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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4308 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
RV (RM) Via Quarto delle Cerqueta n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
ZA OC, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM) Via Umbria n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ioppoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza del 23 maggio 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio a RV (RM) in data 22.05.2019 con registrato agli atti di matrimonio del medesimo comune all'anno CP_1
2019, atto n. 40, parte II, Serie A;
- che dalla loro unione era nato a [...] il figlio in data 23.09.2020; Per_1
- che i coniugi avevano fissato la dimora coniugale presso l'abitazione sita in
RV (RM) alla Via Quarto della Cerqueta, di proprietà esclusiva dei suoi genitori;
- di avere svolto attività di parrucchiera presso la Hair Valentina di Ladispoli fino al 1.10.2022;
- che attualmente era disoccupata a causa del mancano rinnovo del contratto di lavoro;
- che stava frequentando il terzo ed ultimo anno della scuola di specializzazione “Scuola per HairStylist” di Bracciano (RM) per ottenere il titolo di
“operatore acconciatura”;
- che il ra titolare di un bar con sede in RV denominato “Dolci CP_1
Incontri” ove svolgeva la propria attività lavorativa unitamente alla madre, percependo introiti mensili lordi non inferiori a 30.000,00 euro;
- che da qualche tempo era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- che la disgregazione della comunità familiare era stata causata dal totale disinteresse per la famiglia da parte del il quale spesso aveva tenuto anche CP_1 condotte offensive e diffamatorie nei suoi riguardi;
- che nel mese di maggio 2022 il marito aveva lasciato la casa coniugale per
2 trasferirsi presso l'abitazione della famiglia di origine;
- che da quel momento aveva concordato con il marito una calendarizzazione che prevedesse le modalità di frequentazione padre-figlio;
- che il in dal principio non ha rispettato gli accordi raggiunti tra le CP_1 parti;
- che il marito era solito appostarsi con la propria auto davanti casa sua, pretendendo di vedere il figlio quando voleva;
- che il on aveva mai versato nulla per il mantenimento del figlio. CP_1
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione personale dei coniugi, disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la residenza materna, disciplina del diritto di visita del padre, porsi a carico del 'obbligo di restituire la somma di euro 17.005,11 dallo stesso CP_1 percepito a titolo di prestito, nonché l'obbligo in capo al marito di versare la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento per il figlio, e l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento in suo favore, oltre a disporre il pagamento a carico del elle spese straordinarie necessarie per la prole nella misura del 60 %. CP_1
Con memoria difensiva del 2.03.23 si costituiva in giudizio CP_1 che aderiva alla domanda di separazione ma richiedeva dichiararsi l'autosufficienza economica delle parti, statuirsi un regime di frequentazione padre-figlio con l'ausilio dei Servizi Sociali e disporsi un accertamento delle capacità genitoriali della ricorrente, oltre a porsi a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio minore pari a euro 250,00.
In particolare, il resistente deduceva:
- che la ricorrente aveva tenuto condotte ostacolanti il diritto di visita del padre con il figlio;
- che le parti avevano tentato, ma senza esito positivo, di trovare un accordo per regolamentare le visite del padre con il minore;
- che la società gestita dal unica fonte di reddito, erra in perdita CP_1 con un bilancio negli ultimi tre anni, come dimostrato dalla documentazione allegata;
- che le domande di controparte di restituzione dei prestiti al resistente erano inammissibili oltre che infondate nel merito.
All'udienza presidenziale del 14.03.2023 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre,
3 assegnava la casa coniugale alla ricorrente e disponeva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 350,00 mensili, oltre alla divisione delle spese straordinarie per il minore al 50 % a carico dei genitori, onerando i Servizi Sociali del Comune di RV alla presa in carico del nucleo familiare con richiesta di una relazione di aggiornamento, e rinviando la causa all'udienza di prima comparizione in data 16.06.2023.
In data 12 giugno 2023 i Servizi Sociali del Comune di RV depositavano telematicamente la relazione di aggiornamento.
All'udienza del 16.06.2023 comparivano le parti insieme ai loro difensori, i quali chiedevano l'assegnazione dei termini ex art 183 c.p.c. ed il Giudice, preso atto, Part integrava parzialmente i provvedimenti provvisori e incaricava l' territorialmente competente ad effettuare una valutazione circa le capacità genitoriali delle parti, concedendo alle stesse i termini richiesti e rinviando all'udienza del 22 dicembre 2023 per ammissione delle prove ed esame della relazione dei servizi sociali.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza del 22.12.2023 il Giudice istruttore, preso atto delle memorie istruttorie ex art 183 c.p.c. depositate telematicamente dalle parti, rigettava le prove orali richieste, onerando le parti al deposito di documentazione reddituale, oltre che alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e rinviava la causa all'udienza del 21 giugno 2024 per esame della documentazione reddituale depositata e della relazione degli assistenti sociali.
All'udienza del 21.06.2024 comparivano le parti insieme ai loro difensori ed il Giudice modificava parzialmente i provvedimenti vigenti relativamente al regime di frequentazione padre figlio, onerando i servizi sociali al deposito di relazione di aggiornamento conclusiva e rinviando la causa all'udienza del 23 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 23 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano, quindi, le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica insistendo nell'accoglimento delle proprie domande.
Motivi della decisione
4 L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c. e tenuto conto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza rinunciando all'impugnazione.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sul regime di affidamento e collocamento del figlio Per_1
Con riferimento al regime di affidamento e collocamento del figlio, il difensore della ricorrente ha richiesto disporsi il regime di affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso la madre, previa autorizzazione al trasferimento a OF nelle Marche, mentre il difensore del resistente ha richiesto l'affidamento esclusivo al padre in considerazione delle condotte ostacolanti da parte della madre e solo in via subordinata, l'affidamento condiviso ai genitori.
Va osservato che in sede di udienza presidenziale è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio alle parti, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del comune di RV con introduzione di incontri protetti al fine di favorire la ripresa della frequentazione del padre con il figlio, sospesa in conseguenza della elevata conflittualità tra le parti.
Dalle relazioni depositate dagli assistenti sociali è risultato che gli incontri protetti sono iniziati dal mese di maggio 2023 e che il minore ha potuto sentire il padre mediante videochiamate anche al fine di riabituarsi alla sua frequentazione.
In merito alla valutazione delle competenze genitoriali effettuate dal CP_1 tramite il progetto distrettuale “Il Monello 2023” deve rilevarsi che, all'esito degli accertamenti, non sono emerse patologie psichiatriche e che lo stesso ha mostrato un livello di funzionamento psicologico normale ed ha dimostrato adeguate capacità affettive e protettive per il figlio. Inoltre, il è risultato adeguato CP_1 sotto il profilo genitoriale e non sono emerse possibili situazioni di pregiudizio per il minore né sono emerse problematiche sotto il profilo personologico. Per_1
In conclusione, gli psicologi hanno suggerito un percorso di sostegno alla genitorialità per il resistente, incontri liberi padre figlio e, in caso di ulteriori ostacoli 5 alla frequentazione da parte della ricorrente, l'affidamento del minore agli assistenti sociali.
I Servizi Sociali, nella relazione depositata il 19.12.2023, hanno dato atto di un atteggiamento scarsamente collaborativo della che ha dichiarato di Parte_1 non potersi sottoporre alla valutazione delle competenze genitoriali per motivi di lavoro e ha avuto un atteggiamento iper controllante e dominante nella gestione del figlio minore. Inoltre, i Servizi sociali hanno evidenziato l'andamento positivo degli incontri padre figlio, proponendo una liberalizzazione dei medesimi non essendo possibile per esigenze organizzative ampliare a due incontri protetti settimanali ed hanno suggerito di fare sottoporre il figlio ad una valutazione presso il TSMREE.
All'udienza del 22 dicembre 2023 il Giudice delegato, dopo avere sentito i difensori delle parti e tenuto conto dell'esito del monitoraggio dei Servizi Sociali del comune di RV e della valutazione delle competenze genitoriali, ha ritenuto necessario disporre una modifica dei provvedimenti vigenti nel senso di incontri liberi padre figlio, per un giorno infrasettimanale, salvo diverso accordo tra le parti e preferibilmente nella giornata del giovedì dall'uscita di scuola alle ore
19,00 e il sabato o la domenica alternati dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e che nel periodo festivo sia prevista l'alternanza tra i genitori in maniera che il minore possa trascorrere con il padre la giornata del 24 e con la madre la giornata del 25 dicembre o viceversa e le date del 31 dicembre e del 6 gennaio con la madre o il padre e viceversa dalle ore 10,00 alle ore 21,00. Inoltre il Giudice delegato ha altresì ammonito ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. la ricorrente ad attenersi ai provvedimenti del Tribunale ed a garantire la frequentazione padre figlio, avvisandola che in caso di ulteriori violazioni la stessa sarebbe potuta essere condannata al pagamento di sanzioni civili pecuniarie o a provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Va evidenziato che il 10 giugno 2024 si è conclusa anche la valutazione delle competenze genitoriali della – a seguito del superamento dei suoi Parte_1 problemi lavorativi -, che è risultata esente da disturbi psicopatologici e dotata di buona affettività, sebbene la medesima abbia evidenziato atteggiamenti poco favorevoli ad una autonomia del figlio . Inoltre, si è dato atto che le parti Per_1 hanno iniziato maggiormente a collaborare a seguito della introduzione degli incontri liberi, sebbene siano tuttora presente incomprensioni e recriminazioni tra loro. 6 All'udienza del 21 giugno 2024, sentiti i difensori delle parti e tenuto conto del positivo andamento degli incontri padre figlio, ad ulteriore parziale modifica dei provvedimenti vigenti, è stato disposto che il padre possa tenere con sé il figlio nei weekend alternati dal sabato pomeriggio dalle 16,00 alle ore 20,00 della domenica in maniera graduale e nel rispetto della integrità psicofisica del bambino nonché per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare tra le parti entro la fine di giugno 2024 e che il compleanno del padre e della madre saranno trascorsi dal figlio con i relativi genitori ed il compleanno del figlio con alternanza tra le parti.
Con la relazione depositata in data 19.5.2015 i Servizi Sociali del comune di
RV hanno evidenziato che le parti hanno intrapreso un percorso di sostegno genitoriale congiunto dal mese di luglio 2024 al mese di ottobre 2024, che tuttavia non ha dato esito positivo non avendo le parti messo in pratica quanto suggerito dai terapisti. Inoltre, secondo le dichiarazioni rese dalle parti agli assistenti sociali,
è emerso che il minore avrebbe manifestato difficoltà ad incontrare il padre - secondo la accusando anche dei malesseri in occasione degli incontri - e CP_1 che il ha una nuova compagna cha ha a sua volta un figlio, in diverse Parte_1 occasioni presenti agli incontri padre figlio, e che la avrebbe richiesto il Pt_3 trasferimento nelle Marche avendo migliori occasioni di lavoro rispetto a RV con possibilità di disporre gratuitamente di un'abitazione messa a disposizione dai genitori.
Il Collegio ritiene che in merito all'affidamento del minore, debba essere confermato l'affidamento condiviso alle parti non essendo emerse situazioni di carenze genitoriali dalla valutazione effettuata dal Centro Risorse ed essendo risultata una buona capacità di accudimento da parte di entrambi i genitori.
Tuttavia, resta necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio dei
Servizi sociali del comune di RV che provvederanno ad accertare il regolare andamento degli incontri padre figlio con introduzione di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna al fine di verificare l'andamento degli incontri e la relazione del minore con entrambi i genitori con invito ad entrambe le parti a effettuare un percorso di sostegno psicologico individuale oltre che a sottoporre il figlio ad una valutazione presso il TSMREE competente.
Con riferimento al collocamento del minore, lo stesso va disposto presso l'abitazione materna nel comune di RV, ove tuttora la medesima risiede.
7 Non può invece essere accolta la richiesta di trasferimento della Parte_1 nel comune di OF in quanto deve essere, per un verso, preservato l'habitat domestico, familiare e scolastico del minore e, per altro verso, deve essere garantito pienamente il principio di bigenitorialità che troverebbe una forte limitazione in caso di trasferimento della madre con il figlio in comune sito in altra regione a notevole distanza dall'abitazione materna.
In tal senso, con riferimento a trasferimenti a lunga distanza, di recente la
Corte di Cassazione n. 12282 del 07/05/2024 ha statuito nel senso che: ““Il trasferimento di minori a grande distanza dal genitore non convivente deve essere valutato attentamente, considerando l'impatto sulla bigenitorialità e il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Un'analisi superficiale dei desideri dei minori o delle motivazioni del genitore richiedente il trasferimento può comportare la violazione del diritto alla bigenitorialità e compromettere il benessere dei bambini”.
Nel caso di specie, il trasferimento della a OF, è stato Parte_1 motivato dalla ricorrente dalle maggiori possibilità di reperire un lavoro – tenuto conto che la ricorrente ha percepito la NASPI a RV e non ha lavorato per diversi periodi – ed inoltre i genitori le avrebbero messo in vendita la casa di
RV di loro proprietà e dunque in relazione a motivazioni che non attengano all'interesse del minore, se non in via mediata. Inoltre, tuttavia, le circostanze dedotte non sono state adeguatamente provate in giudizio non essendo stata dimostrata la possibilità di ottenere migliori condizioni lavorative ed alloggiative, e comunque non può essere sottaciuto che il figlio ha sempre abitato a Per_1
RV e con il trasferimento a OF dovrebbe modificare il proprio habitat familiare, scolastico ed amicale ed potrebbe subire anche gli effetti negativi per la frequentazione con il padre e i familiari dal lato paterno. Né l'autorizzazione al trasferimento in altra località può essere giustificata dalla circostanza per la quale il resistente non ha versato il mantenimento in maniera regolare ed è debitore anche con riguardo al rimborso per le spese straordinarie, in quanto la parte creditrice potrà eventualmente esperire nei suoi confronti le procedure esecutive.
Con riferimento alla frequentazione del padre con il figlio debbono essere confermati i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa così come dettagliatamente indicati in parte dispositiva.
Sulle statuizioni economiche
8 La resistente ha richiesto disporsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio di euro 500,00 mensili oltre al 60% delle spese Per_1 straordinarie per il minore ed un assegno di mantenimento per sé di euro 300,00 mensili – salvo in caso di accoglimento dell'autorizzazione al trasferimento a
OF -, mentre il resistente ha richiesto dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi, e porre a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio Per_1 di euro 250,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di avere lavorato fin al mese di settembre 2022 e di percepire la NASPI per euro 600,00 mensile e di non essere proprietaria di immobili ma di abitare con il figlio in un'abitazione di proprietà dei suoi genitori mentre il resistente ha dichiarato di percepire euro
500,00 / 600,00 mensili per l'attività di gestione del bar, per il quale la Parte_1 ha dato in prestito circa 17.000,00 euro che il ta restituendo ratealmente CP_1 secondo quanto dichiarato dalle parti in udienza.
Dalla documentazione depositata risulta che la ha dichiarato Parte_1 redditi lordi per l'anno 2021 di euro 9.044,00 e per l'anno 2020 di euro 8.208,31 mentre il ha invece allegato modelli per redditi della persona fisica per gli Pt_3 anni 2020, 2021 e 2022.
A seguito di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. le parti hanno depositato documentazione reddituale. Dagli estratti dei conti correnti depositati dalla ricorrente risultano stipendi percepiti fino al mese di luglio 2024 di euro
800,00 circa mensili ed un reddito dichiarato per l'anno 2023 euro 10.052,00 lordi.
In seguito, la ricorrente ha documentato di avere fatto richiesta di NASPI con decorrenza dal mese di luglio 2024.
Il resistente ha invece dichiarato di essere titolare della “ Parte_4 dal mese di marzo 2023 con cinque dipendenti che percepiscono circa 1.200,00 euro mensili, che la società sarebbe gravata da protesti per cambiali non pagate per circa 10.000,00 euro e di pagare un canone di affitto di euro 300,00 mensili. Dagli estratti conti della società risultano entrate rilevanti nei vari trimestri allegati, tra cui
50.000,00 euro nel secondo trimestre del 2022, euro 17.000,00 nel secondo trimestre del 2023, 38.000 euro circa per il primo trimestre del 2024 con analoghe uscite nei relativi trimestri e dal bilancio del 2023 risultano entrate sostanzialmente analoghe ai costi della società.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, non possa essere accolta
9 la richiesta di un assegno di mantenimento per la ricorrente, la quale ha lavorato da quando le parti si sono lasciate o in altri periodi ha percepito la NASPI e che ha beneficiato dell'abitazione di proprietà dei propri genitori e non emergendo una capacità reddituale sperequata da parte del resistente nei confronti della ricorrente come emerge dalla sopra ricostruita situazione reddituale.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento a carico del CP_1 per il figlio, il Tribunale ritiene che debba essere confermato un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Con riferimento alla richiesta di restituzione dei prestiti effettuati dalla ricorrente per motivi legati all'attività professionale del resistente, deve essere rigettata la domanda in quanto inammissibile essendo estranea al giudizio di separazione.
Con riferimento alla richiesta di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. la stessa deve essere rigettata non essendo risultato che abbia agito con dolo o colpa grave in giudizio, avendo entrambe le parti tenuto condotte pregiudizievoli per il figlio nel senso della difficoltosa frequentazione del padre con il minore e del mancato versamento da parte di quest'ultimo del mantenimento per il figlio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4308/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Civitavecchia (RM) il 14.06.1990 e nato a [...] il CP_1
28.08.1988, aventi contratto matrimonio a RV (RM) in data 22.05.2019, registrato agli atti di matrimonio del medesimo comune all'anno 2019, atto n. 40, parte II, Serie A;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di
10 maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
4) rigetta la richiesta di autorizzazione al trasferimento a OF avanzata dalla ricorrente per i motivi sopra esposti;
5) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , come segue: a fine settimana alternati il padre, terrà Per_1 con sé il minore dal sabato pomeriggio dalle 16,00 alle ore 20,00 della domenica;
durante la settimana il padre terrà con sé il figlio per un giorno infrasettimanale, salvo diverso accordo tra le parti, preferibilmente nella giornata del giovedì dall'uscita di scuola alle ore 19,00; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e
1° gennaio, il 6 gennaio. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Il giorno del compleanno del minore sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione alla madre della somma complessiva di € 350,00 mensili da Parte_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dal mese di gennaio
2023;
7) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti
11 sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
8) invita le parti a sottoporsi a percorsi di psicoterapia individuale;
9) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare paterno e materno ed in particolare del regolare andamento degli incontri del padre con il figlio ed introduzione di servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna oltre che fare sottoporre a valutazione il figlio tramite il
TSMREE, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
10) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
11) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti ed al Servizio
Sociale del comune di RV.
Così deciso, in Civitavecchia il 16 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4308 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
RV (RM) Via Quarto delle Cerqueta n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
ZA OC, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM) Via Umbria n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ioppoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
All'udienza del 23 maggio 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio a RV (RM) in data 22.05.2019 con registrato agli atti di matrimonio del medesimo comune all'anno CP_1
2019, atto n. 40, parte II, Serie A;
- che dalla loro unione era nato a [...] il figlio in data 23.09.2020; Per_1
- che i coniugi avevano fissato la dimora coniugale presso l'abitazione sita in
RV (RM) alla Via Quarto della Cerqueta, di proprietà esclusiva dei suoi genitori;
- di avere svolto attività di parrucchiera presso la Hair Valentina di Ladispoli fino al 1.10.2022;
- che attualmente era disoccupata a causa del mancano rinnovo del contratto di lavoro;
- che stava frequentando il terzo ed ultimo anno della scuola di specializzazione “Scuola per HairStylist” di Bracciano (RM) per ottenere il titolo di
“operatore acconciatura”;
- che il ra titolare di un bar con sede in RV denominato “Dolci CP_1
Incontri” ove svolgeva la propria attività lavorativa unitamente alla madre, percependo introiti mensili lordi non inferiori a 30.000,00 euro;
- che da qualche tempo era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- che la disgregazione della comunità familiare era stata causata dal totale disinteresse per la famiglia da parte del il quale spesso aveva tenuto anche CP_1 condotte offensive e diffamatorie nei suoi riguardi;
- che nel mese di maggio 2022 il marito aveva lasciato la casa coniugale per
2 trasferirsi presso l'abitazione della famiglia di origine;
- che da quel momento aveva concordato con il marito una calendarizzazione che prevedesse le modalità di frequentazione padre-figlio;
- che il in dal principio non ha rispettato gli accordi raggiunti tra le CP_1 parti;
- che il marito era solito appostarsi con la propria auto davanti casa sua, pretendendo di vedere il figlio quando voleva;
- che il on aveva mai versato nulla per il mantenimento del figlio. CP_1
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione personale dei coniugi, disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la residenza materna, disciplina del diritto di visita del padre, porsi a carico del 'obbligo di restituire la somma di euro 17.005,11 dallo stesso CP_1 percepito a titolo di prestito, nonché l'obbligo in capo al marito di versare la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento per il figlio, e l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento in suo favore, oltre a disporre il pagamento a carico del elle spese straordinarie necessarie per la prole nella misura del 60 %. CP_1
Con memoria difensiva del 2.03.23 si costituiva in giudizio CP_1 che aderiva alla domanda di separazione ma richiedeva dichiararsi l'autosufficienza economica delle parti, statuirsi un regime di frequentazione padre-figlio con l'ausilio dei Servizi Sociali e disporsi un accertamento delle capacità genitoriali della ricorrente, oltre a porsi a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio minore pari a euro 250,00.
In particolare, il resistente deduceva:
- che la ricorrente aveva tenuto condotte ostacolanti il diritto di visita del padre con il figlio;
- che le parti avevano tentato, ma senza esito positivo, di trovare un accordo per regolamentare le visite del padre con il minore;
- che la società gestita dal unica fonte di reddito, erra in perdita CP_1 con un bilancio negli ultimi tre anni, come dimostrato dalla documentazione allegata;
- che le domande di controparte di restituzione dei prestiti al resistente erano inammissibili oltre che infondate nel merito.
All'udienza presidenziale del 14.03.2023 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre,
3 assegnava la casa coniugale alla ricorrente e disponeva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 350,00 mensili, oltre alla divisione delle spese straordinarie per il minore al 50 % a carico dei genitori, onerando i Servizi Sociali del Comune di RV alla presa in carico del nucleo familiare con richiesta di una relazione di aggiornamento, e rinviando la causa all'udienza di prima comparizione in data 16.06.2023.
In data 12 giugno 2023 i Servizi Sociali del Comune di RV depositavano telematicamente la relazione di aggiornamento.
All'udienza del 16.06.2023 comparivano le parti insieme ai loro difensori, i quali chiedevano l'assegnazione dei termini ex art 183 c.p.c. ed il Giudice, preso atto, Part integrava parzialmente i provvedimenti provvisori e incaricava l' territorialmente competente ad effettuare una valutazione circa le capacità genitoriali delle parti, concedendo alle stesse i termini richiesti e rinviando all'udienza del 22 dicembre 2023 per ammissione delle prove ed esame della relazione dei servizi sociali.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza del 22.12.2023 il Giudice istruttore, preso atto delle memorie istruttorie ex art 183 c.p.c. depositate telematicamente dalle parti, rigettava le prove orali richieste, onerando le parti al deposito di documentazione reddituale, oltre che alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e rinviava la causa all'udienza del 21 giugno 2024 per esame della documentazione reddituale depositata e della relazione degli assistenti sociali.
All'udienza del 21.06.2024 comparivano le parti insieme ai loro difensori ed il Giudice modificava parzialmente i provvedimenti vigenti relativamente al regime di frequentazione padre figlio, onerando i servizi sociali al deposito di relazione di aggiornamento conclusiva e rinviando la causa all'udienza del 23 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 23 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano, quindi, le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica insistendo nell'accoglimento delle proprie domande.
Motivi della decisione
4 L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c. e tenuto conto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza rinunciando all'impugnazione.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sul regime di affidamento e collocamento del figlio Per_1
Con riferimento al regime di affidamento e collocamento del figlio, il difensore della ricorrente ha richiesto disporsi il regime di affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso la madre, previa autorizzazione al trasferimento a OF nelle Marche, mentre il difensore del resistente ha richiesto l'affidamento esclusivo al padre in considerazione delle condotte ostacolanti da parte della madre e solo in via subordinata, l'affidamento condiviso ai genitori.
Va osservato che in sede di udienza presidenziale è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio alle parti, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del comune di RV con introduzione di incontri protetti al fine di favorire la ripresa della frequentazione del padre con il figlio, sospesa in conseguenza della elevata conflittualità tra le parti.
Dalle relazioni depositate dagli assistenti sociali è risultato che gli incontri protetti sono iniziati dal mese di maggio 2023 e che il minore ha potuto sentire il padre mediante videochiamate anche al fine di riabituarsi alla sua frequentazione.
In merito alla valutazione delle competenze genitoriali effettuate dal CP_1 tramite il progetto distrettuale “Il Monello 2023” deve rilevarsi che, all'esito degli accertamenti, non sono emerse patologie psichiatriche e che lo stesso ha mostrato un livello di funzionamento psicologico normale ed ha dimostrato adeguate capacità affettive e protettive per il figlio. Inoltre, il è risultato adeguato CP_1 sotto il profilo genitoriale e non sono emerse possibili situazioni di pregiudizio per il minore né sono emerse problematiche sotto il profilo personologico. Per_1
In conclusione, gli psicologi hanno suggerito un percorso di sostegno alla genitorialità per il resistente, incontri liberi padre figlio e, in caso di ulteriori ostacoli 5 alla frequentazione da parte della ricorrente, l'affidamento del minore agli assistenti sociali.
I Servizi Sociali, nella relazione depositata il 19.12.2023, hanno dato atto di un atteggiamento scarsamente collaborativo della che ha dichiarato di Parte_1 non potersi sottoporre alla valutazione delle competenze genitoriali per motivi di lavoro e ha avuto un atteggiamento iper controllante e dominante nella gestione del figlio minore. Inoltre, i Servizi sociali hanno evidenziato l'andamento positivo degli incontri padre figlio, proponendo una liberalizzazione dei medesimi non essendo possibile per esigenze organizzative ampliare a due incontri protetti settimanali ed hanno suggerito di fare sottoporre il figlio ad una valutazione presso il TSMREE.
All'udienza del 22 dicembre 2023 il Giudice delegato, dopo avere sentito i difensori delle parti e tenuto conto dell'esito del monitoraggio dei Servizi Sociali del comune di RV e della valutazione delle competenze genitoriali, ha ritenuto necessario disporre una modifica dei provvedimenti vigenti nel senso di incontri liberi padre figlio, per un giorno infrasettimanale, salvo diverso accordo tra le parti e preferibilmente nella giornata del giovedì dall'uscita di scuola alle ore
19,00 e il sabato o la domenica alternati dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e che nel periodo festivo sia prevista l'alternanza tra i genitori in maniera che il minore possa trascorrere con il padre la giornata del 24 e con la madre la giornata del 25 dicembre o viceversa e le date del 31 dicembre e del 6 gennaio con la madre o il padre e viceversa dalle ore 10,00 alle ore 21,00. Inoltre il Giudice delegato ha altresì ammonito ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. la ricorrente ad attenersi ai provvedimenti del Tribunale ed a garantire la frequentazione padre figlio, avvisandola che in caso di ulteriori violazioni la stessa sarebbe potuta essere condannata al pagamento di sanzioni civili pecuniarie o a provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Va evidenziato che il 10 giugno 2024 si è conclusa anche la valutazione delle competenze genitoriali della – a seguito del superamento dei suoi Parte_1 problemi lavorativi -, che è risultata esente da disturbi psicopatologici e dotata di buona affettività, sebbene la medesima abbia evidenziato atteggiamenti poco favorevoli ad una autonomia del figlio . Inoltre, si è dato atto che le parti Per_1 hanno iniziato maggiormente a collaborare a seguito della introduzione degli incontri liberi, sebbene siano tuttora presente incomprensioni e recriminazioni tra loro. 6 All'udienza del 21 giugno 2024, sentiti i difensori delle parti e tenuto conto del positivo andamento degli incontri padre figlio, ad ulteriore parziale modifica dei provvedimenti vigenti, è stato disposto che il padre possa tenere con sé il figlio nei weekend alternati dal sabato pomeriggio dalle 16,00 alle ore 20,00 della domenica in maniera graduale e nel rispetto della integrità psicofisica del bambino nonché per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare tra le parti entro la fine di giugno 2024 e che il compleanno del padre e della madre saranno trascorsi dal figlio con i relativi genitori ed il compleanno del figlio con alternanza tra le parti.
Con la relazione depositata in data 19.5.2015 i Servizi Sociali del comune di
RV hanno evidenziato che le parti hanno intrapreso un percorso di sostegno genitoriale congiunto dal mese di luglio 2024 al mese di ottobre 2024, che tuttavia non ha dato esito positivo non avendo le parti messo in pratica quanto suggerito dai terapisti. Inoltre, secondo le dichiarazioni rese dalle parti agli assistenti sociali,
è emerso che il minore avrebbe manifestato difficoltà ad incontrare il padre - secondo la accusando anche dei malesseri in occasione degli incontri - e CP_1 che il ha una nuova compagna cha ha a sua volta un figlio, in diverse Parte_1 occasioni presenti agli incontri padre figlio, e che la avrebbe richiesto il Pt_3 trasferimento nelle Marche avendo migliori occasioni di lavoro rispetto a RV con possibilità di disporre gratuitamente di un'abitazione messa a disposizione dai genitori.
Il Collegio ritiene che in merito all'affidamento del minore, debba essere confermato l'affidamento condiviso alle parti non essendo emerse situazioni di carenze genitoriali dalla valutazione effettuata dal Centro Risorse ed essendo risultata una buona capacità di accudimento da parte di entrambi i genitori.
Tuttavia, resta necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio dei
Servizi sociali del comune di RV che provvederanno ad accertare il regolare andamento degli incontri padre figlio con introduzione di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna al fine di verificare l'andamento degli incontri e la relazione del minore con entrambi i genitori con invito ad entrambe le parti a effettuare un percorso di sostegno psicologico individuale oltre che a sottoporre il figlio ad una valutazione presso il TSMREE competente.
Con riferimento al collocamento del minore, lo stesso va disposto presso l'abitazione materna nel comune di RV, ove tuttora la medesima risiede.
7 Non può invece essere accolta la richiesta di trasferimento della Parte_1 nel comune di OF in quanto deve essere, per un verso, preservato l'habitat domestico, familiare e scolastico del minore e, per altro verso, deve essere garantito pienamente il principio di bigenitorialità che troverebbe una forte limitazione in caso di trasferimento della madre con il figlio in comune sito in altra regione a notevole distanza dall'abitazione materna.
In tal senso, con riferimento a trasferimenti a lunga distanza, di recente la
Corte di Cassazione n. 12282 del 07/05/2024 ha statuito nel senso che: ““Il trasferimento di minori a grande distanza dal genitore non convivente deve essere valutato attentamente, considerando l'impatto sulla bigenitorialità e il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Un'analisi superficiale dei desideri dei minori o delle motivazioni del genitore richiedente il trasferimento può comportare la violazione del diritto alla bigenitorialità e compromettere il benessere dei bambini”.
Nel caso di specie, il trasferimento della a OF, è stato Parte_1 motivato dalla ricorrente dalle maggiori possibilità di reperire un lavoro – tenuto conto che la ricorrente ha percepito la NASPI a RV e non ha lavorato per diversi periodi – ed inoltre i genitori le avrebbero messo in vendita la casa di
RV di loro proprietà e dunque in relazione a motivazioni che non attengano all'interesse del minore, se non in via mediata. Inoltre, tuttavia, le circostanze dedotte non sono state adeguatamente provate in giudizio non essendo stata dimostrata la possibilità di ottenere migliori condizioni lavorative ed alloggiative, e comunque non può essere sottaciuto che il figlio ha sempre abitato a Per_1
RV e con il trasferimento a OF dovrebbe modificare il proprio habitat familiare, scolastico ed amicale ed potrebbe subire anche gli effetti negativi per la frequentazione con il padre e i familiari dal lato paterno. Né l'autorizzazione al trasferimento in altra località può essere giustificata dalla circostanza per la quale il resistente non ha versato il mantenimento in maniera regolare ed è debitore anche con riguardo al rimborso per le spese straordinarie, in quanto la parte creditrice potrà eventualmente esperire nei suoi confronti le procedure esecutive.
Con riferimento alla frequentazione del padre con il figlio debbono essere confermati i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa così come dettagliatamente indicati in parte dispositiva.
Sulle statuizioni economiche
8 La resistente ha richiesto disporsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio di euro 500,00 mensili oltre al 60% delle spese Per_1 straordinarie per il minore ed un assegno di mantenimento per sé di euro 300,00 mensili – salvo in caso di accoglimento dell'autorizzazione al trasferimento a
OF -, mentre il resistente ha richiesto dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi, e porre a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio Per_1 di euro 250,00 mensili ed il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di avere lavorato fin al mese di settembre 2022 e di percepire la NASPI per euro 600,00 mensile e di non essere proprietaria di immobili ma di abitare con il figlio in un'abitazione di proprietà dei suoi genitori mentre il resistente ha dichiarato di percepire euro
500,00 / 600,00 mensili per l'attività di gestione del bar, per il quale la Parte_1 ha dato in prestito circa 17.000,00 euro che il ta restituendo ratealmente CP_1 secondo quanto dichiarato dalle parti in udienza.
Dalla documentazione depositata risulta che la ha dichiarato Parte_1 redditi lordi per l'anno 2021 di euro 9.044,00 e per l'anno 2020 di euro 8.208,31 mentre il ha invece allegato modelli per redditi della persona fisica per gli Pt_3 anni 2020, 2021 e 2022.
A seguito di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. le parti hanno depositato documentazione reddituale. Dagli estratti dei conti correnti depositati dalla ricorrente risultano stipendi percepiti fino al mese di luglio 2024 di euro
800,00 circa mensili ed un reddito dichiarato per l'anno 2023 euro 10.052,00 lordi.
In seguito, la ricorrente ha documentato di avere fatto richiesta di NASPI con decorrenza dal mese di luglio 2024.
Il resistente ha invece dichiarato di essere titolare della “ Parte_4 dal mese di marzo 2023 con cinque dipendenti che percepiscono circa 1.200,00 euro mensili, che la società sarebbe gravata da protesti per cambiali non pagate per circa 10.000,00 euro e di pagare un canone di affitto di euro 300,00 mensili. Dagli estratti conti della società risultano entrate rilevanti nei vari trimestri allegati, tra cui
50.000,00 euro nel secondo trimestre del 2022, euro 17.000,00 nel secondo trimestre del 2023, 38.000 euro circa per il primo trimestre del 2024 con analoghe uscite nei relativi trimestri e dal bilancio del 2023 risultano entrate sostanzialmente analoghe ai costi della società.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'istruttoria svolta, non possa essere accolta
9 la richiesta di un assegno di mantenimento per la ricorrente, la quale ha lavorato da quando le parti si sono lasciate o in altri periodi ha percepito la NASPI e che ha beneficiato dell'abitazione di proprietà dei propri genitori e non emergendo una capacità reddituale sperequata da parte del resistente nei confronti della ricorrente come emerge dalla sopra ricostruita situazione reddituale.
In merito alla richiesta di un assegno di mantenimento a carico del CP_1 per il figlio, il Tribunale ritiene che debba essere confermato un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Con riferimento alla richiesta di restituzione dei prestiti effettuati dalla ricorrente per motivi legati all'attività professionale del resistente, deve essere rigettata la domanda in quanto inammissibile essendo estranea al giudizio di separazione.
Con riferimento alla richiesta di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. la stessa deve essere rigettata non essendo risultato che abbia agito con dolo o colpa grave in giudizio, avendo entrambe le parti tenuto condotte pregiudizievoli per il figlio nel senso della difficoltosa frequentazione del padre con il minore e del mancato versamento da parte di quest'ultimo del mantenimento per il figlio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4308/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Civitavecchia (RM) il 14.06.1990 e nato a [...] il CP_1
28.08.1988, aventi contratto matrimonio a RV (RM) in data 22.05.2019, registrato agli atti di matrimonio del medesimo comune all'anno 2019, atto n. 40, parte II, Serie A;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di
10 maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
4) rigetta la richiesta di autorizzazione al trasferimento a OF avanzata dalla ricorrente per i motivi sopra esposti;
5) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , come segue: a fine settimana alternati il padre, terrà Per_1 con sé il minore dal sabato pomeriggio dalle 16,00 alle ore 20,00 della domenica;
durante la settimana il padre terrà con sé il figlio per un giorno infrasettimanale, salvo diverso accordo tra le parti, preferibilmente nella giornata del giovedì dall'uscita di scuola alle ore 19,00; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo delle festività natalizie, il minore trascorrerà con i genitori, alternativamente negli anni, il giorno del 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e
1° gennaio, il 6 gennaio. Si seguirà il criterio dell'alternanza annuale anche per tutte le altre festività quali Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. Il giorno del compleanno del minore sarà trascorso insieme con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo od ove ciò non sia possibile, i genitori concorderanno di trascorrerlo ad anni alterni, così come per la Festa della Mamma e del Papà saranno trascorsi con i rispettivi genitori;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione alla madre della somma complessiva di € 350,00 mensili da Parte_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat con base dal mese di gennaio
2023;
7) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti ai minori con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti
11 sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
8) invita le parti a sottoporsi a percorsi di psicoterapia individuale;
9) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare paterno e materno ed in particolare del regolare andamento degli incontri del padre con il figlio ed introduzione di servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna e paterna oltre che fare sottoporre a valutazione il figlio tramite il
TSMREE, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
10) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
11) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti ed al Servizio
Sociale del comune di RV.
Così deciso, in Civitavecchia il 16 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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