Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2008, n. 11170
CASS
Sentenza 7 novembre 2008

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Rientrano nella nozione di perquisizione domiciliare, per la quale l'art. 68 Cost. prevede la autorizzazione a procedere, tutte quelle attività che comportano la violazione di domicilio di un parlamentare e che, con valutazione "ex ante", possono indifferentemente portare al reperimento del corpo del reato, di cose ad esso pertinenti, o di tracce del reato, indipendentemente dall'esito in concreto delle attività stesse.(Fattispecie di ritenuta inutilizzabilità, per mancanza dell'autorizzazione, dei verbali di un accertamento compiuto dalla P.G. all'interno dell'abitazione di parlamentare al fine di rilevare tracce di un abuso edilizio e di ricercare, anche in vista di un eventuale sequestro, cose ad esso pertinenti).

In tema di autorizzazione a procedere nei confronti di membro del Parlamento, la necessità della stessa non è esclusa dal consenso dell'interessato all'atto da compiere, essendo la garanzia prevista dall'art. 68 Cost. posta a tutela della Camera di appartenenza e non già del singolo parlamentare, il quale, quindi, non può validamente rinunciarvi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2008, n. 11170
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11170
    Data del deposito : 7 novembre 2008

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