, pur non conviventi, “abitano nello stesso stabile o complesso condominiale”) + 0 punti (per sopravvivenza di altri 5 fratelli) + 10 punti (qualità ed intensità della relazione affettiva zia/IP) = tot 38 punti.
Il danno complessivo per ciascuno dei nipoti è quindi liquidabile come segue: 38 x € 1.698= €
64.524 x 65% = € 41.940,60. Su tale importo, devalutato alla data del 14.8.2015 e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, maturano gli interessi legali dal dì dell'evento al saldo (SSUU 1712/1995). Si ottiene così l'importo complessivo di € 45.655,30.
3.5. Il motivo di appello incidentale avanzato da è parzialmente fondato nei termini CP_2
che seguono.
Il Tribunale non ha riconosciuto all'attrice il diritto al risarcimento del danno CP_2
emergente relativo alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale da parte della società di infortunistica G.S. -Gestione Sinistri S.r.l., non essendo stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento delle stesse.
L'appellata lamenta l'erroneità della decisione, rilevando che le due fatture di G.S. S.r.l. recano invero la dicitura “pagamento effettuato” e che, in quanto sottoscritte dal soggetto da cui provengono, hanno il valore di scrittura privata, risultando pertanto comprovata la quietanza del creditore.
Osserva la Corte che, stante la contestazione sollevata dalla convenuta attuale appellante circa l'avvenuto effettivo pagamento delle fatture, e la circostanza che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi liberamente valutabili dal giudice (Cass. civ.
6650/2020), costituiva precipuo onere dell'attrice appellata dare prova dell'effettivo pagamento pagina 26 di 30 delle fatture nei confronti della società di infortunistica incaricata di prestare assistenza stragiudiziale.
Dall'estratto del conto corrente della SI.ra presso CO TA (doc.to 53 fascicolo CP_2
primo grado attori), emerge invero che in data 31.10.2016 è stato effettuato il bonifico dell'importo di € 15.860,00 a favore della società G.S. – Gestione Sinistri, importo corrispondente alla somma portata nella fattura n. 4527/2016 del 1.11.2016 (doc.to 44 attori fascicolo primo grado).
Nell'estratto conto prodotto dall'attrice appellata non si rinviene per contro, né è stato da lei altrimenti documentato, il pagamento dell'importo di € 18.300,00 relativo alla seconda fattura n.
5158/2017 del 30.11.2017.
L'appellata ha dunque dato prova dell'effettuazione della spesa solo relativamente alla prima fattura di € 15.860,00.
In merito all'an del diritto al rimborso, giova richiamare quanto recentemente statuito dalla
Suprema Corte in tema di risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale prestata ante causam da uno studio di consulenza infortunistica stradale in funzione della successiva causa risarcitoria:
“In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il
risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della
spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per
il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in
sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del
diritto al risarcimento” (Cass. civ. 14444/2021).
Nel caso di specie, l'intervento della società di infortunistica risultava giustificato, alla luce della complessità e della varietà degli aspetti risarcitori legati all'infortunio della SI.ra , alla CP_2
diversità dei responsabili civili ed anche dei congiunti danneggiati di riflesso.
Inoltre, l'attività svolta nell'interesse della danneggiata (costituzione in mora dei CP_2
responsabili civili e richiesta versamento acconti – v. monitorie sub doc.ti 5,6,7 fascicolo attori) è risultata utile, avendo la compagnia assicuratrice effettuato, in più versamenti e prima dell'inizio pagina 27 di 30 della lite, un cospicuo pagamento a favore della danneggiata , espressamente accettato CP_2
dalla società di infortunistica, per conto della mandante , quale acconto sul maggior danno CP_2
(v. assegni e quietanze sub doc.to 8 fascicolo attori primo grado).
In merito al quantum, l'importo di cui alla fattura n. 4527/2016 risulta congruo, alla luce dell'attività in concreto espletata dalla società di gestione e del valore della somma riconosciuta alla SI.ra a titolo di risarcimento del danno (complessivamente superiore a 1 mln di euro al CP_2
lordo degli acconti, per cui l'importo di € 15.860,00 rappresenta ca. il 1,5% della somma risarcitoria).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sull'importo di anno in anno progressivamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT in applicazione del principio di cui alla pronuncia della Cass. SU 1712/1995, con decorrenza dal 31.10.2016 ad oggi, risultando l'importo complessivo di € 20.577,42.
Nulla è invece dovuto all'appellata a titolo di interessi compensativi per il maggior danno da mancato guadagno, parametrato dall'appellata al 3,7% pari al rendimento medio dei titoli di stato alla data del sinistro, non essendovi prova alcuna che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata dall'appellata in quell'investimento (v. per tutte Cass.
civ. 22607/2016).
4. Si premette che nel liquidare le spese in grado di appello, occorre avere riguardo ad un criterio unitario e globale di soccombenza: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice
ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in
relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto
a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (Cass. civ. 17523/2011).
Gli attori appellati , e sono vittoriosi nei confronti dei CP_2 CP_7 _3 Controparte_5
convenuti, essendo state accolte le loro domande di risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale. I convenuti sono dunque tenuti a rifondere loro le spese in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. pagina 28 di 30 La liquidazione dei compensi avviene in conformità ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M.
10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (valore di lite da €
520.001 a € 1.000.000 secondo il valore del decisum di cui all'art. 5 DM 55/2014), con utilizzo dei parametri medi, e dunque in € 4.607 per fase di studio, € 3.039 per fase introduttiva, € 13.534 per fase istruttoria e € 8.013 per fase decisionale, ovvero in complessivi € 29.193 per il primo grado, e in € 5.706 per fase di studio, € 3.318 per fase introduttiva, € 7.644 per fase istruttoria e € 9.487 per fase decisionale, ovvero in complessivi € 26.155 per il secondo grado. Sono parimenti da riconoscere le spese di CTP del dott. per € 3.660 (v. fattura sub doc.to 58 fascicolo attori Per_2 primo grado) e dell'arch. per € 888,16 (v. parcella sub doc.to 63 fascicolo attori primo Per_3
grado), in quanto giustificate e congrue nel loro ammontare.
Gli attori appellati e risultano soccombenti all'esito del giudizio di CP_6 Controparte_4
primo grado ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, non avendo proposto appello incidentale avverso la stessa. Pertanto, in difetto di specifico motivo di impugnazione della relativa statuizione sulle spese da parte dell'appellante e in difetto di ulteriori domande instaurate fra Parte_1
l'appellante e gli appellati e , nulla deve disporsi in punto spese. CP_6 Controparte_4
La domanda dell'attore appellato , articolata in più capi (risarcimento del Controparte_1
danno non patrimoniale riflesso da lesione del rapporto parentale e risarcimento del danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti a favore della zia , risulta, all'esito del CP_2
giudizio di appello, accolta limitatamente al capo relativo al danno patrimoniale, con rigetto del capo relativo al danno non patrimoniale. Sussistendo pertanto soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (v. Cass. civ. SSUU 32061/2022 e Cass. civ. 13212/2023), la Corte ritiene congruo compensare per intero le spese fra il convenuto appellato e Controparte_1 Parte_1
(anche alla luce del minor peso economico della statuizione favorevole all'appellato CP
rispetto a quella a lui sfavorevole: v. Cass. civ. 13212/2023).
[...]
Le spese di CTU vengono poste a definitivo carico dei convenuti, in solido fra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
Parte_4
e sull'appello incidentale proposto da in
[...] Controparte_1
proprio ed in qualità di amministratore di sostegno di , , CP_2 _3
pagina 29 di 30 , , e CP_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
avverso la sentenza n. 713/2022 del Tribunale di Trento, pubblicata il 13/12/2022,
in parziale riforma della stessa;
1. Condanna e , in solido fra loro, a corrispondere a CP2 CP_9 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da rette di degenza in casa di riposo, CP_2
l'importo di € 192.009,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
2. Condanna e , in solido fra loro, a corrispondere a CP2 CP_9 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da spese di assistenza stragiudiziale, CP_2
l'importo di € 20.577,42, oltre interessi legali da oggi al saldo;
3. Condanna e , in solido fra loro, a corrispondere a CP2 CP_9 Parte_1
, e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, CP_7 Controparte_5 _3
l'importo di € 45.655,30 ciascuno, oltre interessi legali da oggi al saldo
4. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da CP
;
[...]
5. Condanna e , in solido fra loro, a corrispondere a CP2 CP_9 Parte_1
, e le spese di lite, complessivamente CP_2 CP_7 _3 Controparte_5
liquidate per il primo grado di giudizio in € 29.193 per compensi e € 5.134,11 (€ 545 c.u. + €
40,95 per spese imponibili + € 4.548,16 per CTP) per anticipazioni, e per il secondo grado di giudizio in € 26.155 per compensi e € 815,51 (€ 777 c.u. + € 38,51 spese imponibili) per anticipazioni, il tutto oltre rimborso spese forfettario al 15% e accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario Avv. Marco Impelluso;
6. Compensa integralmente le spese di lite fra e;
Controparte_1 Parte_1
7. Pone le spese di ctu, come liquidate nel primo grado di giudizio, a definitivo carico di
[...]
e , in solido fra loro. CP0 CP_9 Parte_1
Trento, 9 luglio 2024
La ConSIliera est. La Presidente
Silvia Rosà Liliana Guzzo
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