Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2025REG.PROV.COLL.
N. 06915/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Mauro Fusco e Amerigo Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - -OMISSIS-, quale legale rappresentante della -OMISSIS-di -OMISSIS- -OMISSIS-, è titolare della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- e successiva licenza suppletiva n.-OMISSIS-, per l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie di mq 464,70 ricadente in -OMISSIS- (-OMISSIS-), località -OMISSIS- allo scopo di adibirla a ristorante/bar.
La predetta area è confinante a sud (direzione mare) con altra area demaniale turistica concessa alla società -OMISSIS-.
2 - -OMISSIS- ha impugnato avanti il Tar per la Campania: a) l’autorizzazione paesaggistica prot. -OMISSIS- con cui il comune di -OMISSIS- – previo parere favorevole della competente soprintendenza - ha approvato un “progetto di rivisitazione” delle strutture amovibili esistenti sull’area in concessione alla -OMISSIS- coi relativi atti presupposti; b) la nota prot. -OMISSIS- con cui il comune ha respinto una istanza di revoca-annullamento del titolo paesaggistico.
2.2 - Con separato ricorso la stessa ha altresì impugnato l’autorizzazione paesaggistica prot. -OMISSIS-, recante rettifica e revoca della autorizzazione paesaggistica del -OMISSIS- e il presupposto parere favorevole della competente soprintendenza.
In sostanza, con la nuova autorizzazione paesaggistica, l’atto ampliativo – che nella precedente “versione” si riferiva al mantenimento delle strutture per il solo periodo della stagione estiva, cioè per 180 giorni con obbligo di rimozione entro il 31 ottobre di ciascun anno – era estesa all’intero anno solare
2.3 - Con un ulteriore ricorso la ricorrente ha impugnato anche i provvedimenti coi quali il comune di -OMISSIS- ha autorizzato la realizzazione dei lavori previsti dal progetto di rivisitazione approvato a fini paesaggistici con l’autorizzazione del -OMISSIS- coi relativi atti presupposti (la licenza suppletiva n. -OMISSIS- e la licenza suppletiva in rettifica del -OMISSIS- e relativi atti presupposti).
3 – Il Tar adito, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato improcedibile il primo e ha accolto gli altri due, annullando gli atti ivi impugnati.
4 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello -OMISSIS- per i motivi di seguito esaminati.
4.1 – Con il primo motivo l’appellante contesta il rigetto da parte del Giudice di primo grado dell’eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente in primo grado.
Al riguardo, l’appellante rileva che nei ricorsi -OMISSIS- ha radicato la propria legittimazione esclusivamente sulla vicinitas dell’area datale in concessione dal Comune di -OMISSIS- con quella interessata dalle autorizzazioni paesaggistiche e dalla concessione demaniale per cui è causa rilasciate dall’appellante.
Per l’appellante, la ricorrente non aveva dedotto alcun danno concreto che gli atti impugnati arrecherebbero ai suoi interessi.
4.2 – Con il secondo motivo parte appellante contesta la sentenza impugnata dove ha ravvisato l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 11 delle N.T.A. del P.T.P. -OMISSIS- perché consentirebbero incrementi volumetrici.
Per l’appellante il lamentato incremento di volumi non sussiste, né sussiste alcuna difformità del progetto assentito rispetto alla normativa dettata dal PRG e dal PTP.
A tal fine evidenzia che l'intervento contestato consiste solo nella sostituzione delle preesistenti strutture dello stabilimento balneare con altre necessarie al suo adeguamento igienico e, segnatamente:
- nell'accorpamento in un unico chiosco di forma rettangolare di mq 35 del preesistente chiosco di forma ottagonale e dell'annesso deposito-WC di mq 25 + 10;
- nella realizzazione di 3 cabine per servizi igienici ciascuna di mq 5 destinati ai disabili, e agli avventori e al personale.
4.3 – L’appellante eccepisce infine che il ricorso di primo grado sia improcedibile perché il provvedimento del Comune del -OMISSIS-ha sospeso la licenza suppletiva, privando la ricorrente in primo grado di interesse alla decisione.
5 – L’appello va accolto.
In via preliminare, va rilevato come la concessione demaniale in favore della ricorrente in primo grado, per quanto dalla stessa affermato in ricorso, sarebbe stata prorogata solo fino al 31.12.2020. Quanto ad ulteriori proroghe, va ricordato che, in base alla giurisprudenza, tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva, laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata - sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale ( cfr. Cons. St. 4481/2024).
Ne deriva che, allo stato, il titolo vantato dalla ricorrente deve ritenersi privo di effetti, essendo così venuto meno, sotto il profilo giuridico, ogni collegamento della ricorrente con l’area posta a confine di quella in concessione all’appellante.
5.1 – Oltre a tale primo dato concretamente idoneo ad escludere l’attuale sussistenza dell’interesse e della legittimazione della ricorrente in primo grado, va dato atto che in base alla giurisprudenza che è andata consolidandosi “ il mero criterio della vicinitas di un fondo o di una abitazione all’area oggetto dell’intervento urbanistico-edilizio non può ex se radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre il ricorrente fornire la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute e all’ambiente ” (Cons. St., 16 aprile 2013, n. 2108).
Ciò precisato, la ricorrente non ha provato la sussistenza di un effettivo pregiudizio alla propria sfera giuridica.
A tal fine non appare sufficiente il richiamo alla relazione tecnica dalla quale emergerebbe che: “ dopo l’allocazione delle strutture in progetto è possibile rilevare il netto peggioramento della visibilità del fronte mare che passa dall’attualità, rispettivamente da tre punti di vista considerati dalla concessione -OMISSIS-, agli stessi punti del nuovo assetto autorizzato, dai 22°, 31° e 37° ai 19°, 26° e 32° lasciando libero solo uno scorcio di fronte mare che passa da mt 17,50 ai mt 13.25”.
In riferimento a tale aspetto, l’appellante ha infatti evidenziato che dalla relazione tecnica asseverata versata in atti il 29.3.2019 e dal grafico di raffronto alla stessa allegato sub. 12 c), la rivisitazione delle modeste opere costituenti lo stabilimento balneare “consente un angolo di vista del fronte mare maggiorato per i concessionari retrostanti e nel nostro caso per -OMISSIS-di -OMISSIS- -OMISSIS- ”
A fronte di tali divergenze non può dirsi provata la sussistenza di un pregiudizio a danno della ricorrente in primo grado.
5.2 - Al riguardo, fermo il dato per cui era la ricorrente ha dover dimostrare la sussistenza di un effettivo pregiudizio, va osservato che l’assenza di questo appare confermata dalla modesta entità delle opere, tenuto conto che gli interventi che possono astrattamente rilevare sotto il profilo della visuale sono rappresentati: dall'accorpamento in un unico chiosco di forma rettangolare di mq 35 del preesistente chiosco di forma ottagonale e dell'annesso deposito-WC di mq 25 + 10; e dalla realizzazione di 3 cabine per servizi igienici ciascuna di mq 5 destinati ai disabili.
6 – Per le ragioni esposte l’appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Ad una valutazione complessiva della vicenda le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara i ricorsi di primo grado inammissibili.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.