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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4692/2017 R.G. vertente tra
, nato a [...] il diciotto ottobre 1958, C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Industriale, 166, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Laresca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opponente –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma, P.IVA , e per essa, quale mandataria per la gestione del P.IVA_1 credito, (già , P.IVA , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà, 75, presso lo studio degli Avv.ti
Luca Polverino e Luigi Coluccino, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
– opposta –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 1062/2017, emesso dal Tribunale di Messina il 5
giugno 2017, con il quale è stato ingiunto, in favore di il Controparte_1
pagamento della somma di euro 9.520,87, oltre interessi e spese.
In particolare, parte opponente ha sostenuto di non essere debitore delle somme ingiunte, in quanto tra il ed non è intercorso alcun Pt_1 Controparte_1
rapporto contrattuale in relazione alla fornitura di energia, erogata all'utenza n.
nei locali di via Palermo, 359, in Messina. P.IVA_3
L'opponente, poi, ha precisato di mai aver sottoscritto alcun contratto di fornitura di energia, affermando, peraltro, di essere residente in [...], e di non condurre in locazione, di non avere l'uso e di non essere proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, dei locali siti in Messina, via Palermo, 359,
ove è localizzata la predetta utenza. Parte opponente ha aggiunto di lavorare saltuariamente nell'edilizia e di non svolgere alcun'altra attività lavorativa.
Tutto ciò premesso, il ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e, Pt_1
conseguentemente, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1062/2017.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 3 marzo 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 1559 c.c. la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra,
prestazioni periodiche o continuative di cose.
Si tratta, dunque, di un contratto di durata ad esecuzione continuata, in quanto nella somministrazione l'esecuzione delle prestazioni si protrae nel tempo soddisfacendo i bisogni (o meglio, gli interessi) dei contraenti in modo continuativo,
e non alla fine del rapporto.
Per quanto riguarda la forma di tale tipologia contrattuale, il codice civile (artt.
1350 e 1559 c.c.) non richiede la forma scritta e, conseguentemente, anche la giurisprudenza consolidata ha ripetutamente affermato che la conclusione del contratto di somministrazione, con particolare riferimento alla somministrazione di energia elettrica, non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem e la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.
In sostanza, la Corte di Cassazione ritiene che la mancanza di prova scritta del contratto non è decisiva per escludere la validità delle fatture emesse dalla società,
essendo possibile concludere il contratto di somministrazione di energia elettrica anche senza documenti scritti.
Più precisamente, la Suprema Corte ha affermato che la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica possa avvenire anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica (Cass. S.U.
4715/1996 e 20267/2023).
Ciò posto, con riferimento al riparto dell'onere della prova in materia di adempimento del contratto, in conformità agli artt. 1218 e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte
(legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta,
totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
In particolare, poi, per quanto concerne il contratto di somministrazione, le bollette o le fatture sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta o nella fattura, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante
(Cass. 13193/2011, 10313/2004 e 17041/2002).
Ebbene, nel caso in esame, posto che parte opponente mai ha contestato il
quantum del consumi indicati in bolletta, ma soltanto l'esistenza del rapporto contrattuale, deve valutarsi se, nel caso in esame, mancando pacificamente la sottoscrizione, il contratto di somministrazione di energia elettrica possa ugualmente ritenersi concluso tra le parti.
Secondo questo decidente, ha fornito la prova della Controparte_1
conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica attraverso la produzione delle bollette allegate in atti, che attestano il concreto utilizzo dell'energia elettrica da parte del contraente ed utente Parte_1
Invero, deve, innanzitutto, rilevarsi che è irrilevante quanto affermato dal e, cioè, di essere residente in [...], e non nel luogo in cui è Pt_1
localizzata l'utenza (via Palermo, 359) perché non è richiesta, evidentemente, la coincidenza tra il luogo di residenza e quello di somministrazione, ove il cliente potrebbe esercitare qualsiasi tipo di attività.
Ciò posto, l'opponente mai ha contestato la ricezione delle bollette per il periodo di fornitura dal mese di febbraio al mese di novembre 2014.
Pertanto, se – come egli afferma – non fosse stato fruitore dell'energia elettrica somministrata da avrebbe dovuto inequivocabilmente contestare CP_1 l'esistenza del contratto di somministrazione -o il quantum della fornitura di energia elettrica- già con il ricevimento e la comunicazione delle prime fatture/bollette.
Invece, proprio in mancanza di contestazione, il contratto è proseguito con la fornitura dell'energia, fintanto che è iniziata la controversia, prima in forma stragiudiziale, con le diffide ed i solleciti -anch'essi mai riscontrati né contestati- e poi con il procedimento giudiziario in esame.
In sostanza, proprio la durata del contratto è un indicatore altamente sintomatico -e, al nostro fine, sufficiente- della esistenza del rapporto di somministrazione e della volontà del Grasso di volerlo proseguire. Ed infatti, come detto, il rapporto di somministrazione è proseguito per circa dieci mesi (da febbraio a novembre 2014), periodo in cui la ha regolarmente erogato Controparte_1
l'energia e fatturato i consumi.
E' significativamente rilevante, quindi, il comportamento dell'utente consistito nella ricezione delle bollette e fruizione della somministrazione (Cass. 3936/82,
nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Frosinone, 6 agosto 2019 e Trib. Terni
10 gennaio 2020).
Dunque, in mancanza di qualsivoglia contestazione circa l'instaurazione di fatto del rapporto contrattuale e l'effettiva somministrazione dell'energia, le univoche doglianze dell'opponente sono assolutamente prive di pregio. Parte opponente, infatti, ha contestato l'esistenza del contratto solamente sotto il profilo della mancanza della sottoscrizione che, come detto, non è richiesta ai fini della conclusione del contratto.
Ciò detto, sussistendo la prova per facta concludentia dell'esistenza del contratto, l'odierno opponente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrarne l'inesistenza.
Sono inconducenti, invero, le richieste istruttorie formulate da parte opponente
(esibizione e produzione nel presente giudizio del contratto di cui alle fatture e consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se la firma apposta sul contratto di fornitura energia di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia riconducibile ed appartenga al Sig. , proprio per la pacifica Parte_1
mancanza di un contratto sottoscritto dalle parti.
L'opposizione deve essere, in conclusione, rigettata con la conferma del decreto opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in Controparte_1
euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge. Messina, 4 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.