Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.