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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G 1628/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 4/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to LEONE FABIOLA Pt_1
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to INSALATA GIULIO CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto notificato il 29-04-2022 con cui CP_1 intimava all' di adempiere l'obbligo risultante
[...] Controparte_2
dalla sentenza n.1118/2021 resa dalla Corte di Appello di LE (in parziale riforma della sentenza n.1869-2019 del Tribunale di Brindisi - avente ad oggetto il ricalcolo della prestazione pensionistica in godimento all'odierna opposta - che così aveva statuito: “a)- dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la riliquidazione della pensione sopra indicata con l'inclusione nella base di calcolo dei contributi figurativi omessi e relativi al periodo di malattia di cui in narrativa nei limiti di 52 settimanali e per l'effetto condanna
l al pagamento della somma dovuta a decorrere dalla domanda di ricostituzione, oltre Pt_1
interessi o rivalutazione se maggiore del dovuto sino al soddisfo…”).
Con la surrichiamata sentenza n. 1118-21 la Corte d'Appello di LE anticipava la decorrenza del dovuto al 4-4-2013, in luogo di quella individuata alla data della domanda amministrativa (27/10/2016) dal Giudice di primo grado. In particolare, esponeva di aver dato piena esecuzione alla prefata sentenza del Tribunale Pt_1
di Brindisi “addirittura piu' favorevolmente rispetto alla decorrenza di cui alla sentenza della
Corte di Appello di LE, e in esecuzione della stessa, addirittura superando l'esito a debito della ricostituzione, proprio per rispettare il giudicato.”
Allegava l'erroneità del sistema utilizzato da controparte per il calcolo della pensione VO
10073470 di cui è titolare la SI.ra fornendo la ricostruzione del calcolo CP_1
esatto.
Alla luce di tanto chiedeva, previa sospensione dell'atto di precetto impugnato, disporne la revoca, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava quanto allegato chiedendone il rigetto.
Accolta l'istanza di sospensione, istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, disposta Ctu contabile, all'odierna udienza la causa veniva decisa, all'esito della discussione, come da dispositivo.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Nella specie ha contestato la pretesa creditoria fatta valere dall'opposta adducendo che Pt_1
la pensione della era stata ricostituita in esecuzione della sentenza di primo grado CP_1
con la favorevole decorrenza da novembre 2011, con il provvedimento di riliquidazione del
23-7-2014 riconoscendo un credito di euro 1181,06.
L'opposto ha allegato l'inadempimento dell'ente producendo ricalcoli a sé favorevoli.
Nel corso del giudizio è stata, pertanto, disposta ctu contabile all'esito della quale è emerso come “La sentenza n. 1869 del 2019 prevedeva la riliquidazione dei ratei dovuti pari ad € 4.975,00, l'importo precettato, invece, è pari ad € 13.431,13.
L'importo precettato vieni a formarsi dalla somma dalla somma di € 4.975,00 a seguito di sentenza più le differenze retributive dal 2017 al 2022, ossia tra quanto avrebbe dovuto essere erogato mensilmente e quanto è stato effettivamente erogato.
La pensione che sarebbe stata dovuta essere erogata è pari ad € 774,03 mentre nel periodo oggetto di analisi è stata erogata la somma di € 646,46, pertanto la differenza retributiva mensile è pari ad euro 127, 50.
Tale differenza deve essere moltiplicata per le 13 mensilità e perequata ogni anno. Pertanto, rispondendo al quesito posto dal Giudice la somma a favore della SI.ra è pari ad euro 15. CP_1
139,44 ossia data da euro 4.975,00 più euro 10.164,44. Rispondendo alla seconda parte del quesito, questa CTU può affermare sulla base della documentazione in atti che la somma erogata già dall'Ente previdenziale per differenze retributive è pari ad € 331,45, pertanto le somme a favore della SI.ra alla data del precetto sono pari CP_1 ad € 14.807,99.”
Tali argomentazioni del ctu, immuni da vizi e censure, appaiono pienamente condivisibili e inducono a ritenere infondata l'opposizione dell' Pt_1
Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Le spese di lite e di ctu sono poste a carico della parte soccombente.
Pqm
- Rigetta il ricorso in opposizione a precetto,
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro Pt_1
2.697,00 oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario
Brindisi, 4/2/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio