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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1299/2022
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 25 settembre 2025, alle ore 11:01, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 1299/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Daniela Giacalone, in sostituzione dell'avv. Marco Giacalone, per l'attrice, nonché il dott. per la pratica forense presso Parte_1
lo studio Giacalone, e l'avv. Antonino Brucoli, in sostituzione dell'avv. Manuela Licordari, per la convenuta CP_1
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e delle note conclusive depositate.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1299/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del Parte_2
giudizio in Palermo, via F.sco Padovani n. 20, presso lo studio dell'avv. Marco Giacalone, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(P. IVA , con sede in Cologno Monzese, in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in
Messina, via Ugo Bassi isol. 81 n. 159, presso lo studio degli avv.ti Stefano Principato e Manuela
2 Licordari, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Impastato n.2;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda proposta da contro la e Parte_2 Controparte_2
con atto di citazione notificato i gg. 24.01.2022 e 30.12.2022; Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore della delle Parte_2 Controparte_2
spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato i gg. 24.01.2022 e 30.12.2022, conveniva in Parte_2
giudizio dinanzi a questo Tribunale la (d'ora innanzi denominata Controparte_2
soltanto e chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento di CP_2 Controparte_3
tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali da lei patiti, quantificati nella somma complessiva di
€ 40.000,00 o nella diversa somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro fino al soddisfo.
Esponeva, infatti, che:
3 1) in data 14.11.2020, alle ore 19.30 circa, in Palermo, stava attraversando a piedi la carreggiata stradale di via Geremia all'altezza dell'incrocio con via Crociferi, quando, improvvisamente, era stata investita dal motociclo Kymco people 125, tg. DA16675, di proprietà di Controparte_3
condotto dal sig. ed assicurato per la con la il quale, nello svoltare CP_4 CP_5 CP_1
dalla via Crociferi verso via Geremia, non si era avveduto della sua presenza, provocandone la rovinosa caduta;
2) a causa dell'urto, aveva subito lesioni personali per le quali era stata trasportata, il giorno seguente, a mezzo ambulanza del 118, presso il presidio ospedaliero Ospedali riuniti villa FI e
LO di Palermo;
3) per effetto del sinistro, aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali e, precisamente,
un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 14%, da ITT di giorni 30 e da ITP di gg. 40.
La convenuta ritualmente costituitasi, contestava, in primo luogo, la veridicità del CP_2
fatto storico del sinistro, evidenziando il mancato intervento di autorità sul luogo del sinistro, la mancata chiamata del servizio di soccorso del 118 (nonostante la gravità delle lesioni riportate dall'attrice), nonché l'incompatibilità delle lesioni riportate.
Assumeva, comunque, in via subordinata, il concorso di colpa dell'attrice e contestava il
quantum debeatur.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea o, in via del tutto subordinata, la riduzione in applicazione dell'art.1227 c.c..
Il convenuto nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del Controparte_3
giudizio, non provvedeva a costituirsi, sicché ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del
7.06.2023.
Quindi, all'udienza odierna del 25 settembre 2025, la causa, dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti dopo la discussione orale.
4 Ciò premesso, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la avendo l'attrice provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla CP_2
predetta compagnia assicurativa (vedi lettera a mezzo pec del 27.07.2021, doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Giova preliminarmente rilevare che, in ipotesi di investimento del pedone, la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., la quale prevede una presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo investitore,
rimanendo invece a carico del danneggiato l'onere di provare il fatto storico dell'investimento, il danno ingiusto patito ed il nesso di causalità intercorrente tra il fatto illecito ed il danno ingiusto,
così come stabilito dal criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova dell'assunto attoreo in ordine all'effettiva verificazione dell'investimento con le modalità descritte in atto di citazione.
Invero, l'unica prova fornita dall'attrice a supporto della propria domanda è costituita dalla deposizione resa dal teste di parte, , figlio dell'attrice, che, tuttavia, deve Testimone_1
ritenersi del tutto inattendibile alla luce di quanto di seguito esposto.
Il teste , infatti, ha dichiarato che: Testimone_1
“DR Sono a conoscenza dei fatti perché ho assistito al sinistro in quanto aspettavo mia madre e ho visto
tutto
mi trovavo davanti al supermercato Todis di via Pietro Geremia sul marciapiede Pt_3
seduto su un motorino
Par Il sinistro si è verificato di sabato intorno alle 19:30 di sera il 14 novembre del 2020
madre proveniva da via Crociferi perché abita lì vicino e camminando sul Pt_4
marciapiede girava su via Geremia e poi scendeva dal marciapiede e si dirigeva verso di me
attraversando la via Geremia
5 Par una moto tipo scooter di colore blu scuro proveniente da via Crociferi svoltava in via
Geremia ed investiva mia madre che stava attraversando
era quasi a metà dell'attraversamento ed è stata colpita alla gamba destra Parte_5
quando ha visto lo scooter venirle addosso, si è voltata di spalle e lo scooter Parte_5
l'ha presa da dietro sulla gamba destra
Par Dopo l'urto mia madre è caduta sul lato destro dove era stata colpita
Par Non conoscevo il conducente dello scooter;
poteva avere sui 24/25 anni
Par Lo scooter non perdeva l'equilibrio ma restava in piedi
DR Non è intervenuta ambulanza perché mia madre non è voluta andare in ospedale in quanto era
periodo di Covid ed aveva paura. Aggiungo però è andata l'indomani in ospedale con l'ambulanza perché
aveva la caviglia gonfia” (vedi verbale di udienza del 5.06.2024).
Ora, come si evince dalla deposizione sopra riportata, il teste ha reso delle Tes_1
dichiarazioni (“ madre, quando ha visto lo scooter venirle addosso, si è voltata di spalle e lo Pt_4
scooter l'ha presa da dietro sulla gamba destra”) tese chiaramente a giustificare e superare la manifesta incompatibilità della dinamica dedotta in citazione con la sede delle lesioni riportate dall'attrice (caviglia destra).
Inoltre, l'urto da tergo riferito dal teste è incompatibile con il lato della caduta riferito dallo stesso teste (“Dopo l'urto mia madre è caduta sul lato destro dove era stata colpita”).
Invero, in primo luogo, in base alla direzione di attraversamento della carreggiata da parte del pedone (dal marciapiede della via Geremia verso il supermercato Todis) e alla direzione di svolta del motociclo da via Crociferi in via Geremia - direzioni queste pure riprodotte nello schizzo contenuto nel Cid a firma del conducente del motociclo (vedi allegato alla comparsa di risposta della -, il pedone esponeva al motociclo proveniente da via Crociferi il suo lato CP_2
sinistro e quindi avrebbe dovuto subire l'impatto e riportare le lesioni sul lato sinistro del corpo.
La dichiarazione del teste secondo cui la madre, subito prima dello scontro, si Tes_1
sarebbe voltata di spalle nel tentativo di proteggersi dall'urto contro il motociclo, venendo così
6 attinta da quest'ultimo da dietro sulla sola gamba destra, mira appunto a superare la incompatibilità della dinamica con la sede delle lesioni riportate.
In secondo luogo, se la fosse stata attinta da dietro, la stessa sarebbe dovuta cadere Pt_2
in avanti e non sul suo lato destro, come riferito dal teste.
In ogni caso, le lesioni riportate dall'attrice non appaiono compatibili, secondo quanto condivisibilmente accertato dal c.t.u. medico legale nominato nel presente giudizio, dott.
, neanche con la dinamica secondo cui la si sarebbe girata di spalle e Persona_1 Pt_2
sarebbe stata colpita da dietro al piede destro.
Il c.t.u., infatti, a seguito di attenta indagine, ha escluso sia - a livello generale - la compatibilità
delle lesioni rispetto alla modalità del trauma, che - in maniera particolare - la riconducibilità
delle stesse alla specifica dinamica di un urto con il pedone posizionato di spalle, nonché al trasporto in ospedale avvenuto in data successiva all'evento.
Invero, il c.t.u. ha chiarito come le particolari lesioni riportate dall'attrice (frattura scomposta trimalleolare della caviglia destra) possono derivare unicamente da un trauma distorsivo dell'articolazione del collo del piede, il quale tuttavia mal si concilia con l'ipotesi di investimento di pedone da parte di un motociclo, atteso che in tale ultimo caso ciò che si produce non è una forza distorsiva, bensì una vis contusiva derivante dall'impatto del mezzo contro il corpo statico del pedone.
Il c.t.u., in particolare, ha espressamente affermato che “Il meccanismo patogenetico di una frattura
trimalleolare di caviglia avviene solo a seguito di un trauma distorsivo in eversione-torsione del complesso
articolare del collo piede. La dinamica patogenetica riferita agli atti, ovvero quello di un investimento da
tergo ad opera di un motociclo, risulta di difficile comprensione in quanto non si riesce ad rappresentare,
nel momento dell'impatto della moto contro la schiena / regione posteriore o postero-laterale dell'arto
inferiore (verosimilmente il destro), un'azione traumatica distorsiva rispetto ad una più probabile dinamica
contusiva a carico della colonna vertebrale / arti inferiori. Inoltre, rimarrebbe da chiarire come l'azione
traumatica sia stata così specificatamente localizzata al collo piede in assenza di lesioni di
7 accompagnamento alle aree di impatto (schiena e/o regione posteriore arti inferiori) condizione questa, in
astratto, rara negli investimenti dei pedoni. La risposta al terzo quesito peritale circa la compatibilità con il
trasporto in ambulanza soltanto il mattino dopo la verificazione del sinistro, dipende dal grado di
comprensione della gravità della lesione da parte attrice e della stessa sopportazione al dolore della stessa. Il
comportamento atteso sarebbe stato quello di trasportare l'attrice al P.S. subito dopo il sinistro, si può
soltanto affermare che l'attrice non poteva deambulare ed il suo trasporto a casa sia stato eseguito in modo
tale da tutelare il piede in modo tale da non farlo caricare minimamente a terra.” (vedi pag. 5 della relazione di c.t.u.).
Le conclusioni del c.t.u. in ordine alla incompatibilità delle lesioni con la dinamica assunta dall'attrice – su cui le parti non hanno mosso rilievi – sono da condividere, in quanto fondate su un percorso logico immune da vizi e su criteri medici – legali corretti.
Ulteriore elemento presuntivo negativo è infine costituito dal fatto che l'attrice, nonostante le gravi lesioni riportate alla caviglia per effetto dello scontro (frattura scomposta trimalleolare della caviglia destra), lungi dal richiedere l'immediato intervento del 118 per le cure del caso, sia rientrata insieme ai propri familiari presso la propria abitazione, salvo poi ricorrere al servizio del
118 soltanto il mattino successivo.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta dall'attrice va rigettata.
Le spese del giudizio tra l'attrice e la seguono la soccombenza e vengono liquidate CP_2
come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui rientra il valore della domanda proposta (da € 26.001,00 a € 52.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in favore del convenuto, in Controparte_3
ragione della contumacia dello stesso.
Palermo, 25 settembre 2025.
IL GIUDICE
8 Angela Notaro
La presente sentenza viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
9
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 25 settembre 2025, alle ore 11:01, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 1299/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Daniela Giacalone, in sostituzione dell'avv. Marco Giacalone, per l'attrice, nonché il dott. per la pratica forense presso Parte_1
lo studio Giacalone, e l'avv. Antonino Brucoli, in sostituzione dell'avv. Manuela Licordari, per la convenuta CP_1
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e delle note conclusive depositate.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1299/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del Parte_2
giudizio in Palermo, via F.sco Padovani n. 20, presso lo studio dell'avv. Marco Giacalone, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(P. IVA , con sede in Cologno Monzese, in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in
Messina, via Ugo Bassi isol. 81 n. 159, presso lo studio degli avv.ti Stefano Principato e Manuela
2 Licordari, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Impastato n.2;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda proposta da contro la e Parte_2 Controparte_2
con atto di citazione notificato i gg. 24.01.2022 e 30.12.2022; Controparte_3
2) condanna al pagamento in favore della delle Parte_2 Controparte_2
spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato i gg. 24.01.2022 e 30.12.2022, conveniva in Parte_2
giudizio dinanzi a questo Tribunale la (d'ora innanzi denominata Controparte_2
soltanto e chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento di CP_2 Controparte_3
tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali da lei patiti, quantificati nella somma complessiva di
€ 40.000,00 o nella diversa somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro fino al soddisfo.
Esponeva, infatti, che:
3 1) in data 14.11.2020, alle ore 19.30 circa, in Palermo, stava attraversando a piedi la carreggiata stradale di via Geremia all'altezza dell'incrocio con via Crociferi, quando, improvvisamente, era stata investita dal motociclo Kymco people 125, tg. DA16675, di proprietà di Controparte_3
condotto dal sig. ed assicurato per la con la il quale, nello svoltare CP_4 CP_5 CP_1
dalla via Crociferi verso via Geremia, non si era avveduto della sua presenza, provocandone la rovinosa caduta;
2) a causa dell'urto, aveva subito lesioni personali per le quali era stata trasportata, il giorno seguente, a mezzo ambulanza del 118, presso il presidio ospedaliero Ospedali riuniti villa FI e
LO di Palermo;
3) per effetto del sinistro, aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali e, precisamente,
un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 14%, da ITT di giorni 30 e da ITP di gg. 40.
La convenuta ritualmente costituitasi, contestava, in primo luogo, la veridicità del CP_2
fatto storico del sinistro, evidenziando il mancato intervento di autorità sul luogo del sinistro, la mancata chiamata del servizio di soccorso del 118 (nonostante la gravità delle lesioni riportate dall'attrice), nonché l'incompatibilità delle lesioni riportate.
Assumeva, comunque, in via subordinata, il concorso di colpa dell'attrice e contestava il
quantum debeatur.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea o, in via del tutto subordinata, la riduzione in applicazione dell'art.1227 c.c..
Il convenuto nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del Controparte_3
giudizio, non provvedeva a costituirsi, sicché ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del
7.06.2023.
Quindi, all'udienza odierna del 25 settembre 2025, la causa, dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti dopo la discussione orale.
4 Ciò premesso, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la avendo l'attrice provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla CP_2
predetta compagnia assicurativa (vedi lettera a mezzo pec del 27.07.2021, doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Giova preliminarmente rilevare che, in ipotesi di investimento del pedone, la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., la quale prevede una presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo investitore,
rimanendo invece a carico del danneggiato l'onere di provare il fatto storico dell'investimento, il danno ingiusto patito ed il nesso di causalità intercorrente tra il fatto illecito ed il danno ingiusto,
così come stabilito dal criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova dell'assunto attoreo in ordine all'effettiva verificazione dell'investimento con le modalità descritte in atto di citazione.
Invero, l'unica prova fornita dall'attrice a supporto della propria domanda è costituita dalla deposizione resa dal teste di parte, , figlio dell'attrice, che, tuttavia, deve Testimone_1
ritenersi del tutto inattendibile alla luce di quanto di seguito esposto.
Il teste , infatti, ha dichiarato che: Testimone_1
“DR Sono a conoscenza dei fatti perché ho assistito al sinistro in quanto aspettavo mia madre e ho visto
tutto
mi trovavo davanti al supermercato Todis di via Pietro Geremia sul marciapiede Pt_3
seduto su un motorino
Par Il sinistro si è verificato di sabato intorno alle 19:30 di sera il 14 novembre del 2020
madre proveniva da via Crociferi perché abita lì vicino e camminando sul Pt_4
marciapiede girava su via Geremia e poi scendeva dal marciapiede e si dirigeva verso di me
attraversando la via Geremia
5 Par una moto tipo scooter di colore blu scuro proveniente da via Crociferi svoltava in via
Geremia ed investiva mia madre che stava attraversando
era quasi a metà dell'attraversamento ed è stata colpita alla gamba destra Parte_5
quando ha visto lo scooter venirle addosso, si è voltata di spalle e lo scooter Parte_5
l'ha presa da dietro sulla gamba destra
Par Dopo l'urto mia madre è caduta sul lato destro dove era stata colpita
Par Non conoscevo il conducente dello scooter;
poteva avere sui 24/25 anni
Par Lo scooter non perdeva l'equilibrio ma restava in piedi
DR Non è intervenuta ambulanza perché mia madre non è voluta andare in ospedale in quanto era
periodo di Covid ed aveva paura. Aggiungo però è andata l'indomani in ospedale con l'ambulanza perché
aveva la caviglia gonfia” (vedi verbale di udienza del 5.06.2024).
Ora, come si evince dalla deposizione sopra riportata, il teste ha reso delle Tes_1
dichiarazioni (“ madre, quando ha visto lo scooter venirle addosso, si è voltata di spalle e lo Pt_4
scooter l'ha presa da dietro sulla gamba destra”) tese chiaramente a giustificare e superare la manifesta incompatibilità della dinamica dedotta in citazione con la sede delle lesioni riportate dall'attrice (caviglia destra).
Inoltre, l'urto da tergo riferito dal teste è incompatibile con il lato della caduta riferito dallo stesso teste (“Dopo l'urto mia madre è caduta sul lato destro dove era stata colpita”).
Invero, in primo luogo, in base alla direzione di attraversamento della carreggiata da parte del pedone (dal marciapiede della via Geremia verso il supermercato Todis) e alla direzione di svolta del motociclo da via Crociferi in via Geremia - direzioni queste pure riprodotte nello schizzo contenuto nel Cid a firma del conducente del motociclo (vedi allegato alla comparsa di risposta della -, il pedone esponeva al motociclo proveniente da via Crociferi il suo lato CP_2
sinistro e quindi avrebbe dovuto subire l'impatto e riportare le lesioni sul lato sinistro del corpo.
La dichiarazione del teste secondo cui la madre, subito prima dello scontro, si Tes_1
sarebbe voltata di spalle nel tentativo di proteggersi dall'urto contro il motociclo, venendo così
6 attinta da quest'ultimo da dietro sulla sola gamba destra, mira appunto a superare la incompatibilità della dinamica con la sede delle lesioni riportate.
In secondo luogo, se la fosse stata attinta da dietro, la stessa sarebbe dovuta cadere Pt_2
in avanti e non sul suo lato destro, come riferito dal teste.
In ogni caso, le lesioni riportate dall'attrice non appaiono compatibili, secondo quanto condivisibilmente accertato dal c.t.u. medico legale nominato nel presente giudizio, dott.
, neanche con la dinamica secondo cui la si sarebbe girata di spalle e Persona_1 Pt_2
sarebbe stata colpita da dietro al piede destro.
Il c.t.u., infatti, a seguito di attenta indagine, ha escluso sia - a livello generale - la compatibilità
delle lesioni rispetto alla modalità del trauma, che - in maniera particolare - la riconducibilità
delle stesse alla specifica dinamica di un urto con il pedone posizionato di spalle, nonché al trasporto in ospedale avvenuto in data successiva all'evento.
Invero, il c.t.u. ha chiarito come le particolari lesioni riportate dall'attrice (frattura scomposta trimalleolare della caviglia destra) possono derivare unicamente da un trauma distorsivo dell'articolazione del collo del piede, il quale tuttavia mal si concilia con l'ipotesi di investimento di pedone da parte di un motociclo, atteso che in tale ultimo caso ciò che si produce non è una forza distorsiva, bensì una vis contusiva derivante dall'impatto del mezzo contro il corpo statico del pedone.
Il c.t.u., in particolare, ha espressamente affermato che “Il meccanismo patogenetico di una frattura
trimalleolare di caviglia avviene solo a seguito di un trauma distorsivo in eversione-torsione del complesso
articolare del collo piede. La dinamica patogenetica riferita agli atti, ovvero quello di un investimento da
tergo ad opera di un motociclo, risulta di difficile comprensione in quanto non si riesce ad rappresentare,
nel momento dell'impatto della moto contro la schiena / regione posteriore o postero-laterale dell'arto
inferiore (verosimilmente il destro), un'azione traumatica distorsiva rispetto ad una più probabile dinamica
contusiva a carico della colonna vertebrale / arti inferiori. Inoltre, rimarrebbe da chiarire come l'azione
traumatica sia stata così specificatamente localizzata al collo piede in assenza di lesioni di
7 accompagnamento alle aree di impatto (schiena e/o regione posteriore arti inferiori) condizione questa, in
astratto, rara negli investimenti dei pedoni. La risposta al terzo quesito peritale circa la compatibilità con il
trasporto in ambulanza soltanto il mattino dopo la verificazione del sinistro, dipende dal grado di
comprensione della gravità della lesione da parte attrice e della stessa sopportazione al dolore della stessa. Il
comportamento atteso sarebbe stato quello di trasportare l'attrice al P.S. subito dopo il sinistro, si può
soltanto affermare che l'attrice non poteva deambulare ed il suo trasporto a casa sia stato eseguito in modo
tale da tutelare il piede in modo tale da non farlo caricare minimamente a terra.” (vedi pag. 5 della relazione di c.t.u.).
Le conclusioni del c.t.u. in ordine alla incompatibilità delle lesioni con la dinamica assunta dall'attrice – su cui le parti non hanno mosso rilievi – sono da condividere, in quanto fondate su un percorso logico immune da vizi e su criteri medici – legali corretti.
Ulteriore elemento presuntivo negativo è infine costituito dal fatto che l'attrice, nonostante le gravi lesioni riportate alla caviglia per effetto dello scontro (frattura scomposta trimalleolare della caviglia destra), lungi dal richiedere l'immediato intervento del 118 per le cure del caso, sia rientrata insieme ai propri familiari presso la propria abitazione, salvo poi ricorrere al servizio del
118 soltanto il mattino successivo.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta dall'attrice va rigettata.
Le spese del giudizio tra l'attrice e la seguono la soccombenza e vengono liquidate CP_2
come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui rientra il valore della domanda proposta (da € 26.001,00 a € 52.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in favore del convenuto, in Controparte_3
ragione della contumacia dello stesso.
Palermo, 25 settembre 2025.
IL GIUDICE
8 Angela Notaro
La presente sentenza viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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