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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.6418/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 14 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 26/11/2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data) si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli avv.ti CRISTIANO PENNACCHIA e ALFONSINA DI CATERINO Parte_1 hanno concluso come da nota depositata in data 23/12/2024 per l'avv. FRANCESCO Controparte_1
MACCARONE ha concluso come da nota depositata in data 13/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:25 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6418/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6418/2021 R.G. promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti CRISTIANO PENNACCHIA e ALFONSINA DI CATERINO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina (LT), Via Diaz, n.14, giusta procura in calce telematicamente depositata in atti;
attore contro
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Responsabile Unità Contenzioso e Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'avv.
FRANCESCO MACCARONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM),
Corso Vittorio Emanuele II civ. n. 173, giusta procura alle liti telematicamente depositata;
convenuta
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio – Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale – la Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
a) accertare e dichiarare la nullità di tutte le operazioni di investimento eseguite dall'istituto convenuto, per mezzo della gestione surrettizia del PF , in assenza di alcuna Controparte_2 autorizzazione dell'attore stesso ed in assenza di un contratto quadro relativo agli investimenti finanziari ed accessori da stipularsi in forma scritta a pena di nullità ex art. 23 TUF;
b) condannare per l'effetto, l'istituto convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore dell'attore, di tutti gli importi originariamente conferiti ed utilizzati arbitrariamente ai fini degli investimenti di cui trattasi, maggiorati degli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
c) condannare altresì l'istituto convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, non solo di natura patrimoniale, ma attinenti anche al c.d. danno esistenziale, in ragione delle preoccupazioni insorte e del torto subito. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in via antistataria.”.
A fondamento della domanda, l'attore, premettendo di aver acceso, in data 14.4.1999, presso la Filiale di Formia (LT) del il conto corrente n. 00860057, ivi versandovi la somma Controparte_3 complessiva di £ 160.000.000, ha dedotto di aver successivamente riscontrato la sussistenza di una serie di addebiti, non autorizzati, per l'acquisto di strumenti finanziari e che, a fronte di ciò, aveva richiesto alla copia della documentazione relativa ai predetti rapporti d'investimento, senza CP_4 purtuttavia, ottenere, se non in parte, quanto richiesto.
Tanto premesso, il correntista, negando la sussistenza di alcun accordo scritto inter partes, ritenendo, dunque, le operazioni di investimento eseguite dalla nulle ex art. 23 T.U.F., ha insistito per CP_4
l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
La convenuta tempestivamente Controparte_1 costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/2/2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, così giudicare: - in via preliminare e/o pregiudiziale: a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere e delle do-mande tutte proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
b) accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva Controparte_1 in capo a per quanto esposto in atti;
- in via Controparte_5 principale, nel merito: accertare e dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_5 per quanto esposto in atti;
Con vittoria di spese e diritti di causa.”, instando, in via istruttoria, per la reiezione della richiesta ex adverso di c.t.u., in quanto generica, inammissibile ed irrilevante.
Denegata dal precedente G.I. l'istanza attorea di chiamata in causa della Controparte_6 indicata dalla convenuta quale legittimata passiva della domanda attorea, concessi i termini istruttori, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato ai precedenti a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a
10 giorni prima. La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Assorbente e dirimente, ai fini della presente statuizione, è la fondata eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Istituto di credito convenuto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Ciò posto, nel caso di specie, acclarato che l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c. introdotta dall'attore nell'odierno giudizio è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, è opportuno verificare la decorrenza del cd. dies a quo.
A tale proposito, l'attore ha asserito di aver effettuato, rispettivamente nelle date del 4.04.1999 e del
20.01.2000 (all.ti nn. 2 e 3 di parte attrice), due versamenti sul c/c sopra menzionato acceso presso l'Istituto di Credito convenuto, l'uno di £ 100.000.000, l'altro di £ 60.000.000, e che le operazioni di investimento eseguite dalla mediante utilizzo delle somme depositate dal cliente, sarebbero CP_4 state da ritenersi nulle, in quanto effettuate in assenza di un contratto quadro.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, il contratto relativo ai servizi di investimento ed accessori sottoscritto in data 4.6.2001 (all. 9, attoreo) non avrebbe potuto essere qualificato come contratto quadro, trattandosi di un documento meramente informativo, generico, privo della profilatura del cliente, delle attestazioni in merito all'espletamento degli obblighi informativi a carico della Banca ex art. 21 T.U.F. e della facoltà di recesso ex art. 30 T.U.F., il che lo avrebbe legittimato a ripetere le somme in parola.
Secondo il consolidato e costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la prescrizione del diritto alla restituzione di somme di denaro corrisposte in base a un titolo contrattuale affetto da nullità inizia a decorrere dal momento in cui è stata eseguita la prestazione che si assume sine titulo: “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso”
(Cass. 15.2.2023, n.4670; ex multis: Cass. 26.5.2020, n.9719; Cass. 13.6.2019, n.15895; Cass.
30.5.2019, n.14758; Cass. 15.7.2011, n.15669; App. Caltanissetta 1.9.2023, n.301).
È stato altresì statuito che, nelle azioni restitutorie e di risarcimento del danno derivanti da operazioni di intermediazione finanziaria, il dies a quo di decorrenza della prescrizione non può che essere identificato nella data di compimento dell'operazione, tenuto conto che individuare un diverso dies a quo, come, ad esempio, quello relativo al momento in cui il danno si sarebbe effettivamente prodotto nella sfera patrimoniale dell'investitore, risulterebbe estremamente complicato ed incerto: “la data delle operazioni di investimento è l'unica in grado di offrire una certezza;
se la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il momento in cui l'investitore ha avuto consapevolezza della minusvalenza dei prodotti finanziari acquistati o con il momento in cui tali prodotti sono stati disinvestiti cristallizzando le perdite, non vi sarebbe alcuna certezza, atteso che i prodotti finanziari subiscono periodiche oscillazioni in positivo o in negativo, ragion per cui verrebbe sostanzialmente rimessa all'arbitrio dell'investitore l'individuazione della data di decorrenza della prescrizione”
(App. Caltanissetta 1.9.2023, n.301, che richiama precedente del Trib. Napoli n.1511/2023).
Nel caso di specie, il dies a quo per il decorso di detta prescrizione coincide con la data di ogni singolo pagamento eseguito dall'attore, quindi, con espresso riferimento ai due versamenti di Lit.
100.000.000 e Lit. 60.000.000, in data 14.04.1999, per il primo, e il 20.01.2000, per il secondo (all.ti nn. 2 e 3 di parte attrice).
Il diritto di natura risarcitoria azionato dall'attore è, pertanto, interamente prescritto per decorrenza del termine di decennale di prescrizione, interamente maturata in data 20.01.2010.
Assenti, invero, atti di interruzione del decorso prescrizionale, posto che la prima missiva, a firma procuratore attoreo, avv. Cristiano Pennacchia, reca la data del 18.07.2019 (all.to n. 5 del fascicolo di parte attrice), allorquando il termine di prescrizione era già abbondantemente decorso.
Parimenti non coglie nel segno l'assunto di parte attrice, la quale, invocando l'art. 2035 c.c., ha affermato di essere stata posta nella condizione di esercitare il proprio diritto «soltanto allorquando
l'istituto, con missiva del 13.01.2020, dietro richiesta e sollecitazione dello scrivente procuratore, inviava a questi “il contratto quadro sottoscritto dal Sig. in data 04.06.2001” (all.ti Parte_1 nn. 8 e 9 atto di citazione).» (vd. p. 1, memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.).
Trattasi, invero, di documentazione che il cliente – attore avrebbe potuto procurarsi agevolmente ex se, anche in ragione dell'art. 117 T.U.B., secondo cui un esemplare del contratto è consegnato al cliente e, in ogni caso, quest'ultimo in qualsiasi momento può richiedere alla banca ex art. 119 T.U.B.
“copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda attorea di ripetizione ex art. 2033 c.c. è da ritenersi prescritta e va, pertanto, respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e della statuizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 14 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 26/11/2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data) si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli avv.ti CRISTIANO PENNACCHIA e ALFONSINA DI CATERINO Parte_1 hanno concluso come da nota depositata in data 23/12/2024 per l'avv. FRANCESCO Controparte_1
MACCARONE ha concluso come da nota depositata in data 13/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:25 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6418/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6418/2021 R.G. promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti CRISTIANO PENNACCHIA e ALFONSINA DI CATERINO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina (LT), Via Diaz, n.14, giusta procura in calce telematicamente depositata in atti;
attore contro
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Responsabile Unità Contenzioso e Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'avv.
FRANCESCO MACCARONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM),
Corso Vittorio Emanuele II civ. n. 173, giusta procura alle liti telematicamente depositata;
convenuta
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio – Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale – la Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
a) accertare e dichiarare la nullità di tutte le operazioni di investimento eseguite dall'istituto convenuto, per mezzo della gestione surrettizia del PF , in assenza di alcuna Controparte_2 autorizzazione dell'attore stesso ed in assenza di un contratto quadro relativo agli investimenti finanziari ed accessori da stipularsi in forma scritta a pena di nullità ex art. 23 TUF;
b) condannare per l'effetto, l'istituto convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore dell'attore, di tutti gli importi originariamente conferiti ed utilizzati arbitrariamente ai fini degli investimenti di cui trattasi, maggiorati degli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
c) condannare altresì l'istituto convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, non solo di natura patrimoniale, ma attinenti anche al c.d. danno esistenziale, in ragione delle preoccupazioni insorte e del torto subito. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in via antistataria.”.
A fondamento della domanda, l'attore, premettendo di aver acceso, in data 14.4.1999, presso la Filiale di Formia (LT) del il conto corrente n. 00860057, ivi versandovi la somma Controparte_3 complessiva di £ 160.000.000, ha dedotto di aver successivamente riscontrato la sussistenza di una serie di addebiti, non autorizzati, per l'acquisto di strumenti finanziari e che, a fronte di ciò, aveva richiesto alla copia della documentazione relativa ai predetti rapporti d'investimento, senza CP_4 purtuttavia, ottenere, se non in parte, quanto richiesto.
Tanto premesso, il correntista, negando la sussistenza di alcun accordo scritto inter partes, ritenendo, dunque, le operazioni di investimento eseguite dalla nulle ex art. 23 T.U.F., ha insistito per CP_4
l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
La convenuta tempestivamente Controparte_1 costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/2/2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, così giudicare: - in via preliminare e/o pregiudiziale: a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere e delle do-mande tutte proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
b) accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva Controparte_1 in capo a per quanto esposto in atti;
- in via Controparte_5 principale, nel merito: accertare e dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_5 per quanto esposto in atti;
Con vittoria di spese e diritti di causa.”, instando, in via istruttoria, per la reiezione della richiesta ex adverso di c.t.u., in quanto generica, inammissibile ed irrilevante.
Denegata dal precedente G.I. l'istanza attorea di chiamata in causa della Controparte_6 indicata dalla convenuta quale legittimata passiva della domanda attorea, concessi i termini istruttori, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato ai precedenti a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a
10 giorni prima. La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Assorbente e dirimente, ai fini della presente statuizione, è la fondata eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Istituto di credito convenuto, sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Ciò posto, nel caso di specie, acclarato che l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c. introdotta dall'attore nell'odierno giudizio è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, è opportuno verificare la decorrenza del cd. dies a quo.
A tale proposito, l'attore ha asserito di aver effettuato, rispettivamente nelle date del 4.04.1999 e del
20.01.2000 (all.ti nn. 2 e 3 di parte attrice), due versamenti sul c/c sopra menzionato acceso presso l'Istituto di Credito convenuto, l'uno di £ 100.000.000, l'altro di £ 60.000.000, e che le operazioni di investimento eseguite dalla mediante utilizzo delle somme depositate dal cliente, sarebbero CP_4 state da ritenersi nulle, in quanto effettuate in assenza di un contratto quadro.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, il contratto relativo ai servizi di investimento ed accessori sottoscritto in data 4.6.2001 (all. 9, attoreo) non avrebbe potuto essere qualificato come contratto quadro, trattandosi di un documento meramente informativo, generico, privo della profilatura del cliente, delle attestazioni in merito all'espletamento degli obblighi informativi a carico della Banca ex art. 21 T.U.F. e della facoltà di recesso ex art. 30 T.U.F., il che lo avrebbe legittimato a ripetere le somme in parola.
Secondo il consolidato e costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la prescrizione del diritto alla restituzione di somme di denaro corrisposte in base a un titolo contrattuale affetto da nullità inizia a decorrere dal momento in cui è stata eseguita la prestazione che si assume sine titulo: “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso”
(Cass. 15.2.2023, n.4670; ex multis: Cass. 26.5.2020, n.9719; Cass. 13.6.2019, n.15895; Cass.
30.5.2019, n.14758; Cass. 15.7.2011, n.15669; App. Caltanissetta 1.9.2023, n.301).
È stato altresì statuito che, nelle azioni restitutorie e di risarcimento del danno derivanti da operazioni di intermediazione finanziaria, il dies a quo di decorrenza della prescrizione non può che essere identificato nella data di compimento dell'operazione, tenuto conto che individuare un diverso dies a quo, come, ad esempio, quello relativo al momento in cui il danno si sarebbe effettivamente prodotto nella sfera patrimoniale dell'investitore, risulterebbe estremamente complicato ed incerto: “la data delle operazioni di investimento è l'unica in grado di offrire una certezza;
se la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il momento in cui l'investitore ha avuto consapevolezza della minusvalenza dei prodotti finanziari acquistati o con il momento in cui tali prodotti sono stati disinvestiti cristallizzando le perdite, non vi sarebbe alcuna certezza, atteso che i prodotti finanziari subiscono periodiche oscillazioni in positivo o in negativo, ragion per cui verrebbe sostanzialmente rimessa all'arbitrio dell'investitore l'individuazione della data di decorrenza della prescrizione”
(App. Caltanissetta 1.9.2023, n.301, che richiama precedente del Trib. Napoli n.1511/2023).
Nel caso di specie, il dies a quo per il decorso di detta prescrizione coincide con la data di ogni singolo pagamento eseguito dall'attore, quindi, con espresso riferimento ai due versamenti di Lit.
100.000.000 e Lit. 60.000.000, in data 14.04.1999, per il primo, e il 20.01.2000, per il secondo (all.ti nn. 2 e 3 di parte attrice).
Il diritto di natura risarcitoria azionato dall'attore è, pertanto, interamente prescritto per decorrenza del termine di decennale di prescrizione, interamente maturata in data 20.01.2010.
Assenti, invero, atti di interruzione del decorso prescrizionale, posto che la prima missiva, a firma procuratore attoreo, avv. Cristiano Pennacchia, reca la data del 18.07.2019 (all.to n. 5 del fascicolo di parte attrice), allorquando il termine di prescrizione era già abbondantemente decorso.
Parimenti non coglie nel segno l'assunto di parte attrice, la quale, invocando l'art. 2035 c.c., ha affermato di essere stata posta nella condizione di esercitare il proprio diritto «soltanto allorquando
l'istituto, con missiva del 13.01.2020, dietro richiesta e sollecitazione dello scrivente procuratore, inviava a questi “il contratto quadro sottoscritto dal Sig. in data 04.06.2001” (all.ti Parte_1 nn. 8 e 9 atto di citazione).» (vd. p. 1, memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.).
Trattasi, invero, di documentazione che il cliente – attore avrebbe potuto procurarsi agevolmente ex se, anche in ragione dell'art. 117 T.U.B., secondo cui un esemplare del contratto è consegnato al cliente e, in ogni caso, quest'ultimo in qualsiasi momento può richiedere alla banca ex art. 119 T.U.B.
“copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda attorea di ripetizione ex art. 2033 c.c. è da ritenersi prescritta e va, pertanto, respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e della statuizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini