TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice onorario di pace dott.ssa Daniela Linarello ha pronunciato, a seguito della camera di consiglio dell'udienza del
19.06.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1056 del R.G. per l'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento promossa il 26.04.2025
, con l'avv. Giuseppe Palermo Parte_1
Ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con L'AVV. Cristina Folino resistente
E
, in persona del l.r.p.t con l'avv. Ulisse Antonio Controparte_2
Pedace
Resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti costituite sono concordi nel chiedere che sia dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuta sentenza Tribunale di Catanzaro n. n.768/2023, passata in giudicato, che ha dichiarato prescritte le somme portate nell'intimazione di pagamento, oggi opposta.
2.. Permane, tuttavia, tra di esse il contrasto in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
3. Si premette, innanzitutto, che la cartella esattoriale nr 768/2023 del 07/10/2023 di declaratoria di prescrizione dei crediti ivi portati indicata nell'intimazione di pagamento riferita a titoli di credito CP_1
è la n. 030 2014 0012781344 000. Si evidenzia, inoltre, che così come rilevato dal ricorrente, i crediti portati nella cartella sopra indicata sono stati dichiarati prescritti con sentenza n.768/2023 emessa dal
Tribunale di Catanzaro in data 07.10.2023. Si precisa ancora, come l' ha prestato acquiescenza CP_1
Contr alla predetta sentenza ed ha comunicato ad con pec del 29.11.2023 (all.ta), la non debenza delle somme contenute nella su estesa cartella.
4. quale ente di Riscossione, ha proceduto alla notifica Controparte_4 dell'intimazione di pagamento nonostante l' - a seguito della sentenza citata- abbia comunicato ad CP_1
Contr
con pec del 29.11.2023 (all.ta) la non debenza delle somme contenute nei suddetti ruoli. Si ritiene, pertanto che quale ente impositore non abbia alcuna responsabilità nei confronti del ricorrente, CP_1 in quanto completamente estraneo alle vicende successive alla formazione del ruolo e notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
Le conseguenze negative, riguardo alla soccombenza delle spese dovranno necessariamente ricadere soltanto su che ben avrebbe potuto (e dovuto) preservare il credito Controparte_2 affidatogli dall'Ente impositore mediante il compimento di idonei e regolari atti.
Si evidenzia, peraltro che AGE era parte nel processo n. RG. 1654/2022 che a seguito della sentenza n. 768/2023, ha provveduto ad annullare la già menzionata cartella e quindi , CP_1 quale ente creditore non sarebbe stato neppure tenuto a comunicare la non debenza delle somme contenute nei ruoli oggetto di intimazione di pagamento.
3. La liquidazione delle spese tiene conto del valore della pretesa creditoria in contestazione, contenendo nel minimo i compensi previsti, per la corrispondente fascia, dalla tabella allegata al d.m. 55/2014, e successive modifiche in ragione dell'esito della controversia e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra e il ricorrente CP_1
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che distrae a Controparte_4 favore del suo difensore e liquida in € 1.200 ,00 oltre accessori di legge.
Catanzaro, 19 giugno 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
dott.ssa Daniela Linarello