Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/04/2026, n. 6994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6994 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06994/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02873/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2873 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI GG, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CO IN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della comunicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con la quale la sig.ra GG è venuta a conoscenza, tramite la propria area personale, della inidoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 19 luglio 2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente l’8 giugno 2023:
- del verbale della prova di esame della sig.ra GG, svolta in data 14 novembre 2022 e conosciuta a seguito di deposito in giudizio da parte del Ministero dell'Interno;
- della scheda di valutazione della candidata del 14 novembre 2022 e conosciuta a seguito di deposito in giudizio da parte del Ministero dell'Interno;
- della graduatoria finale del concorso e del relativo decreto di approvazione n. 207 del 17 aprile 2023 entrambi pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Personale Supplemento straordinario n. 1/14 bis – del 18 aprile 2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso principale, depositato il 20 febbraio 2023, la ricorrente ha domandato l’annullamento della comunicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con la quale è venuta a conoscenza, tramite la propria area personale, della inidoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 19 luglio 2022;
- con il successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 8 giugno 2023 e assistito da istanza cautelare, la ricorrente ha domandato l’annullamento del verbale della prova del 14.11.2022, della sua scheda di valutazione del 14.11.2022 nonché della graduatoria definitiva del concorso de quo ;
- l’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso principale, dei motivi aggiunti e dell’istanza cautelare;
- con ordinanza del 7 luglio 2023, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, eccependo l’inammissibilità del ricorso principale caratterizzato dalla proposizione di censure “ in incertam rem” , nonché la possibile irricevibilità dei motivi aggiunti;
- in previsione della trattazione del merito, con nota depositata il 9 aprile 2026, la difesa della ricorrente ha domandato un differimento al fine di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione;
- all’esito dell’udienza straordinaria del 10 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio;
Ritenuto:
- di dover disattendere l’istanza di rinvio formulata dalla difesa della ricorrente. Invero, l’interesse alla decisione doveva essere verificato in previsione della trattazione del merito e, in ogni caso, l’incertezza sotto tale profilo da parte della difesa non ostacola il sindacato di legittimità sugli atti impugnati da parte di questo Collegio, considerata anche l’esplicita previsione normativa, rinvenibile nell’art. 73, comma 1 bis del cod. proc. amm., che riserva a casi eccezionali le ipotesi di rinvio. Deve poi essere ribadito, in coerenza con quanto affermato anche dal C.G.A.R.S. (v. sentenza n. 153/2022), che “[…] nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge” ;
- di dover dichiarare inammissibile il ricorso principale, mediante il quale la ricorrente non ha formulato alcuna censura specifica nei confronti del provvedimento di esclusione, essendosi limitata ad una sua impugnazione “al buio”;
- di dover dichiarare irricevibile il ricorso per motivi aggiunti. Infatti, come già evidenziato nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, tale ricorso è stato notificato in data 10.5.2023 e depositato in data 8.6.2023, nonostante “[…] l’impugnata scheda di valutazione della candidata del 14.11.2022, contenente la causa di esclusione contestata, risulta sottoscritta dalla ricorrente “per presa visione esito prova non superata ; l’impugnato verbale della prova di esame del 14.11.2022 e l’impugnata scheda di valutazione della candidata del 14.11.2022 risultano depositati in giudizio dalla P.A. in data 3.3.2023 (in allegato all’atto di costituzione formale)” . Ciò significa che il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 10.5.2023, anche a voler prescindere dalla piena conoscenza che la ricorrente aveva già del contenuto lesivo degli atti impugnati, è successivo al decorso del termine decadenziale dei 60 (sessanta) giorni ai sensi dell’art. 41 cpa, decorrente dalla data del suddetto deposito in giudizio;
- che ciò determina, pertanto, l’irricevibilità del ricorso;
- di dover compensare le spese di lite, in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando dichiara:
- inammissibile il ricorso principale;
- irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IO ER |
IL SEGRETARIO