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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.9526/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civ., in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.9526 del ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2020 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Paolelli Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Simona Teodori (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo Studio di questi ultimi, sito in Roma, via Fa di Bruno n.43 (pec
), giusta procura depositata in atti;
Email_1
- attrice -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maria CP_1 C.F._4
Petrone (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo C.F._5
in Roma, piazza Paganica n.13 (pec ), giusta procura Email_2
depositata in atti;
- convenuto -
E NEI CONFRONTI DI
1 (C.F. ) con sede in Milano, Piazza Vetra, n.17, in persona del Controparte_2 P.IVA_1
procuratore speciale dott. come da procura notarile Rep. n.59749 Serie 1T registrata CP_3
presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Milano 2 il 29.11.2018, atto Notaio di Persona_1
Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bottazzoli (C.F. ) (pec C.F._6
e dall'avv. Mariachiara Brunetti (C.F. Email_3
) (pec ed elettivamente C.F._7 Email_4
domiciliata presso il loro Studio sito in Milano, viale Brianza, n.30, giusta procura depositata in atti;
- terza chiamata in causa -
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Decisa sulle conclusioni delle parti
Parte attrice
2 Parte convenuta
3 Terza chiamata in causa
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 11.02.2020, conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Roma, l'avv. al fine di accertare la responsabilità professionale di CP_1
quest'ultimo e ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti in ragione dell'inadempimento del mandato professionale nell'ambito del giudizio con R.G. n.21/2018 dinanzi il Tribunale di Roma
3^ Sezione Lavoro.
1.1. In particolare, l'attrice deduceva di aver conferito mandato all'avv. al fine di CP_1
promuovere ricorso avverso il licenziamento per giusta causa intimatole il 9.05.2017 dalla propria datrice di lavoro (cessionaria di ramo d'azienda da parte della CP_4 [...]
, presso il cui Salone di Piazza di Spagna lavorava, in qualità di Controparte_5
parrucchiera); con la condanna di quest'ultima alla reintegrazione nel luogo di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale non percepita dal licenziamento alla reintegra, contestualmente al risarcimento dei danni patiti in ragione della condotta di mobbing subita.
A tale riguardo – veniva argomentato –, il suddetto licenziamento è stato dapprima contestato dalla lavoratrice, in via stragiudiziale, con lettera a mezzo pec del 26.06.2017, e, successivamente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita in data 1° luglio 2017.
Senonché, il ricorso avverso il licenziamento sarebbe stato depositato tardivamente in data
29.12.2017, perché iscritto a ruolo dall'avv. oltre il termine di legge di 180 giorni (precisamente CP_1
il 181^ giorno) previsto dall'art.6, comma 2 della legge n.604/1966 (come modificato dall'art.32,
comma 1, legge n.183/2010 e dall'art.38, legge n.92/2012) decorrente dalla data di spedizione della suddetta raccomandata del 1° luglio 2017; e, dunque, con negligenza del professionista “aggravata
dalla possibilità di poter iscrivere a ruolo l'atto senza attendere l'ultimo giorno utile” (pag.4 dell'atto di citazione).
1.2. Per l'effetto, parte attrice domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
5 (i) in via principale, condannare l'avv. al risarcimento di euro 40.213,00 (di cui euro 36.712,32 CP_1
a titolo di lucro cessante, euro 3.300,00 a titolo di spese del giudizio del lavoro ed euro 200,00 a titolo di spese di mediazione), oltre rivalutazione monetaria ed interessi e (ii) in via subordinata, accertare la responsabilità professionale dell'avv. per danno da perdita di chance. CP_1
2. Con sentenza n.7095/2019 del Tribunale di Roma – 3^ Sezione Lavoro, resa pubblica in data
2.08.2019, il Giudice del Lavoro così statuiva: “Appare fondata l'eccezione di decadenza;
l'impugnazione del licenziamento è stata spedita mediante raccomandata, secondo quanto si evince
dal fascicolo di parte ricorrente, in data 1.07.2017, ed è da tale momento che deve farsi decorrere il
termine di 180 giorni […]. Il ricorso è stato depositato il 29.12.2017 (venerdì) e dunque nel 181^
giorno successivo a tale data. […]. Non ci sono dubbi si tratti di una ipotesi di decadenza e pertanto
tutte le questioni relative al licenziamento devono ritenersi non più oggetto di esame per la
preclusione scaturitane”.
2.1. Pronunciandosi comunque nel merito della domanda attorea sul versante dell'azione di mobbing,
il Giudice adito affermava altresì che:
- gli episodi asseritamente vessatori verificatisi sul luogo di lavoro non integravano gli estremi della fattispecie di mobbing in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, giacchè:
(i) “[veniva] in rilievo il carattere occasionale degli episodi lamentati e la stretta inerenza ad eventi
ben precisi, che [avevano] dato luogo a contestazioni disciplinari seguiti (tranne nel caso della
contestazione del 15.5.2013) da altrettanti provvedimenti, che la ricorrente avrebbe potuto
impugnare per farne valere l'illegittimità; né la ricorrente [aveva] fornito allegazioni sufficienti ad
effettuare in questo giudizio una tale valutazione”;
- ad ogni modo (ii) “le stesse allegazioni contenute in ricorso non consent[ivano] di ritenere
configurata la fattispecie in esame in quanto la ricostruzione in esso contenuta [era] fondata per lo
più su giudizi e valutazioni”; [e] (iii) “[doveva] aggiungersi inoltre che quella contenuta nelle note
finali, sebbene più articolata, [era] stata tardivamente formulata”;
6 - quanto, in particolare, a taluni specifici episodi allegati, l'uno relativo alla descritta allergia della ricorrente in ordine a un trattamento di colore da applicare ad una cliente, l'altro relativo ad un periodo di assenza ingiustificata (dal 12.04.2017 al 18.04.2017) sanzionato con la sospensione dal lavoro di tre giorni, si osservava che: il primo era risultato privo di effettivo riscontro, alla luce della documentazione medica in atti (“v. doc.2 parte resistente), da cui si evince che la era stata Pt_1
valutata idonea alla mansione in data 13.11.2015, sebbene con precauzioni”, con la conseguenza per cui “la prestazione richiestale era dunque esigibile sia pure con precauzioni”; il secondo era privo del carattere della vessatorietà, in quanto il certificato medico della sarebbe stato inviato ad un Pt_1
soggetto diverso dal datore di lavoro, e, comunque, in assenza di prova della precipua delega di quest'ultimo a ricevere i certificati medici dei lavoratori;
- con riguardo all'episodio determinativo del licenziamento del 9.05.2017 – veniva argomentato in sentenza –, “parte ricorrente non nega[va] di avere utilizzato il termine “dementi”, né offr[iva] una
articolazione di circostanze in fatto da cui ricavare l'insussistenza disciplinare di un tale
comportamento”, ragione per cui gli asseriti episodi non erano sostanzialmente qualificabili come vessatori;
ed inoltre, in relazione alla pretesa di differenze retributive a titolo di TFR, ferie maturate e non godute, ROL non quantificate, “si rileva[va] che, a fronte della documentazione depositata da
parte resistente (v. buste paga e bonifici bancari – doc.8), la parte ricorrente non [aveva] in alcun
modo spiegato su quali presupposti [basasse] la sua pretesa”;
- per l'effetto, il Giudice del lavoro rigettava il ricorso, e condannava la al pagamento delle Pt_1
spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre 15%, Iva e Cpa, come per legge.
3. Promossa istanza di mediazione da parte dell'odierna attrice dinanzi l'organismo Controparte_6
di Roma, l'esito era però infruttuoso per la mancata adesione all'accordo da parte dell'avv. CP_1
(come da verbale negativo del 28.01.2020), il quale, invero, in data 31.01.2020 provvedeva a emettere parcella, per compensi professionali, nei confronti della pari ad euro 10.050,42 oltre accessori Pt_1
di legge.
7 4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.06.2020, si costituiva in giudizio l'avv.
il quale chiedeva, e otteneva, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia CP_1
assicurativa (in virtù della polizza annuale Controparte_7
“IPA0001811” con decorrenza dal 15.04.2019), come da verbale d'udienza del 6.07.2020.
Nel merito, il professionista convenuto adduceva: (i) la scusabilità dell'errore del deposito tardivo dell'impugnativa del licenziamento, in ragione della complessità della normativa sottesa alla decorrenza del dies a quo del ricorso (come chiarito, solo successivamente, dalla giurisprudenza: la data di spedizione dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento); in ogni caso, (ii) la radicale infondatezza della domanda attorea sulla scorta del rilievo, decisivo, per cui: “I fatti accertati dal
Giudice del Lavoro escludono, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che l'impugnazione del
licenziamento – anche qualora fosse stata tempestivamente proposta – sarebbe stata accolta dal
Giudice del Lavoro adito (pagg.16-17 della comparsa di costituzione).
In subordine, eccepiva la compensazione del controcredito di cui alla parcella professionale emessa il 31.01.2020 per i compensi maturati in relazione al giudizio dinanzi al Giudice del lavoro, avente ad oggetto la somma di euro 10.050,42, oltre accessori di legge e oltre interessi.
5. Con comparsa di risposta depositata il 28.12.2020, si costituiva in giudizio altresì Controparte_2
in qualità di terza chiamata in causa, che adduceva l'inoperatività della polizza professionale (a copertura del periodo intercorrente tra il 15.04.2019 e il 15.04.2020), per non avere l'avv. CP_1
comunicato alla compagnia eventuali situazioni costitutive di responsabilità professionale come avrebbe dovuto ai sensi dell'art.
5.1 della polizza medesima;
giacchè la datrice di lavoro CP_4
con memoria difensiva del 20.06.2018, depositata nel giudizio dinanzi il Giudice di lavoro, aveva già
sollevato l'eccezione di tardività del ricorso volto a contestare la legittimità del licenziamento impartito alla , con la conseguente conoscenza dell'avv. al momento della stipula della Pt_1 CP_1
polizza, dell'esistenza di un rischio professionale.
Nel merito, la compagnia domandava il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
* * *
8 5.1. Autorizzata la chiamata in causa di (v. verbale d'udienza del 6.07.2020), CP_2
concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art.183, comma 6, c.p.c. ed istruita la causa con prove documentali, dopo vari rinvii, con ordinanza ai sensi dell'art.127-ter c.p.c.
sostitutiva dell'udienza del 29.02.2024, la causa era rinviata per la precisione delle conclusioni all'udienza del 29.01.2025.
All'esito, con ordinanza ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 29.01.2015, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
per il deposito delle comparse conclusionali (20 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Giova rammentare la cornice normativa e i principi giurisprudenziali entro cui è sussumibile la presente fattispecie.
Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa (nel caso di specie: il tempestivo deposito del ricorso avverso un licenziamento illegittimo), il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni;
difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an,
è carente sul diverso piano del danno-conseguenza, e, dunque, è sostanzialmente irrisarcibile (cfr.
Cass. civ., 2020, n.8494).
Pertanto, può dirsi che l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (c.d. controfattuale) secondo la regola del “più probabile che non”, sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile (Cass. civ.,
2017, n.25112).
9 Alla luce di tali consolidati e condivisibili principi, la tardiva proposizione di un ricorso privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce, di per sé, un danno risarcibile per il cliente,
giacchè: “La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di
intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una
valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta (nel caso di specie, tempestivamente), la domanda
avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento” (Cass. civ., 2024, n.24007).
7. Nel caso concreto, conviene muovere dalla sentenza del Giudice del lavoro resa tra Parte_1
(rappresentata, difesa ed assistita in quel giudizio dall'avv. odierno convenuto nel presente CP_1
giudizio di responsabilità professionale) e la datrice di lavoro nel giudizio con R.G. CP_4
n.21/2018.
La suddetta sentenza n.7095/2019 (resa pubblica, nel sopramenzionato giudizio, il 2.08.2019)
rappresenta un elemento costitutivo del giudizio controfattuale funzionale all'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'avvocato ed è valorizzabile come prova atipica a titolo di CP_1
sentenza resa in altro procedimento e/o giudizio civilistico.
7.1. Riguardo alle prove atipiche, va osservato che, benché nell'ordinamento processuale civilistico non esista una norma generale quale quella prevista dall'art.189 c.p.p. nel processo penale, si deve escludere che l'elencazione delle prove abbia carattere tassativo, attesa la mancanza di una norma di chiusura (nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove), l'oggettiva estensibilità
contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del principio del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice: da qui la ritenuta ammissibilità
delle prove c.d. atipiche (v. ex multis già Cass. n.12763/2000, Cass. n.1954/2003, tra le più recenti
Cass. n.1593/2017, Cass. n.10825/2016, Cass. n.17392/2015, Cass. n.12577/2014), il cui ingresso nel processo civile avviene nel pieno rispetto del contraddittorio, tenuto conto che esso avviene di regola con lo strumento della produzione documentale, nei termini perentori previsti dai riti, e quindi con la possibilità delle controparti di replicare e chiedere altri mezzi di prova (v. ex multis Cass.
n.5440/2010, Cass. n.7518/2001, Cass. n.12422/2000), e anche se comunque il valore probatorio delle
10 prove atipiche è in genere accostato a quello delle presunzioni semplici o degli argomenti di prova,
esse possono, specie se le contestazioni delle controparti sono generiche o apodittiche, fondare la decisione della causa (cfr. ex pluribus Cass. n.18131/2004, Cass. n.12763/2000, Cass. n. 8/2000, ma più di recente Cass n.1593/2017).
7.2. Valorizzando la sentenza del Giudice del lavoro a titolo, quindi, di prova atipica
(sull'utilizzabilità di una sentenza civilistica come prova atipica, cfr nel merito Tribunale Reggio
Emilia, sent. n.1333/2021, e in giurisprudenza di legittimità, Cass. n.840/2015, Cass. n.4241/2013,
Cass. n.23446/2009, Cass. n. 11682/2003), sul rilievo della tardività del deposito dell'impugnativa avverso il licenziamento - e della conseguente inammissibilità, sul punto, del ricorso - è stata ritenuta sostanzialmente assorbita la questione relativa alla valutazione della legittimità del licenziamento per giusta causa della (v. pag.2 della sentenza depositata in atti). Pt_1
Profusamente trattata nel merito è, invece, nella suddetta pronuncia, l'azione di risarcimento per danni da mobbing, ritenuta, comunque, infondata (v. “Sintesi dello Svolgimento del processo” del presente atto da intendere qui integralmente richiamato, ed altresì pagg.3, 4 e 5 della motivazione della sentenza).
A tale riguardo, in conformità all'orientamento della giurisprudenza, si rammenta che: “Le due azioni
si presentano ontologicamente diverse, essendo la prima di condanna per il risarcimento del danno
per lesione di un bene della vita (la salute), mentre la seconda ha natura costitutiva, cui consegue,
per legge, una condanna che ha ad oggetto la tutela di un diverso bene della vita (il lavoro e lo status
di lavoratore)” (tra le molte, Cass. civ., 2017, n.19699).
In altri termini, la domanda di risarcimento del danno da mobbing e l'azione di impugnativa del licenziamento si presentano, pur se suscettibili di un collegamento causale, come “ontologicamente
diverse”, poiché: “il licenziamento per giusta causa presuppone condotte gravemente inadempienti
del lavoratore che ledono irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e restano confinate nella
relazione tra le parti private;
mentre il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing
verticale, è un illecito penale di mera condotta, perseguibile d'ufficio, che si consuma con l'abituale
11 prevaricazione ed umiliazione commessa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente,
approfittando della condizione subordinata di questi e tale da rendere i comportamenti o le reazioni
della vittima irrilevanti ai fini dell'accertamento della consumazione del delitto” (motivazione, Cass.
pen. 2023, n.38306).
8. Tanto precisato, occorre altresì premettere che non risulta depositato in atti il fascicolo di parte del giudizio del lavoro con R.G. n.21/2018 culminato nella sopramenzionata sentenza n.7095/2019.
In particolare, in relazione alla richiesta istruttoria di parte convenuta, l'avv. - il quale, peraltro, CP_1
ha promosso, sia pure tardivamente, il ricorso dinanzi il Giudice del lavoro evidentemente predisponendo anche il relativo fascicolo di parte -, di acquisizione agli atti del presente giudizio del suddetto fascicolo, essa è inammissibile.
Sul punto, si rammenta che l'eventuale ordine del giudice di esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c.
costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato solo in caso di impossibilità
di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi, e non di certo – come sarebbe nel caso di specie – per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio, anche sul versante della produzione documentale, a carico dell'istante (tra le molte, a titolo paradigmatico, Cass. civ., 2021, n.31251).
9. In disparte il difetto di produzione in giudizio del fascicolo del processo celebratosi dinanzi il
Giudice del lavoro, parte attrice non ha assolto l'onere di allegazione dei fatti idonei a dimostrare l'illegittimità del licenziamento, e, dunque, per l'effetto non ha fornito prova della ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso avverso il licenziamento nel caso in cui il ricorso fosse stato depositato dall'avv. nei termini di legge. CP_1
Sul punto infatti, come premesso, il Giudice del lavoro ha ritenuto precluso l'esame della questione del licenziamento in ragione della tardività dell'impugnazione.
Senonché, nella sentenza si dà atto, con la motivazione, esauriente e chiara, sintetizzata nello
“Svolgimento del processo” del presente atto, della valutazione di insussistenza della fattispecie di mobbing nei confronti della (con il rigetto conseguente della relativa domanda risarcitoria), il Pt_1
12 cui culmine sarebbe stato rappresentato, anche nella prospettazione racchiusa nel ricorso dinanzi il
Giudice del lavoro, proprio dal controverso licenziamento.
In altri termini, quest'ultimo, pur giudicando preclusa la questione relativa al licenziamento, non ha riconosciuto gli elementi costitutivi della parallela (e propedeutica) condotta vessatoria in ambito lavorativo – culminata nel licenziamento stesso – ai danni della , sulla scorta del rilievo Pt_1
decisivo, tra gli altri, per cui le sanzioni disciplinari comminate alla dipendente – peraltro giudicate come occasionali e legate ad eventi specifici, appunto, contestabili, non sarebbero state,
nell'immediatezza dei fatti, impugnate (pag.3 della sentenza).
10. Non merita, comunque, accoglimento la domanda, avanzata in linea subordinata, di risarcimento del danno da perdita da chance, poiché, anche a tale precipuo riguardo, la tardiva proposizione di un'impugnazione - priva di ragionevoli probabilità di accoglimento - non costituisce per il cliente un danno risarcibile, giacchè: “Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità
di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria
connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo
contraddistingue” (Cass. civ., 2024, n.21045).
Non è configurabile, dunque, il danno da perdita di chance, perché – potendo formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente -, nel caso de quo si verte nel campo di una relazione causale tra una condotta e un evento prospettabile come lesione dell'interesse avuto di mira dal creditore, non riconducibile all'incertezza eventistica costitutiva del diritto risarcibile da perdita di chance.
D'altra parte, la inconfigurabilità di un verosimile risultato utile per il cliente, ancorché inferiore al risultato atteso e sperato, renderebbe comunque ugualmente impossibile una quantificazione di chance men che arbitraria.
La domanda non merita, quindi, accoglimento;
per l'effetto, è assorbita la domanda di manleva promossa dall'avv. nei confronti della compagnia CP_1 Controparte_2
* * *
13 Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che la domanda di risarcimento del danno promossa da nei confronti di vada rigettata, e per Parte_1 CP_1
l'effetto, dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata da quest'ultimo nei confronti della
[...]
CP_2
Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti, in ragione della peculiarità
della vicenda lavorativa per parte attrice e della circostanza che comunque rimane accertato un ritardo colposo del convenuto nel deposito del ricorso per cui è causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da nei confronti di , e per l'effetto, dichiara Parte_1 CP_1
assorbita la domanda di manleva promossa da quest'ultimo nei confronti della Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così decisa in Roma, il 29 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Guido Garavaglia
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civ., in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.9526 del ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2020 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Paolelli Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Simona Teodori (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo Studio di questi ultimi, sito in Roma, via Fa di Bruno n.43 (pec
), giusta procura depositata in atti;
Email_1
- attrice -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maria CP_1 C.F._4
Petrone (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo C.F._5
in Roma, piazza Paganica n.13 (pec ), giusta procura Email_2
depositata in atti;
- convenuto -
E NEI CONFRONTI DI
1 (C.F. ) con sede in Milano, Piazza Vetra, n.17, in persona del Controparte_2 P.IVA_1
procuratore speciale dott. come da procura notarile Rep. n.59749 Serie 1T registrata CP_3
presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Milano 2 il 29.11.2018, atto Notaio di Persona_1
Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bottazzoli (C.F. ) (pec C.F._6
e dall'avv. Mariachiara Brunetti (C.F. Email_3
) (pec ed elettivamente C.F._7 Email_4
domiciliata presso il loro Studio sito in Milano, viale Brianza, n.30, giusta procura depositata in atti;
- terza chiamata in causa -
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Decisa sulle conclusioni delle parti
Parte attrice
2 Parte convenuta
3 Terza chiamata in causa
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 11.02.2020, conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Roma, l'avv. al fine di accertare la responsabilità professionale di CP_1
quest'ultimo e ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti in ragione dell'inadempimento del mandato professionale nell'ambito del giudizio con R.G. n.21/2018 dinanzi il Tribunale di Roma
3^ Sezione Lavoro.
1.1. In particolare, l'attrice deduceva di aver conferito mandato all'avv. al fine di CP_1
promuovere ricorso avverso il licenziamento per giusta causa intimatole il 9.05.2017 dalla propria datrice di lavoro (cessionaria di ramo d'azienda da parte della CP_4 [...]
, presso il cui Salone di Piazza di Spagna lavorava, in qualità di Controparte_5
parrucchiera); con la condanna di quest'ultima alla reintegrazione nel luogo di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale non percepita dal licenziamento alla reintegra, contestualmente al risarcimento dei danni patiti in ragione della condotta di mobbing subita.
A tale riguardo – veniva argomentato –, il suddetto licenziamento è stato dapprima contestato dalla lavoratrice, in via stragiudiziale, con lettera a mezzo pec del 26.06.2017, e, successivamente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita in data 1° luglio 2017.
Senonché, il ricorso avverso il licenziamento sarebbe stato depositato tardivamente in data
29.12.2017, perché iscritto a ruolo dall'avv. oltre il termine di legge di 180 giorni (precisamente CP_1
il 181^ giorno) previsto dall'art.6, comma 2 della legge n.604/1966 (come modificato dall'art.32,
comma 1, legge n.183/2010 e dall'art.38, legge n.92/2012) decorrente dalla data di spedizione della suddetta raccomandata del 1° luglio 2017; e, dunque, con negligenza del professionista “aggravata
dalla possibilità di poter iscrivere a ruolo l'atto senza attendere l'ultimo giorno utile” (pag.4 dell'atto di citazione).
1.2. Per l'effetto, parte attrice domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
5 (i) in via principale, condannare l'avv. al risarcimento di euro 40.213,00 (di cui euro 36.712,32 CP_1
a titolo di lucro cessante, euro 3.300,00 a titolo di spese del giudizio del lavoro ed euro 200,00 a titolo di spese di mediazione), oltre rivalutazione monetaria ed interessi e (ii) in via subordinata, accertare la responsabilità professionale dell'avv. per danno da perdita di chance. CP_1
2. Con sentenza n.7095/2019 del Tribunale di Roma – 3^ Sezione Lavoro, resa pubblica in data
2.08.2019, il Giudice del Lavoro così statuiva: “Appare fondata l'eccezione di decadenza;
l'impugnazione del licenziamento è stata spedita mediante raccomandata, secondo quanto si evince
dal fascicolo di parte ricorrente, in data 1.07.2017, ed è da tale momento che deve farsi decorrere il
termine di 180 giorni […]. Il ricorso è stato depositato il 29.12.2017 (venerdì) e dunque nel 181^
giorno successivo a tale data. […]. Non ci sono dubbi si tratti di una ipotesi di decadenza e pertanto
tutte le questioni relative al licenziamento devono ritenersi non più oggetto di esame per la
preclusione scaturitane”.
2.1. Pronunciandosi comunque nel merito della domanda attorea sul versante dell'azione di mobbing,
il Giudice adito affermava altresì che:
- gli episodi asseritamente vessatori verificatisi sul luogo di lavoro non integravano gli estremi della fattispecie di mobbing in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, giacchè:
(i) “[veniva] in rilievo il carattere occasionale degli episodi lamentati e la stretta inerenza ad eventi
ben precisi, che [avevano] dato luogo a contestazioni disciplinari seguiti (tranne nel caso della
contestazione del 15.5.2013) da altrettanti provvedimenti, che la ricorrente avrebbe potuto
impugnare per farne valere l'illegittimità; né la ricorrente [aveva] fornito allegazioni sufficienti ad
effettuare in questo giudizio una tale valutazione”;
- ad ogni modo (ii) “le stesse allegazioni contenute in ricorso non consent[ivano] di ritenere
configurata la fattispecie in esame in quanto la ricostruzione in esso contenuta [era] fondata per lo
più su giudizi e valutazioni”; [e] (iii) “[doveva] aggiungersi inoltre che quella contenuta nelle note
finali, sebbene più articolata, [era] stata tardivamente formulata”;
6 - quanto, in particolare, a taluni specifici episodi allegati, l'uno relativo alla descritta allergia della ricorrente in ordine a un trattamento di colore da applicare ad una cliente, l'altro relativo ad un periodo di assenza ingiustificata (dal 12.04.2017 al 18.04.2017) sanzionato con la sospensione dal lavoro di tre giorni, si osservava che: il primo era risultato privo di effettivo riscontro, alla luce della documentazione medica in atti (“v. doc.2 parte resistente), da cui si evince che la era stata Pt_1
valutata idonea alla mansione in data 13.11.2015, sebbene con precauzioni”, con la conseguenza per cui “la prestazione richiestale era dunque esigibile sia pure con precauzioni”; il secondo era privo del carattere della vessatorietà, in quanto il certificato medico della sarebbe stato inviato ad un Pt_1
soggetto diverso dal datore di lavoro, e, comunque, in assenza di prova della precipua delega di quest'ultimo a ricevere i certificati medici dei lavoratori;
- con riguardo all'episodio determinativo del licenziamento del 9.05.2017 – veniva argomentato in sentenza –, “parte ricorrente non nega[va] di avere utilizzato il termine “dementi”, né offr[iva] una
articolazione di circostanze in fatto da cui ricavare l'insussistenza disciplinare di un tale
comportamento”, ragione per cui gli asseriti episodi non erano sostanzialmente qualificabili come vessatori;
ed inoltre, in relazione alla pretesa di differenze retributive a titolo di TFR, ferie maturate e non godute, ROL non quantificate, “si rileva[va] che, a fronte della documentazione depositata da
parte resistente (v. buste paga e bonifici bancari – doc.8), la parte ricorrente non [aveva] in alcun
modo spiegato su quali presupposti [basasse] la sua pretesa”;
- per l'effetto, il Giudice del lavoro rigettava il ricorso, e condannava la al pagamento delle Pt_1
spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre 15%, Iva e Cpa, come per legge.
3. Promossa istanza di mediazione da parte dell'odierna attrice dinanzi l'organismo Controparte_6
di Roma, l'esito era però infruttuoso per la mancata adesione all'accordo da parte dell'avv. CP_1
(come da verbale negativo del 28.01.2020), il quale, invero, in data 31.01.2020 provvedeva a emettere parcella, per compensi professionali, nei confronti della pari ad euro 10.050,42 oltre accessori Pt_1
di legge.
7 4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.06.2020, si costituiva in giudizio l'avv.
il quale chiedeva, e otteneva, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia CP_1
assicurativa (in virtù della polizza annuale Controparte_7
“IPA0001811” con decorrenza dal 15.04.2019), come da verbale d'udienza del 6.07.2020.
Nel merito, il professionista convenuto adduceva: (i) la scusabilità dell'errore del deposito tardivo dell'impugnativa del licenziamento, in ragione della complessità della normativa sottesa alla decorrenza del dies a quo del ricorso (come chiarito, solo successivamente, dalla giurisprudenza: la data di spedizione dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento); in ogni caso, (ii) la radicale infondatezza della domanda attorea sulla scorta del rilievo, decisivo, per cui: “I fatti accertati dal
Giudice del Lavoro escludono, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che l'impugnazione del
licenziamento – anche qualora fosse stata tempestivamente proposta – sarebbe stata accolta dal
Giudice del Lavoro adito (pagg.16-17 della comparsa di costituzione).
In subordine, eccepiva la compensazione del controcredito di cui alla parcella professionale emessa il 31.01.2020 per i compensi maturati in relazione al giudizio dinanzi al Giudice del lavoro, avente ad oggetto la somma di euro 10.050,42, oltre accessori di legge e oltre interessi.
5. Con comparsa di risposta depositata il 28.12.2020, si costituiva in giudizio altresì Controparte_2
in qualità di terza chiamata in causa, che adduceva l'inoperatività della polizza professionale (a copertura del periodo intercorrente tra il 15.04.2019 e il 15.04.2020), per non avere l'avv. CP_1
comunicato alla compagnia eventuali situazioni costitutive di responsabilità professionale come avrebbe dovuto ai sensi dell'art.
5.1 della polizza medesima;
giacchè la datrice di lavoro CP_4
con memoria difensiva del 20.06.2018, depositata nel giudizio dinanzi il Giudice di lavoro, aveva già
sollevato l'eccezione di tardività del ricorso volto a contestare la legittimità del licenziamento impartito alla , con la conseguente conoscenza dell'avv. al momento della stipula della Pt_1 CP_1
polizza, dell'esistenza di un rischio professionale.
Nel merito, la compagnia domandava il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
* * *
8 5.1. Autorizzata la chiamata in causa di (v. verbale d'udienza del 6.07.2020), CP_2
concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art.183, comma 6, c.p.c. ed istruita la causa con prove documentali, dopo vari rinvii, con ordinanza ai sensi dell'art.127-ter c.p.c.
sostitutiva dell'udienza del 29.02.2024, la causa era rinviata per la precisione delle conclusioni all'udienza del 29.01.2025.
All'esito, con ordinanza ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 29.01.2015, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
per il deposito delle comparse conclusionali (20 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Giova rammentare la cornice normativa e i principi giurisprudenziali entro cui è sussumibile la presente fattispecie.
Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa (nel caso di specie: il tempestivo deposito del ricorso avverso un licenziamento illegittimo), il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni;
difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an,
è carente sul diverso piano del danno-conseguenza, e, dunque, è sostanzialmente irrisarcibile (cfr.
Cass. civ., 2020, n.8494).
Pertanto, può dirsi che l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (c.d. controfattuale) secondo la regola del “più probabile che non”, sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile (Cass. civ.,
2017, n.25112).
9 Alla luce di tali consolidati e condivisibili principi, la tardiva proposizione di un ricorso privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce, di per sé, un danno risarcibile per il cliente,
giacchè: “La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di
intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una
valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta (nel caso di specie, tempestivamente), la domanda
avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento” (Cass. civ., 2024, n.24007).
7. Nel caso concreto, conviene muovere dalla sentenza del Giudice del lavoro resa tra Parte_1
(rappresentata, difesa ed assistita in quel giudizio dall'avv. odierno convenuto nel presente CP_1
giudizio di responsabilità professionale) e la datrice di lavoro nel giudizio con R.G. CP_4
n.21/2018.
La suddetta sentenza n.7095/2019 (resa pubblica, nel sopramenzionato giudizio, il 2.08.2019)
rappresenta un elemento costitutivo del giudizio controfattuale funzionale all'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'avvocato ed è valorizzabile come prova atipica a titolo di CP_1
sentenza resa in altro procedimento e/o giudizio civilistico.
7.1. Riguardo alle prove atipiche, va osservato che, benché nell'ordinamento processuale civilistico non esista una norma generale quale quella prevista dall'art.189 c.p.p. nel processo penale, si deve escludere che l'elencazione delle prove abbia carattere tassativo, attesa la mancanza di una norma di chiusura (nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove), l'oggettiva estensibilità
contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del principio del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice: da qui la ritenuta ammissibilità
delle prove c.d. atipiche (v. ex multis già Cass. n.12763/2000, Cass. n.1954/2003, tra le più recenti
Cass. n.1593/2017, Cass. n.10825/2016, Cass. n.17392/2015, Cass. n.12577/2014), il cui ingresso nel processo civile avviene nel pieno rispetto del contraddittorio, tenuto conto che esso avviene di regola con lo strumento della produzione documentale, nei termini perentori previsti dai riti, e quindi con la possibilità delle controparti di replicare e chiedere altri mezzi di prova (v. ex multis Cass.
n.5440/2010, Cass. n.7518/2001, Cass. n.12422/2000), e anche se comunque il valore probatorio delle
10 prove atipiche è in genere accostato a quello delle presunzioni semplici o degli argomenti di prova,
esse possono, specie se le contestazioni delle controparti sono generiche o apodittiche, fondare la decisione della causa (cfr. ex pluribus Cass. n.18131/2004, Cass. n.12763/2000, Cass. n. 8/2000, ma più di recente Cass n.1593/2017).
7.2. Valorizzando la sentenza del Giudice del lavoro a titolo, quindi, di prova atipica
(sull'utilizzabilità di una sentenza civilistica come prova atipica, cfr nel merito Tribunale Reggio
Emilia, sent. n.1333/2021, e in giurisprudenza di legittimità, Cass. n.840/2015, Cass. n.4241/2013,
Cass. n.23446/2009, Cass. n. 11682/2003), sul rilievo della tardività del deposito dell'impugnativa avverso il licenziamento - e della conseguente inammissibilità, sul punto, del ricorso - è stata ritenuta sostanzialmente assorbita la questione relativa alla valutazione della legittimità del licenziamento per giusta causa della (v. pag.2 della sentenza depositata in atti). Pt_1
Profusamente trattata nel merito è, invece, nella suddetta pronuncia, l'azione di risarcimento per danni da mobbing, ritenuta, comunque, infondata (v. “Sintesi dello Svolgimento del processo” del presente atto da intendere qui integralmente richiamato, ed altresì pagg.3, 4 e 5 della motivazione della sentenza).
A tale riguardo, in conformità all'orientamento della giurisprudenza, si rammenta che: “Le due azioni
si presentano ontologicamente diverse, essendo la prima di condanna per il risarcimento del danno
per lesione di un bene della vita (la salute), mentre la seconda ha natura costitutiva, cui consegue,
per legge, una condanna che ha ad oggetto la tutela di un diverso bene della vita (il lavoro e lo status
di lavoratore)” (tra le molte, Cass. civ., 2017, n.19699).
In altri termini, la domanda di risarcimento del danno da mobbing e l'azione di impugnativa del licenziamento si presentano, pur se suscettibili di un collegamento causale, come “ontologicamente
diverse”, poiché: “il licenziamento per giusta causa presuppone condotte gravemente inadempienti
del lavoratore che ledono irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e restano confinate nella
relazione tra le parti private;
mentre il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing
verticale, è un illecito penale di mera condotta, perseguibile d'ufficio, che si consuma con l'abituale
11 prevaricazione ed umiliazione commessa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente,
approfittando della condizione subordinata di questi e tale da rendere i comportamenti o le reazioni
della vittima irrilevanti ai fini dell'accertamento della consumazione del delitto” (motivazione, Cass.
pen. 2023, n.38306).
8. Tanto precisato, occorre altresì premettere che non risulta depositato in atti il fascicolo di parte del giudizio del lavoro con R.G. n.21/2018 culminato nella sopramenzionata sentenza n.7095/2019.
In particolare, in relazione alla richiesta istruttoria di parte convenuta, l'avv. - il quale, peraltro, CP_1
ha promosso, sia pure tardivamente, il ricorso dinanzi il Giudice del lavoro evidentemente predisponendo anche il relativo fascicolo di parte -, di acquisizione agli atti del presente giudizio del suddetto fascicolo, essa è inammissibile.
Sul punto, si rammenta che l'eventuale ordine del giudice di esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c.
costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato solo in caso di impossibilità
di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi, e non di certo – come sarebbe nel caso di specie – per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio, anche sul versante della produzione documentale, a carico dell'istante (tra le molte, a titolo paradigmatico, Cass. civ., 2021, n.31251).
9. In disparte il difetto di produzione in giudizio del fascicolo del processo celebratosi dinanzi il
Giudice del lavoro, parte attrice non ha assolto l'onere di allegazione dei fatti idonei a dimostrare l'illegittimità del licenziamento, e, dunque, per l'effetto non ha fornito prova della ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso avverso il licenziamento nel caso in cui il ricorso fosse stato depositato dall'avv. nei termini di legge. CP_1
Sul punto infatti, come premesso, il Giudice del lavoro ha ritenuto precluso l'esame della questione del licenziamento in ragione della tardività dell'impugnazione.
Senonché, nella sentenza si dà atto, con la motivazione, esauriente e chiara, sintetizzata nello
“Svolgimento del processo” del presente atto, della valutazione di insussistenza della fattispecie di mobbing nei confronti della (con il rigetto conseguente della relativa domanda risarcitoria), il Pt_1
12 cui culmine sarebbe stato rappresentato, anche nella prospettazione racchiusa nel ricorso dinanzi il
Giudice del lavoro, proprio dal controverso licenziamento.
In altri termini, quest'ultimo, pur giudicando preclusa la questione relativa al licenziamento, non ha riconosciuto gli elementi costitutivi della parallela (e propedeutica) condotta vessatoria in ambito lavorativo – culminata nel licenziamento stesso – ai danni della , sulla scorta del rilievo Pt_1
decisivo, tra gli altri, per cui le sanzioni disciplinari comminate alla dipendente – peraltro giudicate come occasionali e legate ad eventi specifici, appunto, contestabili, non sarebbero state,
nell'immediatezza dei fatti, impugnate (pag.3 della sentenza).
10. Non merita, comunque, accoglimento la domanda, avanzata in linea subordinata, di risarcimento del danno da perdita da chance, poiché, anche a tale precipuo riguardo, la tardiva proposizione di un'impugnazione - priva di ragionevoli probabilità di accoglimento - non costituisce per il cliente un danno risarcibile, giacchè: “Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità
di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria
connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo
contraddistingue” (Cass. civ., 2024, n.21045).
Non è configurabile, dunque, il danno da perdita di chance, perché – potendo formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente -, nel caso de quo si verte nel campo di una relazione causale tra una condotta e un evento prospettabile come lesione dell'interesse avuto di mira dal creditore, non riconducibile all'incertezza eventistica costitutiva del diritto risarcibile da perdita di chance.
D'altra parte, la inconfigurabilità di un verosimile risultato utile per il cliente, ancorché inferiore al risultato atteso e sperato, renderebbe comunque ugualmente impossibile una quantificazione di chance men che arbitraria.
La domanda non merita, quindi, accoglimento;
per l'effetto, è assorbita la domanda di manleva promossa dall'avv. nei confronti della compagnia CP_1 Controparte_2
* * *
13 Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che la domanda di risarcimento del danno promossa da nei confronti di vada rigettata, e per Parte_1 CP_1
l'effetto, dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata da quest'ultimo nei confronti della
[...]
CP_2
Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti, in ragione della peculiarità
della vicenda lavorativa per parte attrice e della circostanza che comunque rimane accertato un ritardo colposo del convenuto nel deposito del ricorso per cui è causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da nei confronti di , e per l'effetto, dichiara Parte_1 CP_1
assorbita la domanda di manleva promossa da quest'ultimo nei confronti della Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così decisa in Roma, il 29 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Guido Garavaglia
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