Art. 18.
Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data del 1 novembre 1948, quando la pensione loro spettante e' calcolata su stipendi, paglie o retribuzioni in vigore anteriormente al 1 giugno 1947.
Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data del 1 novembre 1948, quando la pensione loro spettante e' calcolata su stipendi, paglie o retribuzioni in vigore anteriormente al 1 giugno 1947.