Art. 4.
L' articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"I requisiti di ammissione all'esame di idoneita' a direttore sanitario sono i seguenti:
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;
anzianita' di laurea di almeno dieci anni;
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanita', ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanita' per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.
La commissione esaminatrice e' composta da:
un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - presidente;
tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario".
L' articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"I requisiti di ammissione all'esame di idoneita' a direttore sanitario sono i seguenti:
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;
anzianita' di laurea di almeno dieci anni;
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanita', ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanita' per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.
La commissione esaminatrice e' composta da:
un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - presidente;
tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario".