TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 256/2016 R.G.,
‒ Indebito soggettivo proposta da
( ), difeso dall'avv. Giovanni Giacoppo, Parte_1 P.IVA_1
– appellante contro
), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( ), C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
( ), ( ), C.F._4 Controparte_5 C.F._5
( ), Controparte_6 C.F._6 CP_7
( ), ( ), C.F._7 Controparte_8 C.F._8
( ), Controparte_9 C.F._9 CP_10
( ), ( ),
[...] C.F._10 CP_11 C.F._11
( ), Controparte_12 C.F._12 Controparte_13
( , ( ), C.F._13 Controparte_14 C.F._14 [...]
( ), Controparte_15 C.F._15 CP_16
( ), ( ), difesi dagli avv.ti C.F._16 CP_17 C.F._17
AN NN ed IN TO,
– appellati
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
1 , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, , , , agendo Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 davanti al Giudice di pace di Rometta, hanno chiesto che il fosse Parte_1 condannato alla restituzione delle somme da ciascuno versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue per gli anni dal 2007 al 2011, sostenendo che l'impianto, in quegli anni, non funzionava.
Il Comune di ha resistito, asserendo che l'impianto esisteva e Parte_1 funzionava e sostenendo che gli interessi, se le domande fossero state accolte, avrebbero dovuto essere attribuiti con decorrenza dalla domanda e non, come richiesto dagli attori, dai versamenti.
Il Giudice di pace di Messina, con la sentenza n. 62/15, depositata il 9 luglio 2015, accogliendo la domanda, ha condannato il a restituire agli attori Parte_1 le somme da ciascuno versate, per un importo complessivo di euro 3.355,58, oltre interessi dal 1°.1.2013.
Il Comune di Torregrotta ha proposto appello avverso la sentenza.
Gli appellati, attori in primo grado, hanno resistito.
L'appello è infondato.
In base all'art. 14 della legge n. 36/94 ‒ nel testo applicabile ratione temporis, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 179/02 ‒ la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è (era) «dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Abrogato questo articolo, il d.lgs. n. 152/06 ha stabilito, all'art. 155, comma 1, che
«le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/94 ‒ sia nel testo originario sia nel testo modificato dalla legge n. 179/02 ‒ nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 152/06 nella parte in cui
2 prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti
«anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Per effetto delle declaratorie di illegittimità costituzionale, nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cass. n. 29488/24, la quale ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull'inefficienza dell'impianto, in quanto non assolveva alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività; in senso conforme,
Cass. n. 3314/20).
Anche la “assoluta inefficienza” integra la detta situazione (Cass. n. 3692/20, la quale ha osservato che la “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione è «del tutto sovrapponibile a quella della “temporanea inattività”»), che «include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto,
l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento» (Cass.
n. 3692/20, in motivazione).
Perciò, l'assunto che il corrispettivo (quota di tariffa) era dovuto in quanto l'impianto esisteva ed era attivo non è fondato: la assoluta insufficienza degli impianti basta a rendere non dovuto quel corrispettivo, a prescindere dalla circostanza se gli impianti stessi esistessero o meno, fossero attivi o inattivi e se funzionassero (nel senso se fossero accesi) o no.
E d'altronde, se la quota di tariffa riferibile al servizio di depurazione delle acque reflue ha «natura di corrispettivo» e se è irragionevole la norma che prevede[va] l'obbligo di pagarla «anche quando manchi la controprestazione cui essa è collegata» o «anche quando manchi il servizio di depurazione» ‒ è ciò che ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza citata ‒, è logico che, affinché sia escluso quell'obbligo, basti la sola
3 condizione del funzionamento assolutamente inadeguato, caso riconducibile a quelli in cui «manchi il servizio di depurazione», come lo è quello in cui l'impianto funzioni, ma non in modo conforme alla normativa di settore.
La pretesa al pagamento della quota tariffaria può fondarsi legittimamente non sul mero fatto materiale del funzionamento (da intendersi come attivazione) dell'impianto, quindi anche di un funzionamento purchessia, ma ‒ sul rilievo che la tariffa ha natura di corrispettivo ‒ sulla esistenza e sulla efficienza del servizio di depurazione, che ovviamente deve essere adeguato.
Se si sostenesse il contrario, si ammetterebbe che il corrispettivo sia dovuto anche in assenza della prestazione che lo legittima e per cui è previsto, quindi anche nei casi di impianti che siano attivi (al limite, accesi), ma non per ciò (anche) funzionanti.
A confermare la soluzione è il legislatore, il quale, con l'art. 8-sexies del decreto- legge n. 208/08, convertito nella legge n. 13/09, ha stabilito che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato restituiscono la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, detratti solamente i costi derivati dalle «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
Anche la giurisprudenza ha affermato che «la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza», sicché la quota inerente al servizio di depurazione, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, «non
è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione» (Cass. n. 9500/18) o ‒ ancora più in generale ‒ «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione»
(Cass. n. 12769/14 e Cass. n. 12763/14, in motivazione).
Passando ad esaminare il caso, è stato provato il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione negli anni a cui sono riferibili le pretese contestate.
Non è provato, infatti, che, in quegli anni, l'impianto funzionasse, ed anzi è dimostrato il contrario.
La nota recante come oggetto “verbale di accertata violazione amministrativa”, datata 26.6.2012 (prot. n. 10545), redatta dal responsabile dell'Area Territorio ed
Ambiente del Comune di , all'esito di un sopralluogo congiunto, effettuato da Parte_1 personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia
4 Regionale per la Protezione dell'Ambiente, riporta i seguenti fatti:
‒ il Comune di era sprovvisto di autorizzazione allo scarico e non aveva Parte_1 il registro di carico e scarico in cui annotare i dati quantitativi e qualitativi circa i rifiuti
(sono indicati gli estremi dei verbali di contestazione);
‒ i reflui fognari entrati nell'impianto ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt. 900 circa dalla battigia”;
‒ la “situazione di cattivo funzionamento” dell'impianto di depurazione era “nota a tutti” ed era “antecedente all'anno 2007”;
‒ la situazione (problematica) era stata affrontata già da un commissario regionale, nel 2006;
‒ l'autorizzazione allo scarico non era stata ottenuta, a causa di “oggettive impossibilità di adeguare l'impianto alla vigente normativa”;
‒ la grigliatura delle acque reflue “non era funzionante” e non era “riparabile”;
‒ le vasche erano “piene di fango consolidato e non più estraibile se non con la demolizione della copertura” (delle stesse);
‒ l'impianto, a causa della solidificazione dei fanghi e della mancanza della grigliatura, non produceva rifiuti.
La nota della Capitaneria di Porto di Milazzo, trasmessa all'Assessorato regionale in data 18.5.2012 (prot. n. 03.03.13/12031), aveva riferito di un impianto che si presentava “in pessime condizioni manutentive ed in stato di abbandono”, confermando le circostanze che le vasche di sedimentazione (interrate) erano “non funzionanti in quanto stracolme di fanghi solidificati” e che la grigliatura mancava, sicché, a quella data,
i reflui fognari entravano nell'impianto di depurazione e ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt 900 circa dalla battigia”, mentre il Comune di era sprovvisto dell'autorizzazione Parte_1 allo scarico e del registro di carico e scarico in cui annotare i dati su quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, riportando gli esiti del sopralluogo nella nota datata 9.6.2012, aveva riscontrato le stesse mancanze di funzionamento: le vasche non erano ispezionabili, in quanto stracolme (come riferito dal responsabile comunale) di fanghi solidificati;
non c'era un sistema di disinfezione;
l'impianto non aveva i misuratori di portata;
era impossibile effettuare campionamenti
5 medi ponderati all'entrata e all'uscita dell'impianto, a causa della assenza di pozzetti.
Non soltanto i reflui fognari entravano nell'impianto e ne uscivano senza subire alcun trattamento (se non la spinta in una condotta sottomarina per lo scarico a circa 900 metri dalla battigia), ma i campionamenti avevano rivelato che, per quasi tutti i parametri chimico-fisici, i valori di concentrazione nei reflui in uscita erano superiori di quelli nei reflui in entrata: a conferma ‒ evidenzia la nota ‒ della “assoluta inefficienza depurativa dell'impianto stesso”.
A fronte della portata probatoria di tali elementi, è assolutamente recessiva la nota con cui il responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di , nota Parte_1 datata 27.9.2012 (prot. n. 16126), aveva “attestato e dichiarato” che l'impianto di depurazione “era già attivo alla data del 01.01.2006” e lo era alla data della nota stessa e che i “periodi di inattività per interventi di manutenzione” erano stati limitati nel tempo e non erano durati “per più di uno/due giorni”.
Da tale nota si desume esclusivamente che l'impianto di depurazione esisteva già nel 2006 e che era stato attivato (tranne che nei periodi in cui era sottoposto a manutenzione).
I fatti sono ininfluenti ai fini della esatta decisione.
Rilevato che quei fatti, di per sé, non hanno formato nemmeno motivo di contestazioni particolari, perché le domande si fondano non su una ‒ ipotetica ‒ inesistenza o inattivazione dell'impianto, ma su un mancato funzionamento dello stesso
‒ asserito e dimostrato ‒, è da osservare che al mancato funzionamento equivale ‒ per la giurisprudenza di legittimità ‒ un funzionamento inadeguato o assolutamente inefficiente.
Le risultanze dei sopralluoghi e delle verifiche delle autorità amministrative, non smentite nemmeno nella nota del responsabile del di , che anzi in Pt_1 Parte_1 un'altra nota le aveva riconosciute, avevano consentito di riscontrare una totale assenza di trattamento dei reflui fognari, solamente immessi e spinti in una condotta sottomarina per essere scaricati nel mare, a distanza di circa 900 metri dalla battigia, e finanche un peggioramento dei valori rilevanti ai fini della depurazione nei campioni analizzati all'entrata e all'uscita.
Né si potrebbe ridurre la mancanza di funzionamento ad una non conformità alla vigente normativa, riportata nella nota datata 26.6.2012.
Basta osservare, sul punto, come le Autorità preposte avessero riscontrato una completa assenza di trattamento di depurazione, tale da integrare un funzionamento
6 inesistente (i reflui venivano immessi e spinti in una condotta sottomarina, per essere scaricati lontano dalla battigia), dimostrato, tra l'altro, oltre che da sistemi mancanti o inattivi (grigliatura e vasche di sedimentazione), da valori dei parametri indicativi della qualità dell'acqua peggiori nei campioni in uscita rispetto a quelli in entrata nell'impianto.
Tanto è vero che la stessa nota datata 26.6.2012 non si era limitata a riferire di una non conformità dell'impianto alla normativa vigente, come se si trattasse di una evenienza contingente e occasionale, ma aveva riconosciuto che l'autorizzazione allo scarico non poteva essere rilasciata per un impianto non adeguato alla detta normativa e che era impossibile “rispettare i parametri di depurazione”.
Le risultanze dell'indagine tecnica d'ufficio hanno confermato il mancato funzionamento dell'impianto, negli anni in cui ricadono le pretese motivo della controversia.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, già in base ai campionamenti effettuati dall'ARPA nel 2012, la «totale inefficienza del trattamento subito dai reflui prima dell'immissione in mare», e ciò non soltanto rispetto a parametri sopravvenuti, ma anche rispetto ai parametri stabiliti al tempo della costruzione dell'impianto, sicché non si trattava di mera inadeguatezza dovuta a modificazioni di norme e criteri nel tempo, ma di
«impossibilità» di funzionamento conformemente alla «capacità prevista» nel progetto originario.
Finanche i valori riscontrati da una società che nel 2013 aveva effettuato analisi superavano i limiti fissati dalla normativa.
Ha concluso il consulente che quanto meno dal 2005 l'impianto non poteva funzionare (adeguatamente), sicché venivano sversate in mare reflui in cui erano presenti sostanze inquinanti in valori superiori a quelli ammessi anche dalla normativa vigente al tempo della sua costruzione.
Relativamente ai costi derivati da attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione ‒ non soggetti agli obblighi restitutori ai sensi dell'art. 8-sexies, citato ‒, la relativa quota deve essere allegata e provata adeguatamente, nell'an e nel quantum, dal titolare o dal gestore dell'impianto, ai fini dello scomputo dalle somme da restituire (Cass. n. 20014/25).
Non sono ravvisabili, nel caso in esame, elementi probatori che dimostrino, in modo adeguato, che una parte della quota tariffaria, con la relativa frazione, per la depurazione fosse ‒ eventualmente ‒ espressiva dei costi derivati, precisamente, da «attività di
7 progettazione, di realizzazione o di completamento avviate», costi ‒ evidentemente ‒ diversi da quelli di funzionamento, di esercizio e di manutenzione, ordinaria o straordinaria, irrilevanti però ai fini considerati.
Peraltro, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato che gli interventi sulle pompe di sollevamento non avevano inciso, direttamente, sulla depurazione dei reflui.
Quello che aveva fatto il Comune di per l'efficienza dell'impianto, Parte_1 anche ipotizzando che comprovi un suo pieno funzionamento, in quanto successivo al
2012 (v. pag. 8 della comparsa di risposta in primo grado e relativo documento allegato),
è ininfluente, perché la pretesa restitutoria ha ad oggetto il canone versato per gli anni dal
2007 al 2012.
L'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il
Giudice di pace accolto le domande restitutorie in base all'art. 2041 c.c.
L'eccezione è infondata.
Gli attori in primo grado hanno chiesto la “restituzione” delle somme versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue, allegando la mancata prestazione e sostenendo la “illegittimità” dei versamenti (pagg. 6 e 9 dell'atto di citazione).
È evidente che la causa petendi non era (e non è) un ingiustificato arricchimento, ma un indebito, e che il petitum, individuato nella “restituzione”, è congruente con il tipo di azione esercitata.
Nella sentenza l'azione è stata qualificata come “azione di ripetizione di indebito oggettivo”, al fine specifico di individuarne il relativo termine prescrizionale, sicché il richiamo, nella stessa, all'art. 2031 c.c. e all'arricchimento senza causa non si può ritenere abbia alterato il fondamento della decisione.
E comunque, anche ammettendo che la dedotta erroneità sia integrata, si dovrebbe correggere soltanto la motivazione, senza riformare il contenuto della sentenza.
Non è affetta da errore la condanna al rimborso delle spese contenuta nella sentenza di primo grado.
L'esiguità del valore della causa non è di per sé motivo che giustifichi la compensazione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono “giusti motivi,
8 esplicitamente indicati nella motivazione”, dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del “valore assai esiguo della causa”, che si traduce ‒ in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto ‒ in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte» (Cass. n. 12893/11).
Il principio è valido, a maggior ragione, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dal decreto-legge n. 132/14, convertito nella legge n. 162/14.
Né sono ravvisabili aspetti di assoluta novità o di complessità, in concreto, nella controversia, tali da comportare‒ in ipotesi ‒ l'erroneità della compensazione delle spese, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo il criterio normale la regolazione in base alla soccombenza, che non richiede e non presuppone particolari motivazioni o ragioni.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 5.200,00), tenuto conto del valore, della durata della causa e della relativa semplicità delle questioni (importi medi, con esclusione della fase istruttoria).
Per la stessa ragione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'appellante.
Si deve dare atto della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite che liquida in euro 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore degli avvocati AN NN ed IN TO;
3) pone a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
9 115/02, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Messina il 1° novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 256/2016 R.G.,
‒ Indebito soggettivo proposta da
( ), difeso dall'avv. Giovanni Giacoppo, Parte_1 P.IVA_1
– appellante contro
), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( ), C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
( ), ( ), C.F._4 Controparte_5 C.F._5
( ), Controparte_6 C.F._6 CP_7
( ), ( ), C.F._7 Controparte_8 C.F._8
( ), Controparte_9 C.F._9 CP_10
( ), ( ),
[...] C.F._10 CP_11 C.F._11
( ), Controparte_12 C.F._12 Controparte_13
( , ( ), C.F._13 Controparte_14 C.F._14 [...]
( ), Controparte_15 C.F._15 CP_16
( ), ( ), difesi dagli avv.ti C.F._16 CP_17 C.F._17
AN NN ed IN TO,
– appellati
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
1 , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, , , , agendo Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 davanti al Giudice di pace di Rometta, hanno chiesto che il fosse Parte_1 condannato alla restituzione delle somme da ciascuno versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue per gli anni dal 2007 al 2011, sostenendo che l'impianto, in quegli anni, non funzionava.
Il Comune di ha resistito, asserendo che l'impianto esisteva e Parte_1 funzionava e sostenendo che gli interessi, se le domande fossero state accolte, avrebbero dovuto essere attribuiti con decorrenza dalla domanda e non, come richiesto dagli attori, dai versamenti.
Il Giudice di pace di Messina, con la sentenza n. 62/15, depositata il 9 luglio 2015, accogliendo la domanda, ha condannato il a restituire agli attori Parte_1 le somme da ciascuno versate, per un importo complessivo di euro 3.355,58, oltre interessi dal 1°.1.2013.
Il Comune di Torregrotta ha proposto appello avverso la sentenza.
Gli appellati, attori in primo grado, hanno resistito.
L'appello è infondato.
In base all'art. 14 della legge n. 36/94 ‒ nel testo applicabile ratione temporis, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 179/02 ‒ la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è (era) «dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Abrogato questo articolo, il d.lgs. n. 152/06 ha stabilito, all'art. 155, comma 1, che
«le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/94 ‒ sia nel testo originario sia nel testo modificato dalla legge n. 179/02 ‒ nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 152/06 nella parte in cui
2 prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti
«anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Per effetto delle declaratorie di illegittimità costituzionale, nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cass. n. 29488/24, la quale ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull'inefficienza dell'impianto, in quanto non assolveva alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività; in senso conforme,
Cass. n. 3314/20).
Anche la “assoluta inefficienza” integra la detta situazione (Cass. n. 3692/20, la quale ha osservato che la “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione è «del tutto sovrapponibile a quella della “temporanea inattività”»), che «include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto,
l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento» (Cass.
n. 3692/20, in motivazione).
Perciò, l'assunto che il corrispettivo (quota di tariffa) era dovuto in quanto l'impianto esisteva ed era attivo non è fondato: la assoluta insufficienza degli impianti basta a rendere non dovuto quel corrispettivo, a prescindere dalla circostanza se gli impianti stessi esistessero o meno, fossero attivi o inattivi e se funzionassero (nel senso se fossero accesi) o no.
E d'altronde, se la quota di tariffa riferibile al servizio di depurazione delle acque reflue ha «natura di corrispettivo» e se è irragionevole la norma che prevede[va] l'obbligo di pagarla «anche quando manchi la controprestazione cui essa è collegata» o «anche quando manchi il servizio di depurazione» ‒ è ciò che ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza citata ‒, è logico che, affinché sia escluso quell'obbligo, basti la sola
3 condizione del funzionamento assolutamente inadeguato, caso riconducibile a quelli in cui «manchi il servizio di depurazione», come lo è quello in cui l'impianto funzioni, ma non in modo conforme alla normativa di settore.
La pretesa al pagamento della quota tariffaria può fondarsi legittimamente non sul mero fatto materiale del funzionamento (da intendersi come attivazione) dell'impianto, quindi anche di un funzionamento purchessia, ma ‒ sul rilievo che la tariffa ha natura di corrispettivo ‒ sulla esistenza e sulla efficienza del servizio di depurazione, che ovviamente deve essere adeguato.
Se si sostenesse il contrario, si ammetterebbe che il corrispettivo sia dovuto anche in assenza della prestazione che lo legittima e per cui è previsto, quindi anche nei casi di impianti che siano attivi (al limite, accesi), ma non per ciò (anche) funzionanti.
A confermare la soluzione è il legislatore, il quale, con l'art. 8-sexies del decreto- legge n. 208/08, convertito nella legge n. 13/09, ha stabilito che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato restituiscono la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, detratti solamente i costi derivati dalle «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
Anche la giurisprudenza ha affermato che «la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza», sicché la quota inerente al servizio di depurazione, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, «non
è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione» (Cass. n. 9500/18) o ‒ ancora più in generale ‒ «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione»
(Cass. n. 12769/14 e Cass. n. 12763/14, in motivazione).
Passando ad esaminare il caso, è stato provato il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione negli anni a cui sono riferibili le pretese contestate.
Non è provato, infatti, che, in quegli anni, l'impianto funzionasse, ed anzi è dimostrato il contrario.
La nota recante come oggetto “verbale di accertata violazione amministrativa”, datata 26.6.2012 (prot. n. 10545), redatta dal responsabile dell'Area Territorio ed
Ambiente del Comune di , all'esito di un sopralluogo congiunto, effettuato da Parte_1 personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia
4 Regionale per la Protezione dell'Ambiente, riporta i seguenti fatti:
‒ il Comune di era sprovvisto di autorizzazione allo scarico e non aveva Parte_1 il registro di carico e scarico in cui annotare i dati quantitativi e qualitativi circa i rifiuti
(sono indicati gli estremi dei verbali di contestazione);
‒ i reflui fognari entrati nell'impianto ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt. 900 circa dalla battigia”;
‒ la “situazione di cattivo funzionamento” dell'impianto di depurazione era “nota a tutti” ed era “antecedente all'anno 2007”;
‒ la situazione (problematica) era stata affrontata già da un commissario regionale, nel 2006;
‒ l'autorizzazione allo scarico non era stata ottenuta, a causa di “oggettive impossibilità di adeguare l'impianto alla vigente normativa”;
‒ la grigliatura delle acque reflue “non era funzionante” e non era “riparabile”;
‒ le vasche erano “piene di fango consolidato e non più estraibile se non con la demolizione della copertura” (delle stesse);
‒ l'impianto, a causa della solidificazione dei fanghi e della mancanza della grigliatura, non produceva rifiuti.
La nota della Capitaneria di Porto di Milazzo, trasmessa all'Assessorato regionale in data 18.5.2012 (prot. n. 03.03.13/12031), aveva riferito di un impianto che si presentava “in pessime condizioni manutentive ed in stato di abbandono”, confermando le circostanze che le vasche di sedimentazione (interrate) erano “non funzionanti in quanto stracolme di fanghi solidificati” e che la grigliatura mancava, sicché, a quella data,
i reflui fognari entravano nell'impianto di depurazione e ne uscivano “senza subire alcun trattamento se non quello di essere spinti in condotta sottomarina per lo scarico a mt 900 circa dalla battigia”, mentre il Comune di era sprovvisto dell'autorizzazione Parte_1 allo scarico e del registro di carico e scarico in cui annotare i dati su quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, riportando gli esiti del sopralluogo nella nota datata 9.6.2012, aveva riscontrato le stesse mancanze di funzionamento: le vasche non erano ispezionabili, in quanto stracolme (come riferito dal responsabile comunale) di fanghi solidificati;
non c'era un sistema di disinfezione;
l'impianto non aveva i misuratori di portata;
era impossibile effettuare campionamenti
5 medi ponderati all'entrata e all'uscita dell'impianto, a causa della assenza di pozzetti.
Non soltanto i reflui fognari entravano nell'impianto e ne uscivano senza subire alcun trattamento (se non la spinta in una condotta sottomarina per lo scarico a circa 900 metri dalla battigia), ma i campionamenti avevano rivelato che, per quasi tutti i parametri chimico-fisici, i valori di concentrazione nei reflui in uscita erano superiori di quelli nei reflui in entrata: a conferma ‒ evidenzia la nota ‒ della “assoluta inefficienza depurativa dell'impianto stesso”.
A fronte della portata probatoria di tali elementi, è assolutamente recessiva la nota con cui il responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente del Comune di , nota Parte_1 datata 27.9.2012 (prot. n. 16126), aveva “attestato e dichiarato” che l'impianto di depurazione “era già attivo alla data del 01.01.2006” e lo era alla data della nota stessa e che i “periodi di inattività per interventi di manutenzione” erano stati limitati nel tempo e non erano durati “per più di uno/due giorni”.
Da tale nota si desume esclusivamente che l'impianto di depurazione esisteva già nel 2006 e che era stato attivato (tranne che nei periodi in cui era sottoposto a manutenzione).
I fatti sono ininfluenti ai fini della esatta decisione.
Rilevato che quei fatti, di per sé, non hanno formato nemmeno motivo di contestazioni particolari, perché le domande si fondano non su una ‒ ipotetica ‒ inesistenza o inattivazione dell'impianto, ma su un mancato funzionamento dello stesso
‒ asserito e dimostrato ‒, è da osservare che al mancato funzionamento equivale ‒ per la giurisprudenza di legittimità ‒ un funzionamento inadeguato o assolutamente inefficiente.
Le risultanze dei sopralluoghi e delle verifiche delle autorità amministrative, non smentite nemmeno nella nota del responsabile del di , che anzi in Pt_1 Parte_1 un'altra nota le aveva riconosciute, avevano consentito di riscontrare una totale assenza di trattamento dei reflui fognari, solamente immessi e spinti in una condotta sottomarina per essere scaricati nel mare, a distanza di circa 900 metri dalla battigia, e finanche un peggioramento dei valori rilevanti ai fini della depurazione nei campioni analizzati all'entrata e all'uscita.
Né si potrebbe ridurre la mancanza di funzionamento ad una non conformità alla vigente normativa, riportata nella nota datata 26.6.2012.
Basta osservare, sul punto, come le Autorità preposte avessero riscontrato una completa assenza di trattamento di depurazione, tale da integrare un funzionamento
6 inesistente (i reflui venivano immessi e spinti in una condotta sottomarina, per essere scaricati lontano dalla battigia), dimostrato, tra l'altro, oltre che da sistemi mancanti o inattivi (grigliatura e vasche di sedimentazione), da valori dei parametri indicativi della qualità dell'acqua peggiori nei campioni in uscita rispetto a quelli in entrata nell'impianto.
Tanto è vero che la stessa nota datata 26.6.2012 non si era limitata a riferire di una non conformità dell'impianto alla normativa vigente, come se si trattasse di una evenienza contingente e occasionale, ma aveva riconosciuto che l'autorizzazione allo scarico non poteva essere rilasciata per un impianto non adeguato alla detta normativa e che era impossibile “rispettare i parametri di depurazione”.
Le risultanze dell'indagine tecnica d'ufficio hanno confermato il mancato funzionamento dell'impianto, negli anni in cui ricadono le pretese motivo della controversia.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, già in base ai campionamenti effettuati dall'ARPA nel 2012, la «totale inefficienza del trattamento subito dai reflui prima dell'immissione in mare», e ciò non soltanto rispetto a parametri sopravvenuti, ma anche rispetto ai parametri stabiliti al tempo della costruzione dell'impianto, sicché non si trattava di mera inadeguatezza dovuta a modificazioni di norme e criteri nel tempo, ma di
«impossibilità» di funzionamento conformemente alla «capacità prevista» nel progetto originario.
Finanche i valori riscontrati da una società che nel 2013 aveva effettuato analisi superavano i limiti fissati dalla normativa.
Ha concluso il consulente che quanto meno dal 2005 l'impianto non poteva funzionare (adeguatamente), sicché venivano sversate in mare reflui in cui erano presenti sostanze inquinanti in valori superiori a quelli ammessi anche dalla normativa vigente al tempo della sua costruzione.
Relativamente ai costi derivati da attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione ‒ non soggetti agli obblighi restitutori ai sensi dell'art. 8-sexies, citato ‒, la relativa quota deve essere allegata e provata adeguatamente, nell'an e nel quantum, dal titolare o dal gestore dell'impianto, ai fini dello scomputo dalle somme da restituire (Cass. n. 20014/25).
Non sono ravvisabili, nel caso in esame, elementi probatori che dimostrino, in modo adeguato, che una parte della quota tariffaria, con la relativa frazione, per la depurazione fosse ‒ eventualmente ‒ espressiva dei costi derivati, precisamente, da «attività di
7 progettazione, di realizzazione o di completamento avviate», costi ‒ evidentemente ‒ diversi da quelli di funzionamento, di esercizio e di manutenzione, ordinaria o straordinaria, irrilevanti però ai fini considerati.
Peraltro, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato che gli interventi sulle pompe di sollevamento non avevano inciso, direttamente, sulla depurazione dei reflui.
Quello che aveva fatto il Comune di per l'efficienza dell'impianto, Parte_1 anche ipotizzando che comprovi un suo pieno funzionamento, in quanto successivo al
2012 (v. pag. 8 della comparsa di risposta in primo grado e relativo documento allegato),
è ininfluente, perché la pretesa restitutoria ha ad oggetto il canone versato per gli anni dal
2007 al 2012.
L'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il
Giudice di pace accolto le domande restitutorie in base all'art. 2041 c.c.
L'eccezione è infondata.
Gli attori in primo grado hanno chiesto la “restituzione” delle somme versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue, allegando la mancata prestazione e sostenendo la “illegittimità” dei versamenti (pagg. 6 e 9 dell'atto di citazione).
È evidente che la causa petendi non era (e non è) un ingiustificato arricchimento, ma un indebito, e che il petitum, individuato nella “restituzione”, è congruente con il tipo di azione esercitata.
Nella sentenza l'azione è stata qualificata come “azione di ripetizione di indebito oggettivo”, al fine specifico di individuarne il relativo termine prescrizionale, sicché il richiamo, nella stessa, all'art. 2031 c.c. e all'arricchimento senza causa non si può ritenere abbia alterato il fondamento della decisione.
E comunque, anche ammettendo che la dedotta erroneità sia integrata, si dovrebbe correggere soltanto la motivazione, senza riformare il contenuto della sentenza.
Non è affetta da errore la condanna al rimborso delle spese contenuta nella sentenza di primo grado.
L'esiguità del valore della causa non è di per sé motivo che giustifichi la compensazione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in proposito, che «nei giudizi soggetti alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 263 del 2005, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione delle spese processuali se concorrono “giusti motivi,
8 esplicitamente indicati nella motivazione”, dovendosi ritenere che tale esigenza non sia soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del “valore assai esiguo della causa”, che si traduce ‒ in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto ‒ in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte» (Cass. n. 12893/11).
Il principio è valido, a maggior ragione, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nel testo modificato dal decreto-legge n. 132/14, convertito nella legge n. 162/14.
Né sono ravvisabili aspetti di assoluta novità o di complessità, in concreto, nella controversia, tali da comportare‒ in ipotesi ‒ l'erroneità della compensazione delle spese, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo il criterio normale la regolazione in base alla soccombenza, che non richiede e non presuppone particolari motivazioni o ragioni.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 5.200,00), tenuto conto del valore, della durata della causa e della relativa semplicità delle questioni (importi medi, con esclusione della fase istruttoria).
Per la stessa ragione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'appellante.
Si deve dare atto della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite che liquida in euro 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore degli avvocati AN NN ed IN TO;
3) pone a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
9 115/02, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Messina il 1° novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
10