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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/10/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2019/2023 del R.G. Trib. in data 8/11/202, promossa d a
- nato a [...], il [...], residente a [...]al Parte_1
Tagliamento (VE), in via Falcomer Stefano n. 4/a, C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Marco BUTTO
a t t o r e
c o n t r o
- (p.iva. ) con sede in San Michele al Controparte_1 P.IVA_1
Tagliamento, via Falcomer n. 4/C, in persona della socia accomandataria e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Maria Consuelo GEREMIA Controparte_1
c o n v e n u t a
avente per oggetto: proprietà trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 19/9/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
- parte attrice, come da foglio di precisazione depositato in data 12/6/25 e pertanto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso di legge,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1 1) Accertare la reale distanza tra l'immobile, adibito a country house, di proprietà della
[...]
, situato a San Michele al Tagliamento (VE), in via Falcomer Controparte_1
Stefano n. 4/C, catastalmente identificato nel catasto fabbricati al Foglio 44, particella 604, subalterno 1, del Comune di San Michele al Tagliamento e la linea di confine del terreno agricolo di proprietà del sig. , situato a San Michele al Tagliamento, in via Falcomer n. Parte_1
4/a, catastalmente identificato nel catasto terreni al Foglio 44, mappale 586, del Comune di San
Michele al Tagliamento e per l'effetto dichiarare se la distanza dell'immobile di proprietà della dal confine con il terreno agricolo del sig. sia conforme alla distanza CP_1 Parte_1 prevista nella Concessione edilizia n. 10864/0/00 del 23 settembre 1998, rilasciata dal Comune di
San Michele al Tagliamento per la realizzazione dell'immobile stesso oppure alla distanza prevista nella Concessione edilizia n. 10864/0/04 del 20 maggio 2011, rilasciata dallo stesso Comune di San
Michele al Tagliamento per l'ampliamento dello stesso immobile;
2) Con vittoria di spese oltre IVA e CPA;
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1)“Vero che Lei nell'anno 2019 ricevette un incarico da parte del sig. per determinare la linea di confine tra il Parte_1 terreno agricolo del catastalmente identificato al Foglio 44, mappale 586, del Comune di Parte_1
San Michele al Tagliamento e la confinante proprietà della Società Maref S.a.s.”; 2)“ Vero che Lei nell'anno 2019 a seguito di incarico del sig. rilevò, presso gli Uffici del Comune Parte_1 di San Michele al Tagliamento, che la distanza dell'edificio adibito a country house dalla CP_1 dista metri lineari 3,00 dal confine con la proprietà del sig. come da concessione
[...] Parte_1 edilizia n. 10864/0/00 del 23 settembre 1998, mentre nella concessione edilizia n. 10864/0/04 del 20 maggio 2011 tale edificio adibito a country house risulta ad una distanza di metri lineari 2,27 dallo stesso confine”; 3)“Vero che Lei nell'anno 2023 ricevette l'incarico dal sig. di Parte_1 verificare la potenzialità di ampliamento delle serre di proprietà del sig. costruite sul Parte_1 terreno agricolo catastalmente identificato al Foglio 44, particella 586, del Comune di San Michele al Tagliamento che è confinante con il terreno agricolo di proprietà della 4) Vero che CP_1 risulta impossibile per il sig. ampliare le proprie serre poste sul ter-reno Parte_1 agricolo, catastalmente identificato al Foglio 44, particella 586, senza conoscere la reale di-stanza dell'edificio adibito a country house dalla dal confine con la proprietà del sig. CP_1
poiché sulla base delle norme tecniche operative del Piano degli Interventi del Comune Parte_1
2 di San Michele al Tagliamento le serre devono mantenersi ad almeno 10 metri di distanza dai fabbricati di altro fondo”. Si indica come teste per tutti i capitoli sopra indicati il Geometra
, con studio a IO di Strada (UD), via Pordenone n. 29”. Testimone_1
- parte convenuta, come da foglio di precisazione depositato in data 12/6/25 e pertanto:
“in via preliminare:
- Accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione e/o la carenza di legittimazione ad agire e il difetto di interesse ad agire rigettarsi la domanda perché inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto.
- Accertato e dichiarato che risulta assolutamente incerto il requisito stabilito al numero 3) dell'art.
163 c.p.c. rigettarsi la domanda per nullità dell'atto di citazione in via principale di merito: respingersi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: ammettersi le prove testimoniali formulate nella memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo aver ricostruito le Parte_1 vicende urbanistico/edilizie di un suo terreno agricolo e di quelli con esso confinanti, tutti situati in comune di San Michele al Tagliamento (VE), ha chiesto di accertare la distanza tra il fabbricato di proprietà della società convenuta (F. 44, Part. 604 sub 1) e la linea di confine con il proprio terreno agricolo (F.44 Part. 586) e di dichiarare se tale distanza sia o meno conforme a quella prevista nella concessione rilasciata per la realizzazione del fabbricato.
Regolarmente costituitasi, ha eccepito l'omessa condizione di procedibilità della CP_1 mediazione, il difetto di interesse e legittimazione ad agire dell'attore, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda, di cui ha lamentato la natura emulativa.
Con il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. sono state indicate, quali questioni delle quali è stata ritenuta opportuna la trattazione, quella relativa alla condizione di procedibilità e quella relativa all'interesse ad agire.
Parte attrice, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., riservandosi di attivare il procedimento di mediazione, ha replicato in particolare in punto interesse ad agire, sostenendo che l'accertamento
3 richiesto sarebbe necessario per poter procedere all'ampliamento della serra edificata nel terreno di sua proprietà nel rispetto del limite delle distanze tra costruzioni previsto dagli strumenti urbanistici comunali. In sostanza, per quanto dedotto nelle memorie di trattazione, il giudizio sarebbe stato introdotto per ottenere la tutela del diritto di proprietà e in particolare dello ius aedificandi.
Parte convenuta, ha replicato alle argomentazioni dell'attore e, in aggiunta, ha anche eccepito l'indeterminatezza del confine tra i due fondi, il che precluderebbe l'accertamento richiesto, non essendo possibile misurare la distanza della costruzione da un confine non meglio individuato.
Dopo un rinvio della prima udienza del giorno 19/4/2024, necessario per verificare l'esito della mediazione, in quella successiva tenutasi in data 18/10/2024, soddisfatta la condizione di procedibilità, parte attrice, ritenutasi soddisfatta della relazione di consulenza tecnica acquisita in sede di mediazione, ha proposto una conciliazione, con rinuncia della domanda a spese compensate.
Non avendo aderito parte convenuta alla proposta, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. Accogliendo la relativa eccezione proposta dalla parte convenuta, va rilevata la mancanza di interesse ad agire dell'attore, il che comporta il rigetto della domanda.
Secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, dalla quale questo Tribunale non intende discostarsi, l'interesse ad agire “... deve essere concreto ed attuale e richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice ...” (da ultimo, Cass. 12733/2024). Nelle azioni di mero accertamento, come quella proposta nel presente giudizio, l'interesse ad agire consiste nel superamento dello stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (Cass. SS.UU. 565/2000).
Su tale premessa, va rilevato quanto segue.
L'attore ha chiesto di accertare quale sia la distanza dal confine del fabbricato di proprietà del convenuto, per verificare se la stessa corrisponda a quanto previsto nei due provvedimenti concessori con i quali erano stati assentiti la realizzazione e l'ampliamento dell'edificio. Nei termini prospettati, l'accertamento richiesto non riguarda una mera situazione di fatto, ma una situazione giuridica, cioè la corrispondenza o meno dell'opera realizzata alle prescrizioni del titolo concessorio, conformità o difformità da cui discendono effetti giuridicamente rilevanti.
4 Si tratta però di valutare, al fine di individuare l'eventuale interesse ad agire, se l'attore, in forza di tale accertamento, possa ottenere per sé un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, che potrebbe consistere anche solo nel superamento dell'incertezza, se da quest'ultima derivi un pregiudizio concreto e attuale.
Nel caso in esame è carente questo secondo requisito dell'interesse ad agire.
Nell'atto introduttivo, infatti, non ha prospettato per sé alcun risultato utile, Parte_1 tale non potendosi definire il mero accertamento dell'abuso edilizio eventualmente commesso dal vicino (pag. 4 della citazione).
Invitato a interloquire sul punto, negli atti successivi l'attore ha invocato la tutela del diritto di proprietà, sostenendo che l'ampliamento delle sue serre, essendo imposta l'osservanza della distanza di 10 metri dalle costruzioni vicine, non potrebbe “... prescindere dalla conoscenza della distanza della country house della dal confine ...” (comparsa conclusionale attore, pag. 4). In CP_1 sostanza, per quanto è dato di capire, ha sostenuto che potrebbe legittimamente Parte_1 ampliare gli immobili di sua proprietà solo dopo aver accertato la distanza del fabbricato altrui dal confine, motivo per il quale l'accertamento costituirebbe per lui un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
La precisazione dell'attore non solo non è coerente con l'atto introduttivo, ma nemmeno con le conclusioni definitive. Come anticipato, infatti, non è stato chiesto solo l'accertamento della distanza dal confine dell'edificio della convenuta, ma anche e soprattutto la verifica del rispetto da parte di quest'ultima delle prescrizioni delle concessioni, ulteriore accertamento che nulla ha a che vedere con ipotetiche situazioni giuridiche proprie dell'attore.
In ogni caso, la tesi attorea in punto interesse ad agire è infondata, per ragioni di fatto e di diritto.
Non c'è alcuna correlazione tra distanza dal confine del fabbricato del vicino e limiti posti dalla normativa urbanistica all'ampliamento delle serre dell'attore. Quest'ultimo dovrebbe solo rispettare la distanza minima di 10 metri dalla country house di proprietà di prescrizione per il CP_1 rispetto della quale sarebbe indifferente la distanza dal confine dell'immobile del vicino. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto, en potrebbe prescindere dal conoscere la Parte_1 precisa distanza della country house dal confine, dovendosi solo preoccupare di ampliare il proprio immobile nel rispetto della distanza tra edifici, a prescindere da dove si trovi il confine tra le proprietà.
5 L'attore, peraltro, non si è limitato a chiedere l'accertamento della distanza dell'immobile altrui dal confine, ma ha chiesto la conseguente verifica, in base a tale distanza, dell'eventuale contrasto con le prescrizioni del titolo edificatorio dell'edificio realizzato (e poi ampliato) dal vicino. Ma questo accertamento, come anticipato, non comporta alcun ulteriore risultato utile per l'attore, per cui è irrilevante nel definire l'interesse ad agire.
Infine, non solo dall'accertamento richiesto non deriva alcun risultato utile per l'attore, ma nemmeno è necessario l'intervento del giudice. Non è contestato che l'ampliamento delle serre deve rispettare la distanza di 10 metri dalle altre costruzioni. Da questo punto di vista, non c'è alcuna situazione d'incertezza da rimuovere. Sarebbe sufficiente un incarico a un tecnico di fiducia, per procedere alle relative misurazioni e all'individuazione dei limiti costruttivi. Solo qualora sorgesse contestazione sul punto, potrebbe essere necessario rimuovere la situazione d'incertezza in sede giudiziaria, ma tale eventualità non è concreta, né attuale, attualità e concretezza che invece debbono connotare l'interesse ad agire.
In definitiva, fanno difetto tutti gli elementi integrativi dell'interesse ad agire, per cui la domanda non può essere accolta.
3. L'integrale rigetto della domanda comporta l'integrale soccombenza dell'attore e la sua condanna alla rifusione delle spese di lite.
La quantificazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione, per la semplicità delle questioni trattate e per la limitata attività svolta, dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità e per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2019/2023 del R.G., così decide:
- rigetta la domanda di parte attrice Parte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1
che liquida nella somma di € 3.089,00 per compenso di Controparte_1
6 avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2019/2023 del R.G. Trib. in data 8/11/202, promossa d a
- nato a [...], il [...], residente a [...]al Parte_1
Tagliamento (VE), in via Falcomer Stefano n. 4/a, C.F. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Marco BUTTO
a t t o r e
c o n t r o
- (p.iva. ) con sede in San Michele al Controparte_1 P.IVA_1
Tagliamento, via Falcomer n. 4/C, in persona della socia accomandataria e legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Maria Consuelo GEREMIA Controparte_1
c o n v e n u t a
avente per oggetto: proprietà trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 19/9/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
- parte attrice, come da foglio di precisazione depositato in data 12/6/25 e pertanto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso di legge,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1 1) Accertare la reale distanza tra l'immobile, adibito a country house, di proprietà della
[...]
, situato a San Michele al Tagliamento (VE), in via Falcomer Controparte_1
Stefano n. 4/C, catastalmente identificato nel catasto fabbricati al Foglio 44, particella 604, subalterno 1, del Comune di San Michele al Tagliamento e la linea di confine del terreno agricolo di proprietà del sig. , situato a San Michele al Tagliamento, in via Falcomer n. Parte_1
4/a, catastalmente identificato nel catasto terreni al Foglio 44, mappale 586, del Comune di San
Michele al Tagliamento e per l'effetto dichiarare se la distanza dell'immobile di proprietà della dal confine con il terreno agricolo del sig. sia conforme alla distanza CP_1 Parte_1 prevista nella Concessione edilizia n. 10864/0/00 del 23 settembre 1998, rilasciata dal Comune di
San Michele al Tagliamento per la realizzazione dell'immobile stesso oppure alla distanza prevista nella Concessione edilizia n. 10864/0/04 del 20 maggio 2011, rilasciata dallo stesso Comune di San
Michele al Tagliamento per l'ampliamento dello stesso immobile;
2) Con vittoria di spese oltre IVA e CPA;
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1)“Vero che Lei nell'anno 2019 ricevette un incarico da parte del sig. per determinare la linea di confine tra il Parte_1 terreno agricolo del catastalmente identificato al Foglio 44, mappale 586, del Comune di Parte_1
San Michele al Tagliamento e la confinante proprietà della Società Maref S.a.s.”; 2)“ Vero che Lei nell'anno 2019 a seguito di incarico del sig. rilevò, presso gli Uffici del Comune Parte_1 di San Michele al Tagliamento, che la distanza dell'edificio adibito a country house dalla CP_1 dista metri lineari 3,00 dal confine con la proprietà del sig. come da concessione
[...] Parte_1 edilizia n. 10864/0/00 del 23 settembre 1998, mentre nella concessione edilizia n. 10864/0/04 del 20 maggio 2011 tale edificio adibito a country house risulta ad una distanza di metri lineari 2,27 dallo stesso confine”; 3)“Vero che Lei nell'anno 2023 ricevette l'incarico dal sig. di Parte_1 verificare la potenzialità di ampliamento delle serre di proprietà del sig. costruite sul Parte_1 terreno agricolo catastalmente identificato al Foglio 44, particella 586, del Comune di San Michele al Tagliamento che è confinante con il terreno agricolo di proprietà della 4) Vero che CP_1 risulta impossibile per il sig. ampliare le proprie serre poste sul ter-reno Parte_1 agricolo, catastalmente identificato al Foglio 44, particella 586, senza conoscere la reale di-stanza dell'edificio adibito a country house dalla dal confine con la proprietà del sig. CP_1
poiché sulla base delle norme tecniche operative del Piano degli Interventi del Comune Parte_1
2 di San Michele al Tagliamento le serre devono mantenersi ad almeno 10 metri di distanza dai fabbricati di altro fondo”. Si indica come teste per tutti i capitoli sopra indicati il Geometra
, con studio a IO di Strada (UD), via Pordenone n. 29”. Testimone_1
- parte convenuta, come da foglio di precisazione depositato in data 12/6/25 e pertanto:
“in via preliminare:
- Accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione e/o la carenza di legittimazione ad agire e il difetto di interesse ad agire rigettarsi la domanda perché inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto.
- Accertato e dichiarato che risulta assolutamente incerto il requisito stabilito al numero 3) dell'art.
163 c.p.c. rigettarsi la domanda per nullità dell'atto di citazione in via principale di merito: respingersi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: ammettersi le prove testimoniali formulate nella memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Con integrale vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo aver ricostruito le Parte_1 vicende urbanistico/edilizie di un suo terreno agricolo e di quelli con esso confinanti, tutti situati in comune di San Michele al Tagliamento (VE), ha chiesto di accertare la distanza tra il fabbricato di proprietà della società convenuta (F. 44, Part. 604 sub 1) e la linea di confine con il proprio terreno agricolo (F.44 Part. 586) e di dichiarare se tale distanza sia o meno conforme a quella prevista nella concessione rilasciata per la realizzazione del fabbricato.
Regolarmente costituitasi, ha eccepito l'omessa condizione di procedibilità della CP_1 mediazione, il difetto di interesse e legittimazione ad agire dell'attore, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda, di cui ha lamentato la natura emulativa.
Con il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. sono state indicate, quali questioni delle quali è stata ritenuta opportuna la trattazione, quella relativa alla condizione di procedibilità e quella relativa all'interesse ad agire.
Parte attrice, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., riservandosi di attivare il procedimento di mediazione, ha replicato in particolare in punto interesse ad agire, sostenendo che l'accertamento
3 richiesto sarebbe necessario per poter procedere all'ampliamento della serra edificata nel terreno di sua proprietà nel rispetto del limite delle distanze tra costruzioni previsto dagli strumenti urbanistici comunali. In sostanza, per quanto dedotto nelle memorie di trattazione, il giudizio sarebbe stato introdotto per ottenere la tutela del diritto di proprietà e in particolare dello ius aedificandi.
Parte convenuta, ha replicato alle argomentazioni dell'attore e, in aggiunta, ha anche eccepito l'indeterminatezza del confine tra i due fondi, il che precluderebbe l'accertamento richiesto, non essendo possibile misurare la distanza della costruzione da un confine non meglio individuato.
Dopo un rinvio della prima udienza del giorno 19/4/2024, necessario per verificare l'esito della mediazione, in quella successiva tenutasi in data 18/10/2024, soddisfatta la condizione di procedibilità, parte attrice, ritenutasi soddisfatta della relazione di consulenza tecnica acquisita in sede di mediazione, ha proposto una conciliazione, con rinuncia della domanda a spese compensate.
Non avendo aderito parte convenuta alla proposta, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. Accogliendo la relativa eccezione proposta dalla parte convenuta, va rilevata la mancanza di interesse ad agire dell'attore, il che comporta il rigetto della domanda.
Secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, dalla quale questo Tribunale non intende discostarsi, l'interesse ad agire “... deve essere concreto ed attuale e richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice ...” (da ultimo, Cass. 12733/2024). Nelle azioni di mero accertamento, come quella proposta nel presente giudizio, l'interesse ad agire consiste nel superamento dello stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (Cass. SS.UU. 565/2000).
Su tale premessa, va rilevato quanto segue.
L'attore ha chiesto di accertare quale sia la distanza dal confine del fabbricato di proprietà del convenuto, per verificare se la stessa corrisponda a quanto previsto nei due provvedimenti concessori con i quali erano stati assentiti la realizzazione e l'ampliamento dell'edificio. Nei termini prospettati, l'accertamento richiesto non riguarda una mera situazione di fatto, ma una situazione giuridica, cioè la corrispondenza o meno dell'opera realizzata alle prescrizioni del titolo concessorio, conformità o difformità da cui discendono effetti giuridicamente rilevanti.
4 Si tratta però di valutare, al fine di individuare l'eventuale interesse ad agire, se l'attore, in forza di tale accertamento, possa ottenere per sé un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, che potrebbe consistere anche solo nel superamento dell'incertezza, se da quest'ultima derivi un pregiudizio concreto e attuale.
Nel caso in esame è carente questo secondo requisito dell'interesse ad agire.
Nell'atto introduttivo, infatti, non ha prospettato per sé alcun risultato utile, Parte_1 tale non potendosi definire il mero accertamento dell'abuso edilizio eventualmente commesso dal vicino (pag. 4 della citazione).
Invitato a interloquire sul punto, negli atti successivi l'attore ha invocato la tutela del diritto di proprietà, sostenendo che l'ampliamento delle sue serre, essendo imposta l'osservanza della distanza di 10 metri dalle costruzioni vicine, non potrebbe “... prescindere dalla conoscenza della distanza della country house della dal confine ...” (comparsa conclusionale attore, pag. 4). In CP_1 sostanza, per quanto è dato di capire, ha sostenuto che potrebbe legittimamente Parte_1 ampliare gli immobili di sua proprietà solo dopo aver accertato la distanza del fabbricato altrui dal confine, motivo per il quale l'accertamento costituirebbe per lui un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
La precisazione dell'attore non solo non è coerente con l'atto introduttivo, ma nemmeno con le conclusioni definitive. Come anticipato, infatti, non è stato chiesto solo l'accertamento della distanza dal confine dell'edificio della convenuta, ma anche e soprattutto la verifica del rispetto da parte di quest'ultima delle prescrizioni delle concessioni, ulteriore accertamento che nulla ha a che vedere con ipotetiche situazioni giuridiche proprie dell'attore.
In ogni caso, la tesi attorea in punto interesse ad agire è infondata, per ragioni di fatto e di diritto.
Non c'è alcuna correlazione tra distanza dal confine del fabbricato del vicino e limiti posti dalla normativa urbanistica all'ampliamento delle serre dell'attore. Quest'ultimo dovrebbe solo rispettare la distanza minima di 10 metri dalla country house di proprietà di prescrizione per il CP_1 rispetto della quale sarebbe indifferente la distanza dal confine dell'immobile del vicino. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto, en potrebbe prescindere dal conoscere la Parte_1 precisa distanza della country house dal confine, dovendosi solo preoccupare di ampliare il proprio immobile nel rispetto della distanza tra edifici, a prescindere da dove si trovi il confine tra le proprietà.
5 L'attore, peraltro, non si è limitato a chiedere l'accertamento della distanza dell'immobile altrui dal confine, ma ha chiesto la conseguente verifica, in base a tale distanza, dell'eventuale contrasto con le prescrizioni del titolo edificatorio dell'edificio realizzato (e poi ampliato) dal vicino. Ma questo accertamento, come anticipato, non comporta alcun ulteriore risultato utile per l'attore, per cui è irrilevante nel definire l'interesse ad agire.
Infine, non solo dall'accertamento richiesto non deriva alcun risultato utile per l'attore, ma nemmeno è necessario l'intervento del giudice. Non è contestato che l'ampliamento delle serre deve rispettare la distanza di 10 metri dalle altre costruzioni. Da questo punto di vista, non c'è alcuna situazione d'incertezza da rimuovere. Sarebbe sufficiente un incarico a un tecnico di fiducia, per procedere alle relative misurazioni e all'individuazione dei limiti costruttivi. Solo qualora sorgesse contestazione sul punto, potrebbe essere necessario rimuovere la situazione d'incertezza in sede giudiziaria, ma tale eventualità non è concreta, né attuale, attualità e concretezza che invece debbono connotare l'interesse ad agire.
In definitiva, fanno difetto tutti gli elementi integrativi dell'interesse ad agire, per cui la domanda non può essere accolta.
3. L'integrale rigetto della domanda comporta l'integrale soccombenza dell'attore e la sua condanna alla rifusione delle spese di lite.
La quantificazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione, per la semplicità delle questioni trattate e per la limitata attività svolta, dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità e per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2019/2023 del R.G., così decide:
- rigetta la domanda di parte attrice Parte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1
che liquida nella somma di € 3.089,00 per compenso di Controparte_1
6 avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
7