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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.3776/2022 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 28.3.2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano M. Leuzzi, Parte_1
procuratore domiciliatario;
- parte appellante -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gabellone;
- parte appellata -
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
dagli avv.ti Anna De Giorgi ed Eugenia Novembre
- parte appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce
n.7902/2021 del 28.9.2021 depositata il 4.11.2021
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 6.3.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lecce il e l' Controparte_2 CP_4
affinché venissero condannate, in solido e previa declaratoria
[...]
di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il 14.2.2017.
A sostegno di ciò esponeva che il 14.2.2017 alle ore 14.00 Parte_1
circa, mentre, alla guida della propria bicicletta, percorreva il lungomare di
San TA, nei pressi della rotatoria e vicino al chiosco bar ivi esistente, un gruppo di cani sprovvisti di collare si concentrava intorno alla bicicletta abbaiando minacciosamente fino ad impattare il velocipede e a determinarne la caduta al suolo;
assumeva che, a seguito dell'urto, veniva soccorso da alcuni passanti, nonché dal personale del bar che assisteva all'episodio per poi recarsi presso il P.S. dell'Ospedale “Vito Fazzi” di dove gli veniva CP_1
riscontrata “limitazione funzionale braccio sx e coscia sx, presenza di escoriazioni zigomo sx, bacino di sx”; deduceva, anche sulla scorta degli esami strumentali eseguiti successivamente, di aver riportato danni materiali
Cont e immateriali pari ad € 5.000,00 e che sia il che l' LE Controparte_2
avevano disatteso la formale richiesta risarcitoria ritualmente avanzata.
Si costituivano in giudizio entrambi gli enti convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Cont In particolare, la LE eccepiva: - il proprio difetto di legittimazione passiva ricadendo unicamente in capo ai Comuni, in quanto enti con poteri di vigilanza e controllo sul territorio di competenza, la responsabilità dei danni cagionati a terzi dai cani randagi;
- il difetto di prova circa la natura randagia
Cont dei cani e circa la condotta colposa ascrivibile all' stante l'assenza di segnalazioni circa la presenza di cani randagi nella zona del sinistro e stante
2 il comportamento del che ha reimmesso sul territorio i Controparte_2
Cont predetti cani già recuperati dall' microchippati e sterilizzati.
Dal canto suo, il eccepiva: - il proprio difetto di Controparte_2
Cont legittimazione passiva spettando alla e non al la vigilanza sui CP_2
cani randagi, posto che l'art. 6 L.R. Puglia 12/95 rimette ai servizi sanitari delle Aziende Sanitarie il recupero dei cani randagi ed attese le oggettive
Cont difficoltà per gli enti locali, a differenza delle di controllare il fenomeno del randagismo;
- come la responsabilità del sinistro non fosse a sé riconducibile, ma dovesse probabilmente ascriversi anche all'attore per aver contribuito con il proprio comportamento a dar causa all'evento di cui è stato vittima;
- la misura del chiesto risarcimento in quanto palesemente arbitrario ed esagerato.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale, veniva discussa e passata in decisione all'udienza del 28.9.2021.
Con sentenza n.7902/2021 del 28.9.2021 depositata il 4.11.2021 il Giudice di
Pace rigettava la domanda in quanto infondata, compensando tra le parti le spese di lite.
In motivazione il Giudice riteneva non provata la condotta colposa degli enti convenuti atteso che i cani in questione erano già stati oggetto di cattura, sterilizzazione e nuova immissione sul territorio con dotazione di micro-chip e non avevano mai dato alcun problema di aggressività, come emerso dalle dichiarazioni rilasciate in istruttoria da (v. verbale Testimone_1
udienza 23.3.2021: “In altre occasioni quando arrivavo con la macchina a
San TA ho visto quei tre cani. Non ho mai segnalato la presenza dei cani
Cont alla perché, per quanto a mia conoscenza, non era successo mai niente”)
e agli agenti della Polizia Locale di nell'immediatezza dei fatti da CP_1
(v. spontanee informazioni in all. 4 comparsa Comune di Persona_1
3 in primo grado: “I cani sono tranquillissimi e sterilizzati nonché CP_1
accuditi da numerose persone volontarie amanti degli animali. Non ho mai assistito ad episodi di aggressione a persone e/o animali in quanto molto docili. Neanche i miei familiari e/o collaboratori sono mai stati presenti ad episodi di aggressioni da parte dei suddetti cani”).
Contestualmente il Giudice di prime cure affermava come non vi fosse alcuna prova dell'effettiva valenza causale della condotta dei cani – tanto che l'attore non aveva riportato alcuna ferita da morso di cane e aveva riferito ai sanitari solo di una caduta dalla bicicletta – né dei danni asseritamente riportati dalla bicicletta.
Con atto notificato il 4.5.2022 proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza censurando l'errore del Giudice di prime cure nell'aver ritenuto priva di riscontro probatorio la propria domanda.
In particolare, l'appellante censura la decisione impugnata laddove non ha tenuto conto: - che nel corso del giudizio di primo grado l'ascolto del teste era stato oggetto di rinuncia, ragione per cui quanto da questi Persona_1
dichiarato alla Polizia Locale di non poteva essere qualificato come CP_1
materiale probatorio;
- che non era stata offerta alcuna prova che i cani dotati di microchip da parte del fossero quelli effettivamente Controparte_2
coinvolti nella vicenda;
- che gli enti convenuti dovevano comunque essere ritenuti responsabili per avere egli pienamente dimostrato, a mezzo della prova testimoniale, le modalità di verificazione del fatto storico;
che la circostanza che quei cani erano stati adottati dal era emersa Controparte_2
solo nel corso del giudizio di primo grado tanto da poterne solo prendere atto anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2052 c.c. Censura, infine, l'omessa pronuncia sulla richiesta di CTU medico-legale, insistendo nella richiesta di
4 ammissione della stessa. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna del e Controparte_2
dell' , perché solidalmente responsabili, all'integrale risarcimento dei CP_5
danni patiti, quantificati in € 5.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente comunale che deduceva la correttezza dell'operato del Giudice di Pace e concludeva per il rigetto dell'appello.
Si costituiva altresì l' eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_5
violazione dell'art. 348 bis c.p.c. ed il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito l'infondatezza dell'impugnazione, con conseguente richiesta di rigetto della medesima.
La causa veniva istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado e trattenuta in decisione dalla scrivente, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall' in quanto l'articolazione della CP_5
materia controversa mal si concilia con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c. e rende invece opportuna la delibazione della causa con cognizione ordinaria, non ravvisando un'ipotesi di manifesta infondatezza nella domanda proposta.
Venendo al merito, presupposto per l'invocazione della responsabilità di uno dei convenuti è in primo luogo la dimostrazione che l'evento sia stato determinato da cani randagi e non da cani di proprietà di privati.
5 La qualificazione dei cani come “randagi” richiede la dimostrazione che gli animali siano effettivamente privi di proprietario e non sottoposti ad alcuna forma di controllo o custodia, anche informale.
La giurisprudenza più recente, infatti, nel delimitare i casi in cui o CP_2
Cont sono chiamati a rispondere per i danni prodotti da cani randagi, ha rimarcato in modo evidente la necessità che il danneggiato assolva al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2043 c.c., dimostrando che l'evento è stato determinato da un fatto colposo degli enti (v. Cass. Civ., sent. n. 31957/2018;
18954/2017). Tale dimostrazione implica, in primo luogo, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte del convenuto invocato quale danneggiante e, quindi, in via preliminare, la prova che i cani fossero randagi. Se il danno è provocato da un cane non randagio, infatti, non può
Cont invocarsi la responsabilità del o della (chiamati a intervenire CP_2
solo rispetto al fenomeno del randagismo), ma deve reclamarsi la responsabilità del padrone o di colui che se ne serve, ai sensi dell'art. 2052
c.c.
Orbene, nel caso in esame, come evidenziato nella sentenza appellata, non è stato provato che i cani coinvolti nel sinistro per cui è causa fossero randagi.
Al contrario, è emerso dalle risultanze probatorie raccolte nel giudizio di primo grado che i medesimi cani, rappresentati nelle foto prodotte dal e non disconosciute dall'attore, erano presenti nella zona del sinistro CP_2
da almeno dieci anni (v. fax prot. 1725/2017 della Polizia Locale di Lecce in all.4 della comparsa in primo grado del e che quegli stessi Controparte_2
Cont esemplari erano già stati recuperati dal Servizio Veterinario della iscritti all'anagrafe canina a nome del microchippati, sottoposti a Controparte_2
6 sterilizzazione ed infine reintrodotti nel loro ambiente (v. Relazione veterinaria in all.3 della comparsa in primo grado di ). CP_5
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, poi, nessuna preclusione esiste con riguardo all'utilizzazione in sede processuale del verbale di spontanee informazioni rese al di fuori dello schema della prova testimoniale.
Il citato documento è dunque pienamente utilizzabile come fonte di prova.
Pertanto, la circostanza, emersa dal verbale di spontanee informazioni rese da a richiesta della Polizia Locale di – Nucleo Pronto Persona_1 CP_1
Intervento e Polizia Giudiziaria, che i predetti cani fossero stanziali presso la zona del sinistro e che venissero accuditi da volontari (“sentito in merito a 3 cani che stazionano nei pressi dell'ex LI PI in via G. Verrazzani … I cani sono tranquillissimi e sterilizzati nonché accuditi da numerose persone volontarie”) configura piuttosto la fattispecie dei cani di quartiere, quindi di indole docile, e depone per l'esclusione della natura randagia degli animali.
Di tale grave carenza probatoria, del resto, mostra di essere consapevole lo stesso il quale ha richiamato solo nelle note conclusive in primo grado Pt_1
l'art. 2052 c.c. e la cui mancata applicazione non è neppure riproponibile come motivo di appello.
Pertanto, l'applicazione dell'art. 2043 c.c. in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c. impone che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
7 Incombe sul danneggiato l'onere di provare e dimostrare il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
Al riguardo, va sottolineato il principio di diritto recentemente espresso in materia dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ. sez. III, 23/06/2025, n.16788): “La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha
l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno”.
Alla luce del principio suesposto, si ritiene che non abbia dimostrato Pt_1
l'effettivo accadimento dell'evento lesivo quale conseguenza della libera circolazione di cani qualificabili come randagi. Ciò sarebbe di per sé sufficiente ad escludere fondamento all'impugnazione.
Ad ogni modo, si rileva come l'odierno appellante nulla abbia provato sulla inadeguatezza del servizio di contrasto del randagismo essendosi limitata ad
8 affermare genericamente che “la responsabilità per quanto occorso al sig.
va rintracciata in capo al ed alla Nei Pt_1 Controparte_2 CP_4
confronti del primo, deputato a contrastare il fenomeno del randagismo, che non ha attuato alcuna cautela per evitare la “circolazione” di veri e propri branchi di cani randagi nella marina leccese di San TA … nei confronti
Cont della che è tenuta al recupero dei randagi …).
Al contrario, l'istruttoria ha fatto emergere: 1) che l'intervento dei servizi competenti faceva seguito alla presentazione di apposite segnalazioni (v. le dichiarazioni del teste , Dirigente Servizio Veterinario di Testimone_2
Sanità Animale della “Al momento del sinistro, la normativa CP_4
Cont vigente prevedeva l'intervento della solo in seguito a specifica segnalazione delle Forze dell'Ordine”; 2) che nei giorni precedenti il sinistro non è avvenuta alcuna segnalazione circa la presenza di cani randagi nella zona per cui è causa (il predetto teste ha riferito che “prima del sinistro per cui è causa nessuna nota è giunta presso l'ufficio del Servizio Veterinario circa la presenza di cani vaganti presso la zona del lungomare di San
TA”); 3) la presenza dei tre cani coinvolti nella vicenda nei pressi del luogo teatro del sinistro non aveva mai creato una situazione di pericolo tale da richiedere una segnalazione alle autorità competenti (v. le dichiarazioni del teste : “Non ho mai segnalato la presenza dei cani Testimone_1
Cont alla perché, per quanto a mia conoscenza, non era successo mai niente”; circostanza confermata da con la dichiarazione sopra Persona_1
richiamata resa agli agenti di Polizia Locale di . CP_1
La sentenza impugnata non si è discostata dai princìpi sin qui esposti. Essa, infatti, ha rigettato la domanda sul presupposto che l'attore non avesse provato alcuna condotta colposa omissiva o commissiva degli enti convenuti
9 e, quindi, in via preliminare, che non avesse provato che i cani fossero Pt_1
randagi: affermazione, per quanto detto, conforme a diritto.
Tali considerazioni rendono superfluo l'esame dell'ulteriore motivo di appello, ovvero l'indagine in ordine alla valutazione della prova del nesso causale tra la condotta dei cani e l'evento dannoso, restando assorbito dalla valutazione circa l'insussistenza dei profili di colpevolezza in capo agli enti convenuti.
Resta altresì assorbito il profilo riferito alla mancata pronuncia sulla richiesta di un mezzo istruttorio ed alla mancata ammissione dello stesso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri minimi del D.M. 55 del
2014, aggiornato al D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali espletate dalle parti, tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (fase studio € 213,00, introduttiva € 426,00 e decisionale € 1.065,00).
Stante il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia Saracino, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti del e Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce 7902/2021 del CP_4
28.9.2021 depositata il 4.11.2021, così provvede:
- rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
10 - condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dagli enti convenuti per il presente grado, complessivamente liquidate in € 1.065,00 per ciascuna parte, oltre spese forfettarie, Iva e Cap come per legge;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 3/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Mariangela Liaci, con la supervisione del magistrato.
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