TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2479/21 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Roberto RUSSINO il quale, preliminarmente, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il convenuto , l'avv. Enzo COSTANTINO anche per CP_1
delega dell'avv. Rosario CUCINOTTA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori e, in subordine, chiede l'ammissione di quelli indicati nei propri atti difensivi.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2479 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto RUSSINO, con studio in Messina, Via Ghibellina,
n. 57 ATTORE
CONTRO
nato a [...], il [...], ivi residente in [...], CP_2
cod. fisc. , ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Mario C.F._2
Giurba, 37, presso lo studio degli avv.ti Rosario CUCINOTTA ed Enzo COSTANTINO che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente CONVENUTO
E
CONVENUTO CONTUMACE CP_3
avente per OGGETTO: azione di rivendicazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di e finalizzata al rilascio del fondo sito in CP_2 CP_3
Messina, contrada Scoppo o Boccetta, confinante con via S. Corrado, torrente Boccetta,
2 TRIBUNALE di MESSINA eredi ed eredi in catasto al foglio 112, particella 2381, per complessive Ha. Per_1 Per_2
1.29.52, asseritamente detenuto sine titulo dagli odierni convenuti.
L'attrice ha affermato di essere proprietaria del fondo e che questo era stato occupato illegittimamente dai convenuti;
ha chiesto il rilascio del fondo in suo favore, il risarcimento del danno e la riduzione in pristino stato del fondo stesso.
Il convenuto costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda CP_2
attorea chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto il CP_3
quale, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
In ordine alla qualificazione in diritto della domanda attorea, non allegata dalla la sussistenza di alcun precedente rapporto obbligatorio tra i contendenti, la Parte_1
domanda da questa avanzata non può che essere qualificata come azione di rivendicazione, ovvero l'azione "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto"
(v. Cass. Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013).
Infatti, “L'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014). 3 TRIBUNALE di MESSINA Così qualificata la domanda, questa non può che essere rigettata, non avendo l'attrice ottemperato al rigoroso onere probatorio dettato in materia di azione di rivendicazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
"tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”
(v. Cass. Civ., ord. n. 25052 del 10.10.2018).
Orbene, nessuna prova l'attrice ha articolato al fine di fornire la prova sottesa all'azione di rivendicazione, e cioè la “…dimostrazione della titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene…” (v. Cass. Civ., sent. n. 7894 del 09.06.2000; SS.UU., cfr. sent. n. 7777 del 14.04.2005, sent. n. 7305 del 28.03.2014 e sent. 795 del 16.01.2020).
Infatti, la visura catastale prodotta in atti non è sufficiente per fornire la prova rigorosa del diritto di proprietà richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azione di rivendicazione;
parimenti deve dirsi per la dichiarazione di successione del genitore in base alla quale l'attrice avrebbe ereditato il terreno oggetto di causa.
Peraltro, la dichiarazione di successione del genitore dell'attrice fa riferimento al foglio 112, part.lle 98, 102, 103 e 104 delle quali, peraltro, non è stata dimostrata la precedente appartenenza al de cuius, genitore dell'attrice (v. Cass. Civ., sent. n. 11605/97; sent. n. 20641/13); che le predette particelle siano, oggi, divenute la particella 2381 oggetto di causa in seguito al frazionamento del 18.2.2014 è affermazione difensiva che non è stata corroborata dalla produzione in giudizio del predetto frazionamento.
Inoltre, l'atto pubblico prodotto in allegato alla seconda memoria istruttoria nulla comprova in merito alla proprietà della part.lla n. 2381 in quanto avente ad oggetto una 4 TRIBUNALE di MESSINA diversa particella, ovvero la n. 2382; tra l'altro, quanto emerge dal rogito di vendita della part.lla 2382 è che la a reso le dichiarazioni in merito alla provenienza che il Parte_1
notaio rogante ha riportato, pur non svolgendo questi alcun accertamento in merito alla veridicità di quanto dichiarato dalla venditrice.
Infine, con specifico riguardo alla posizione del convenuto la sua CP_3
contumacia non può essere utilizzata come prova tacita dei fatti posti dall'attrice a fondamento delle sue domande, stante l'esplicito divieto di cui all'art. 115 c.p.c. che limita l'operatività del principio di non contestazione all'ipotesi del convenuto costituito in giudizio.
Al rigetto della domanda di rivendicazione consegue il rigetto delle collegate domande di risarcimento del danno e di riduzione in pristino.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste a carico di Parte_1
e, tenuto conto della complessità della controversia e del suo valore quantificato ai
[...] sensi dell'art. 15 c.p.c., liquidate in favore del convenuto in complessivi € CP_2
4.600,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore dei procuratori antistatari che hanno reso la rituale dichiarazione nel corpo della comparsa di risposta.
Nulla sulle spese di lite in favore di stante la soccombenza CP_3
dell'attrice e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
CP_3
1) rigetta le domande articolate da nei confronti di Parte_1
e CP_2 CP_3
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 4.600,00 per compensi di avvocato CP_2
5 TRIBUNALE di MESSINA di cui € 800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore dei procuratori antistatari che hanno reso la rituale dichiarazione nel corpo della comparsa di risposta.
3) nulla sulle spese di lite in favore di stante la soccombenza CP_3 dell'attrice e la contumacia del convenuto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.02.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2479/21 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Roberto RUSSINO il quale, preliminarmente, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il convenuto , l'avv. Enzo COSTANTINO anche per CP_1
delega dell'avv. Rosario CUCINOTTA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori e, in subordine, chiede l'ammissione di quelli indicati nei propri atti difensivi.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2479 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto RUSSINO, con studio in Messina, Via Ghibellina,
n. 57 ATTORE
CONTRO
nato a [...], il [...], ivi residente in [...], CP_2
cod. fisc. , ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Mario C.F._2
Giurba, 37, presso lo studio degli avv.ti Rosario CUCINOTTA ed Enzo COSTANTINO che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente CONVENUTO
E
CONVENUTO CONTUMACE CP_3
avente per OGGETTO: azione di rivendicazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di e finalizzata al rilascio del fondo sito in CP_2 CP_3
Messina, contrada Scoppo o Boccetta, confinante con via S. Corrado, torrente Boccetta,
2 TRIBUNALE di MESSINA eredi ed eredi in catasto al foglio 112, particella 2381, per complessive Ha. Per_1 Per_2
1.29.52, asseritamente detenuto sine titulo dagli odierni convenuti.
L'attrice ha affermato di essere proprietaria del fondo e che questo era stato occupato illegittimamente dai convenuti;
ha chiesto il rilascio del fondo in suo favore, il risarcimento del danno e la riduzione in pristino stato del fondo stesso.
Il convenuto costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda CP_2
attorea chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto il CP_3
quale, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
In ordine alla qualificazione in diritto della domanda attorea, non allegata dalla la sussistenza di alcun precedente rapporto obbligatorio tra i contendenti, la Parte_1
domanda da questa avanzata non può che essere qualificata come azione di rivendicazione, ovvero l'azione "…con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto"
(v. Cass. Civ., sentt. n. 14135 del 4 luglio 2005 e n. 705 del 14 gennaio 2013).
Infatti, “L'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del
28.03.2014). 3 TRIBUNALE di MESSINA Così qualificata la domanda, questa non può che essere rigettata, non avendo l'attrice ottemperato al rigoroso onere probatorio dettato in materia di azione di rivendicazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
"tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”
(v. Cass. Civ., ord. n. 25052 del 10.10.2018).
Orbene, nessuna prova l'attrice ha articolato al fine di fornire la prova sottesa all'azione di rivendicazione, e cioè la “…dimostrazione della titolarità del diritto mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o quanto meno il possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene…” (v. Cass. Civ., sent. n. 7894 del 09.06.2000; SS.UU., cfr. sent. n. 7777 del 14.04.2005, sent. n. 7305 del 28.03.2014 e sent. 795 del 16.01.2020).
Infatti, la visura catastale prodotta in atti non è sufficiente per fornire la prova rigorosa del diritto di proprietà richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azione di rivendicazione;
parimenti deve dirsi per la dichiarazione di successione del genitore in base alla quale l'attrice avrebbe ereditato il terreno oggetto di causa.
Peraltro, la dichiarazione di successione del genitore dell'attrice fa riferimento al foglio 112, part.lle 98, 102, 103 e 104 delle quali, peraltro, non è stata dimostrata la precedente appartenenza al de cuius, genitore dell'attrice (v. Cass. Civ., sent. n. 11605/97; sent. n. 20641/13); che le predette particelle siano, oggi, divenute la particella 2381 oggetto di causa in seguito al frazionamento del 18.2.2014 è affermazione difensiva che non è stata corroborata dalla produzione in giudizio del predetto frazionamento.
Inoltre, l'atto pubblico prodotto in allegato alla seconda memoria istruttoria nulla comprova in merito alla proprietà della part.lla n. 2381 in quanto avente ad oggetto una 4 TRIBUNALE di MESSINA diversa particella, ovvero la n. 2382; tra l'altro, quanto emerge dal rogito di vendita della part.lla 2382 è che la a reso le dichiarazioni in merito alla provenienza che il Parte_1
notaio rogante ha riportato, pur non svolgendo questi alcun accertamento in merito alla veridicità di quanto dichiarato dalla venditrice.
Infine, con specifico riguardo alla posizione del convenuto la sua CP_3
contumacia non può essere utilizzata come prova tacita dei fatti posti dall'attrice a fondamento delle sue domande, stante l'esplicito divieto di cui all'art. 115 c.p.c. che limita l'operatività del principio di non contestazione all'ipotesi del convenuto costituito in giudizio.
Al rigetto della domanda di rivendicazione consegue il rigetto delle collegate domande di risarcimento del danno e di riduzione in pristino.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste a carico di Parte_1
e, tenuto conto della complessità della controversia e del suo valore quantificato ai
[...] sensi dell'art. 15 c.p.c., liquidate in favore del convenuto in complessivi € CP_2
4.600,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore dei procuratori antistatari che hanno reso la rituale dichiarazione nel corpo della comparsa di risposta.
Nulla sulle spese di lite in favore di stante la soccombenza CP_3
dell'attrice e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
CP_3
1) rigetta le domande articolate da nei confronti di Parte_1
e CP_2 CP_3
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 4.600,00 per compensi di avvocato CP_2
5 TRIBUNALE di MESSINA di cui € 800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.800,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore dei procuratori antistatari che hanno reso la rituale dichiarazione nel corpo della comparsa di risposta.
3) nulla sulle spese di lite in favore di stante la soccombenza CP_3 dell'attrice e la contumacia del convenuto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.02.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6