Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 683
Articolo 2
Versione
22 settembre 1950
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 22 settembre 1950