Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 1472
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Venir meno della comunione materiale e spirituale

    Il Collegio ritiene oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia di separazione.

  • Altro
    Affidamento esclusivo alla madre

    Il Collegio conferma l'affidamento condiviso alle parti, non essendo emerse situazioni di carenze genitoriali e sussistendo una buona capacità di accudimento da parte di entrambi i genitori. Dispone la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali e l'invito ad entrambi i genitori a percorsi di sostegno psicologico individuale, oltre a sottoporre il figlio a valutazione presso il TSMREE.

  • Altro
    Affidamento esclusivo al padre

    Il Collegio conferma l'affidamento condiviso alle parti, non essendo emerse situazioni di carenze genitoriali e sussistendo una buona capacità di accudimento da parte di entrambi i genitori. Dispone la prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali e l'invito ad entrambi i genitori a percorsi di sostegno psicologico individuale, oltre a sottoporre il figlio a valutazione presso il TSMREE.

  • Altro
    Collocamento prevalente presso la madre

    Il Collegio dispone il collocamento del minore presso l'abitazione materna nel comune di RV, ove tuttora la medesima risiede. Rigetta la richiesta di trasferimento della ricorrente in altra regione per preservare l'habitat domestico, familiare e scolastico del minore e garantire il principio di bigenitorialità.

  • Accolto
    Regime di frequentazione padre-figlio

    Vengono confermati i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, dettagliando le modalità di frequentazione padre-figlio durante i fine settimana, i giorni infrasettimanali, le vacanze estive e le festività, con alternanza annuale per le festività principali.

  • Rigettato
    Domanda di restituzione prestito

    La domanda di restituzione dei prestiti effettuati dalla ricorrente per motivi legati all'attività professionale del resistente è stata rigettata in quanto inammissibile, essendo estranea al giudizio di separazione.

  • Accolto
    Assegno di mantenimento per il figlio

    Il Tribunale ritiene che debba essere confermato un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili a carico del padre per il figlio, con decorrenza dalla domanda giudiziale e rivalutazione annuale.

  • Rigettato
    Assegno di mantenimento per il figlio

    Il Tribunale ritiene che debba essere confermato un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili a carico del padre per il figlio, con decorrenza dalla domanda giudiziale e rivalutazione annuale.

  • Rigettato
    Assegno di mantenimento per sé

    Il Collegio ritiene che non possa essere accolta la richiesta di un assegno di mantenimento per la ricorrente, la quale ha lavorato o percepito la NASPI e ha beneficiato dell'abitazione dei propri genitori, non emergendo una capacità reddituale sperequata da parte del resistente.

  • Accolto
    Spese straordinarie per il minore

    Vengono poste a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori, con specificazioni dettagliate riguardo alla necessità di preventivo accordo o meno.

  • Accolto
    Spese straordinarie per il minore

    Vengono poste a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori, con specificazioni dettagliate riguardo alla necessità di preventivo accordo o meno.

  • Altro
    Accertamento capacità genitoriali della ricorrente

    La valutazione delle competenze genitoriali della ricorrente è risultata esente da disturbi psicopatologici e dotata di buona affettività, sebbene abbia evidenziato atteggiamenti poco favorevoli ad una autonomia del figlio. Si dispone la prosecuzione del monitoraggio e l'invito a percorsi di sostegno psicologico individuale.

  • Rigettato
    Richiesta condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è stata rigettata non essendo risultato che abbia agito con dolo o colpa grave in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 1472
    Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
    Numero : 1472
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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