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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/08/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337quinquies cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1507/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Davide Lacchini
ricorrente contro nata a [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Paola De Micheli resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
e con l'intervento del curatori speciale dei minori avv. Luisa Stellato RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per_ Dalla relazione more uxorio tra e sono nati a Parte_1 CP_1
Pavia il 10.1.2018, e , a Cremona il 22.3.2019. Per_2
La fine della relazione fra le parti è stata contrassegnata dal sorgere di una accesa conflittualità.
Con decreto del 21.12.2021 questo Tribunale definiva il giudizio per la prima regolamentazione dell'affido e del mantenimento dei minori in conformità alla valutazione fatta dal c.t.u. nominato (giudizio V.G. 98+99/2020), nel senso di disporsi l'affido dei minori ai Servizi Sociali dell'Azienda Sociale Cremonese, con collocamento prevalente presso la madre e un diritto di visita paterno da esercitarsi via via in modo libero e sempre più ampio, con progressione in tre fasi -una fase 1) con incontri protetti;
una fase 2) con liberalizzazione degli incontri e possibilità del padre di tenere i minori anche il fine settimana senza pernotto;
una fase 3), con introduzione del pernotto a fine settimana-; l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori versando ogni mese la somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il c.t.u. infatti osservava come fossero dati elementi di rischio sul piano emotivo-relazionale per un sereno sviluppo psicoaffettivo dei minori, data la difficoltà di entrambi i genitori di sostenere positivamente i minori nell'accesso all'altro genitore e la difficoltà di entrambi i genitori di proteggere i minori dei personali vissuti di rabbia e di sfiducia (si veda il decreto al doc. 1 ricorrente;
si veda la relazione della c.t.u. disposta in quel giudizio al doc. 2 ricorrente).
Con ricorso del 26.7.2023 il ha adito il presente Tribunale per la modifica Pt_1 delle condizioni in essere dal 2021, chiedendo, previa nomina di un coordinatore genitoriale, disporsi l' affido condiviso dei minori e chiedendo altresì un ampliamento del diritto di visita in essere.
Si è costituita la chiedendo pure la revoca dell'affido dei Servizi Sociali CP_1 dei propri figli, ma nel senso di disporsi il loro cd affido superesclusivo ad essa madre, e chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario, nulla opponendo alla richiesta di controparte per un ampliamento del diritto di visita paterno e
Attraverso il fattivo impegno delle parti, con la preziosa collaborazione dei loro patrocinatori , e con l'ausilio dei Servizi Sociali, in un anno e mezzo le parti sono passate da una situazione relazionale ancora contrassegnata da forte conflittualità -tanto che si è reso necessario nominare un curatore speciale cui affidare la decisione della scuola a cui iscrivere ai minori nell'a.s. 2024/2025-, ad una situazione di tranquillità nella comunicazione, diretta e non più tramite l'interposizione di servizi sociali (cfr. i verbali dele udienze del 29.5 e del
4.10.2025), con fattiva sperimentazione di esercizio della bigenitorialità (cfr. il verbale dell'udienza del 26.11.2024).
Nel corso di un anno e mezzo le parti sono altresì giunte ad un accordo per un ampliamento del diritto di visita paterno, anche con più pernotti.
Raggiunto un accordo sulle modifiche del regime dell'affido e per un ampiamento del diritto di visita paterno (cfr. il verbale dell'udienza del
26.11.2024), unico del contendere rimasto è stato quello della domanda della per un aumento dell'assegno di mantenimento: a fronte la notizia che la CP_1 nuova compagna del sta aspettando un figlio il Giudice relatore ha Pt_1 proposto di mantenersi le condizioni economiche in essere (cfr. il verbale dell'udienza del 14.5.2025), proposta che è stata accettata dalle parti.
All'udienza del 19.6.2025 la causa è stata mandata in decisione.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che anche le nuove condizioni proposte dal Giudice relatore ed accettate fra le parti siano rispondenti all' interesse della prole e a legge, sicché le stesse possano essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Pur dovendosi dare atto della significativa maturazione nella bigenitorialità delle parti, in via prudenziale: va dato incarico ai Servizi Sociali della Comunità Sociale Cremasca per aiutare le parti nell'esercizio della bigenitorialità nel momento in cui il non riuscissero a trovare l'accordo nell'assumere alcune decisioni (cfr. il verbale dell'udienza del
20.2.2025); va dato incarico a detti Servizi ed ai Servizi della Azienda Sociale Cremonese per un monitoraggio della situazione familiare, della durata di un anno, rimettendo a detti Servizi la decisione se mantenere e per quanto il servizio di educativa domiciliare in essere.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, essendo in presenza di un accordo fra le parti.
Le spese del curatore speciale avv. Luisa Stellato vanno poste per la metà a carico delle parti, mentre per la restante metà esse sono a carico dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: è vero che la nomina del curatore si è resa necessaria a fronte della difficoltà manifestata dai Servizi
Sociali affidatari di assumere la decisione in punto di iscrizione a scuola (cfr. le ordinanze del 2.4.2024 e del 17.4.2024) ma, in ultima istanza le nomina del curatore speciale è imputabile alle parti, a fronte della contrapposizione da stesse sorte sul punto.
PQM
Il Tribunale di Cremona, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, a parziale modifica delle condizioni stabilite con decreto del 21.12.2021 (reso all'esito del giudizio V.G. 98+99/2020), ferme le altre condizioni:
DISPONE
l'affido condiviso dei minori nato a [...] il [...], e _3
, nata a [...] il [...] ai genitori e Persona_4 Parte_2
mantenendo il collocamento presso la madre;
CP_1 revoca pertanto l'affido dei minori in essere ai Servizi Sociali della
Azienda Sociale Cremonese;
dispone che il padre posso esercitare il suo diritto di visita a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola e altresì il martedì e il giovedì, con pernotto ed accompagnamento a scuola la mattina successiva;
dispone che il padre possa tenere i minori per due settimane durante le vacanze estive e per una settimana durante le vacanze natalizie, in modo che comunque i minori trascorrono le festività della Vigilia e di Natale in modo alternato di anno in anno con i genitori;
sempre in modo alternato dovranno essere trascorse Pasqua e Pasquetta;
dà incarico ai Servizi Sociali della Comunità Sociale Cremasca per svolgere un incarico di aiuto alla bigenitorialità delle parti, svolgendo attività di intermediazione qualora nell'esercizio della bigenitorialità non riuscissero a trovare un accordo sulle decisioni che dovranno assumere per i figli;
dà incarico ai predetti Servizi ed ai Servizi della Azienda Sociale
Cremonese Monitoraggio per un monitoraggio della situazione familiare per un anno, rimettendo agli enti la valutazione se mantenere e per quanto un servizio di educativa domiciliare a favore delle parti;
dichiara le spese di lite compensate;
pone le spese del curatore speciale avv. Luisa Stellato per la metà a carico delle parti in solido (per la restante metà esse rimarranno a carico dello Stato); così deciso in Cremona, il 4.8.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti;
ai Servizi Sociali della Comunità Sociale Cremasca;
ai Servizi Sociali dell'Azienda Sociale Cremonese;
al curatore speciale avv. Luisa Stellato;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337quinquies cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1507/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Davide Lacchini
ricorrente contro nata a [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Paola De Micheli resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
e con l'intervento del curatori speciale dei minori avv. Luisa Stellato RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per_ Dalla relazione more uxorio tra e sono nati a Parte_1 CP_1
Pavia il 10.1.2018, e , a Cremona il 22.3.2019. Per_2
La fine della relazione fra le parti è stata contrassegnata dal sorgere di una accesa conflittualità.
Con decreto del 21.12.2021 questo Tribunale definiva il giudizio per la prima regolamentazione dell'affido e del mantenimento dei minori in conformità alla valutazione fatta dal c.t.u. nominato (giudizio V.G. 98+99/2020), nel senso di disporsi l'affido dei minori ai Servizi Sociali dell'Azienda Sociale Cremonese, con collocamento prevalente presso la madre e un diritto di visita paterno da esercitarsi via via in modo libero e sempre più ampio, con progressione in tre fasi -una fase 1) con incontri protetti;
una fase 2) con liberalizzazione degli incontri e possibilità del padre di tenere i minori anche il fine settimana senza pernotto;
una fase 3), con introduzione del pernotto a fine settimana-; l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori versando ogni mese la somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il c.t.u. infatti osservava come fossero dati elementi di rischio sul piano emotivo-relazionale per un sereno sviluppo psicoaffettivo dei minori, data la difficoltà di entrambi i genitori di sostenere positivamente i minori nell'accesso all'altro genitore e la difficoltà di entrambi i genitori di proteggere i minori dei personali vissuti di rabbia e di sfiducia (si veda il decreto al doc. 1 ricorrente;
si veda la relazione della c.t.u. disposta in quel giudizio al doc. 2 ricorrente).
Con ricorso del 26.7.2023 il ha adito il presente Tribunale per la modifica Pt_1 delle condizioni in essere dal 2021, chiedendo, previa nomina di un coordinatore genitoriale, disporsi l' affido condiviso dei minori e chiedendo altresì un ampliamento del diritto di visita in essere.
Si è costituita la chiedendo pure la revoca dell'affido dei Servizi Sociali CP_1 dei propri figli, ma nel senso di disporsi il loro cd affido superesclusivo ad essa madre, e chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario, nulla opponendo alla richiesta di controparte per un ampliamento del diritto di visita paterno e
Attraverso il fattivo impegno delle parti, con la preziosa collaborazione dei loro patrocinatori , e con l'ausilio dei Servizi Sociali, in un anno e mezzo le parti sono passate da una situazione relazionale ancora contrassegnata da forte conflittualità -tanto che si è reso necessario nominare un curatore speciale cui affidare la decisione della scuola a cui iscrivere ai minori nell'a.s. 2024/2025-, ad una situazione di tranquillità nella comunicazione, diretta e non più tramite l'interposizione di servizi sociali (cfr. i verbali dele udienze del 29.5 e del
4.10.2025), con fattiva sperimentazione di esercizio della bigenitorialità (cfr. il verbale dell'udienza del 26.11.2024).
Nel corso di un anno e mezzo le parti sono altresì giunte ad un accordo per un ampliamento del diritto di visita paterno, anche con più pernotti.
Raggiunto un accordo sulle modifiche del regime dell'affido e per un ampiamento del diritto di visita paterno (cfr. il verbale dell'udienza del
26.11.2024), unico del contendere rimasto è stato quello della domanda della per un aumento dell'assegno di mantenimento: a fronte la notizia che la CP_1 nuova compagna del sta aspettando un figlio il Giudice relatore ha Pt_1 proposto di mantenersi le condizioni economiche in essere (cfr. il verbale dell'udienza del 14.5.2025), proposta che è stata accettata dalle parti.
All'udienza del 19.6.2025 la causa è stata mandata in decisione.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che anche le nuove condizioni proposte dal Giudice relatore ed accettate fra le parti siano rispondenti all' interesse della prole e a legge, sicché le stesse possano essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Pur dovendosi dare atto della significativa maturazione nella bigenitorialità delle parti, in via prudenziale: va dato incarico ai Servizi Sociali della Comunità Sociale Cremasca per aiutare le parti nell'esercizio della bigenitorialità nel momento in cui il non riuscissero a trovare l'accordo nell'assumere alcune decisioni (cfr. il verbale dell'udienza del
20.2.2025); va dato incarico a detti Servizi ed ai Servizi della Azienda Sociale Cremonese per un monitoraggio della situazione familiare, della durata di un anno, rimettendo a detti Servizi la decisione se mantenere e per quanto il servizio di educativa domiciliare in essere.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, essendo in presenza di un accordo fra le parti.
Le spese del curatore speciale avv. Luisa Stellato vanno poste per la metà a carico delle parti, mentre per la restante metà esse sono a carico dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: è vero che la nomina del curatore si è resa necessaria a fronte della difficoltà manifestata dai Servizi
Sociali affidatari di assumere la decisione in punto di iscrizione a scuola (cfr. le ordinanze del 2.4.2024 e del 17.4.2024) ma, in ultima istanza le nomina del curatore speciale è imputabile alle parti, a fronte della contrapposizione da stesse sorte sul punto.
PQM
Il Tribunale di Cremona, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, a parziale modifica delle condizioni stabilite con decreto del 21.12.2021 (reso all'esito del giudizio V.G. 98+99/2020), ferme le altre condizioni:
DISPONE
l'affido condiviso dei minori nato a [...] il [...], e _3
, nata a [...] il [...] ai genitori e Persona_4 Parte_2
mantenendo il collocamento presso la madre;
CP_1 revoca pertanto l'affido dei minori in essere ai Servizi Sociali della
Azienda Sociale Cremonese;
dispone che il padre posso esercitare il suo diritto di visita a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola e altresì il martedì e il giovedì, con pernotto ed accompagnamento a scuola la mattina successiva;
dispone che il padre possa tenere i minori per due settimane durante le vacanze estive e per una settimana durante le vacanze natalizie, in modo che comunque i minori trascorrono le festività della Vigilia e di Natale in modo alternato di anno in anno con i genitori;
sempre in modo alternato dovranno essere trascorse Pasqua e Pasquetta;
dà incarico ai Servizi Sociali della Comunità Sociale Cremasca per svolgere un incarico di aiuto alla bigenitorialità delle parti, svolgendo attività di intermediazione qualora nell'esercizio della bigenitorialità non riuscissero a trovare un accordo sulle decisioni che dovranno assumere per i figli;
dà incarico ai predetti Servizi ed ai Servizi della Azienda Sociale
Cremonese Monitoraggio per un monitoraggio della situazione familiare per un anno, rimettendo agli enti la valutazione se mantenere e per quanto un servizio di educativa domiciliare a favore delle parti;
dichiara le spese di lite compensate;
pone le spese del curatore speciale avv. Luisa Stellato per la metà a carico delle parti in solido (per la restante metà esse rimarranno a carico dello Stato); così deciso in Cremona, il 4.8.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti;
ai Servizi Sociali della Comunità Sociale Cremasca;
ai Servizi Sociali dell'Azienda Sociale Cremonese;
al curatore speciale avv. Luisa Stellato;