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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13583/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13583/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 24 marzo 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. e l'avv. VITALE MASSIMO ( ) CORSO Parte_1 C.F._1
AM OC APRILE 165 90100 PALERMO;
Per l'avv. AR NC , Controparte_1 Per l'avv. LANDA SALVATORE , Controparte_2 Per l'avv. LANDA SALVATORE , Controparte_2
Tutti i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,50, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13583/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
VITALE MASSIMO ) CORSO AM OC C.F._1
APRILE 165 90100 PALERMO;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
AR NC , elettivamente domiciliato in P.ZZA G. VERDI N. 35
90047 PARTINICO presso il difensore avv. AR NC
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4
LANDA SALVATORE, elettivamente domiciliato in CORSO DEI MILLE, 279 90047
PARTINICO presso il difensore avv. LANDA SALVATORE
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._5 patrocinio dell'avv. LANDA SALVATORE , elettivamente domiciliato in CORSO DEI
MILLE, 279 90047 PARTINICO presso il difensore avv. LANDA SALVATORE
CONVENUTO/I
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato in data 14.10.2021 adiva il Parte_1
Tribunale di Palermo e, premesso che il fondo di sua proprietà identificato con le particelle 681 e 561 del foglio 10 catasto terreni Partinico ed alla particella 236 sub 8 del foglio 10 catasto fabbricati Partinico godeva di servitù di acquedotto sul fondo di proprietà di e identificato CP_1 CP_2 Controparte_2
con la particella 236, oggi 237, in cui esisteva un pozzo con riserva idrica, così come statuito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 556/96, che e CP_2
danti causa delle parti in giudizio, prima di dividere Controparte_3
l'appezzamento di terreno ai rispettivi figli e nipoti tramite atti di donazione, avevano costituito un' ulteriore servitù di passaggio di tubi idrici per l'approvvigionamento dell'acqua della diga Jato sull'intero fondo di loro proprietà, in quanto la “Bocchetta” della diga Jato per l'approvvigionamento dell'acqua, per fini agricoli (irrigazione dei campi) insisteva sulla particella 1507 del foglio 10 catasto terreni di Partinico, indivisa tra le parti in causa, che in detta particella 1507 oltre l'autoclave, il serbatoio in materiale plastico vi era anche una cisterna interrata in cemento, per la raccolta d'acqua per fini agricoli, dove veniva convogliata anche l'acqua della “Bocchetta” della diga
Jato, dedotto che i convenuti avevano impedito l'accesso al loro fondo per la manutenzione del pozzo, che vane erano rimaste le richieste bonarie di accesso al fondo, chiedeva di ordinare ai convenuti di permettere l'accesso al fondo al fine di verificare le tubature per l'approvigionamento idrico dei loro fondi e di collegamento tra il pozzo e la particella 1507 , di consentire di porre tutti gli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle tubature, sull'autoclave e sul serbatoio e/o qualsiasi azione idonea a risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico del fondo e del fabbricato oggi di sua proprietà, giusta sentenza n. 556/96 del Tribunale di Palermo sez.
II° civile del 02/02/1996 – 29/02/1996, ponendo fine al disagio patito dal ricorrente ad approvvigionarsi dell'acqua necessaria, sia per la propria abitazione che per l'irrigazione del proprio fondo, con condanna al risarcimento del danno da determinare anche in via equitativa e con vittoria di spese del giudizio.
pagina 3 di 11 Con decreto del 29.10.2021 veniva fissata l'udienza di comparizione.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione CP_1
per mancato esperimento del procedimento di mediazione e nel merito eccepiva l'inopponibilità della sentenza n.556/96, che la servitù non era relativa alla particella
237, ma era stata costituita sulla particella 236 da cui poi erano scaturite le particelle
1504,1505 e 1506, su cui si trovava il pozzo e nel merito evidenziava che CP_4
e danti causa delle odierne parti avevano di fatto eliminato
[...] Controparte_3
la servitù prima di assegnare i terreno ai rispettivi figli e nipoti, individuando forme diverse di approvigionamento idrico del fondo, che la servitù non era determinata nel titolo d'acquisto.
Deduceva, indi, di non aver mai impedito al fratello l'accesso alla particella Pt_1
1507, su cui era ubicato l'ingresso alla corte comune dell'intero edificio condominiale e sulla quale si trova il serbatoio in materiale plastico di proprietà del convenuto posto a servizio del menzionato edificio, né alla particella 240 (di fatto asservita a tutti gli altri fondi).
Contestava la richiesta di risarcimento del danno, chiedeva il rigetto delle domande avverse, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituivano e allegando di essere proprietari di CP_2 Controparte_2
un appezzamento di terreno sito in contrada S. Carlo, agro di Partinico, ricadente nel foglio di mappa 10, riportato oggi alle partt. 1507, 1202, 1203, 1204, 1205 e 1237, che sul fondo indicato al fg. 10, p.lla 1237 (ex 237), insiste un pozzo dal quale attingono l'acqua esclusivamente gli odierni deducenti e sul quale non insiste, e non è mai insistita, alcuna servitù di presa d'acqua e/o di attingimento in favore di terzi.
Eccepiva che il pozzo individuato nella sentenza dal quale attingevano l'acqua i danti causa del ricorrente per condurla ai fondi allo stesso donati, era quello indicato al fg. 10,
p.lla 236 (oggi 1504-1505-1506), con esplicita esclusione della p.lla ex 237 – oggi
1237, come indicato in sentenza, che al pozzo sito nel loro fondo non erano mai state collegate condutture idriche, che il dante causa delle odierne parti al fine di liberare i fondi da servitù aveva realizzato un ulteriore pozzo nell'appezzamento di terreno individuato al fg. 10, p.lla 240, lasciato appositamente in comproprietà ed indiviso a pagina 4 di 11 tutte le parti del presente giudizio, e ciò per destinazione del buon padre di famiglia.
Chiedevano di ritenere e dichiarare che non ha alcun titolo prediale e/o Parte_1
dominicale che legittimi l'esercizio di una servitù di presa d'acqua e/o di attingimento sul pozzo indicato al fg. 10, p.lla 1237 (ex 237) di proprietà dei resistenti, gradatamente il rigetto di tutte le domande del ricorrente, con condanna del resistente ex art. 96 cpc per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, configurandosi in tale ipotesi i presupposti della responsabilità processuale aggravata in quanto species del più ampio
genus previsto ex art. 2043 c.c.., con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 12.04.2022 veniva fissata l'udienza ai sensi dell'art.183 cpc.
Istruita la causa a mezzo ctu ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice è volta ad accertare il diritto alla manutenzione delle condutture idriche relative alla servitù di acquedotto costituita in favore del fondo di proprietà del suo dante causa in forza della sentenza n. 556/96.
I convenuti hanno eccepito l'assenza del titolo di acquisto della prefata servitù e la non corretta individuazione della particella in cui insisterebbe il pozzo asservito al fondo di proprietà attrice.
Invero, in materia di servitù di acquedotto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale servitù “postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio predisposte dall'unico proprietario preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6592 del 05/04/2016). Deve trattarsi di opere stabili ed apparenti, in quanto la loro concreta consistenza, valutata all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi all'unico proprietario, serve a rendere certi
e manifesti il contenuto e le modalità di esercizio della servitù, essendo invece irrilevanti le successive modifiche di esse (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11348 del
17/06/2004).
Fatte le superiori premesse, parte ricorrente ha allegato che il diritto di servitù del proprio fondo è stato accertato con sentenza n. 559/96 emessa dal Tribunale di Palermo
e per destinazione del padre di famiglia dai comuni dante causa.
pagina 5 di 11 La domanda di parte attrice è infondata per i motivi che seguono.
Dall'esame della sentenza citata a fondamento del diritto di servitù di acquedotto si evince nella parte dispositiva della sentenza n. 559/96 che il Tribunale di Palermo ha statuito in favore dei fondi di proprietà e nei CP_2 Controparte_3
confronti di , , Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e : “ dichiara validamente costituita la servitù di
[...] Controparte_8
acquedotto per l'adduzione dell'acqua dal pozzo sito nella part. 236 agli altri fondi di
proprietà degli attori indicati nell'atto di transazione 26.7.1984 ,e per l'effetto, dichiara che gli attori hanno diritto di ispezionare la condotta idrica, di sostituire tubi e di compiere le opere necessarie per la conservazione della servitù” .
In particolare, la sentenza n.559/96 rimanda per l'individuazione della servitù che parte ricorrente intende oggi rivendicare ad un atto di transazione del 26.07.1984 al fine di individuare i fondi di proprietà degli attori, dante causa delle odierne parti, in favore dei quali è stata costituita la servitù di acquedotto che dalla particella 236 ove è ubicato un pozzo attraversa i fondi dei convenuti fino al fondo di sua proprietà.
Parte ricorrente non ha però prodotto l'atto di transazione del 26.07.1984 indicato in sentenza e, dunque, non ha provato che la proprietà del fondo acquistata da SS
EL e TA CI sia servita dalla servitù di acquedotto.
Tale circostanza, invero, non emerge neanche dalla ctu espletata.
Infatti, il ctu ing. le cui conclusioni per logicità e coerenza sono Persona_1
pienamente condivise da questo decidente anche alla luce della produzione fotografica e planimetrica prodotta, ha accertato che dal pozzo, denominato “A” individuato nella sentenza che insiste nella attuale particella 1504, già p.lla 236, al Fg n°10 NCT del
Comune di Partinico, invero non risultano dipartenti condutture e/o impianti che consentano di addurre dell'acqua - sia al contiguo fabbricato, che si eleva nella p.lla 236
- Fg n°10 NCT del Comune di Partinico di cui ai sub 1-10, sia nelle restanti particelle di proprietà delle parti.
Il citato pozzo posizionato nella particella 1504, già p.lla 236, non appare collegato ad alcuna conduttura/impianto e quindi nessun giovamento comporta, in atto, agli immobili contigui e cioè appartamenti e terreni di proprietà delle parti, se non con un pagina 6 di 11 eventuale diretto attingimento manuale operato autonomamente.
Non vi è, dunque, prova di quanto allegato da parte ricorrente, anzi è stato accertato che non vi è alcuna conduttura che dipartendo dal pozzo attraversa i fondi dei convenuti fino a raggiungere il fondo di parte ricorrente, ai quali lo stesso chiede di accedere per effettuare opere di manutenzione.
Inoltre, il ctu ha accertato che l'approvvigionamento d'acqua al fabbricato che sorge nella p.lla 236 al fg n°10 NCT del Comune di Partinico nei distinti sub da n.1 a n.11,
quali: appartamenti piano primo e secondo - magazzini/deposito piano terra oltre corte e bene comuni non censibili, viene assicurato da un separato recipiente, in PVC, da 1500
litri, di proprietà del resistente , poggiato nella spazio antistante, lato CP_1
sud, ove insiste altresì una autoclave ed una cisterna interrata.
Il ctu ha, dunque, concluso che il pozzo d'acqua denominato “A” in atto, ma sembra anche in passato e verosimilmente dal momento della sua realizzazione, non sia stato mai utilizzato funzionalmente, in quanto non dotato dei necessari collegamenti e/o impianti per lo scopo.
Non vi è prova della presenza di opere stabili ed apparenti che all'atto di cessazione dell'appartenenza di due fondi all'unico proprietario renda certi e manifesti il contenuto e le modalità di esercizio della servitù.
E non v'è dubbio che tale onere era a carico del ricorrente e che questo non è stato assolto.
Va, indi, disattesa la domanda del ricorrente volta ad accertare il diritto a manutenere le condutture idriche che dipartendo dalla particella 236 porterebbero acqua ai fondi di sua proprietà.
Ed ancora, parte ricorrente ha allegato che e , danti CP_2 Controparte_3 causa delle parti in giudizio, prima di dividere l'appezzamento di terreno ai rispettivi figli e nipoti tramite atti di donazione, avevano costituito un' ulteriore servitù di passaggio di tubi idrici per l'approvvigionamento dell'acqua della diga Jato sull'intero fondo di loro proprietà, in quanto la “Bocchetta” della diga Jato per l'approvvigionamento dell'acqua, per fini agricoli (irrigazione dei campi) insisteva sulla particella 1507 del foglio 10 catasto terreni di Partinico, indivisa tra le parti in causa, pagina 7 di 11 che in detta particella 1507 oltre l'autoclave, il serbatoio in materiale plastico vi era anche una cisterna interrata in cemento, per la raccolta d'acqua per fini agricoli, dove veniva convogliata anche l'acqua della “Bocchetta” della diga Jato.
Parte ricorrente ha chiesto di accedere al fondo dei convenuti per manutenere le condutture idriche che dal pozzo sito nella particella 1507 approvvigionano il fondo di sua proprietà.
In proposito, il ctu ha accertato che oltrepassando il cancello, come espletato nel corso dell'accesso, ci si immette nella porzione comune ovvero in una stradella parzialmente cementata, quale particella 1507 dove si riscontra a sinistra il costruito, mentre a destra vi si trova poggiato sul terreno un serbatoio, in PVC di 1500 litri (individuato con tratto di colore giallo- v foto), alimentato d'acqua dalla ditta confinante, cioè dal lotto di terreno individuato dalla p.lla 1237 fg 10 (gia p.lla 237) del NCT di Partinico, cui insiste la Società Cerealtrading srl., a mezzo di condutture idriche sottotraccia. Il citato recipiente d'acqua serve i distinti immobili di cui si compone il prefato fabbricato.
Non vi è prova dell'esistenza di una servitù di acquedotto che dalla cisterna posta nella particella 1507 diparta una conduttura idrica che faccia confluire acqua nel fondo di proprietà di parte attrice, individuato al catasto del Comune di Partinico al n. alle p.lle
681-561-243-564- oltre villino.
Anzi, il ctu ha accertato che nella comune particella 240 (terreno) insiste altro (cfr .da
Tav. “1” a Tav.”9”) pozzo denominato “B” da cui attinge l'acqua direttamente l'odierno ricorrente a mezzo di sistema di condutture e pompe collocate all'interno della p.lla 681 detto ultimo pozzo “B, che insiste nella comune particella in 240 del medesimo foglio
10 - NCT del Comune di Partinico, alimenta la proprietà del ricorrente in ragione dell'impianto di attingimento e adduzione insistente all'interno della proprietà del ricorrente medesimo.
Per mera completezza di tale pozzo non si fa cenno nella indicata sentenza n. 559/96,
allegata agli atti ed oggetto di riscontro.
Ne consegue che non vi è prova della circostanza allegata da parte ricorrente circa il disagio patito dal ricorrente ad approvvigionarsi dell'acqua necessaria, sia per la propria abitazione che per l'irrigazione del proprio fondo.
pagina 8 di 11 Da qui, il rigetto della domanda di risarcimento de danno formulata dal ricorrente nei confronti dei convenuti.
Le domande del ricorrente vanno perciò rigettate.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 5.200,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte ricorrente, così come le spese della ctu, liquidate con decreto del 24.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta le domande del ricorrente;
liquida le spese del giudizio di in € 2552,00, oltre iva cpa e rimborso CP_1
spese generali come per legge e condanna parte ricorrente a rifondere CP_1
delle spese come liquidate;
liquida le spese del giudizio di e in € 3317,60, oltre CP_2 Controparte_2
iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare ai predetti convenuti le spese come liquidate;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu, liquidate con decreto del 24.03.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 11 pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13583/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 24 marzo 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. e l'avv. VITALE MASSIMO ( ) CORSO Parte_1 C.F._1
AM OC APRILE 165 90100 PALERMO;
Per l'avv. AR NC , Controparte_1 Per l'avv. LANDA SALVATORE , Controparte_2 Per l'avv. LANDA SALVATORE , Controparte_2
Tutti i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,50, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13583/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
VITALE MASSIMO ) CORSO AM OC C.F._1
APRILE 165 90100 PALERMO;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
AR NC , elettivamente domiciliato in P.ZZA G. VERDI N. 35
90047 PARTINICO presso il difensore avv. AR NC
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4
LANDA SALVATORE, elettivamente domiciliato in CORSO DEI MILLE, 279 90047
PARTINICO presso il difensore avv. LANDA SALVATORE
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._5 patrocinio dell'avv. LANDA SALVATORE , elettivamente domiciliato in CORSO DEI
MILLE, 279 90047 PARTINICO presso il difensore avv. LANDA SALVATORE
CONVENUTO/I
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc depositato in data 14.10.2021 adiva il Parte_1
Tribunale di Palermo e, premesso che il fondo di sua proprietà identificato con le particelle 681 e 561 del foglio 10 catasto terreni Partinico ed alla particella 236 sub 8 del foglio 10 catasto fabbricati Partinico godeva di servitù di acquedotto sul fondo di proprietà di e identificato CP_1 CP_2 Controparte_2
con la particella 236, oggi 237, in cui esisteva un pozzo con riserva idrica, così come statuito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 556/96, che e CP_2
danti causa delle parti in giudizio, prima di dividere Controparte_3
l'appezzamento di terreno ai rispettivi figli e nipoti tramite atti di donazione, avevano costituito un' ulteriore servitù di passaggio di tubi idrici per l'approvvigionamento dell'acqua della diga Jato sull'intero fondo di loro proprietà, in quanto la “Bocchetta” della diga Jato per l'approvvigionamento dell'acqua, per fini agricoli (irrigazione dei campi) insisteva sulla particella 1507 del foglio 10 catasto terreni di Partinico, indivisa tra le parti in causa, che in detta particella 1507 oltre l'autoclave, il serbatoio in materiale plastico vi era anche una cisterna interrata in cemento, per la raccolta d'acqua per fini agricoli, dove veniva convogliata anche l'acqua della “Bocchetta” della diga
Jato, dedotto che i convenuti avevano impedito l'accesso al loro fondo per la manutenzione del pozzo, che vane erano rimaste le richieste bonarie di accesso al fondo, chiedeva di ordinare ai convenuti di permettere l'accesso al fondo al fine di verificare le tubature per l'approvigionamento idrico dei loro fondi e di collegamento tra il pozzo e la particella 1507 , di consentire di porre tutti gli atti di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle tubature, sull'autoclave e sul serbatoio e/o qualsiasi azione idonea a risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico del fondo e del fabbricato oggi di sua proprietà, giusta sentenza n. 556/96 del Tribunale di Palermo sez.
II° civile del 02/02/1996 – 29/02/1996, ponendo fine al disagio patito dal ricorrente ad approvvigionarsi dell'acqua necessaria, sia per la propria abitazione che per l'irrigazione del proprio fondo, con condanna al risarcimento del danno da determinare anche in via equitativa e con vittoria di spese del giudizio.
pagina 3 di 11 Con decreto del 29.10.2021 veniva fissata l'udienza di comparizione.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione CP_1
per mancato esperimento del procedimento di mediazione e nel merito eccepiva l'inopponibilità della sentenza n.556/96, che la servitù non era relativa alla particella
237, ma era stata costituita sulla particella 236 da cui poi erano scaturite le particelle
1504,1505 e 1506, su cui si trovava il pozzo e nel merito evidenziava che CP_4
e danti causa delle odierne parti avevano di fatto eliminato
[...] Controparte_3
la servitù prima di assegnare i terreno ai rispettivi figli e nipoti, individuando forme diverse di approvigionamento idrico del fondo, che la servitù non era determinata nel titolo d'acquisto.
Deduceva, indi, di non aver mai impedito al fratello l'accesso alla particella Pt_1
1507, su cui era ubicato l'ingresso alla corte comune dell'intero edificio condominiale e sulla quale si trova il serbatoio in materiale plastico di proprietà del convenuto posto a servizio del menzionato edificio, né alla particella 240 (di fatto asservita a tutti gli altri fondi).
Contestava la richiesta di risarcimento del danno, chiedeva il rigetto delle domande avverse, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituivano e allegando di essere proprietari di CP_2 Controparte_2
un appezzamento di terreno sito in contrada S. Carlo, agro di Partinico, ricadente nel foglio di mappa 10, riportato oggi alle partt. 1507, 1202, 1203, 1204, 1205 e 1237, che sul fondo indicato al fg. 10, p.lla 1237 (ex 237), insiste un pozzo dal quale attingono l'acqua esclusivamente gli odierni deducenti e sul quale non insiste, e non è mai insistita, alcuna servitù di presa d'acqua e/o di attingimento in favore di terzi.
Eccepiva che il pozzo individuato nella sentenza dal quale attingevano l'acqua i danti causa del ricorrente per condurla ai fondi allo stesso donati, era quello indicato al fg. 10,
p.lla 236 (oggi 1504-1505-1506), con esplicita esclusione della p.lla ex 237 – oggi
1237, come indicato in sentenza, che al pozzo sito nel loro fondo non erano mai state collegate condutture idriche, che il dante causa delle odierne parti al fine di liberare i fondi da servitù aveva realizzato un ulteriore pozzo nell'appezzamento di terreno individuato al fg. 10, p.lla 240, lasciato appositamente in comproprietà ed indiviso a pagina 4 di 11 tutte le parti del presente giudizio, e ciò per destinazione del buon padre di famiglia.
Chiedevano di ritenere e dichiarare che non ha alcun titolo prediale e/o Parte_1
dominicale che legittimi l'esercizio di una servitù di presa d'acqua e/o di attingimento sul pozzo indicato al fg. 10, p.lla 1237 (ex 237) di proprietà dei resistenti, gradatamente il rigetto di tutte le domande del ricorrente, con condanna del resistente ex art. 96 cpc per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, configurandosi in tale ipotesi i presupposti della responsabilità processuale aggravata in quanto species del più ampio
genus previsto ex art. 2043 c.c.., con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 12.04.2022 veniva fissata l'udienza ai sensi dell'art.183 cpc.
Istruita la causa a mezzo ctu ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
La domanda di parte attrice è volta ad accertare il diritto alla manutenzione delle condutture idriche relative alla servitù di acquedotto costituita in favore del fondo di proprietà del suo dante causa in forza della sentenza n. 556/96.
I convenuti hanno eccepito l'assenza del titolo di acquisto della prefata servitù e la non corretta individuazione della particella in cui insisterebbe il pozzo asservito al fondo di proprietà attrice.
Invero, in materia di servitù di acquedotto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale servitù “postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio predisposte dall'unico proprietario preesistano al momento in cui il fondo viene diviso fra più proprietari (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6592 del 05/04/2016). Deve trattarsi di opere stabili ed apparenti, in quanto la loro concreta consistenza, valutata all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi all'unico proprietario, serve a rendere certi
e manifesti il contenuto e le modalità di esercizio della servitù, essendo invece irrilevanti le successive modifiche di esse (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11348 del
17/06/2004).
Fatte le superiori premesse, parte ricorrente ha allegato che il diritto di servitù del proprio fondo è stato accertato con sentenza n. 559/96 emessa dal Tribunale di Palermo
e per destinazione del padre di famiglia dai comuni dante causa.
pagina 5 di 11 La domanda di parte attrice è infondata per i motivi che seguono.
Dall'esame della sentenza citata a fondamento del diritto di servitù di acquedotto si evince nella parte dispositiva della sentenza n. 559/96 che il Tribunale di Palermo ha statuito in favore dei fondi di proprietà e nei CP_2 Controparte_3
confronti di , , Parte_2 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e : “ dichiara validamente costituita la servitù di
[...] Controparte_8
acquedotto per l'adduzione dell'acqua dal pozzo sito nella part. 236 agli altri fondi di
proprietà degli attori indicati nell'atto di transazione 26.7.1984 ,e per l'effetto, dichiara che gli attori hanno diritto di ispezionare la condotta idrica, di sostituire tubi e di compiere le opere necessarie per la conservazione della servitù” .
In particolare, la sentenza n.559/96 rimanda per l'individuazione della servitù che parte ricorrente intende oggi rivendicare ad un atto di transazione del 26.07.1984 al fine di individuare i fondi di proprietà degli attori, dante causa delle odierne parti, in favore dei quali è stata costituita la servitù di acquedotto che dalla particella 236 ove è ubicato un pozzo attraversa i fondi dei convenuti fino al fondo di sua proprietà.
Parte ricorrente non ha però prodotto l'atto di transazione del 26.07.1984 indicato in sentenza e, dunque, non ha provato che la proprietà del fondo acquistata da SS
EL e TA CI sia servita dalla servitù di acquedotto.
Tale circostanza, invero, non emerge neanche dalla ctu espletata.
Infatti, il ctu ing. le cui conclusioni per logicità e coerenza sono Persona_1
pienamente condivise da questo decidente anche alla luce della produzione fotografica e planimetrica prodotta, ha accertato che dal pozzo, denominato “A” individuato nella sentenza che insiste nella attuale particella 1504, già p.lla 236, al Fg n°10 NCT del
Comune di Partinico, invero non risultano dipartenti condutture e/o impianti che consentano di addurre dell'acqua - sia al contiguo fabbricato, che si eleva nella p.lla 236
- Fg n°10 NCT del Comune di Partinico di cui ai sub 1-10, sia nelle restanti particelle di proprietà delle parti.
Il citato pozzo posizionato nella particella 1504, già p.lla 236, non appare collegato ad alcuna conduttura/impianto e quindi nessun giovamento comporta, in atto, agli immobili contigui e cioè appartamenti e terreni di proprietà delle parti, se non con un pagina 6 di 11 eventuale diretto attingimento manuale operato autonomamente.
Non vi è, dunque, prova di quanto allegato da parte ricorrente, anzi è stato accertato che non vi è alcuna conduttura che dipartendo dal pozzo attraversa i fondi dei convenuti fino a raggiungere il fondo di parte ricorrente, ai quali lo stesso chiede di accedere per effettuare opere di manutenzione.
Inoltre, il ctu ha accertato che l'approvvigionamento d'acqua al fabbricato che sorge nella p.lla 236 al fg n°10 NCT del Comune di Partinico nei distinti sub da n.1 a n.11,
quali: appartamenti piano primo e secondo - magazzini/deposito piano terra oltre corte e bene comuni non censibili, viene assicurato da un separato recipiente, in PVC, da 1500
litri, di proprietà del resistente , poggiato nella spazio antistante, lato CP_1
sud, ove insiste altresì una autoclave ed una cisterna interrata.
Il ctu ha, dunque, concluso che il pozzo d'acqua denominato “A” in atto, ma sembra anche in passato e verosimilmente dal momento della sua realizzazione, non sia stato mai utilizzato funzionalmente, in quanto non dotato dei necessari collegamenti e/o impianti per lo scopo.
Non vi è prova della presenza di opere stabili ed apparenti che all'atto di cessazione dell'appartenenza di due fondi all'unico proprietario renda certi e manifesti il contenuto e le modalità di esercizio della servitù.
E non v'è dubbio che tale onere era a carico del ricorrente e che questo non è stato assolto.
Va, indi, disattesa la domanda del ricorrente volta ad accertare il diritto a manutenere le condutture idriche che dipartendo dalla particella 236 porterebbero acqua ai fondi di sua proprietà.
Ed ancora, parte ricorrente ha allegato che e , danti CP_2 Controparte_3 causa delle parti in giudizio, prima di dividere l'appezzamento di terreno ai rispettivi figli e nipoti tramite atti di donazione, avevano costituito un' ulteriore servitù di passaggio di tubi idrici per l'approvvigionamento dell'acqua della diga Jato sull'intero fondo di loro proprietà, in quanto la “Bocchetta” della diga Jato per l'approvvigionamento dell'acqua, per fini agricoli (irrigazione dei campi) insisteva sulla particella 1507 del foglio 10 catasto terreni di Partinico, indivisa tra le parti in causa, pagina 7 di 11 che in detta particella 1507 oltre l'autoclave, il serbatoio in materiale plastico vi era anche una cisterna interrata in cemento, per la raccolta d'acqua per fini agricoli, dove veniva convogliata anche l'acqua della “Bocchetta” della diga Jato.
Parte ricorrente ha chiesto di accedere al fondo dei convenuti per manutenere le condutture idriche che dal pozzo sito nella particella 1507 approvvigionano il fondo di sua proprietà.
In proposito, il ctu ha accertato che oltrepassando il cancello, come espletato nel corso dell'accesso, ci si immette nella porzione comune ovvero in una stradella parzialmente cementata, quale particella 1507 dove si riscontra a sinistra il costruito, mentre a destra vi si trova poggiato sul terreno un serbatoio, in PVC di 1500 litri (individuato con tratto di colore giallo- v foto), alimentato d'acqua dalla ditta confinante, cioè dal lotto di terreno individuato dalla p.lla 1237 fg 10 (gia p.lla 237) del NCT di Partinico, cui insiste la Società Cerealtrading srl., a mezzo di condutture idriche sottotraccia. Il citato recipiente d'acqua serve i distinti immobili di cui si compone il prefato fabbricato.
Non vi è prova dell'esistenza di una servitù di acquedotto che dalla cisterna posta nella particella 1507 diparta una conduttura idrica che faccia confluire acqua nel fondo di proprietà di parte attrice, individuato al catasto del Comune di Partinico al n. alle p.lle
681-561-243-564- oltre villino.
Anzi, il ctu ha accertato che nella comune particella 240 (terreno) insiste altro (cfr .da
Tav. “1” a Tav.”9”) pozzo denominato “B” da cui attinge l'acqua direttamente l'odierno ricorrente a mezzo di sistema di condutture e pompe collocate all'interno della p.lla 681 detto ultimo pozzo “B, che insiste nella comune particella in 240 del medesimo foglio
10 - NCT del Comune di Partinico, alimenta la proprietà del ricorrente in ragione dell'impianto di attingimento e adduzione insistente all'interno della proprietà del ricorrente medesimo.
Per mera completezza di tale pozzo non si fa cenno nella indicata sentenza n. 559/96,
allegata agli atti ed oggetto di riscontro.
Ne consegue che non vi è prova della circostanza allegata da parte ricorrente circa il disagio patito dal ricorrente ad approvvigionarsi dell'acqua necessaria, sia per la propria abitazione che per l'irrigazione del proprio fondo.
pagina 8 di 11 Da qui, il rigetto della domanda di risarcimento de danno formulata dal ricorrente nei confronti dei convenuti.
Le domande del ricorrente vanno perciò rigettate.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 5.200,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte ricorrente, così come le spese della ctu, liquidate con decreto del 24.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta le domande del ricorrente;
liquida le spese del giudizio di in € 2552,00, oltre iva cpa e rimborso CP_1
spese generali come per legge e condanna parte ricorrente a rifondere CP_1
delle spese come liquidate;
liquida le spese del giudizio di e in € 3317,60, oltre CP_2 Controparte_2
iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare ai predetti convenuti le spese come liquidate;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu, liquidate con decreto del 24.03.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
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