Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/03/2025, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08833/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8833 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato-OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via -OMISSIS-;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura Roma, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 Legge n. 38/2009, n. 114/2021, emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Questura di Roma, in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, e di ogni ulteriore atto, provvedimento e/o attività, realizzata dallo stesso Ente Pubblico odierno resistente, relativi, presupposti, prodromici, connessi e/o conseguenti e, comunque, collegati al predetto provvedimento amministrativo qui gravato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Roma;
Vista la dichiarazione del 21 gennaio 2025, notificata il 23 gennaio 2025 e depositata in pari data, con la quale parte ricorrente ha rinunciato al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, in data 25 gennaio 2025, la ricorrente ha depositato agli atti del giudizio dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente e ritualmente notificata alle parti resistenti in pari data;
Rilevato che le parti resistenti non si sono opposte alla declaratoria di estinzione del giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso con la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio;
Ritenuta la ricorrenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.