Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2777/2023 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, promossa
DA
quale mandataria con rappresentanza di OS SOGOS, Parte_1
con l'avv. SALVATORE D'ANGELO
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, in persona del procuratore speciale , con gli avv.ti CP_1 Controparte_2
CLAIRE KELLY e PIETRO LAURETTA
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza n. 280/2023 del Giudice di Pace di
Sassari, decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata quale mandataria di SA Parte_1
OG, conveniva davanti a questo Tribunale proponendo tempestivo CP_1
appello contro la sentenza di cui in epigrafe, con cui il Giudice di Pace di Sassari aveva rigettato la domanda diretta ad accertare l'inadempimento contrattuale di e a CP_1
aveva subito un ritardo superiore alle tre ore, aveva domandato al Giudice adito la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CEE n. 261/2004 che impone al vettore l'obbligo di erogare al passeggero la somma di € 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria per le tratte aeree comunitarie comprese tra i 1.500 e i 3.500 km. Lamentava che la decisione del Giudice di prime cure era ingiusta in quanto attribuiva al guasto tecnico che aveva cagionato il ritardo natura di circostanza eccezionale, tale da escludere qualsiasi tipo di responsabilità del vettore per i disagi arrecati al passeggero.
Evidenziava, a tal fine, come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avesse più volte ribadito che il guasto tecnico subito dall'aeromobile non rientrava fra quelle
“circostanze eccezionali” che escludevano il diritto al ristoro, ricorrendo quindi l'obbligo per la compagnia aerea di pagare al passeggero la compensazione pecuniaria.
Inoltre, reputava erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto provata l'offerta di pagamento proposta dalla compagnia aerea mediante mail ordinaria, ritenendo che invece non vi era prova della sua effettiva ricezione. Rilevava, infine, l'illegittimità della clausola contrattuale che prevedeva il preventivo esperimento della procedura di reclamo, in quanto vessatoria.
Si costituiva che contestava la ricostruzione dei fatti della controparte. In CP_1
particolare, evidenziava come già in sede stragiudiziale la compagnia aerea si fosse resa disponibile al pagamento della somma richiesta, negando esclusivamente la debenza delle spese legali. Riteneva che la società mandataria avesse intentato temerariamente il giudizio al solo fine di ottenere il pagamento delle spese legali, che reputava non dovute, in quanto inutili e superflue stante l'esistenza della procedura di reclamo che permetteva ai passeggeri di soddisfare il proprio diritto alla compensazione pecuniaria direttamente e senza necessità di assistenza legale, a maggior ragione in assenza di contestazioni da parte della compagnia aerea. Resisteva anche all'altro motivo di appello, precisando che l'indirizzo di posta elettronica ove era stata inviata l'accettazione della richiesta di pagamento era espressamente indicato sia tra i recapiti personali del legale rappresentante che nell'albo degli avvocati ed evidenziando come l'eventuale disconoscimento della ricezione della comunicazione avrebbe dovuto essere chiaro, circostanziato ed esplicito. Contestava, poi, la vessatorietà della clausola di cui all'art. 15.2 che, al contrario, attraverso un procedimento semplice e gratuito consentiva al passeggero di richiedere ed ottenere in tempi brevi e senza l'assistenza di un avvocato la compensazione pecuniaria. Infine, rilevava la contrarietà a buona fede e correttezza del comportamento di controparte che non le aveva consentito la compensazione dovuta senza l'aggravio delle spese di lite.
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado, approdava alla decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Ai fini della decisione della presente controversia occorre preliminarmente considerare la condotta tenuta dalle parti sia in sede giudiziale che stragiudiziale, avuto riguardo ai fatti di causa e alle relative tempistiche che ne hanno scandito lo sviluppo. In particolare, si rileva che in data 2 maggio 2022 la OG, per mezzo della mandataria con rappresentanza , ha inviato una lettera di diffida a al fine Parte_1 CP_1
di ottenere entro il termine di 5 giorni dalla sua ricezione il pagamento della somma di
€ 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre non meglio precisati oneri per l'intervento legale. In data 5 maggio 2022 (e, dunque, solo tre giorni dopo) ha CP_1
comunicato la sua disponibilità a comporre bonariamente la controversia, offrendo il pagamento della somma onnicomprensiva di € 400,00, salvo ricevere a distanza di soli
4 giorni, e cioè in data 9 maggio 2022, la notifica dell'atto di citazione in giudizio.
Si evince dagli atti di causa come la compagnia aerea abbia pacificamente riconosciuto la debenza dell'importo richiesto prima in sede stragiudiziale e poi con la comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, con cui l'odierna convenuta ha richiamato la pronta risposta alla diffida ricevuta dalla passeggera, come rappresentata. Tale circostanza non è mai stata tempestivamente contestata e, pertanto, è da considerarsi cristallizzata e pacifica, non avendo la parte interessata mai eccepito la puntuale ricezione della relativa mail e, in definitiva, la stessa serietà dell'offerta di ristoro. Tutto ciò premesso, è sufficiente osservare come l'accordo contrattuale intercorso fra le parti preveda all'art. 15.2.2 un'apposita procedura stragiudiziale al fine di ottenere celermente il ristoro economico dovuto, senza necessità di ricorrere ad una azione giudiziale. Nonostante ciò, la sig.ra OG ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza di una società mandataria, promuovendo un'azione non sorretta da effettivo interesse e così rendendosi responsabile di un vero e proprio abuso dello strumento processuale, diretto a conseguire un risultato non solo facilmente accessibile, ma già ottenuto dall'attrice, stante l'adesione della compagnia aerea alla sua richiesta. E così si evidenzia come non solo la sua pretesa di pagamento della somma di Euro 400,00 sia stata inoltrata per la prima volta a mezzo di un legale (del cui intervento non pare riconoscersi la necessità, dal momento che non risulta affatto che la domanda di compensazione pecuniaria – che sia stata inoltrata con la procedura di reclamo di cui alle condizioni generali di contratto o in qualsiasi altro modo non rileva – sia stata respinta dalla compagnia aerea), ma anche come, nonostante il suo pieno accoglimento, essa abbia agito per raggiungere un risultato mai negato: certamente non può ritenersi rispondente ad un legittimo interesse promuovere un giudizio portato fino al grado d'appello solo per ottenere la rifusione delle spese legali che, oltre a non essere state neppure quantificate nella diffida (quasi a voler precludere alla controparte di valutare appieno la richiesta e di rendere inevitabile il giudizio), non sono affatto giustificate.
E' evidente, dunque, che ha utilizzato il giudizio per una finalità Parte_1
che era a disposizione della sua rappresentata, così distorcendo l'effettiva funzione del processo, diretto ad assicurare la tutela di diritti contestati o vantati da altri.
In tale contesto neppure si pone il problema di verificare la vessatorietà della clausola contrattuale che prescrive l'obbligo di esperire previamente tale procedura per la richiesta di rimborso, clausola che non solo non preclude l'accesso alla tutela giurisdizionale, ma prevede una gestione più efficiente delle richieste, semplifica l'iter di rimborso ed evita agli utenti gli inutili costi del ricorso obbligato all'Autorità
Giudiziaria. Dall'abuso palese del mezzo processuale deriva la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta da quale mandataria di SA OG, e in Parte_1
tal senso la sentenza impugnata – che nel resto si conferma (quanto alle spese) – viene riformata.
quale mandataria di SA OG, viene condannata al pagamento Parte_1
sia della somma di € 150,00 in favore di ex art. 96 III co. c.p.c. sia della CP_1
somma di € 200,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96 IV co. c.p.c.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza n. 280 del 2023 pronunciata dal Giudice di Pace di
Sassari, che nel resto conferma, dichiara inammissibili le domande proposte da quale mandataria di SA OG;
Parte_1
- condanna quale mandataria di SA OG, alla rifusione Parte_1
in favore di delle spese di lite del presente grado liquidate in € CP_1
662,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna quale mandataria di SA OG, al pagamento Parte_1
in favore di della somma di € 150,00 ex art. 96 III co. c.p.c.; CP_1
- condanna quale mandataria di SA OG, al pagamento Parte_1
della somma di € 200,00 in favore di cassa delle ammende ex art. 96 IV co.
c.p.c.;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115 del 2002.
Sassari, 15.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella