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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa IG Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2182/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
21.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15.09.2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. TARTAGLIONE GIACOMO, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. FERRARA TIZIANA , tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) in data 05.01.2008; Per_ rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (l'11.06.2008), e IG (il 16.11.2009); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data in cui i coniugi si sono separati consensualmente con accordo, ex L. 162/2014, del 19.02.2024, autorizzato dal Pm in data 22.02.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 Per_ a. i figli minori , e IG saranno affidati ad entrambi essi genitori (affido Per_1 condiviso) con domicilio privilegiato presso essa in Marcianise (CE) alla Parte_2
Via San Simeone n. 21;
b. essi ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti dei suddetti figli, impegnandosi ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo in debito conto le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei medesimi;
per le questioni di minuta ordinaria amministrazione, essi ricorrenti eserciteranno la responsabilità in maniera disgiunta, così come per legge;
c. la casa coniugale (di proprietà esclusiva di esso ) al primo piano Parte_1 dell'edificio condominiale sito in Marcianise (CE) alla Via San Simeone n. 21, resterà assegnata ad essa unitamente ai mobili che l'arredano, la quale Parte_2 continuerà ad abitarla insieme ai predetti figli, per cui le spese relative alle utenze domestiche (a titolo esemplificativo ma non tassativo: enel, metano, gas, telefonia, acqua e TARSU) resteranno a carico della stessa. Cederanno, invece, a carico di esso
[...]
le spese di straordinaria amministrazione per detto appartamento e per le Parte_1 parti condominiali dell'edificio da quale è ricavato;
d. essa rinuncia al riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore;
Parte_2
e. esso corrisponderà ad essa entro il 27 di ogni mese, per Parte_1 Parte_2
Per_ il mantenimento dei figli , e IG, la somma euro 1.200,00 (euro Per_1 milleduecento/00) ossia euro 400,00 (euro quattrocento/00) per ciascuno di costoro, e ciò a mezzo bonifico sul seguente codice iban [...]. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici Istat a decorrere dal mese di luglio del prossimo anno. Inoltre, esso si impegna a Parte_1 corrispondere ad essa il 50% delle spese straordinarie per i suddetti figli, Parte_2 come da protocollo di Intesa intercorso tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del medesimo Foro, che qui è da intendersi integralmente riportato;
per quanto concerne le spese straordinarie non necessarie, essi ricorrenti dichiarano che queste possono essere legittimamente effettuate solo previo loro accordo o a seguito del mancato dissenso da manifestarsi entro sette giorni dalla proposta di effettuarle avanzata dal genitore che le propone a carico del quale cederanno in via esclusiva;
2 f. essi ricorrenti stabiliscono di comune accordo che l'assegno unico universale destinato ai Per_ figli , e IG, resterà attribuito nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
g. essi ricorrenti convengono di detrarre nella misura del 50% ciascuno le spese per i predetti figli;
h. esso potrà vedere e tenere con sé i suddetti figli senza vincoli di giorni Parte_1
e di orari e ciò nel superiore degli stessi;
in ogni caso, esso potrà vedere Parte_1
Per_ e tenere con sé i figli , e IG: Per_1
- due giorni infrasettimanali dalle ore 16,00 alle ore 22,00 e a settimana alterne dalle ore
18.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica, ovviamente compatibilmente con gli impegni scolastici, familiari e ludici di costoro;
- ad anni alterni dal 23 dicembre ai 28 dicembre e, l'anno successivo, dal 29 dicembre al
1° gennaio;
- ad anni alterni, il mese di luglio o di agosto, per 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- in occasione del proprio compleanno, del proprio onomastico e della festa del papà;
i. essi ricorrenti si impegnano a tenere fede alle condizioni di cui innanzi e ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del loro ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e di correttezza, al fine di tutelare la serena crescita dei figli, evitando di coinvolgerli in dinamiche lesive, pregiudizievoli e dannose per gli stessi;
j. essi ricorrenti convengono che qualora dovesse essere venduta a terzi la casa mobile sita in Marina di Montenero di Bisaccia (CP), il ricavato sarà suddiviso tra gli stessi al 50% ciascuno;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise il 05.01.2008 da , nato a [...] il [...], e da , nata a [...]_2
AN (CE) il 14.05.1987, alle condizioni sopra richiamate;
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.1, parte II, serie A, anno
2008);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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