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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/07/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7501/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7501/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA DRAICCHIO
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 26/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1356/2024, pubblicata il 14/06/2024 e passata in giudicato, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza rinviava a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 26/06/2025 il Giudice relatore, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente, sentiva la parte ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente pagina 1 di 2 dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi.
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadino albanese) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
in BERGAMO in data 20/02/2023 (iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
[...]
Bergamo anno 2023, atto n. 15 parte I);
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente relatore est.
Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7501/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA DRAICCHIO
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 26/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1356/2024, pubblicata il 14/06/2024 e passata in giudicato, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza rinviava a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 26/06/2025 il Giudice relatore, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente, sentiva la parte ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente pagina 1 di 2 dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi.
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadino albanese) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
in BERGAMO in data 20/02/2023 (iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
[...]
Bergamo anno 2023, atto n. 15 parte I);
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente relatore est.
Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2