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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/01/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da nata in [...] il [...], con l'avvocato Ilaria Traina Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato la seguente sentenza
1. In data 10.10.2024 la ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Bergamo del 29.7.2024 e notificato il
10.9.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 1.3.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione;
− ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel merito la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“La ricorrente ha vissuto in Italia dal 2011 al
2014 in quanto familiare di cittadino italiano. Ha poi fatto reingresso in Italia nel settembre
2022. Nel nostro Paese è riuscita ad inserirsi e integrarsi pienamente grazie al proprio costante impegno. Infatti: - negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 ha frequentato un corso di pittura presso il nell'ambito della Scuola Libera di Controparte_2
Formazione Artistica dell'Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo (doc. 3); - ha partecipato a diverse mostre collettive esponendo i suoi lavori (cfr. doc. 4.); - parla e comprende perfettamente la lingua italiana … - ha instaurato sul territorio italiano ed in particolare a Bergamo diverse relazioni amicali (si veda ad esempio la dichiarazione dell'amica
[...] allegata sub doc. 5); inoltre, a decorrere da dicembre 2022, ha iniziato a frequentare Per_1 il signor cittadino italiano (cfr. doc. 6 dichiarazione signor;
- Persona_2 Persona_2 ha lavorato come cameriera alle dipendenze di dal 15.7.2023 al 14.8.2023 (doc. 8)”). CP_3
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 21.1.2025 sostituita ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 20.1.2025 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda e ha prodotto catalogo della mostra in cui sono stati esposti dipinti della ricorrente.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia
e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; Oleksandr v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_3 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La ricorrente, in Italia dal 2022, negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 ha frequentato un corso di pittura presso il di Bergamo, ha partecipato a mostre collettive Controparte_2 esponendo i suoi lavori e ha avviato una relazione sentimentale con cittadino italiano. Persona_2
Si tratta di profili che, per il loro essere strettamente attinenti alla vita personale della ricorrente, evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato.
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita della ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in quanto la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di nata in [...] il [...], al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 21.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da nata in [...] il [...], con l'avvocato Ilaria Traina Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato la seguente sentenza
1. In data 10.10.2024 la ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Bergamo del 29.7.2024 e notificato il
10.9.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 1.3.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione;
− ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel merito la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“La ricorrente ha vissuto in Italia dal 2011 al
2014 in quanto familiare di cittadino italiano. Ha poi fatto reingresso in Italia nel settembre
2022. Nel nostro Paese è riuscita ad inserirsi e integrarsi pienamente grazie al proprio costante impegno. Infatti: - negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 ha frequentato un corso di pittura presso il nell'ambito della Scuola Libera di Controparte_2
Formazione Artistica dell'Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo (doc. 3); - ha partecipato a diverse mostre collettive esponendo i suoi lavori (cfr. doc. 4.); - parla e comprende perfettamente la lingua italiana … - ha instaurato sul territorio italiano ed in particolare a Bergamo diverse relazioni amicali (si veda ad esempio la dichiarazione dell'amica
[...] allegata sub doc. 5); inoltre, a decorrere da dicembre 2022, ha iniziato a frequentare Per_1 il signor cittadino italiano (cfr. doc. 6 dichiarazione signor;
- Persona_2 Persona_2 ha lavorato come cameriera alle dipendenze di dal 15.7.2023 al 14.8.2023 (doc. 8)”). CP_3
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 21.1.2025 sostituita ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 20.1.2025 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda e ha prodotto catalogo della mostra in cui sono stati esposti dipinti della ricorrente.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia
e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; Oleksandr v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_3 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La ricorrente, in Italia dal 2022, negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 ha frequentato un corso di pittura presso il di Bergamo, ha partecipato a mostre collettive Controparte_2 esponendo i suoi lavori e ha avviato una relazione sentimentale con cittadino italiano. Persona_2
Si tratta di profili che, per il loro essere strettamente attinenti alla vita personale della ricorrente, evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato.
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita della ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in quanto la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di nata in [...] il [...], al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 21.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi