Articolo 15 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 14Articolo 16
Versione
26 aprile 1972
Art. 15.
L'Istituto centrale di statistica e' tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 26 aprile 1972
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