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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1135/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. MONTELEONE DIEGO e dall'Avv. Parte_1
ANCONA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Cesare
Battisti n. 23, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
(C.F. ; CP_1 C.F._1
-PARTE CONVENUTA contumace- avente per oggetto: risarcimento del danno;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per l'attore (come da foglio di precisazione conclusioni del 23/06/2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2052 c.c., la civile responsabilità del convenuto
[...]
nella causazione dell'incidente del 19.12.2021 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento CP_1 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore e quantificati, in forza delle Tabelle di Milano, nella misura di € 21.709,50, così quantificati:
- danno inabilità totale (gg 30, punto base I.T.T € 115,00) € 3.450,00
- danno da inabilità temporanea al 75% (gg 20) € 1.725,00 - danno da inabilità temporanea al 50% (gg 30) € 1.725,00
- danno da inabilità temporanea al 25% (gg 30) € 862,50
- danno biologico 8 % (47 anni) € 13.947,00
Totale € € 21.709,50 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che è risultata dovuta, oltre gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la civile responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente del 19.12.2021, e, per l'effetto, condannarlo CP_1 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore e quantificati, in forza delle Tabelle di Milano, nella misura di € 21.709,50, come meglio specificati al punto 1, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che è risultata dovuta, oltre gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della CP_1 somma di € 1.220,00 corrisposta da quest'ultimo al proprio CTP, come da fattura prodotta in data
24.02.2025;
4) porre definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto;
5) condannare alla rivalsa delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Diego CP_1
Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 11 aprile 2023, ritualmente notificato, il signor Parte_1 conveniva in giudizio il signor , e allegando di aver subito lesioni personali a seguito CP_1 di una caduta verificatasi in data 19.12.2021, a causa dell'impatto con il cane di grossa taglia di proprietà di quest'ultimo, sfuggito al suo controllo, chiedeva di accertare la responsabilità del convenuto per l'accaduto, ex art. 2052 c.c., e sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da esso attore, quantificati in € 22.100,00.
In particolare, l'attore lamentava che, dopo l'incidente, per i dolori si era dovuto recare presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alessandria, ove gli era stata diagnosticata una frattura chiusa ischio-pubica destra e successivamente, stante il perdurare degli stessi, si era dovuto sottoporre ad ulteriori visite mediche, di controllo e riabilitative, ottenendo una guarigione clinica con postumi permanenti valutati nella misura dell'8-9%.
Da ultimo riferiva di aver inutilmente sollecitato il convenuto, nonché la sua compagnia assicurativa,
a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione della Controparte_2 suddetta caduta, e di vedersi quindi costretto ad agire nel presente giudizio per ottenere il ristoro di quanto dovuto. Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita tramite prove orali e CTU medico legale sulla persona dell'attore, e all'udienza del 24.06.2025, in seguito a discussione orale, veniva trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281sexies, 3° comma, c.p.c.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Preliminarmente, deve essere oggetto di inquadramento la speciale responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. per i danni cagionati da animali.
L'art. 2052 c.c. stabilisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta di una delle figure speciali di responsabilità extracontrattuale previste dal Codice civile, cui si applica una disciplina in parte derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 2043 c.c.: la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è, infatti, una responsabilità imputabile oggettivamente, sulla base della mera connessione causale fra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso (Cass. civ.
9 gennaio 2002 n. 200; Cass. civ. 23 gennaio 2006 n. 1210), salvo la prova, a carico del responsabile dell'animale, del caso fortuito.
Con quest'ultimo requisito, previsto al fine di escludere la responsabilità del proprietario, il quale risponde anche in assenza di colpa per il solo fatto di avere la disponibilità dell'animale che ha causato con la sua condotta l'evento lesivo, la norma in esame richiede l'intervento nel rapporto eziologico sopra descritto di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità e sia idoneo perciò ad interrompere il rapporto (Cass.
Civ. 20 maggio 2016 n. 10402; Cass. Civ. 20 aprile 2020 n. 7969).
Quindi, in sostanza, il danneggiato dovrà solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il proprietario convenuto in giudizio, se non fornisce la prova del caso fortuito, è chiamato a rispondere dei danni imputabili alla condotta dell'animale.
Nel caso di specie, l'attore ha idoneamente provato il nesso eziologico tra l'evento descritto, ossia la caduta avvenuta a causa dell'impatto con il cane di proprietà del convenuto, sfuggito al suo controllo,
e lesioni subite.
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che il 19.12.2021, il si trovava presso l'abitazione del Pt_1
e precisamente nel cortile esterno, allorquando il cane di proprietà di quest'ultimo, un pastore CP_1 tedesco di grossa taglia, gli saltava addosso, facendogli perdere l'equilibrio e rovinare a terra anche a causa del ghiaccio presente sulla pavimentazione. Il teste , sentito all'udienza dell'11.09.2024, ha riferito: “Io e siamo amici Testimone_1 CP_1 di vecchia data, gli avevo portato un cesto Natalizio e lui si trovava a casa sua con Controparte_3 nel cortile pertinenziale della sua villetta indipendente, davanti al magazzino/garage e ad un certo punto il cane è saltato addosso al signor facendolo cadere a terra.” Pt_1
Il convenuto, rimasto contumace, è comparso all'udienza dell'8.5.2024 per rendere l'interrogatorio formale, e in tale circostanza ha pienamente confermato l'accaduto, così riconoscendo la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso: “Sì, vero. Ho un pastore tedesco;
il cane è pesante, circa 60 kg, se ti salta addosso cadi per terra, e ha il vizio di saltare addosso per fare le feste. In quel caso eravamo fuori vicino al garage, dove c'è il cemento, c'era la neve, il ghiaccio. Gli è saltato addosso con le zampe per fare le feste;
il cane era libero, perché la casa è tutta cintata intorno.”
Deve pertanto essere acclarata la responsabilità di , proprietario del pastore tedesco, CP_1 per la caduta di , verificatasi il giorno 19.12.2021, presso la propria abitazione sita Parte_1 in San Michele (AL), Via Quaglia n. 60.
Passando ora alla liquidazione del danno, in seguito al sinistro l'attore ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 8%; l'invalidità temporanea assoluta ha avuto una durata di giorni 30, corrispondenti all'allettamento obbligato e al divieto di carico;
l'invalidità temporanea parziale è stata per 20 giorni al 75%, per 30 giorni al 50%, e per ulteriori 30 giorni al 25%.
Tenuto conto dell'età dell'attore alla data dell'infortunio (anni 47) e della misura percentuale sopra indicata, applicando le Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano, tale danno risulta pari ad € 21.709,50.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano secondo gli importi attualizzati (seguendo l'insegnamento della sentenza della Cassazione civile, sez. III, 11/05/2012, n. 7272: “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale…. cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del sinistro, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), vengono calcolati sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso (19.12.2021) alla data della presente Sentenza. Ne deriva che il totale ad oggi complessivamente dovuto per il danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle di Milano vigenti da cui non vi è ragione di discostarsi è pari ad € 23.760,44, somma su cui andranno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal giorno successivo alla pronuncia della presente Sentenza sino al saldo effettivo
Quanto al danno patrimoniale, devono essere oggetto di risarcimento gli esborsi per le spese mediche documentate che l'attore ha dovuto sostenere in conseguenza delle lesioni subite, pari a € 348,65, ritenuti congrui dal CTU nominato in corso di causa.
In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta, e deve essere condannato a CP_1 corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 subiti ex art. 2052 c.c., l'importo complessivo di € 24.109,09, importo su cui andranno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal giorno successivo alla pronuncia della presente Sentenza sino al saldo effettivo.
***
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., il convenuto contumace deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'attore le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U.
n. 77 del 2.04.2014, aggiornato al 2022).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.201,00 ad
Euro 26.000,00”, ridotti della metà per la sola fase decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta,
e così per i seguenti importi:
€ 919,00 per la fase di studio della controversia
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio
€ 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
€ 851,00 per la fase decisionale per un totale di € 4.227,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente Sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1135/23 R.G. promossa da (parte attrice) contro (parte convenuta contumace), nel Parte_1 CP_1
contraddittorio delle parti:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità ex art. 2052 c.c. di nella verificazione CP_1
del sinistro occorso in data 19.12.2021;
2) DICHIARA TENUTO E CONDANNA a pagare a , a titolo di CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, la somma di € 24.109,09, oltre interessi legali dal giorno successivo alla pronuncia della presente Sentenza sino al saldo;
3) DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1
processuali, liquidate in complessivi € 4.227,00 per compensi ed € 264,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Alessandria, lì 30.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice AMBROSIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1135/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. MONTELEONE DIEGO e dall'Avv. Parte_1
ANCONA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Cesare
Battisti n. 23, in forza di procura in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
(C.F. ; CP_1 C.F._1
-PARTE CONVENUTA contumace- avente per oggetto: risarcimento del danno;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per l'attore (come da foglio di precisazione conclusioni del 23/06/2025):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2052 c.c., la civile responsabilità del convenuto
[...]
nella causazione dell'incidente del 19.12.2021 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento CP_1 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore e quantificati, in forza delle Tabelle di Milano, nella misura di € 21.709,50, così quantificati:
- danno inabilità totale (gg 30, punto base I.T.T € 115,00) € 3.450,00
- danno da inabilità temporanea al 75% (gg 20) € 1.725,00 - danno da inabilità temporanea al 50% (gg 30) € 1.725,00
- danno da inabilità temporanea al 25% (gg 30) € 862,50
- danno biologico 8 % (47 anni) € 13.947,00
Totale € € 21.709,50 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che è risultata dovuta, oltre gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria;
2) in via subordinata: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la civile responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente del 19.12.2021, e, per l'effetto, condannarlo CP_1 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore e quantificati, in forza delle Tabelle di Milano, nella misura di € 21.709,50, come meglio specificati al punto 1, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che è risultata dovuta, oltre gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della CP_1 somma di € 1.220,00 corrisposta da quest'ultimo al proprio CTP, come da fattura prodotta in data
24.02.2025;
4) porre definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto;
5) condannare alla rivalsa delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Diego CP_1
Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 11 aprile 2023, ritualmente notificato, il signor Parte_1 conveniva in giudizio il signor , e allegando di aver subito lesioni personali a seguito CP_1 di una caduta verificatasi in data 19.12.2021, a causa dell'impatto con il cane di grossa taglia di proprietà di quest'ultimo, sfuggito al suo controllo, chiedeva di accertare la responsabilità del convenuto per l'accaduto, ex art. 2052 c.c., e sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da esso attore, quantificati in € 22.100,00.
In particolare, l'attore lamentava che, dopo l'incidente, per i dolori si era dovuto recare presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alessandria, ove gli era stata diagnosticata una frattura chiusa ischio-pubica destra e successivamente, stante il perdurare degli stessi, si era dovuto sottoporre ad ulteriori visite mediche, di controllo e riabilitative, ottenendo una guarigione clinica con postumi permanenti valutati nella misura dell'8-9%.
Da ultimo riferiva di aver inutilmente sollecitato il convenuto, nonché la sua compagnia assicurativa,
a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione della Controparte_2 suddetta caduta, e di vedersi quindi costretto ad agire nel presente giudizio per ottenere il ristoro di quanto dovuto. Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita tramite prove orali e CTU medico legale sulla persona dell'attore, e all'udienza del 24.06.2025, in seguito a discussione orale, veniva trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281sexies, 3° comma, c.p.c.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Preliminarmente, deve essere oggetto di inquadramento la speciale responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. per i danni cagionati da animali.
L'art. 2052 c.c. stabilisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta di una delle figure speciali di responsabilità extracontrattuale previste dal Codice civile, cui si applica una disciplina in parte derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 2043 c.c.: la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è, infatti, una responsabilità imputabile oggettivamente, sulla base della mera connessione causale fra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso (Cass. civ.
9 gennaio 2002 n. 200; Cass. civ. 23 gennaio 2006 n. 1210), salvo la prova, a carico del responsabile dell'animale, del caso fortuito.
Con quest'ultimo requisito, previsto al fine di escludere la responsabilità del proprietario, il quale risponde anche in assenza di colpa per il solo fatto di avere la disponibilità dell'animale che ha causato con la sua condotta l'evento lesivo, la norma in esame richiede l'intervento nel rapporto eziologico sopra descritto di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità e sia idoneo perciò ad interrompere il rapporto (Cass.
Civ. 20 maggio 2016 n. 10402; Cass. Civ. 20 aprile 2020 n. 7969).
Quindi, in sostanza, il danneggiato dovrà solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il proprietario convenuto in giudizio, se non fornisce la prova del caso fortuito, è chiamato a rispondere dei danni imputabili alla condotta dell'animale.
Nel caso di specie, l'attore ha idoneamente provato il nesso eziologico tra l'evento descritto, ossia la caduta avvenuta a causa dell'impatto con il cane di proprietà del convenuto, sfuggito al suo controllo,
e lesioni subite.
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che il 19.12.2021, il si trovava presso l'abitazione del Pt_1
e precisamente nel cortile esterno, allorquando il cane di proprietà di quest'ultimo, un pastore CP_1 tedesco di grossa taglia, gli saltava addosso, facendogli perdere l'equilibrio e rovinare a terra anche a causa del ghiaccio presente sulla pavimentazione. Il teste , sentito all'udienza dell'11.09.2024, ha riferito: “Io e siamo amici Testimone_1 CP_1 di vecchia data, gli avevo portato un cesto Natalizio e lui si trovava a casa sua con Controparte_3 nel cortile pertinenziale della sua villetta indipendente, davanti al magazzino/garage e ad un certo punto il cane è saltato addosso al signor facendolo cadere a terra.” Pt_1
Il convenuto, rimasto contumace, è comparso all'udienza dell'8.5.2024 per rendere l'interrogatorio formale, e in tale circostanza ha pienamente confermato l'accaduto, così riconoscendo la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso: “Sì, vero. Ho un pastore tedesco;
il cane è pesante, circa 60 kg, se ti salta addosso cadi per terra, e ha il vizio di saltare addosso per fare le feste. In quel caso eravamo fuori vicino al garage, dove c'è il cemento, c'era la neve, il ghiaccio. Gli è saltato addosso con le zampe per fare le feste;
il cane era libero, perché la casa è tutta cintata intorno.”
Deve pertanto essere acclarata la responsabilità di , proprietario del pastore tedesco, CP_1 per la caduta di , verificatasi il giorno 19.12.2021, presso la propria abitazione sita Parte_1 in San Michele (AL), Via Quaglia n. 60.
Passando ora alla liquidazione del danno, in seguito al sinistro l'attore ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 8%; l'invalidità temporanea assoluta ha avuto una durata di giorni 30, corrispondenti all'allettamento obbligato e al divieto di carico;
l'invalidità temporanea parziale è stata per 20 giorni al 75%, per 30 giorni al 50%, e per ulteriori 30 giorni al 25%.
Tenuto conto dell'età dell'attore alla data dell'infortunio (anni 47) e della misura percentuale sopra indicata, applicando le Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano, tale danno risulta pari ad € 21.709,50.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano secondo gli importi attualizzati (seguendo l'insegnamento della sentenza della Cassazione civile, sez. III, 11/05/2012, n. 7272: “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale…. cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del sinistro, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), vengono calcolati sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso (19.12.2021) alla data della presente Sentenza. Ne deriva che il totale ad oggi complessivamente dovuto per il danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle di Milano vigenti da cui non vi è ragione di discostarsi è pari ad € 23.760,44, somma su cui andranno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal giorno successivo alla pronuncia della presente Sentenza sino al saldo effettivo
Quanto al danno patrimoniale, devono essere oggetto di risarcimento gli esborsi per le spese mediche documentate che l'attore ha dovuto sostenere in conseguenza delle lesioni subite, pari a € 348,65, ritenuti congrui dal CTU nominato in corso di causa.
In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta, e deve essere condannato a CP_1 corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 subiti ex art. 2052 c.c., l'importo complessivo di € 24.109,09, importo su cui andranno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal giorno successivo alla pronuncia della presente Sentenza sino al saldo effettivo.
***
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., il convenuto contumace deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare all'attore le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U.
n. 77 del 2.04.2014, aggiornato al 2022).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, della natura e del valore dell'affare), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i valori medi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.201,00 ad
Euro 26.000,00”, ridotti della metà per la sola fase decisionale alla luce dell'attività in concreto svolta,
e così per i seguenti importi:
€ 919,00 per la fase di studio della controversia
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio
€ 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
€ 851,00 per la fase decisionale per un totale di € 4.227,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente Sentenza e successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1135/23 R.G. promossa da (parte attrice) contro (parte convenuta contumace), nel Parte_1 CP_1
contraddittorio delle parti:
1) ACCERTA E DICHIARA la responsabilità ex art. 2052 c.c. di nella verificazione CP_1
del sinistro occorso in data 19.12.2021;
2) DICHIARA TENUTO E CONDANNA a pagare a , a titolo di CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, la somma di € 24.109,09, oltre interessi legali dal giorno successivo alla pronuncia della presente Sentenza sino al saldo;
3) DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1
processuali, liquidate in complessivi € 4.227,00 per compensi ed € 264,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Alessandria, lì 30.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice AMBROSIO