Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 gennaio 2025, iscritta al n. 70 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
nato IN (Vt) il 17 aprile 1981, c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Ronciglione (Vt) alla Via dell'ex Ospedale n. 15 presso lo studio dell'avv. Alessia Colonna, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 18 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23 giugno 2018 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Assisi, parte II, serie B, n. 17).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
l 23 novembre 2020 in Foligno, che sono separati per effetto del decreto
[...]
di omologa emesso dal Tribunale di Spoleto in data 27 settembre 2023, che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022, che entrambi sono economicamente autosufficienti.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 23.06.2018 ad Assisi in regime di separazione dei beni (atto n. 17, P II, s. B, 2018), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso l'abitazione materna in Ronciglione Via Poggio
Cavaliere 24 ove ha trasferito la residenza, in accordo con il sig Pt_2
3) In ordine alle modalità di visita, ferma restando la possibilità dei genitori di concordare diverse modalità, il padre terrà con sé il minore con le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando lo accompagnerà presso l'abitazione materna o a scuola il giorno successivo, qualora il bambino lo richieda, ed almeno un giorno infrasettimanale, anche con pernotto e, pertanto, dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
successivo, quando lo riporterà presso l'istituto scolastico. In caso di impossibilità per il sig sarà la nonna paterna a prendere e riaccompagnare il bambino. Pt_2
- Durante il periodo estivo, almeno 15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore.
- Le festività natalizie e pasquali si alterneranno di anno in anno (24 con un genitore, il 25 con l'altro; il 31 con un genitore ed il 1 con l'altro; Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro).
4) Il sig. verserà, entro il 5 di ogni mese, una somma mensile pari ad Pt_2
Euro 400,00 (trecento // 00) alla sig.r rivalutate annualmente secondo gli Pt_1
indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento per il figli;
Persona_1
5) L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla sig.ra Il Pt_1
sig inuncia, pertanto, alla propria quota di spettanza;
Pt_2
6) Le spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo, saranno ripartite al 50 % tra le parti;
7) Per il periodo da marzo ad ottobre, di ogni anno e fino a quando ve ne sarà necessità, entrambi i genitori concordano di scegliere una baby sitter che li aiuterà nella gestione del minore. In tali periodi il sig integrerà il contributo al Pt_2
mantenimento concordato versando una somma di euro 50,00 mensili ( per un totale di 450,00 euro mensili).
8) L'autovettura targata GC910HB, di proprietà della sig.r rimarrà in uso Pt_1
alla stessa che si farà carico delle restanti quote del finanziamento acceso per l'acquisto.
9) I genitori rilasciano preventivo assenso al rilascio dei reciproci passaporti ed al rilascio di quello del minore.
10) Spese di lite compensate tra le parti.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
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2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Assisi per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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