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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 17/11/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n 739/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella Tassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 739 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
tra
V A L E N T I N I L U D O V I C O ( C F e I CodiceFiscale_1 Parte_1
P A S Q U A ( C F r a p p . t i e d i f e s i d a l l ' a v v . A r i a n n a CodiceFiscale_2
D i F r a n c e s c o g i u s t a p r o c u r a i n a t t i r i c o r r e n t i -
C o n t r o
, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e Demanio dello stato
[...]
Resistenti contumaci
1 OGGETTO: AP .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato ai resistenti per pubblici proclami, e chiedevano al Tribunale di Rieti di Parte_2 Parte_3
accertare e dichiarare la acquisizione della proprietà per usucapione dei beni siti in
Pace di RO (RI), e censiti nei catasti del medesimo comune e precisamente:
1. CATASTO FABBRICATI: - foglio 14, particella n. 830, sub 2, classe
1, categoria A/3, con rendita catastale pari ad € 25,31, con superficie pari a 12,00 mq rappresentato dall'ingresso, bagno e corte esclusiva all'abitazione dei ricorrenti;
-
foglio 14, particella n. 884 sub 1, categoria C/2, classe 4, superficie di 17 mq, con rendita catastale pari ad € 13,17 costituito da una cantina-locale di deposito;
- foglio
14, particella n. 884 sub 2, categoria A/3, classe 1, con rendita catastale di € 126,53,
superficie di 137 mq, composto dalla cucina, soggiorno al piano primo e due camere da letto, parte del disimpegno, bagno, ballatoio e balcone al piano secondo;
- foglio 14, particella n. 889 sub 1, classe 1, categoria A/3, con rendita catastale di €
50,61, superficie pari ad € 39 mq, rappresentato dall'altra parte del disimpegno,
ripostiglio al piano primo mentre al piano secondo da altre due camere con annessa parte di disimpegno;
- foglio 14, particella n. 889 sub 2, categoria C/2, con rendita catastale di € 4,65, superficie pari ad 7 mq costituito da un locale deposito;
- foglio
14, particella n. 889 sub 3, classe 1, categoria C/7, con rendita catastale di € 5,77,
superficie pari a 13 mq rappresentato da una tettoia;
- foglio 14, particella n. 889
sub 4, bene comune non censibile;
- foglio 14, particella n. 892 sub 1, classe 1,
categoria C/6, con rendita di € 1,37, superficie di 7 mq costituita da una rimessa di attrezzi;
- foglio 14, particella n. 892 sub 2 , classe 4, categoria C/, con rendita di €
9,30 , superficie pari a 16 mq, costituita da un altro locale deposito;
- foglio 14,
particella n. 892, sub.3, classe 1, categoria C/7, con rendita di € 2,22, superficie pari a
2 5 mq, rappresentata da una tettoia;
: -foglio 14, particella n. Parte_4
891, superficie di 46 mq, con rendita pari a € 0,11; - foglio 14, particella n. 896,
superficie di 22 mq, con rendita pari a € 0,05; - foglio 14, particella n. 898, superficie di 13 mq, con rendita pari a € 0,03; - foglio 14, particella n. 900, superficie di 25 mq,
con rendita pari ad € 0,05.
Riferivano i ricorrenti di possedere pacificamente, pubblicamente e continuativamente da oltre venti anni i detti beni, avendo provveduto alla ristrutturazione, nonché alla manutenzione degli stessi e ciò perché la dimora era destinata, in epoca remota, a stalla e fienile di proprietà dei e fu Persona_1
acquistata, a fine anni 30, dai nonni dei ricorrenti e trasformata, nel 1940, dagli stessi nonni in abitazione, poi lasciata in eredità alla mamma dei ricorrenti,
e, successivamente ai ricorrenti stessi. Persona_2
Alla udienza di prima comparizione il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarata la contumacia dei resistenti, dava atto dell'esito negativo della mediazione, ammetteva le prove articolate nel ricorso dalle parti ricorrenti,
fissando la successiva udienza per l'assunzione delle prove orali ammesse.
Escussi i testimoni, il Giudice rinviava la causa ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
concedendo i termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche e disponendo che l'udienza fissata per il 14.11.2025 si svolgesse con modalità di trattazione scritta. Il Giudice tratteneva la causa in decisione in pari data .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda promossa dai ricorrenti è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento. L'usucapione, come è noto, è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il possesso, che consente l'usucapione, deve essere
3 pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. La Suprema Corte di
Cassazione (Sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Tuttavia, ai fini dell'usucapione non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni:
l'espressione “aver posseduto per oltre vent'anni” è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. ( cfr. Cassazione Civile, sezione
VI, 7 settembre 2018, n. 21873.) È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi,
tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr Cassazione civile,
sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
L'espletata istruttoria, orale e documentale, ha dimostrato che gli istanti hanno esercitato un possesso continuato, mai interrotto, per oltre venti anni, nonché
4 pacifico e pubblico sui beni, senza che mai nessuno abbia avanzato pretese su tali proprietà. I testi escussi hanno infatti confermato che i beni oggetto del presente giudizio sono sempre stati nel possesso dei ricorrenti e prima di loro dei nonni e dai genitori. Uno dei testi ha addirittura riferito di aver soggiornato nella casa nel
1998 allorquando era stato trasferito a Rieti per motivi di servizio, confermando che in tale data già la casa era detenuta dalla famiglia dei ricorrenti. Il possesso continuato e continuativo dimostrato consente di giustificare l'animus possidendi e,
quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva dei beni immobili oggetto di causa
La mancata costituzione dei resistenti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di (C.F. e Parte_2 CodiceFiscale_3
d i ( C . F . e dichiara in loro Parte_5 C.F._4
favore l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà pro indiviso dei beni siti in Pace di
RO e distinti al Catasto fabbricati del medesimo Comune e più
precisamente al : - foglio 14, particella n. 830, sub 2, classe 1, categoria A/3, con rendita catastale pari ad € 25,31, con superficie pari a 12,00 mq;
- foglio 14,
particella n 884 sub 1, categoria C/2, classe 4, superficie di 17 mq, con rendita catastale pari ad € 13,17; - foglio 14, particella n 884 sub 2, categoria A/3, classe 1,
con rendita catastale di € 126,53, superficie di 137 mq, foglio 14, particella n 889 sub
1, classe 1, categoria A/3, con rendita catastale di € 50,61, superficie pari ad € 39
mq,; foglio 14, particella n 889 sub 2, categoria C/2, con rendita catastale di € 4,65,
superficie pari ad 7 mq;
foglio 14, particella n 889 sub 3, classe 1, categoria C/7, con
5 rendita catastale di € 5,77, superficie pari a 13 mq;
foglio 14, particella n 889 sub 4,
bene comune non censibile;
foglio 14, particella n 892 sub 1, classe 1, categoria C/6,
con rendita di € 1,37, superficie di 7 mq;
foglio 14, particella n 892 sub 2 , classe 4,
categoria C/, con rendita di € 9,30 , superficie pari a 16 mq,; foglio 14, particella n
892, sub.3, classe 1, categoria C/7, con rendita di € 2,22, superficie pari a 5 mq,
nonché al Catasto terreni del medesimo Comune e più precisamente al : foglio 14,
particella n 891, superficie di 46 mq, con rendita pari a € 0,11; foglio 14, particella n
896, superficie di 22 mq, con rendita pari a € 0,05; foglio 14, particella n 898,
superficie di 13 mq, con rendita pari a € 0,03; foglio 14, particella n 900, superficie di 25 mq, con rendita pari ad € 0,05.
- Conseguentemente e, per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari competente la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale del
Comune competente di eseguire le relative volture, con esonero di responsabilità.
- Spese compensate.
Così deciso in Rieti, 14.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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