Articolo 13 della Legge 29 giugno 1977, n. 349
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 luglio 1977
Art. 13.
A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennita' equiparativa, istituita con la legge 21 giugno 1971, n. 515 , viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e previdenziali.
Entrata in vigore il 1 luglio 1977