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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2281/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. FOZZI ANTONIO Parte_1
RO
e
RO CA, con l'Avv. FILZ ANNELISE
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 dichiara di non voler confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente riprodotte, in quanto rese in un momento in cui lo stato di salute ha interferito con la capacità di autodeterminazione e d fornire un valido consenso.
Per SC BE:
Si chiede, dunque, che il Tribunale voglia comunque disporre sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, alle condizioni di cui al ricorso congiunto o, in subordine, voglia almeno disporre sullo status pronunciando sentenza parziale di divorzio.
Per il Pubblico Ministero: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.07.2015 a Narbolia (OR), come da estratto di matrimonio n. 1 Parte II
Serie A Ufficio 1 – anno 2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Narbolia, dalla cui relazione non sono nati figli e che, successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, con ricorso congiunto dd 17.05.2024 gli istanti adivano l'intestato Tribunale di Trento per sentire pronunciare la loro separazione personale.
Le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso e già recepite nella sentenza di separazione nr. 258/2024 pubblicata in data 10.09.2024. Invero le parti, a pagina 3 del ricorso, hanno stabilito nel seguente modo:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) trasferirà la propria dimora e residenza in Sardegna mentre Parte_1
l'ultimo alloggio in cui hanno convissuto le parti, sito in Trento Via della
Cooperazione n. 62, rimarrà in utilizzo a SC BE;
3) SC BE verserà, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 600,00 (seicento/00 Euro), somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e per una durata di anni tre a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Decorsi i tre anni, il diritto a percepire detto assegno decadrà senza necessità di ricorrere al procedimento di modifica delle condizioni della separazione e/o del divorzio;
3) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Narbolia perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.”
Con ordinanza del 24.07.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del 09.04.2025 per la prosecuzione.
Con email ordinaria (p.e.o.) del 02.08.2024 la sig.ra revocava il Parte_1 mandato al difensore di fiducia Avv. Antonella Mugheddu. Con atto del 07.04.2025 si costituiva in giudizio l'Avv. BE Fozzi nell'interesse della sig.ra ed in sostituzione dell'Avv. Mugheddu. Parte_1
Pag. 2 di 6 Con atto del 09.04.2025 si costituiva in giudizio l'Avv. Annalize Filz nell'interesse del sig. BE SC, in sostituzione dell'Avv. Mugheddu. All'udienza del 09.04.2025 che veniva celebrata nelle forme di cui all'articolo
127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte rispettivamente dd 07.04.2025 e dd 09.04.2025, il sig. SC BE insisteva nella domanda di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, mentre la sig.ra dichiarava di non volere confermare la propria volontà di Parte_1 ottenere il divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, ciò posto, si evidenzia che la questione in analisi attiene, in generale, alla legittimità della revoca del consenso, espresso dalle parti, agli accordi di divorzio, e, in particolare, alla rilevanza del tema delle sopravvenienze, ovvero delle circostanze sopravvenute al deposito del ricorso cumulato che dovessero, medio tempore, ovvero tra la pronuncia di separazione e quella di divorzio, alterare in un modo o nell'altro gli equilibri raggiunti tra i coniugi nel loro accordo.
Riguardo alla prima questione più generale – ovvero quella della legittimità della revoca del consenso, espresso dalle parti, agli accordi di divorzio – si rileva come la questione sia stata, già in epoca antecedente alla riforma Cartabia, e, dunque, indipendentemente dalle problematiche poste dall'articolo 473 bis.51 c.p.c., oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, la Corte di Cassazione, in diverse pronunce, si è sempre orientata nel senso di ritenere che “…..qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, poiché a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali
Pag. 3 di 6 accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Sez. 6 -1, n. 19540 del 24/07/2018, Rv. 650192 – 01); secondo l'orientamento così consolidato, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, ed è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 19348/2021; in senso conforme ordinanza della Corte di
Cassazione civile n. 19540/2018; Ordinanza della Corte di Cass. 10463/2018).
Tal che, alla luce dei principi sopra richiamati, l'assunto di partenza è quello secondo cui, in tema di divorzio a domanda congiunta, occorre distinguere tra natura ricognitiva dell'accordo di divorzio relativamente ai presupposti necessari allo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, e natura negoziale di tale accordo con riguardo alla prole ed ai rapporti economici, nel cui merito, invece, il Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni concordate non si pongano in contrasto con l'interesse dei minori. Con la conseguenza che la revoca del consenso da parte dei coniugi, mentre sarà irrilevante sotto il primo profilo, non precludendo il ritiro della dichiarazione ricognitiva il riscontro, da parte del Tribunale, dei presupposti necessari per la pronuncia di divorzio, sarà, invece, inammissibile sotto il secondo aspetto, la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti, in ordine alle condizioni di divorzio ed alla scelta dell'iter processuale, escludendo la possibilità di ripensamenti unilaterali.
Il Tribunale, dunque, in presenza di revoca unilaterale del consenso al divorzio secondo le condizioni concordate, non potrà procedere all'arresto del procedimento, dovendo, piuttosto, da un lato, provvedere all'accertamento dei presupposti per la pronuncia di divorzio, e, dall'altro lato, in caso di esito positivo in ordine al suddetto accertamento, all'esame delle condizioni concordate tra le parti, operando un controllo sulle stesse al solo fine di valutarne la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei minori.
Pag. 4 di 6 Ciò a differenza, invece, di quanto accade nel procedimento di separazione consensuale in cui la revoca del consenso, da parte di uno dei coniugi, comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, “configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del Tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 19540 del 2018). Ciò posto, e premesso che, ad avviso di questo Collegio, il vaglio circa l'effettiva sopravvenienza di circostanze rilevanti debba essere in ogni caso rimesso all'autorità giudiziaria e non piuttosto devoluto alla sola allegazione delle parti
(pena altrimenti la violazione del principio della irrevocabilità del consenso), rileva il Collegio che nel caso di specie non sono state dimostrate circostanze ostative alla pronuncia del divorzio consensuale. Il generico riferimento al vizio del consenso “in quanto rese in un momento in cui lo stato di salute ha interferito con la capacità di autodeterminazione e di fornire un valido consenso”, non è infatti suffragato da elementi nuovi rispetto a quelli già prodotti in sede di separazione (il certificato del dott. Persona_1
è datato 27.3.2024 ed è antecedente al deposito del ricorso per separazione e divorzio congiunto, avvenuto il 17.5.2024, mentre la prescrizione di medicinali dd. 19.11.2024 si riferisce alla già diagnostica malattia di “Disturbo dell'Umore
NAS”).
Né si deduce ed allega alcuna circostanza nuova sul perché via sia stata una interferenza sulla capacità di autodeterminazione solo nella fase del divorzio e non anche della separazione.
Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti rileva il Tribunale che il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza nr. 258/2024 pubblicata in data
10.09.2024, emessa nell'ambito del presente giudizio, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 04.04.2025 con deposito di note scritte autorizzate dd 07.04.2025 e dd 09.04.2025, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Pag. 5 di 6 Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso del 17.05.2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18.07.2015 a Narbolia (OR), come da estratto di matrimonio n. 1 Parte II Serie A
Ufficio 1 – anno 2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Narbolia, da nata a [...] il Parte_1
19.01.1978 e CA BE, nato a [...] il [...], alle medesime condizioni indicate con il ricorso congiunto dd 18.03.2024 depositato in data 17.05.2024, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2281/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. FOZZI ANTONIO Parte_1
RO
e
RO CA, con l'Avv. FILZ ANNELISE
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 dichiara di non voler confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente riprodotte, in quanto rese in un momento in cui lo stato di salute ha interferito con la capacità di autodeterminazione e d fornire un valido consenso.
Per SC BE:
Si chiede, dunque, che il Tribunale voglia comunque disporre sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, alle condizioni di cui al ricorso congiunto o, in subordine, voglia almeno disporre sullo status pronunciando sentenza parziale di divorzio.
Per il Pubblico Ministero: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.07.2015 a Narbolia (OR), come da estratto di matrimonio n. 1 Parte II
Serie A Ufficio 1 – anno 2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Narbolia, dalla cui relazione non sono nati figli e che, successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, con ricorso congiunto dd 17.05.2024 gli istanti adivano l'intestato Tribunale di Trento per sentire pronunciare la loro separazione personale.
Le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso e già recepite nella sentenza di separazione nr. 258/2024 pubblicata in data 10.09.2024. Invero le parti, a pagina 3 del ricorso, hanno stabilito nel seguente modo:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) trasferirà la propria dimora e residenza in Sardegna mentre Parte_1
l'ultimo alloggio in cui hanno convissuto le parti, sito in Trento Via della
Cooperazione n. 62, rimarrà in utilizzo a SC BE;
3) SC BE verserà, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 600,00 (seicento/00 Euro), somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e per una durata di anni tre a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Decorsi i tre anni, il diritto a percepire detto assegno decadrà senza necessità di ricorrere al procedimento di modifica delle condizioni della separazione e/o del divorzio;
3) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Narbolia perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.”
Con ordinanza del 24.07.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del 09.04.2025 per la prosecuzione.
Con email ordinaria (p.e.o.) del 02.08.2024 la sig.ra revocava il Parte_1 mandato al difensore di fiducia Avv. Antonella Mugheddu. Con atto del 07.04.2025 si costituiva in giudizio l'Avv. BE Fozzi nell'interesse della sig.ra ed in sostituzione dell'Avv. Mugheddu. Parte_1
Pag. 2 di 6 Con atto del 09.04.2025 si costituiva in giudizio l'Avv. Annalize Filz nell'interesse del sig. BE SC, in sostituzione dell'Avv. Mugheddu. All'udienza del 09.04.2025 che veniva celebrata nelle forme di cui all'articolo
127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte rispettivamente dd 07.04.2025 e dd 09.04.2025, il sig. SC BE insisteva nella domanda di divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo, mentre la sig.ra dichiarava di non volere confermare la propria volontà di Parte_1 ottenere il divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, ciò posto, si evidenzia che la questione in analisi attiene, in generale, alla legittimità della revoca del consenso, espresso dalle parti, agli accordi di divorzio, e, in particolare, alla rilevanza del tema delle sopravvenienze, ovvero delle circostanze sopravvenute al deposito del ricorso cumulato che dovessero, medio tempore, ovvero tra la pronuncia di separazione e quella di divorzio, alterare in un modo o nell'altro gli equilibri raggiunti tra i coniugi nel loro accordo.
Riguardo alla prima questione più generale – ovvero quella della legittimità della revoca del consenso, espresso dalle parti, agli accordi di divorzio – si rileva come la questione sia stata, già in epoca antecedente alla riforma Cartabia, e, dunque, indipendentemente dalle problematiche poste dall'articolo 473 bis.51 c.p.c., oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, la Corte di Cassazione, in diverse pronunce, si è sempre orientata nel senso di ritenere che “…..qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, poiché a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali
Pag. 3 di 6 accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Sez. 6 -1, n. 19540 del 24/07/2018, Rv. 650192 – 01); secondo l'orientamento così consolidato, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, ed è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 19348/2021; in senso conforme ordinanza della Corte di
Cassazione civile n. 19540/2018; Ordinanza della Corte di Cass. 10463/2018).
Tal che, alla luce dei principi sopra richiamati, l'assunto di partenza è quello secondo cui, in tema di divorzio a domanda congiunta, occorre distinguere tra natura ricognitiva dell'accordo di divorzio relativamente ai presupposti necessari allo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, e natura negoziale di tale accordo con riguardo alla prole ed ai rapporti economici, nel cui merito, invece, il Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni concordate non si pongano in contrasto con l'interesse dei minori. Con la conseguenza che la revoca del consenso da parte dei coniugi, mentre sarà irrilevante sotto il primo profilo, non precludendo il ritiro della dichiarazione ricognitiva il riscontro, da parte del Tribunale, dei presupposti necessari per la pronuncia di divorzio, sarà, invece, inammissibile sotto il secondo aspetto, la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti, in ordine alle condizioni di divorzio ed alla scelta dell'iter processuale, escludendo la possibilità di ripensamenti unilaterali.
Il Tribunale, dunque, in presenza di revoca unilaterale del consenso al divorzio secondo le condizioni concordate, non potrà procedere all'arresto del procedimento, dovendo, piuttosto, da un lato, provvedere all'accertamento dei presupposti per la pronuncia di divorzio, e, dall'altro lato, in caso di esito positivo in ordine al suddetto accertamento, all'esame delle condizioni concordate tra le parti, operando un controllo sulle stesse al solo fine di valutarne la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei minori.
Pag. 4 di 6 Ciò a differenza, invece, di quanto accade nel procedimento di separazione consensuale in cui la revoca del consenso, da parte di uno dei coniugi, comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, “configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del Tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 19540 del 2018). Ciò posto, e premesso che, ad avviso di questo Collegio, il vaglio circa l'effettiva sopravvenienza di circostanze rilevanti debba essere in ogni caso rimesso all'autorità giudiziaria e non piuttosto devoluto alla sola allegazione delle parti
(pena altrimenti la violazione del principio della irrevocabilità del consenso), rileva il Collegio che nel caso di specie non sono state dimostrate circostanze ostative alla pronuncia del divorzio consensuale. Il generico riferimento al vizio del consenso “in quanto rese in un momento in cui lo stato di salute ha interferito con la capacità di autodeterminazione e di fornire un valido consenso”, non è infatti suffragato da elementi nuovi rispetto a quelli già prodotti in sede di separazione (il certificato del dott. Persona_1
è datato 27.3.2024 ed è antecedente al deposito del ricorso per separazione e divorzio congiunto, avvenuto il 17.5.2024, mentre la prescrizione di medicinali dd. 19.11.2024 si riferisce alla già diagnostica malattia di “Disturbo dell'Umore
NAS”).
Né si deduce ed allega alcuna circostanza nuova sul perché via sia stata una interferenza sulla capacità di autodeterminazione solo nella fase del divorzio e non anche della separazione.
Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti rileva il Tribunale che il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza nr. 258/2024 pubblicata in data
10.09.2024, emessa nell'ambito del presente giudizio, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 04.04.2025 con deposito di note scritte autorizzate dd 07.04.2025 e dd 09.04.2025, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Pag. 5 di 6 Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso del 17.05.2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18.07.2015 a Narbolia (OR), come da estratto di matrimonio n. 1 Parte II Serie A
Ufficio 1 – anno 2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Narbolia, da nata a [...] il Parte_1
19.01.1978 e CA BE, nato a [...] il [...], alle medesime condizioni indicate con il ricorso congiunto dd 18.03.2024 depositato in data 17.05.2024, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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