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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, all'esito della discussione ex art. 429 c.p.c., 127 ter, ult. co. e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 114/2024 R.G.. promosso da
(C.F. ) in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore unico della società difeso da sé stesso ex art. CP_1
86 c.p.c., nonché dall'Avv. SCARANO MARIA TERESA (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._2
- opponente - contro
(C.F ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. TEPEDINO LUIGI (C.F.
, giusta procura in atti C.F._3
- opposta -
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2023 presso la cancelleria del Giudice di Pace di Sala Consilina, proponeva ricorso avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 63/23 notificata in data 31.07.2023 con cui la gli intimava il pagamento della sanzione amministrativa Controparte_2 di euro 2.019,00 in virtù del verbale di contestazione n. 17 del 27.07.2018 elevato dai Carabinieri di Casaletto Spartano a titolo di abbandono di veicolo, di proprietà del ricorrente sul terreno sito in Tortorella risultante di proprietà della società obbligata in solido quale proprietaria, CP_1 contestando la violazione dell'art. 5 comma 1 e art. 13 comma 2 D. Lgs.
209/2003.
L'opponente esponeva di aver inviato in data 15.09.2018 alla Pt_1
Provincia di , scritti difensivi nei quali contestava l'assoluta nullità e CP_2 illegittimità del verbale elevato, in quanto il veicolo non era oggetto di furto;
che i verbalizzanti avevano l'obbligo di convocare i presunti responsabili al fine di assicurare il contraddittorio, seppure gli scritti difensivi pervenuti erano qualificati erroneamente come inammissibili in quanto trasmessi oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della violazione, precisando la tempestività degli stessi, attesa la sospensione feriale dei termini;
che non era intenzione dell'opponente disfarsi del veicolo, dunque non poteva ritenersi rifiuto speciale, bensì era in attesa di eseguire interventi di riparazione in autofficina, ignorando i verbalizzanti poi che l'auto era stata rimossa da dove parcheggiata giorni prima delle note difensive trasmesse;
che il proprietario del terreno, ovvero la società non poteva CP_1 essere considerata responsabile stante la mera qualità di proprietario del fondo bensì andava accertato il dolo o quantomeno la colpa, ipotesi non verificatasi. L'opponente così concludeva: ''nel riportarsi a quanto Parte_1 dedotto negli atti introduttivi ed impugnando le avverse deduzioni e richieste siccome infondate in fatto ed in diritto, chiede all'onorevole
Tribunale adito che, disposta la comparizione delle parti, che verrà notificata, come per legge , all'avv. Luigi Tepedito quale procuratore costituito della Provincia di nel domicilio eletto in – via CP_2 CP_2
Largo Pioppi n.1., voglia annullare l'ingiunzione di pagamento della somma di € 2.000,00 oltre spese irrogata dalla a mezzo pec in Controparte_2 data 31.7.2023, al trasgressore ed alla quale Parte_1 CP_1 proprietaria del terreno ed obbligata solidale, sanzione comminata sulla base del verbale di contestazione del 27 luglio 2018 operato dal reparto
Carabinieri verbale nullo, Illegittimo, in aperta Parte_2 violazione delle regole di partecipazione procedimentale e del principio del contraddittorio, oltre che infondato in fatto ed in diritto anche per difetto assoluto di istruttoria, in contraddittorio con i soggetti interessati, e difetto di motivazione e, per lo effetto, assolutamente contra legem illegittimo e nullo. In linea subordinata, dichiarare prescritta la sanzione irrogata dalla
– notificata a mezzo pec in data 31.7.2023 – ad oltre Controparte_2 cinque anni dal verbale di contestazione del 27.7.2018, in ogni caso vinte le spese con attribuzione all'avv. Maria Teresa Scarano per averne fatta anticipazione.''
Instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, la si costituiva. Controparte_2
Con ordinanza del 28.09.2023, il Giudice di Pace di Sala Consilina dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Lagonegro assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Con ricorso in riassunzione depositato in data 30.01.2024 Parte_1 ha riassunto il giudizio, riportandosi alle richieste e conclusioni già formulate in precedenza.
Instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, la , costituitasi, ha Controparte_2 eccepito l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che dagli elementi esteriori del veicoli risultasse incompatibile l'utilizzo dello stesso e dunque in totale abbandono, osservando che dalle aerofotogrammetrie prodotte si poteva accertare che almeno da quattro anni il veicolo non era mai stato spostato;
che gli scritti difensivi pervenuti erano tardivi atteso che la sospensione feriale si applicava ai termini processuali e non anche a quelli amministrativi, come nel caso di specie;
eccepiva l'infondatezza dell'eccezione circa la prossima riparazione del veicolo, evidentemente antieconomica;
da ultimo, osservava che era stato redatto verbale di mancata presentazione del trasgressore che, seppure ritualmente convocato, non si era presentato per l'audizione personale.
La PROVINCIA DI SALERNO così concludeva: ''insiste per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.''
2. L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, giova ravvisare l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dall'opponente circa la tempestività e conseguente utilizzabilità degli scritti difensivi inoltrati a mezzo pec in data 15.09.2018.
A tal riguardo, l'art. 18 della legge 689/81 sancisce che entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Atteso che la notifica della violazione si è perfezionata in data 31.07.2018, la percezione degli scritti difensivi in data 15.09.2018 risulta tardiva, in quanto superiore al limite temporale predetto, e conseguentemente inammissibile in quanto la sospensione feriale dei termini opera esclusivamente in ambito processuale, ad esclusione delle controversie in materia di lavoro e previdenza, non operando invece nel computo dei termini di sanzioni amministrative ex legge 689/1981, come nel caso che qui occupa.
Pertanto, le note difensive a firma dell'opponente devono ritenersi Pt_1 tardive e conseguentemente inammissibili.
In ogni caso in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale ed andranno in ogni caso vagliati poi nel merito (su cui infra).
Altrettanto inammissibile è l'eccezione sollevata dall'opponente circa la mancata prova del dolo o della colpa in capo al proprietario del terreno in cui è stato rinvenuto il veicolo, giustificante una responsabilità dello stesso nell'illecito.
A tal riguardo, l'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 209/2003, di rimando all'art. 5 comma 1, sanziona ex lege coloro i quali non consegnano il veicolo fuori uso, insistente su suolo privato, ad un centro di raccolta autorizzato.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo nto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da tale norma può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia (Cassazione civile , sez. un., 25 febbraio 2009 , n. 4472, in fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti di un consorzio di bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati lungo un fiume).
Nel caso di specie, l'elemento soggettivo, almeno colposo, ben può essere desunto dalla mancanza perdurante di qualunque vigilanza sul fondo e di atti volti a impedire l'illecito e considerato che amministratore unico della società proprietaria è il medesimo soggetto trasgressore.
Sempre in via preliminare, l'eccezione subordinata di prescrizione quinquennale della sanzione irrogata deve essere disattesa.
Posto che il verbale di contestazione veniva notificato a mezzo PEC
27.07.2018, la prescrizione quinquennale non può dirsi avverata in virtù dell'invito alla convocazione personale dell'intimata a mezzo pec avvenuta in data 21.11.2022 (all. 8), quale evento interruttivo della prescrizione.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore, prevista dall'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (Cass.,
n. 28238 del 2008; Cass., n. 22388 del 2018)”.
Passando al merito, occorre premettere che nel procedimento di opposizione al provvedimento sanzionatorio l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
ne consegue pertanto che spetta ad essa, ai sensi dell'art. 2697
c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. civile, sez. I, 7 marzo 2007).
Incombe dunque sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici (esistenza di vizi procedurali,
l'inaffidabilità dei risultati degli accertamenti, la mancata contestazione della trasgressione) fornire la prova del proprio assunto.
Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass. civile, n. 5277/2007; Cass. civile, n. 5095/1999;
Cass. civile, n. 3741/1999).
Occorre altresì premettere che la giurisprudenza assolutamente maggioritaria riconosce efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., all'accertamento dei fatti contenuto nel verbale di accertamento prodromico all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata e redatto dagli agenti accertatori nell'esercizio delle proprie funzioni, quanto meno per tutte le circostanze di fatto che sono state direttamente accertate alla presenza di questi ultimi (Cass. civile, Sez. Un., sent. 17355/2009).
Tanto premesso il Tribunale osserva che il ricorrente non ha dedotto e provato che l'auto abbandonata nel terreno sito in Tortorella fosse, in realtà, idonea all'uso ed alla circolazione, limitandosi ad allegare una dichiarazione resa dal titolare dell'autofficina nella quale asseriva di non aver potuto provvedere ad effettuare i lavori sull'autoveicolo per la difficoltà a reperire i mezzi di ricambio, nello specifico il semiasse.
Al contrario, la provincia di ha dato piena prova della legittimità CP_2 della sanzione comminata, producendo in giudizio diversi rilievi fotografici che inducono a ritenere l'effettivo stato abbandono del veicolo (all. 6).
In particolare, la foto nn. 4 e 5 allegate provano l'assenza del semiasse anteriore destro, dello pneumatico nonché della targa anteriore che, in un contesto di crescita vegetativa nel perimetro attorno al veicolo, configurano elementi idonei a far assumere al veicolo la qualifica giuridica di rifiuto
(Cass. sent. n. 11030/2015).
A ciò si aggiunga altresì che, l'amministrazione opposta ha fornito ulteriori elementi probatori sulla legittimità della sanzione irrogata e sulla corretta qualificazione del veicolo abbandonato quale rifiuto, producendo in giudizio delle aerofotogrammetrie risalenti al mese di giugno 2014 e al mese di luglio
2018, in cui si nota la collocazione dell'autoveicolo nel medesimo luogo, escludendo così la possibilità di ritenere lo stesso circolante o utilizzato, seppur per brevi tratti.
Alla luce delle considerazioni esposte le domande svolte in ricorso devono essere respinte.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo, entro i minimi considerato il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta le domande svolte nel ricorso;
- condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in euro 1400, oltre accessori di legge;
Così deciso in Lagonegro, data
Il Giudice dott. Riccardo Sabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, all'esito della discussione ex art. 429 c.p.c., 127 ter, ult. co. e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 114/2024 R.G.. promosso da
(C.F. ) in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore unico della società difeso da sé stesso ex art. CP_1
86 c.p.c., nonché dall'Avv. SCARANO MARIA TERESA (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._2
- opponente - contro
(C.F ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. TEPEDINO LUIGI (C.F.
, giusta procura in atti C.F._3
- opposta -
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2023 presso la cancelleria del Giudice di Pace di Sala Consilina, proponeva ricorso avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 63/23 notificata in data 31.07.2023 con cui la gli intimava il pagamento della sanzione amministrativa Controparte_2 di euro 2.019,00 in virtù del verbale di contestazione n. 17 del 27.07.2018 elevato dai Carabinieri di Casaletto Spartano a titolo di abbandono di veicolo, di proprietà del ricorrente sul terreno sito in Tortorella risultante di proprietà della società obbligata in solido quale proprietaria, CP_1 contestando la violazione dell'art. 5 comma 1 e art. 13 comma 2 D. Lgs.
209/2003.
L'opponente esponeva di aver inviato in data 15.09.2018 alla Pt_1
Provincia di , scritti difensivi nei quali contestava l'assoluta nullità e CP_2 illegittimità del verbale elevato, in quanto il veicolo non era oggetto di furto;
che i verbalizzanti avevano l'obbligo di convocare i presunti responsabili al fine di assicurare il contraddittorio, seppure gli scritti difensivi pervenuti erano qualificati erroneamente come inammissibili in quanto trasmessi oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della violazione, precisando la tempestività degli stessi, attesa la sospensione feriale dei termini;
che non era intenzione dell'opponente disfarsi del veicolo, dunque non poteva ritenersi rifiuto speciale, bensì era in attesa di eseguire interventi di riparazione in autofficina, ignorando i verbalizzanti poi che l'auto era stata rimossa da dove parcheggiata giorni prima delle note difensive trasmesse;
che il proprietario del terreno, ovvero la società non poteva CP_1 essere considerata responsabile stante la mera qualità di proprietario del fondo bensì andava accertato il dolo o quantomeno la colpa, ipotesi non verificatasi. L'opponente così concludeva: ''nel riportarsi a quanto Parte_1 dedotto negli atti introduttivi ed impugnando le avverse deduzioni e richieste siccome infondate in fatto ed in diritto, chiede all'onorevole
Tribunale adito che, disposta la comparizione delle parti, che verrà notificata, come per legge , all'avv. Luigi Tepedito quale procuratore costituito della Provincia di nel domicilio eletto in – via CP_2 CP_2
Largo Pioppi n.1., voglia annullare l'ingiunzione di pagamento della somma di € 2.000,00 oltre spese irrogata dalla a mezzo pec in Controparte_2 data 31.7.2023, al trasgressore ed alla quale Parte_1 CP_1 proprietaria del terreno ed obbligata solidale, sanzione comminata sulla base del verbale di contestazione del 27 luglio 2018 operato dal reparto
Carabinieri verbale nullo, Illegittimo, in aperta Parte_2 violazione delle regole di partecipazione procedimentale e del principio del contraddittorio, oltre che infondato in fatto ed in diritto anche per difetto assoluto di istruttoria, in contraddittorio con i soggetti interessati, e difetto di motivazione e, per lo effetto, assolutamente contra legem illegittimo e nullo. In linea subordinata, dichiarare prescritta la sanzione irrogata dalla
– notificata a mezzo pec in data 31.7.2023 – ad oltre Controparte_2 cinque anni dal verbale di contestazione del 27.7.2018, in ogni caso vinte le spese con attribuzione all'avv. Maria Teresa Scarano per averne fatta anticipazione.''
Instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, la si costituiva. Controparte_2
Con ordinanza del 28.09.2023, il Giudice di Pace di Sala Consilina dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Lagonegro assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Con ricorso in riassunzione depositato in data 30.01.2024 Parte_1 ha riassunto il giudizio, riportandosi alle richieste e conclusioni già formulate in precedenza.
Instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, la , costituitasi, ha Controparte_2 eccepito l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che dagli elementi esteriori del veicoli risultasse incompatibile l'utilizzo dello stesso e dunque in totale abbandono, osservando che dalle aerofotogrammetrie prodotte si poteva accertare che almeno da quattro anni il veicolo non era mai stato spostato;
che gli scritti difensivi pervenuti erano tardivi atteso che la sospensione feriale si applicava ai termini processuali e non anche a quelli amministrativi, come nel caso di specie;
eccepiva l'infondatezza dell'eccezione circa la prossima riparazione del veicolo, evidentemente antieconomica;
da ultimo, osservava che era stato redatto verbale di mancata presentazione del trasgressore che, seppure ritualmente convocato, non si era presentato per l'audizione personale.
La PROVINCIA DI SALERNO così concludeva: ''insiste per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.''
2. L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, giova ravvisare l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dall'opponente circa la tempestività e conseguente utilizzabilità degli scritti difensivi inoltrati a mezzo pec in data 15.09.2018.
A tal riguardo, l'art. 18 della legge 689/81 sancisce che entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Atteso che la notifica della violazione si è perfezionata in data 31.07.2018, la percezione degli scritti difensivi in data 15.09.2018 risulta tardiva, in quanto superiore al limite temporale predetto, e conseguentemente inammissibile in quanto la sospensione feriale dei termini opera esclusivamente in ambito processuale, ad esclusione delle controversie in materia di lavoro e previdenza, non operando invece nel computo dei termini di sanzioni amministrative ex legge 689/1981, come nel caso che qui occupa.
Pertanto, le note difensive a firma dell'opponente devono ritenersi Pt_1 tardive e conseguentemente inammissibili.
In ogni caso in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale ed andranno in ogni caso vagliati poi nel merito (su cui infra).
Altrettanto inammissibile è l'eccezione sollevata dall'opponente circa la mancata prova del dolo o della colpa in capo al proprietario del terreno in cui è stato rinvenuto il veicolo, giustificante una responsabilità dello stesso nell'illecito.
A tal riguardo, l'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 209/2003, di rimando all'art. 5 comma 1, sanziona ex lege coloro i quali non consegnano il veicolo fuori uso, insistente su suolo privato, ad un centro di raccolta autorizzato.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo nto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da tale norma può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia (Cassazione civile , sez. un., 25 febbraio 2009 , n. 4472, in fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti di un consorzio di bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati lungo un fiume).
Nel caso di specie, l'elemento soggettivo, almeno colposo, ben può essere desunto dalla mancanza perdurante di qualunque vigilanza sul fondo e di atti volti a impedire l'illecito e considerato che amministratore unico della società proprietaria è il medesimo soggetto trasgressore.
Sempre in via preliminare, l'eccezione subordinata di prescrizione quinquennale della sanzione irrogata deve essere disattesa.
Posto che il verbale di contestazione veniva notificato a mezzo PEC
27.07.2018, la prescrizione quinquennale non può dirsi avverata in virtù dell'invito alla convocazione personale dell'intimata a mezzo pec avvenuta in data 21.11.2022 (all. 8), quale evento interruttivo della prescrizione.
Infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore, prevista dall'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e la relativa convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (Cass.,
n. 28238 del 2008; Cass., n. 22388 del 2018)”.
Passando al merito, occorre premettere che nel procedimento di opposizione al provvedimento sanzionatorio l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
ne consegue pertanto che spetta ad essa, ai sensi dell'art. 2697
c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. civile, sez. I, 7 marzo 2007).
Incombe dunque sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici (esistenza di vizi procedurali,
l'inaffidabilità dei risultati degli accertamenti, la mancata contestazione della trasgressione) fornire la prova del proprio assunto.
Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass. civile, n. 5277/2007; Cass. civile, n. 5095/1999;
Cass. civile, n. 3741/1999).
Occorre altresì premettere che la giurisprudenza assolutamente maggioritaria riconosce efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., all'accertamento dei fatti contenuto nel verbale di accertamento prodromico all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata e redatto dagli agenti accertatori nell'esercizio delle proprie funzioni, quanto meno per tutte le circostanze di fatto che sono state direttamente accertate alla presenza di questi ultimi (Cass. civile, Sez. Un., sent. 17355/2009).
Tanto premesso il Tribunale osserva che il ricorrente non ha dedotto e provato che l'auto abbandonata nel terreno sito in Tortorella fosse, in realtà, idonea all'uso ed alla circolazione, limitandosi ad allegare una dichiarazione resa dal titolare dell'autofficina nella quale asseriva di non aver potuto provvedere ad effettuare i lavori sull'autoveicolo per la difficoltà a reperire i mezzi di ricambio, nello specifico il semiasse.
Al contrario, la provincia di ha dato piena prova della legittimità CP_2 della sanzione comminata, producendo in giudizio diversi rilievi fotografici che inducono a ritenere l'effettivo stato abbandono del veicolo (all. 6).
In particolare, la foto nn. 4 e 5 allegate provano l'assenza del semiasse anteriore destro, dello pneumatico nonché della targa anteriore che, in un contesto di crescita vegetativa nel perimetro attorno al veicolo, configurano elementi idonei a far assumere al veicolo la qualifica giuridica di rifiuto
(Cass. sent. n. 11030/2015).
A ciò si aggiunga altresì che, l'amministrazione opposta ha fornito ulteriori elementi probatori sulla legittimità della sanzione irrogata e sulla corretta qualificazione del veicolo abbandonato quale rifiuto, producendo in giudizio delle aerofotogrammetrie risalenti al mese di giugno 2014 e al mese di luglio
2018, in cui si nota la collocazione dell'autoveicolo nel medesimo luogo, escludendo così la possibilità di ritenere lo stesso circolante o utilizzato, seppur per brevi tratti.
Alla luce delle considerazioni esposte le domande svolte in ricorso devono essere respinte.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo, entro i minimi considerato il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta le domande svolte nel ricorso;
- condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in euro 1400, oltre accessori di legge;
Così deciso in Lagonegro, data
Il Giudice dott. Riccardo Sabato