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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice rel. ed est. dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 969/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. SORRENTINO CRISTIAN e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VIANZONE DANIELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.*
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa,
Pag. 1 1) Affidare congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Borgomanero (NO), Viale Kennedy n.1;
2) sull'accordo delle parti, la figlia minore seguirà il piano di frequentazione Persona_1 settimanale, nonché quello stabilito per il periodo delle vacanze, come concordato nel piano genitoriale, che si allega (doc. 12);
3) Il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contribuzione mensile al mantenimento Per_1 della figlia minore, l'importo di €400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, mediche non coperte dal SSN) previamente concordate salvo l'urgenza per quelle mediche. Il contributo mensile verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese. Per la regolamentazione delle spese straordinarie le parti si vincolano al rispetto del Protocollo del Tribunale di Torino (doc. 13).
4) Le decisioni di maggior interesse e rilevanza per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi tempi di permanenza con la minore, tenuto conto delle sue specifiche attitudini e capacità e del suo grado di collaborazione.
5) I genitori si scambiano sin da ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per i figli minori.”
Per il PM
“Il Pubblico Ministero si rimette alle decisioni del Giudice”
MOTIVI DELLA DECISIONE QU e sono genitori di nata in data [...]. Pt_1 CP_1 Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Sulla scorta di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
Pag. 2 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara del giorno 4 dicembre 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Rossella Incardona
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice rel. ed est. dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 969/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. SORRENTINO CRISTIAN e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. VIANZONE DANIELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.*
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa,
Pag. 1 1) Affidare congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Borgomanero (NO), Viale Kennedy n.1;
2) sull'accordo delle parti, la figlia minore seguirà il piano di frequentazione Persona_1 settimanale, nonché quello stabilito per il periodo delle vacanze, come concordato nel piano genitoriale, che si allega (doc. 12);
3) Il Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contribuzione mensile al mantenimento Per_1 della figlia minore, l'importo di €400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, mediche non coperte dal SSN) previamente concordate salvo l'urgenza per quelle mediche. Il contributo mensile verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese. Per la regolamentazione delle spese straordinarie le parti si vincolano al rispetto del Protocollo del Tribunale di Torino (doc. 13).
4) Le decisioni di maggior interesse e rilevanza per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi tempi di permanenza con la minore, tenuto conto delle sue specifiche attitudini e capacità e del suo grado di collaborazione.
5) I genitori si scambiano sin da ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per i figli minori.”
Per il PM
“Il Pubblico Ministero si rimette alle decisioni del Giudice”
MOTIVI DELLA DECISIONE QU e sono genitori di nata in data [...]. Pt_1 CP_1 Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Sulla scorta di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
Pag. 2 1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara del giorno 4 dicembre 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Rossella Incardona
Pag. 3