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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2875/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 976/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426559 TARES 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2047/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/12/2024 a Roma Capitale e ad AMA spa, Ricorrente_1 ha impugnato l'accertamento con cui gli era stato richiesto il pagamento di euro 8.684,25 (più accessori) a titolo di TARI e TEFA asseritamente dovuti per gli anni 2018/23 con riferimento ad una unità immobiliare sita in Indirizzo_1, che secondo l'accertamento sarebbe stata inquadrabile in categoria 18 perché destinata ad “Attività industriali- Produzione di beni”.
Ha dedotto il ricorrente che in Indirizzo_1 vi era soltanto la propria abitazione, presso la quale aveva trasferito, per mera comodità, anche la sede amministrativa della propria impresa di idraulico ed installatore.
Si era tuttavia trattato di un recapito meramente formale in quanto tutta l' attività veniva svolta in parte presso i clienti e, per il resto, all'interno di spazi siti in Ciampino, Indirizzo_3, ricevuti in locazione dalla srl Società_1.
A Via Paribeni, quindi, aveva soltanto la dimora e la residenza e, per esse, aveva presentato regolare denuncia di utenza domestica in relazione alla quale aveva sempre provveduto al puntuale pagamento dei tributi dovuti.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
L'AMA spa ha depositato controdeduzioni con le quali ha fatto presente di essere priva di legittimazione passiva in quanto dal 1/4/2018 Roma Capitale aveva assunto su di sé la gestione, l'accertamento e la riscossione del servizio di raccolta dei rifiuti.
In data 28/1/2026 il ricorrente ha presentato memoria con cui ha insistito per l'annullamento dell'avviso ed il rimborso delle spese di lite, rappresentando al riguardo che, nelle more, la controparte gli aveva comunicato di aver proceduto all'annullamento totale dell'accertamento.
All'udienza del 23/2/2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo, rileva il giudicante che l'intervenuto annullamento dell'accertamento in autotutela, ha comportato la cessazione della materia del contendere fra le parti.
Resta, però, da decidere in ordine alle spese di lite, in ordine alle quali occorre considerare che l'erroneità dell'accertamento appare inequivocabilmente dimostrata non soltanto dal suo ritiro in autotutela, ma anche dalla documentazione prodotta dal Ricorrente_1, il quale ha comprovato di avere stipulato un contratto con la Società_1 per ottenere la disponibilità di alcuni spazi in Ciampino, di essere residente in [...]
e di avere instaurato con l'AMA un rapporto di fornitura del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti (per l'appunto) dalla utenza domestica sita in Indirizzo_1, costituita da un appartamento distinto in catasto al foglio Indirizzo_1 e dal box distinto in catasto al foglio Indirizzo_1, che secondo l'accertamento stesso sarebbe da inquadrare in cat. 18 perché utilizzata per attività di produzione di beni.
Alla formazione di tale convincimento sembrerebbe, però, avere contribuito anche lo spostamento in Indirizzo_1 della sede dell'attività del Ricorrente_1.
In considerazione di ciò e della rapidità dell'autoannullamento, le spese di lite appaiono interamente da compensare.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 23/2/2026 Il Giudice Francesco Tirelli
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 976/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426559 TARES 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2047/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16/12/2024 a Roma Capitale e ad AMA spa, Ricorrente_1 ha impugnato l'accertamento con cui gli era stato richiesto il pagamento di euro 8.684,25 (più accessori) a titolo di TARI e TEFA asseritamente dovuti per gli anni 2018/23 con riferimento ad una unità immobiliare sita in Indirizzo_1, che secondo l'accertamento sarebbe stata inquadrabile in categoria 18 perché destinata ad “Attività industriali- Produzione di beni”.
Ha dedotto il ricorrente che in Indirizzo_1 vi era soltanto la propria abitazione, presso la quale aveva trasferito, per mera comodità, anche la sede amministrativa della propria impresa di idraulico ed installatore.
Si era tuttavia trattato di un recapito meramente formale in quanto tutta l' attività veniva svolta in parte presso i clienti e, per il resto, all'interno di spazi siti in Ciampino, Indirizzo_3, ricevuti in locazione dalla srl Società_1.
A Via Paribeni, quindi, aveva soltanto la dimora e la residenza e, per esse, aveva presentato regolare denuncia di utenza domestica in relazione alla quale aveva sempre provveduto al puntuale pagamento dei tributi dovuti.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
L'AMA spa ha depositato controdeduzioni con le quali ha fatto presente di essere priva di legittimazione passiva in quanto dal 1/4/2018 Roma Capitale aveva assunto su di sé la gestione, l'accertamento e la riscossione del servizio di raccolta dei rifiuti.
In data 28/1/2026 il ricorrente ha presentato memoria con cui ha insistito per l'annullamento dell'avviso ed il rimborso delle spese di lite, rappresentando al riguardo che, nelle more, la controparte gli aveva comunicato di aver proceduto all'annullamento totale dell'accertamento.
All'udienza del 23/2/2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo, rileva il giudicante che l'intervenuto annullamento dell'accertamento in autotutela, ha comportato la cessazione della materia del contendere fra le parti.
Resta, però, da decidere in ordine alle spese di lite, in ordine alle quali occorre considerare che l'erroneità dell'accertamento appare inequivocabilmente dimostrata non soltanto dal suo ritiro in autotutela, ma anche dalla documentazione prodotta dal Ricorrente_1, il quale ha comprovato di avere stipulato un contratto con la Società_1 per ottenere la disponibilità di alcuni spazi in Ciampino, di essere residente in [...]
e di avere instaurato con l'AMA un rapporto di fornitura del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti (per l'appunto) dalla utenza domestica sita in Indirizzo_1, costituita da un appartamento distinto in catasto al foglio Indirizzo_1 e dal box distinto in catasto al foglio Indirizzo_1, che secondo l'accertamento stesso sarebbe da inquadrare in cat. 18 perché utilizzata per attività di produzione di beni.
Alla formazione di tale convincimento sembrerebbe, però, avere contribuito anche lo spostamento in Indirizzo_1 della sede dell'attività del Ricorrente_1.
In considerazione di ciò e della rapidità dell'autoannullamento, le spese di lite appaiono interamente da compensare.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando per intero le spese di lite fra le parti. Roma, il 23/2/2026 Il Giudice Francesco Tirelli