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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/07/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 3908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3908 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Fabrizio Rodin, Michela Cuccu e
Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale al margine del ricorso introduttivo del giudizio
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariantonietta Piras
e Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti per rogito notarile
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per ottenere il pagamento dell'assegno mensile di assistenza conseguente all'omologa del requisito sanitario riconosciuto. CP_ Con decreto di omologa del 13 giugno 2024, notificato all' in data 17 giugno
2024, il ricorrente è stato, infatti, riconosciuto invalido in misura del 76% dalla data pagina 1 di 3 della disposta revisione (17 novembre 2022).
Il ricorrente ha esposto e documentato di avere inviato il modello AP70 il 3 luglio
2024 e che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni per la liquidazione della prestazione e i riferiti vani solleciti telefonici nei confronti dell' , alla data di CP_2 proposizione del ricorso l' non aveva ancora provveduto al riconoscimento del CP_1 diritto de quo, né alla corresponsione della prestazione e degli arretrati.
L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, rappresentando di aver CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione oggetto della presente controversia con provvedimento adottato il 13 febbraio 2025 e di aver conseguentemente erogato la prestazione, ivi compresi gli arretrati, dal successivo mese di marzo.
Ha, quindi, chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, con esclusione di quelle relative alla fase istruttoria.
La parte ricorrente con le note di trattazione per l'udienza dell'8 aprile 2025 ha confermato di aver ricevuto il pagamento della prestazione, ivi compresi gli arretrati e gli interessi maturati, e ha concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo il pieno riconoscimento delle spese di lite, incluse quelle per la fase di trattazione.
Alla luce della documentazione prodotta e della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che l' convenuto ha riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere l'assegno CP_1 mensile di assistenza solo il 13 febbraio 2025 e ha, dunque, erogato la prestazione e i relativi arretrati e interessi solo nel mese di marzo 2024, successivamente al deposito del ricorso introduttivo e ben oltre il termine di 120 giorni dall'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti socio-economici di legge, trasmessa il 3 luglio 2024.
L' deve, quindi, essere condannato alla rifusione in favore della parte CP_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore della prestazione e relativi arretrati
(da € 5.201,00 a € 26.000,00), con riferimento ai valori minimi, stante la serialità ed pagina 2 di 3 estrema semplicità della presente causa e dell'attività difensiva richiesta successivamente all'introduzione.
Il compenso deve essere erogato per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria prevista e così denominata dall'articolo 4, comma 5, lettera c), del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Questa è infatti da corrispondere solo 'quando effettivamente svolta', mentre è evidente che nel caso di specie non si è tenuta, in quanto la causa viene decisa all'esito della prima udienza, senza lo svolgimento di ulteriori attività (cfr. Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e
Cass. n. 21329 del 6.07.2022).
L'articolo 4, comma 5, lettera b), del D.M. citato, infatti comprende nella fase introduttiva, tra l'altro, anche l'esame degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e relativi allegati, l'esame di provvedimenti giudiziari di fissazione della prima udienza e le relative notificazioni e le ulteriori consultazioni con il cliente, mentre l'attività svolta con il deposito del preverbale nel quale sono state precisate le conclusioni rientra pienamente nella fase decisionale prevista dalla successiva lettera d).
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendosi i medesimi dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa, e oltre spese per contributo unificato, se pagato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 29 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 29.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3908 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Fabrizio Rodin, Michela Cuccu e
Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale al margine del ricorso introduttivo del giudizio
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariantonietta Piras
e Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti per rogito notarile
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per ottenere il pagamento dell'assegno mensile di assistenza conseguente all'omologa del requisito sanitario riconosciuto. CP_ Con decreto di omologa del 13 giugno 2024, notificato all' in data 17 giugno
2024, il ricorrente è stato, infatti, riconosciuto invalido in misura del 76% dalla data pagina 1 di 3 della disposta revisione (17 novembre 2022).
Il ricorrente ha esposto e documentato di avere inviato il modello AP70 il 3 luglio
2024 e che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni per la liquidazione della prestazione e i riferiti vani solleciti telefonici nei confronti dell' , alla data di CP_2 proposizione del ricorso l' non aveva ancora provveduto al riconoscimento del CP_1 diritto de quo, né alla corresponsione della prestazione e degli arretrati.
L' convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, rappresentando di aver CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione oggetto della presente controversia con provvedimento adottato il 13 febbraio 2025 e di aver conseguentemente erogato la prestazione, ivi compresi gli arretrati, dal successivo mese di marzo.
Ha, quindi, chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, con esclusione di quelle relative alla fase istruttoria.
La parte ricorrente con le note di trattazione per l'udienza dell'8 aprile 2025 ha confermato di aver ricevuto il pagamento della prestazione, ivi compresi gli arretrati e gli interessi maturati, e ha concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo il pieno riconoscimento delle spese di lite, incluse quelle per la fase di trattazione.
Alla luce della documentazione prodotta e della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che l' convenuto ha riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere l'assegno CP_1 mensile di assistenza solo il 13 febbraio 2025 e ha, dunque, erogato la prestazione e i relativi arretrati e interessi solo nel mese di marzo 2024, successivamente al deposito del ricorso introduttivo e ben oltre il termine di 120 giorni dall'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti socio-economici di legge, trasmessa il 3 luglio 2024.
L' deve, quindi, essere condannato alla rifusione in favore della parte CP_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore della prestazione e relativi arretrati
(da € 5.201,00 a € 26.000,00), con riferimento ai valori minimi, stante la serialità ed pagina 2 di 3 estrema semplicità della presente causa e dell'attività difensiva richiesta successivamente all'introduzione.
Il compenso deve essere erogato per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria prevista e così denominata dall'articolo 4, comma 5, lettera c), del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Questa è infatti da corrispondere solo 'quando effettivamente svolta', mentre è evidente che nel caso di specie non si è tenuta, in quanto la causa viene decisa all'esito della prima udienza, senza lo svolgimento di ulteriori attività (cfr. Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e
Cass. n. 21329 del 6.07.2022).
L'articolo 4, comma 5, lettera b), del D.M. citato, infatti comprende nella fase introduttiva, tra l'altro, anche l'esame degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e relativi allegati, l'esame di provvedimenti giudiziari di fissazione della prima udienza e le relative notificazioni e le ulteriori consultazioni con il cliente, mentre l'attività svolta con il deposito del preverbale nel quale sono state precisate le conclusioni rientra pienamente nella fase decisionale prevista dalla successiva lettera d).
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendosi i medesimi dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa, e oltre spese per contributo unificato, se pagato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 29 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3