Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Plutino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell'Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;
per la condanna
al risarcimento dei danni derivanti dalla determina emanata dal Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, prot. -OMISSIS-, con la quale si disponeva la perdita del grado per rimozione e della successiva determinazione n. -OMISSIS-, collegata alla precedente, che respingeva il ricorso gerarchico del ricorrente, entrambe annullate con sentenza del T.A.R. Calabria – Reggio Calabria n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IC GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 24.9.2021 e depositato il 23.10.2021 -OMISSIS- ha esposto:
-) con ricorso R.G. n. -OMISSIS- egli aveva adìto questa Sezione Staccata per l’annullamento della determina del Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale si disponeva la perdita del grado per rimozione nonché della successiva determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui veniva rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso la suddetta determina;
-) con sentenza n. -OMISSIS- il ricorso giurisdizionale veniva accolto e i provvedimenti impugnati venivano annullati, con statuizione confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-;
-) in ottemperanza del dictum giudiziale, con provvedimento notificato il 4.6.2021 l’Amministrazione resistente dava atto della reintegra del ricorrente nel grado di Maresciallo Aiutante e disponeva la sua riammissione in servizio a decorrere dal -OMISSIS-.
1.1- Nel presente giudizio il ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo provvedimento di rimozione, per come cristallizzati in sede giudiziaria nelle pronunce dianzi indicate.
Rappresenta il ricorrente la sussistenza tanto dell’elemento oggettivo dell’illecito –per essere stato il provvedimento di rimozione annullato in sede giurisdizionale- quanto dell’elemento soggettivo, in termini di colpa di apparato, come accertato in sede giurisdizionale, oltre che del nesso causale tra l'illecito e il danno e del nocumento da questi subito.
Evidenzia infatti il ricorrente che l’illegittima sanzione espulsiva subìta e la perdita del posto di lavoro, hanno comportato gravi ripercussioni fisiche e psichiche, compendiate nella perizia medica in atti, tanto che allo stato è in dubbio il mantenimento dei necessari requisiti di idoneità al servizio militare, posseduti fino all’irrogazione dell’illegittima sanzione di stato, con il rischio di riforma.
Ancora, deduce il ricorrente che le patologie sofferte sono conseguenza degli effetti che la sanzione ha determinato sul proprio ménage familiare e si inseriscono nel contesto di una situazione familiare non pienamente serena (essendo la consorte già gravemente affetta da una rara e grave patologia autoimmune) che tuttavia ha subito aggravamenti in considerazione delle preoccupazioni derivanti dalla pesante situazione determinata dall’Amministrazione.
Peraltro, prosegue il ricorrente, a causa della eccessiva sanzione irrogata egli è a lungo rimasto privo dello stipendio mensile, causando ingenti difficoltà economiche allo stesso e al nucleo familiare.
In sostanza, sussisterebbero gli estremi per il riconoscimento del danno biologico e del danno non patrimoniale di cui il ricorrente chiede il ristoro, anche in via equitativa, anche previa C.T.U. ovvero verificazione.
2- In data 11.11.2021 si è costituita l’Amministrazione resistente, la quale ha dedotto la carenza degli elementi costitutivi di un illecito risarcibile.
Viene dedotta ex adverso , in particolare, la scusabilità dell’errore sia in riferimento al quadro normativo e tenuto conto che il Giudice, nell’annullare il provvedimento di rimozione per mero difetto di proporzionalità rispetto al (pur sussistente) grado di responsabilità della condotta del ricorrente, ha comunque fatta salva la riedizione del potere, poi peraltro sfociata nell’irrogazione della sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi dodici, anch’essa impugnata dal ricorrente con ricorso pendente dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale (recante n. -OMISSIS- di R.G.).
Viene contestata anche la sussistenza del nesso eziologico tra comportamento illecito e danni asseritamente subiti dal ricorrente, essendo le conseguenze psico-fisiche lamentate da controparte ricondotte non alla sanzione illegittimamente irrogata bensì al procedimento penale (tenuto conto anche delle cospicue assenze del ricorrente per malattia nei periodi dal 2010, anno di avvio delle indagini, e il 2018, anno di archiviazione del procedimento penale) o, al più, al procedimento disciplinare avviato in data 5.7.2018.
Deduce infine l’amministrazione che i danni-conseguenza sarebbero stati evitabili ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. ove il ricorrente, che nel ricorso R.G. n. -OMISSIS- aveva chiesto la sospensione cautelare del provvedimento ivi impugnato, non avesse rinunciato alla misura cautelare alla camera di consiglio del 26.6.2019, precludendosi così l’eventualità di beneficiare di un esito a lui favorevole.
3- In data 21.11.2025 il ricorrente ha depositato memoria e all’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
4- Il ricorso è infondato.
5- Si premette anzitutto che “ Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico” (Consiglio di Stato, sez. VII, 26.3.2025, n. 2533).
6- Nello specifico, se per un verso deve ritenersi pacifica l’illegittimità della condotta, nel senso dell’essere stato il ricorrente sottoposto a sanzione –di natura espulsiva- ritenuta poi illegittima e conseguentemente annullata, è però da precisare come, per un verso, non sia integrato l’elemento soggettivo, mentre, per quanto concerne i danni asseritamente subiti, i danni patrimoniali sono stati dedotti in termini del tutto generici mentre non risulta adeguatamente dimostrato il nesso di causalità quanto ai danni non patrimoniali. Infine, è da riscontrare la sussistenza, in capo al ricorrente, di un comportamento valutabile nei termini di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a.
7- Nel dettaglio, in primo luogo non risulta del tutto integrato il requisito soggettivo dell’illecito.
7.1- Sul punto si osserva anzitutto che l’illegittimità della condotta serbata dall’amministrazione non può essere riferita alla mera sottoposizione del ricorrente al procedimento disciplinare, poi sfociato nella rimozione. Ciò se solo si considera che, con sentenza n. -OMISSIS- confermativa di quella adottata da questo Tribunale (n. -OMISSIS-), il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione per mero difetto di proporzionalità, mantenendo salva la riedizione del potere, a seguito della quale, si soggiunge, l’amministrazione ha irrogato una sanzione diversa (anch’essa impugnata con il ricorso R.G -OMISSIS-, a sua volta rigettato da questo Tribunale con sentenza n. -OMISSIS-, cui si rinvia per economia espositiva).
7.2- In secondo luogo, deve precisarsi che “ L'esercizio illegittimo della funzione amministrativa non integra di per sé la colpa dell'amministrazione, dovendo anche accertarsi se l'adozione (o la mancata o ritardata adozione) del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede - alle quali deve essere costantemente ispirato l'esercizio dell'attività amministrativa - e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l'imperizia degli uffici o degli organi dell'Amministrazione, ovvero se per converso la predetta violazione sia ascrivibile all'ipotesi dell'errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto ” (Consiglio di Stato sez. III, 15.9.2025, n. 7315).
A tal proposito, ritiene il Collegio che l’operato dell’amministrazione, quantunque censurato dal Giudice in termini di illegittimità, non si sia caratterizzato per negligenza o imperizia, come emerge sia dall’accuratezza dell’istruttoria sia dalle peculiarità del caso.
Ed invero, non essendo specificate dall’art. 1357 del Codice dell’Ordinamento Militare le condotte materiali sanzionabili con la perdita del grado per rimozione e considerata, altresì, la rilevanza anche sul versante esterno –e non meramente interno- delle condotte reiteratamente poste in essere dal ricorrente (sul punto si rimanda sempre alla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-), non poteva ritenersi a priori del tutto fuori contesto –a prescindere dall’esito del contenzioso di legittimità- l’irrogazione della più grave sanzione di stato costituita dalla rimozione.
8- Le superiori considerazioni, in punto di assenza di colpa, esimerebbero il Collegio dalla valutazione circa la sussistenza degli ulteriori presupposti condizionanti l’invocata responsabilità, a carico della p.a.
Tuttavia, per completezza, si ritiene comunque opportuno osservare quanto appresso.
Avuto riguardo al danno patrimoniale, il ricorrente si limita ad affermare che, nelle more del giudizio, sarebbe rimasto privo di stipendio. Tale allegazione, temporalmente riferita al solo periodo di pendenza del giudizio di merito, però risulta del tutto generica anche in considerazione del successivo provvedimento di riammissione in servizio con decorrenza dal 28.12.2018, ragion per cui, in difetto di adeguata specificazione, non è comprovata l’effettiva sussistenza, all’attualità, di alcun danno patrimoniale effettivamente risarcibile.
9- Quanto, infine, al danno non patrimoniale il Collegio ritiene non provato il nesso di causalità tra le patologie ed il provvedimento di rimozione.
9.1- Sul punto è opportuno anzitutto evidenziare la sequenza dei fatti.
9.1.1- In primo luogo, la perizia di parte (all. 4 alla produzione del ricorrente del 23.10.2021, pag. 2) valorizza, per quanto di interesse del Consulente tecnico, le vicende giudiziarie e disciplinari riassumendole per come segue:
-) nell’agosto del 2010 è stato notificato al ricorrente un atto di proroga delle indagini preliminari, unitamente ad altri colleghi, per il reato ipotizzato di concussione in concorso per fatti risalenti al dicembre 2009;
-) nel dicembre 2010 è stata notificata un’ulteriore proroga delle indagini preliminari;
-) nel marzo del 2018, dopo 9 anni di indagini preliminari e lo stralcio del procedimento penale originario in altri due procedimenti, il Giudice ha adottato il decreto di archiviazione nei confronti del ricorrente;
-) nel dicembre 2018 l’amministrazione ha irrogato la sanzione disciplinare espulsiva;
-) nel 2019 il ricorrente ha proposto ricorso a questo T.A.R., concluso nel marzo 2020 con sentenza di accoglimento, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-;
-) il 4.6.2021 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha quindi reintegrato il ricorrente nel grado di Maresciallo Aiutante e lo ha riammesso in servizio a decorrere dal -OMISSIS-.
9.1.2- Dalla documentazione in atti emergono ulteriori informazioni di dettaglio, nel senso che:
-) il decreto di archiviazione è stato pronunciato il 14.3.2018 e risulta altresì agli atti (all. 8 alla produzione dell’11.11.2021 ore 17.01 del ricorrente di cui al ricorso R.G. n. -OMISSIS-) per essere richiamato da quest’ultimo nel ricorso introduttivo del medesimo giudizio, un interrogatorio del ricorrente stesso, quale persona sottoposta alle indagini, avvenuto dinanzi al Sostituto Procuratore Distrettuale Antimafia il -OMISSIS- per fatti riconducibili a quelli oggetto di procedimento penale;
-) in data 5.7.2018 è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;
-) il successivo -OMISSIS- è stata disposta la perdita del grado per rimozione;
-) il 27.12.2019 il ricorrente ha quindi presentato ricorso gerarchico;
-) il -OMISSIS- il ricorso gerarchico è stato rigettato;
-) il 29.5.2019 il ricorrente ha notificato all’amministrazione il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. -OMISSIS-;
-) in data 26.6.2019 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare;
-) in data 9.1.2020 è stata pubblicata la sentenza di accoglimento del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, con annullamento del provvedimento impugnato.
9.2- Tanto premesso, osserva il Collegio come il medico di parte ricorrente abbia riscontrato le seguenti patologie: cardiopatia ipertensiva, gastroduodenite erosiva, disturbo dell’adattamento cronico con ansia e umore depresso -OMISSIS-.
9.3- Non di meno, nella stessa perizia il consulente afferma come il ricorrente avesse riferito benessere fino al mese di giugno 2018, epoca in cui, lo stesso avrebbe iniziato ad accusare sintomatologia caratterizzata da ansia, depressione, turbe del ritmo sonno veglia, rialzo dei valori pressori, turbe algico-dispeptiche,-OMISSIS-(pag. 3).
Ancora, nella medesima perizia viene affermato –sempre in punto di nesso di causalità– che il criterio cronologico risultava soddisfatto “ laddove si consideri che il lasso di tempo, intercorrente tra l’inizio delle vicende giudiziarie e l’espulsione dal Corpo della Guardia di Finanza, è compatibile ”, come parimenti risulterebbe soddisfatto il criterio di idoneità qualitativa e quantitativa in quanto “ lo stress patito in conseguenza delle vicende giudiziarie è stato di intensità giustificativa ed i fattori psico-lesivi idonei a colpire gli organi bersaglio, quali il cuore, l’apparato gastrointestinale, psichico e genitourinario ” (pag. 5).
Per completezza, nel certificato prot. n. -OMISSIS-(riportato a pag. 19 della perizia di parte) il Centro di Salute Mentale dell’A.S.P. di Reggio Calabria riferisce la condizione avversativa e il disturbo dell’adattamento cronico con contestuale insorgenza di ipertensione arteriosa da cui la diagnosi di disturbo dell’adattamento cronico con ansia ed umore depresso-misti al fatto che il ricorrente “ fra il 2009 e il 2019 è stato coinvolto ingiustamente in un procedimento giudiziario successivamente archiviato, successivamente proseguito con altro procedimento da cui è uscito con proscioglimento pieno ”.
9.4- In buona sostanza, dalla stessa perizia di parte e dalla documentazione sanitaria ad essa acclusa non emerge che le patologie riscontrate a carico del ricorrente siano causate dall’adozione del provvedimento illegittimo di rimozione con perdita di grado e neanche che le stesse siano dipese dalla sottoposizione del ricorrente al procedimento disciplinare, tenuto conto che il consulente tecnico (ma anche il Centro di Salute Mentale dell’A.S.P. di Reggio Calabria) ascrive le patologie al (più generale) coinvolgimento del ricorrente nelle vicende giudiziarie (senza specificare altro sul punto) e richiama puntualmente, anche dal punto di vista temporale e dunque in ordine al criterio cronologico utile per l’eziogenesi della malattia, la sottoposizione del ricorrente al procedimento penale poi archiviato.
9.5- Detto in altri termini, non risulta adeguatamente dimostrato, da parte del ricorrente, che le patologie in questione siano effettivamente ascrivibili all’adozione di un provvedimento illegittimo (ossia l’avversata rimozione) e neanche allo stesso avvio (peraltro legittimo, come dianzi osservato) di un procedimento disciplinare, il quale, si soggiunge per completezza, interviene a distanza di circa 9 anni dalle condotte e dall’avvio delle indagini penali delle quali, peraltro, il ricorrente era ben conscio, come emerge, giusto a titolo di esempio, dal verbale di interrogatorio intervenuto nell’anno 2015.
9.6- In conclusione, non solo non risulta fornita prova –di cui il ricorrente è onerato- della sussistenza di un nesso causale tra le patologie e il provvedimento annullato, neanche in termini di adeguata concausa –carenza alla quale, si precisa, non può sopperirsi mediante verificazione o C.T.U.- ma, a ben vedere, gli stessi consulenti di parte finiscono per smentire, nella sostanza, la sussistenza del nesso di causalità apoditticamente allegato dal ricorrente.
10- Inoltre, è da osservare che il ricorrente ha notificato il ricorso R.G. n. -OMISSIS- il 29.5.2019, ossia dopo un mese circa dall’adozione del decreto di rigetto del ricorso gerarchico avverso l’originaria sanzione, mentre alla camera di consiglio del 26.6.2019 ha rinunciato all’istanza cautelare formulata in calce al ricorso, precludendosi così ab imis - per propria volontaria scelta- la possibilità di ottenere sin da subito (ossia a distanza di neanche un mese dall’avvio del contenzioso) un provvedimento cautelare in ipotesi interinalmente sospensivo degli effetti della sanzione espulsiva, poi annullata solo in fase di merito.
Tale comportamento (ossia la tempistica nella notifica del ricorso e la rinuncia all’istanza cautelare già presentata) assume anche significativa rilevanza ai sensi dell’art. 30 comma 3 c.p.a., in quanto “ l'omessa coltivazione dello strumento cautelare come fatto che preclude la risarcibilità dei danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall'ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo, onde evitare la consolidazione di effetti dannosi. Tale condotta deve, dunque, essere valutata ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 30 c.p.a. ” ( ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV,, 11.10.2024, n. 3369).
11- In conclusione, il ricorso va rigettato.
12- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER MA, Presidente
IC GL, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC GL | ER MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.