Art. 13.
A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennita' equiparativa, istituita con la legge 21 giugno 1971, n. 515 , viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e previdenziali.
A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennita' equiparativa, istituita con la legge 21 giugno 1971, n. 515 , viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e previdenziali.