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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17271 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 25.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. EMANUELE Parte_1 C.F._1
DI SO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Bologna, Via G. L. Bernini n. 1, come da procura in calce (collazionata telematicamente con atto separato) all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1 per essa la (P.Iva ), in persona del legale rappresentante, n.q. di CP_2 P.IVA_2 mandataria e special servicer, giusta procura speciale 08.01.2020 atto Notaio di Milano Per_1
(rep. n. 44241 e racc. n. 13919), elettivamente domiciliata in Torino, via Stefano Clemente n. 27, presso lo studio dell'avv. PAOLA FARFARIELLO (C.F. ) che la rappresenta C.F._3
e difende per delega rilasciata su foglio separato ed allegato al decreto ingiuntivo n. 2597/2022.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo consumatore (art. 650 c.p.c.; Cass., sez. un.,
6 aprile 2023, n. 9479).
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie ex art. 171 ter. Parte opponente evidenzia, poi, che la è l'ultima CP_1 asserita cessionaria di una catena di cessioni non integralmente provata e documentata, con conseguente carenza di legittimazione attiva. Parte opposta si riporta ai propri atti, insiste nel rigetto/inammissibilità dell'opposizione e chiede tenersi conto, nella liquidazione delle spese,
1 anche del procedimento di mediazione avviato dall'opposta nel 2024 con esito negativo su provvedimento del precedente GI” (cfr. verbale d'udienza del 25.03.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 20.12.2023, l'opponente in epigrafe, premesso che in data 17/11/2023 riceveva la notifica del verbale di udienza del 27/10/2023 con il quale il GE del Tribunale di
Bologna- esecuzione mobiliare RGE 640/2023 avvisava quest'ultimo del termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva al D.I. per motivi inerenti l'eventuale abusività delle clausole del titolo contrattuale sotteso al decreto ingiuntivo n. 2597/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 3 giugno 2022 in favore dell'odierno creditore opposto, munito di definitiva esecutività in data
15.11.2022, azionato nella suddetta esecuzione mobiliare (in ossequio ai principi di Cass., sez. un.,
6 aprile 2023, n. 9479), adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nonché
l'esecuzione pendente R.G.E. 640/2023 pendente nei confronti del sig. per i Parte_1 motivi indicati in parte narrativa;
- sospendere il presente procedimento e concedere il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria ex lege;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della società CP_1
e della sua mandataria e accertare e dichiarare
[...] CP_2
l'illegittimità/l'inefficacia/la nullità della procedura esecutiva, ed i pedissequi atti, instaurata nei confronti del sig. ; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare il contratto di finanziamento contro cessione del quinto nullo e/o inesistente in quanto veniva concluso per il tramite del promotore Controparte_3
soggetto non iscritto all'Albo ex art. 106 TUB e, per l'effetto, revocare il decreto
[...] ingiuntivo n. 2597/2022 del 03/06/2022 per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare il sig. consumatore;
Parte_1
- accertare e dichiarare le pratiche della società abusive e Parte_2 anticoncorrenziale così come esposto nel presente atto e, per l'effetto, accertare dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie degli artt. 1, 2, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12 inserite nel contratto di finanziamento e dunque accertare e dichiarare la
2 nullità assoluta del suddetto contratto per le ragioni ut supra esposte e per l'effetto, dichiarare inesistente il presunto credito vantato nei confronti del sig. . Parte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui ll'Ill.mo Tribunale non dovesse accogliere le precedenti domande, Voglia accertare e dichiarare la nullità della clausole abusive degli artt. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 riprodotte nel contratto di finanziamento e dunque, accertare
e dichiarare la nullità relativa del contratto di finanziamento contro cessione del quinto e, per l'effetto, ricalcolare l'eventuale importo dovuto dal sig. per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa e compensare l'eventuale credito della società con Controparte_1
l'eventuale credito che verrà riconosciuto in capo al sig. ; Parte_1
IN OGNI CASO:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale della società CP_1
e della sua mandataria in quanto non vi è prova della titolarità del
[...] CP_2 rapporto giuridico vantato e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il procedimento esecutivo – nonché il presente procedimento - instaurato nei confronti del sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare la mancanza di prova il credito vantato da e Parte_3 successivamente dalla società e, per l'effetto, revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'opponente;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di contestazione nei confronti del sig. per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa e, per l'effetto, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2597/2022 e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare prescritto il presunto credito vantato nei confronti dell'odierno opponente;
- accertare e dichiarare che la società non abbia nulla da pretendere nei Controparte_1 confronti dell'opponente; Con ogni più ampia riserva di dedurre, contestare e produrre.”
A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva:
1) il difetto di legittimazione processuale della società e della sua mandataria CP_1
carenti di legittimazione a riscuotere il credito siccome non iscritte nell'albo CP_2 ex art. 106 TUB;
2) carenza di (prova) della legittimazione sostanziale della società quale Controparte_1 asserita cessionaria del credito (insufficiente la documentazione allegata al ricorso monitorio, mero estratto di G.U.);
3) carenza di prova della notifica del D.I. e prescrizione del credito nonché carenza di prova del quantum in base alle sole autocertificazioni ex art. 50 TUB;
3 4) nullità del contratto di mutuo per pratiche abusive scorrette degli intermediari finanziari e promotori, in violazione del TUB, come sanzionate dalla Banca d'Italia; nullità del contratto di finanziamento concluso per il tramite di , Controparte_3 soggetto non autorizzato alla vendita di prodotti finanziari;
5) nullità delle clausole abusive (artt. 1, 2, 12, 5, 7,8,9,10,11) in seno al citato contratto e conseguente non debenza, in tutto o in parte, previo “ricalcolo”, dell'importo ingiunto.
Si costituiva il creditore opposto, contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto (ivi compresa la preliminare istanza ex art. 649 c.p.c.), con vittoria delle spese di lite;
in via gradata, “nella denegata e non creduta ipotesi in cui la dichiari la CP_4 nullità del contratto ex art. 1418 c.c., si chiede di dichiarare tenuto e condannare l'opponente a restituire all'opposta quanto ricevuto a titolo di mutuo nella misura di € 30.009,33 (39.941,33 –
9.932,00), oltre agli interessi moratori dal 28/03/2009 – data di erogazione della somma – al saldo”.
Quindi, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e frattanto mutato il GI, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25.11.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1. In limine, sul perimetro di cognizione e limiti di ammissibilità dell'opposizione tardiva a
D.I. delineata dalle S.U. con sentenza n. 9479/2023.
Preliminarmente alla disamina delle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che la presente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo risulta proposta dopo la concessione della definitiva esecutività del D.I. opposto e, nella specie, dopo il decorso dei 10 giorni di cui all'art. 650 c.p.c. per la proposizione del rimedio in esame, a pena di inammissibilità, ma entro la scadenza del termine di
40 giorni di cui all'ordinanza del GE del Tribunale di Bologna- esecuzione mobiliare RGE
640/2023 resa all'udienza del 27/10/2023 e notificata al debitore esecutato in data 17/11/2023 unitamente al D.I. e documentazione sottesa.
Si tratta, dunque, all'evidenza di fattispecie riconducibile alla peculiare ipotesi di opposizione tardiva a D.I. di matrice giurisprudenziale, delineata dalla storica sentenza delle S.U. della
Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023, nel caso di un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, in ossequio ai principi già espressi dalla
Grande Sezione della Corte di Giustizia UE in quattro coeve pronunce del 17 maggio 2022 (e in particolare la sentenza SPV/Banco di Desio) .
4 In dettaglio, la Suprema Corte a S.U., nella sopraindicata storica sentenza, al fine di armonizzare le disposizioni processuali interne con il diritto dell'Unione Europea in tema di tutela dei consumatori, alla stregua del dictum del CGUE nelle citate sentenze del 17 maggio 2022, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) in relazione alla fase monitoria, il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare
l'istanza d'ingiunzione;
c) all'esito del controllo:
c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere
l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
2) in relazione alla fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
5 c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649
c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
3) in relazione alla fase di cognizione, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. “una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale”. Sicché, in via meramente esemplificativa, se si tratta di clausola derogatoria del foro del consumatore la sospensione sarà totale;
se, invece, si discute unicamente di una clausola determinativa di interessi moratori eccessivi, la sospensione ben può essere parziale, mantenendo intatta l'esecutorietà del titolo per la sorte capitale, rispetto alla quale proseguirà l'esecuzione forzata già intrapresa dal creditore professionista.
Dai suesposti principi consegue, in primo luogo, l'inammissibilità, nella presente sede, delle censure (da 1 a 4 sopra compendiate) esulanti dal ristretto perimetro entro cui è ammissibile il sopraindicato strumento di opposizione tardiva a D.I., in parziale e tassativa deroga all'intangibilità del giudicato (verifica della abusività delle clausole contrattuali, omessa dal Giudice del monitorio, ed eventuali ricadute sul decreto ingiuntivo).
Come, infatti, precisato dalle S.U. “ il dictum della CGUE, per la sua portata incidente - nella specifica materia implicata - sull'efficacia di giudicato che, alla luce del diritto vivente (…) si viene a determinare, in conseguenza della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sugli accertamenti che ne costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici” impone un necessario adattamento/correttivo, nella sede processuale di cognizione sua propria (opposizione tardiva a D.I., sia pure con disapplicazione del termine di 10 giorni ivi previsto), al fine di consentire la riattivazione del contraddittorio impedito (in sede di emissione del D.I.) sulla sola questione pregiudiziale pretermessa da parte del Giudice del ricorso monitorio, concernente, per l'appunto, la vessatorietà delle clausole del contratto ed incidenza sull'emissione del decreto ingiuntivo.
6 Con la conseguenza che l'unica questione ammissibile e pertinente all'odierno giudizio è quella
(censura sub 5) relativa alla verifica di clausole vessatorie/abusive nel contratto di finanziamento, mediante cessione del quinto dello stipendio, sotteso al D.I. opposto, stipulato in data 25.02.2009 tra professionista e l'odierno opponente (doc. n. 2), pacificamente Parte_1 consumatore, ed “effetti” sull'emesso decreto ingiuntivo.
Rimane ferma, per converso, la preclusione pro iudicato (anche implicito) in relazione alle ulteriori censure dedotte, ivi compresa la legittimazione (processuale e) sostanziale attiva della cessionaria/già ricorrente in monitorio (siccome non tempestivamente sollevate in sede di opposizione 'tempestiva' a D.I. ex art. 645 c.p.c. o tardiva ex art. 650 c.p.c., ma comunque entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione alla ricorrenza dei presupposti di cui alla citata norma).
2. Nel merito delle censure in punto di abusività delle clausole contrattuali
Entro i limiti dei motivi di opposizione ex art. 650 c.p.c. ammissibili nella presente sede, dunque,
l'opponente ha eccepito la natura abusiva/vessatoria di numerose clausole unilateralmente predisposte dalla società finanziatrice nel contratto di finanziamento sotteso al D.I. del 25.02.2009, ossia gli artt. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , tali da determinare, in via gradata, “il ricalcolo” dell'eventuale importo dovuto.
Ed invero, assorbito ogni ulteriore rilievo, le censure come proposte non si traducono (anche qualora ritenuta sussistente la nullità di talune tra le clausole indicate) nella nullità tout court del contratto di finanziamento1 in esame, del quale non è contestata (né contestabile nella presente sede) l'avvenuta erogazione delle somme e misura pattuita degli interessi corrispettivi.
Nè, pacifica la competenza territoriale del Giudice adito in sede monitoria (id est Giudice del foro del consumatore), risulta provata (e ancor prima allegata in modo circostanziato) alcuna incidenza 1 Al riguardo occorre rilevare che, come costantemente chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, una volta che una clausola venga dichiarata abusiva e, pertanto, nulla, il giudice nazionale è tenuto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, a disapplicare tale clausola affinché essa non produca più effetti vincolanti nei confronti del consumatore, ferma la conservazione del contratto per il resto (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 2020 C., causa C-224/19, punto 50; del 26 marzo 2019, A.C.B. e Bankia, cause C-70/17 e C-179/17, punto 52; del 14 giugno 2012, , causa C-618/10, punto 65; v. anche sentenza del 21 dicembre 2016, G.N. e a., C-154/15, Controparte_5 C-307/15 e C-308/15, punti 60-61). In dettaglio, anche in relazione alla clausola in punto di interessi moratori, la Corte di giustizia ha osservato che gli interessi moratori mirano a sanzionare l'inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del prestito alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall'accumulare ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni ed, eventualmente, ad indennizzare il mutuante del danno subìto a causa di un ritardo nel pagamento;
per contro, gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa (cfr. punto 76). Con la conseguenza che il giudice nazionale, una volta constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, pur dovendo escludere l'applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, deve, al tempo stesso, considerare valide le altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi. 7 dell'eventuale nullità, per abusività, delle clausole dedotte2 sull'an o quantum del credito ingiunto, atteso che nel D.I. in oggetto, come assunto dalla parte opposta e non contestato dall'opponente:
- “non sono stati conteggiati interessi di mora da inadempimento” , recte, non sono stati richiesti interessi di mora, ma solo gli interessi corrispettivi inglobati nelle rate di finanziamento sino alla naturale scadenza del contratto;
- non vi è stato recesso dal contratto né allegate modifiche unilaterali in corso di esecuzione né estinzione anticipata;
-non esercitata la decadenza dal beneficio del termine, giusto estratto conto al 2021 ed importo corrispondente a quello ingiunto (esaurito il piano di ammortamento dal 2009 al 2019; “le rate versate sono state in totale 26. Il residuo richiesto è pari a 94 rate su 120 per un totale di €
35.908,00 (94 x 382,00), non sono stati conteggiati interessi né di mora, né legali”).
Ed ancora, pur a fronte delle generiche contestazioni sul punto da parte opponente, il creditore opposto ha allegato che:
- “per scrupolo si osserva che il TAN al 2.80%, il TAEG al 9,285% e il TEG 2,638% sono di gran lunga” al di sotto della soglia di cui alla legge anti-usura (cessione del quinto per l'importo di €
39.941,33 al tasso del 2,80%; tassi soglia Gennaio - Marzo 14,28% ; Aprile - Giugno 13,46% … cfr. pag. 10/11 comparsa costitutiva).
Alla stregua, dunque, delle allegazioni delle parti e documentazione in atti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo in esame come proposta (ed entro i rigorosi e tassativi limiti di ammissibilità sopra delineati) và rigettata.
3. Sulle spese di lite
Sussistono, nel caso di specie, gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio, in considerazione della non manifesta infondatezza delle censure in punto di nullità per abusività di talune clausole contrattuali contestate (ancorché non refluenti in concreto sull'importo ingiunto né sull'emissione del D.I.) e pratiche commerciali segnalate in atto di citazione nonché della novità dello strumento processuale delineato dalle S.U. n. 9479 del 6 aprile 2023, alla data di proposizione dell'opposizione in esame (dicembre 2023). 2 Oggetto di censura di nullità per abusività: L'art. 1: nella parte in cui viene previsto “è facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta di versamento delle quote mensili”; art. 1, lett. A) in punto di commissioni finanziarie “per attività preliminare” ed “intermediazione del prestito”, importo e percentuali che non ha mai potuto negoziare;
art. 1, lett. C): nella parte in cui viene previsto “in caso di ritardo od omissione del versamento delle somme cedente, è facoltà della di richiedere gli interessi di Parte_3 mora pari al tasso nominale annuo del presente contratto maggiorato di due punti”; art. 2 e l'art. 12: in punto di recesso;
art. 5: in quanto viene derogata l'applicazione dell'art. 1186 c.c. e potrà esigere il Parte_2 versamento delle rate anche non scadute, secondo l'art. 33, co. 2, lett. b) Cod. Cons.; art. 7, l'art. 8 e l'art. 9: in quanto viene previsto la facoltà alla società di estendere la cessione del quinto anche ad emolumenti diversi Parte_2 dallo stipendio, senza il consenso del consumatore;
art. 10: in quanto viene riservato alla la possibilità di Pt_2 sostituire la compagnia assicurativa;
art. 11: in quanto viene previsto alla la possibilità di agire nei confronti del Pt_2 coobbligato senza precisarne le condizioni e/o le conseguenze di tale clausola. 8 Infine, in considerazione del tenore delle censure in ordine alla violazione dell'art. 106 TUB
(ancorché inammissibili nella presente sede/coperte da giudicato anche implicito) si dispone la trasmissione di copia (telematica) dell'atto di citazione unitamente alla presente sentenza alla Banca
d'Italia ed alla Procura della Repubblica in sede per eventuali accertamenti e valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 650 c.p.c. al D.I n. 2597/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 3 giugno 2022 in favore dell'odierno creditore opposto, munito di definitiva esecutività in data 15.11.2022;
2) COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per la trasmissione di copia (telematica ) dell'atto di citazione unitamente alla presente sentenza alla Banca d'Italia ed alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Bologna, in data 23.12.2025 il Giudice Roberta Vaccaro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17271 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 25.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. EMANUELE Parte_1 C.F._1
DI SO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Bologna, Via G. L. Bernini n. 1, come da procura in calce (collazionata telematicamente con atto separato) all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1 per essa la (P.Iva ), in persona del legale rappresentante, n.q. di CP_2 P.IVA_2 mandataria e special servicer, giusta procura speciale 08.01.2020 atto Notaio di Milano Per_1
(rep. n. 44241 e racc. n. 13919), elettivamente domiciliata in Torino, via Stefano Clemente n. 27, presso lo studio dell'avv. PAOLA FARFARIELLO (C.F. ) che la rappresenta C.F._3
e difende per delega rilasciata su foglio separato ed allegato al decreto ingiuntivo n. 2597/2022.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo consumatore (art. 650 c.p.c.; Cass., sez. un.,
6 aprile 2023, n. 9479).
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e memorie ex art. 171 ter. Parte opponente evidenzia, poi, che la è l'ultima CP_1 asserita cessionaria di una catena di cessioni non integralmente provata e documentata, con conseguente carenza di legittimazione attiva. Parte opposta si riporta ai propri atti, insiste nel rigetto/inammissibilità dell'opposizione e chiede tenersi conto, nella liquidazione delle spese,
1 anche del procedimento di mediazione avviato dall'opposta nel 2024 con esito negativo su provvedimento del precedente GI” (cfr. verbale d'udienza del 25.03.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 20.12.2023, l'opponente in epigrafe, premesso che in data 17/11/2023 riceveva la notifica del verbale di udienza del 27/10/2023 con il quale il GE del Tribunale di
Bologna- esecuzione mobiliare RGE 640/2023 avvisava quest'ultimo del termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva al D.I. per motivi inerenti l'eventuale abusività delle clausole del titolo contrattuale sotteso al decreto ingiuntivo n. 2597/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 3 giugno 2022 in favore dell'odierno creditore opposto, munito di definitiva esecutività in data
15.11.2022, azionato nella suddetta esecuzione mobiliare (in ossequio ai principi di Cass., sez. un.,
6 aprile 2023, n. 9479), adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo nonché
l'esecuzione pendente R.G.E. 640/2023 pendente nei confronti del sig. per i Parte_1 motivi indicati in parte narrativa;
- sospendere il presente procedimento e concedere il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria ex lege;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale della società CP_1
e della sua mandataria e accertare e dichiarare
[...] CP_2
l'illegittimità/l'inefficacia/la nullità della procedura esecutiva, ed i pedissequi atti, instaurata nei confronti del sig. ; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare il contratto di finanziamento contro cessione del quinto nullo e/o inesistente in quanto veniva concluso per il tramite del promotore Controparte_3
soggetto non iscritto all'Albo ex art. 106 TUB e, per l'effetto, revocare il decreto
[...] ingiuntivo n. 2597/2022 del 03/06/2022 per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare il sig. consumatore;
Parte_1
- accertare e dichiarare le pratiche della società abusive e Parte_2 anticoncorrenziale così come esposto nel presente atto e, per l'effetto, accertare dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie degli artt. 1, 2, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12 inserite nel contratto di finanziamento e dunque accertare e dichiarare la
2 nullità assoluta del suddetto contratto per le ragioni ut supra esposte e per l'effetto, dichiarare inesistente il presunto credito vantato nei confronti del sig. . Parte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui ll'Ill.mo Tribunale non dovesse accogliere le precedenti domande, Voglia accertare e dichiarare la nullità della clausole abusive degli artt. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 riprodotte nel contratto di finanziamento e dunque, accertare
e dichiarare la nullità relativa del contratto di finanziamento contro cessione del quinto e, per l'effetto, ricalcolare l'eventuale importo dovuto dal sig. per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa e compensare l'eventuale credito della società con Controparte_1
l'eventuale credito che verrà riconosciuto in capo al sig. ; Parte_1
IN OGNI CASO:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale della società CP_1
e della sua mandataria in quanto non vi è prova della titolarità del
[...] CP_2 rapporto giuridico vantato e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il procedimento esecutivo – nonché il presente procedimento - instaurato nei confronti del sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare la mancanza di prova il credito vantato da e Parte_3 successivamente dalla società e, per l'effetto, revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'opponente;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo oggetto di contestazione nei confronti del sig. per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa e, per l'effetto, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2597/2022 e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare prescritto il presunto credito vantato nei confronti dell'odierno opponente;
- accertare e dichiarare che la società non abbia nulla da pretendere nei Controparte_1 confronti dell'opponente; Con ogni più ampia riserva di dedurre, contestare e produrre.”
A sostegno dell'opposizione, parte opponente deduceva:
1) il difetto di legittimazione processuale della società e della sua mandataria CP_1
carenti di legittimazione a riscuotere il credito siccome non iscritte nell'albo CP_2 ex art. 106 TUB;
2) carenza di (prova) della legittimazione sostanziale della società quale Controparte_1 asserita cessionaria del credito (insufficiente la documentazione allegata al ricorso monitorio, mero estratto di G.U.);
3) carenza di prova della notifica del D.I. e prescrizione del credito nonché carenza di prova del quantum in base alle sole autocertificazioni ex art. 50 TUB;
3 4) nullità del contratto di mutuo per pratiche abusive scorrette degli intermediari finanziari e promotori, in violazione del TUB, come sanzionate dalla Banca d'Italia; nullità del contratto di finanziamento concluso per il tramite di , Controparte_3 soggetto non autorizzato alla vendita di prodotti finanziari;
5) nullità delle clausole abusive (artt. 1, 2, 12, 5, 7,8,9,10,11) in seno al citato contratto e conseguente non debenza, in tutto o in parte, previo “ricalcolo”, dell'importo ingiunto.
Si costituiva il creditore opposto, contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto (ivi compresa la preliminare istanza ex art. 649 c.p.c.), con vittoria delle spese di lite;
in via gradata, “nella denegata e non creduta ipotesi in cui la dichiari la CP_4 nullità del contratto ex art. 1418 c.c., si chiede di dichiarare tenuto e condannare l'opponente a restituire all'opposta quanto ricevuto a titolo di mutuo nella misura di € 30.009,33 (39.941,33 –
9.932,00), oltre agli interessi moratori dal 28/03/2009 – data di erogazione della somma – al saldo”.
Quindi, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e frattanto mutato il GI, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25.11.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1. In limine, sul perimetro di cognizione e limiti di ammissibilità dell'opposizione tardiva a
D.I. delineata dalle S.U. con sentenza n. 9479/2023.
Preliminarmente alla disamina delle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che la presente opposizione tardiva a decreto ingiuntivo risulta proposta dopo la concessione della definitiva esecutività del D.I. opposto e, nella specie, dopo il decorso dei 10 giorni di cui all'art. 650 c.p.c. per la proposizione del rimedio in esame, a pena di inammissibilità, ma entro la scadenza del termine di
40 giorni di cui all'ordinanza del GE del Tribunale di Bologna- esecuzione mobiliare RGE
640/2023 resa all'udienza del 27/10/2023 e notificata al debitore esecutato in data 17/11/2023 unitamente al D.I. e documentazione sottesa.
Si tratta, dunque, all'evidenza di fattispecie riconducibile alla peculiare ipotesi di opposizione tardiva a D.I. di matrice giurisprudenziale, delineata dalla storica sentenza delle S.U. della
Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023, nel caso di un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, in ossequio ai principi già espressi dalla
Grande Sezione della Corte di Giustizia UE in quattro coeve pronunce del 17 maggio 2022 (e in particolare la sentenza SPV/Banco di Desio) .
4 In dettaglio, la Suprema Corte a S.U., nella sopraindicata storica sentenza, al fine di armonizzare le disposizioni processuali interne con il diritto dell'Unione Europea in tema di tutela dei consumatori, alla stregua del dictum del CGUE nelle citate sentenze del 17 maggio 2022, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) in relazione alla fase monitoria, il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare
l'istanza d'ingiunzione;
c) all'esito del controllo:
c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere
l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
2) in relazione alla fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
5 c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649
c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
3) in relazione alla fase di cognizione, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. “una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale”. Sicché, in via meramente esemplificativa, se si tratta di clausola derogatoria del foro del consumatore la sospensione sarà totale;
se, invece, si discute unicamente di una clausola determinativa di interessi moratori eccessivi, la sospensione ben può essere parziale, mantenendo intatta l'esecutorietà del titolo per la sorte capitale, rispetto alla quale proseguirà l'esecuzione forzata già intrapresa dal creditore professionista.
Dai suesposti principi consegue, in primo luogo, l'inammissibilità, nella presente sede, delle censure (da 1 a 4 sopra compendiate) esulanti dal ristretto perimetro entro cui è ammissibile il sopraindicato strumento di opposizione tardiva a D.I., in parziale e tassativa deroga all'intangibilità del giudicato (verifica della abusività delle clausole contrattuali, omessa dal Giudice del monitorio, ed eventuali ricadute sul decreto ingiuntivo).
Come, infatti, precisato dalle S.U. “ il dictum della CGUE, per la sua portata incidente - nella specifica materia implicata - sull'efficacia di giudicato che, alla luce del diritto vivente (…) si viene a determinare, in conseguenza della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sugli accertamenti che ne costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici” impone un necessario adattamento/correttivo, nella sede processuale di cognizione sua propria (opposizione tardiva a D.I., sia pure con disapplicazione del termine di 10 giorni ivi previsto), al fine di consentire la riattivazione del contraddittorio impedito (in sede di emissione del D.I.) sulla sola questione pregiudiziale pretermessa da parte del Giudice del ricorso monitorio, concernente, per l'appunto, la vessatorietà delle clausole del contratto ed incidenza sull'emissione del decreto ingiuntivo.
6 Con la conseguenza che l'unica questione ammissibile e pertinente all'odierno giudizio è quella
(censura sub 5) relativa alla verifica di clausole vessatorie/abusive nel contratto di finanziamento, mediante cessione del quinto dello stipendio, sotteso al D.I. opposto, stipulato in data 25.02.2009 tra professionista e l'odierno opponente (doc. n. 2), pacificamente Parte_1 consumatore, ed “effetti” sull'emesso decreto ingiuntivo.
Rimane ferma, per converso, la preclusione pro iudicato (anche implicito) in relazione alle ulteriori censure dedotte, ivi compresa la legittimazione (processuale e) sostanziale attiva della cessionaria/già ricorrente in monitorio (siccome non tempestivamente sollevate in sede di opposizione 'tempestiva' a D.I. ex art. 645 c.p.c. o tardiva ex art. 650 c.p.c., ma comunque entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione alla ricorrenza dei presupposti di cui alla citata norma).
2. Nel merito delle censure in punto di abusività delle clausole contrattuali
Entro i limiti dei motivi di opposizione ex art. 650 c.p.c. ammissibili nella presente sede, dunque,
l'opponente ha eccepito la natura abusiva/vessatoria di numerose clausole unilateralmente predisposte dalla società finanziatrice nel contratto di finanziamento sotteso al D.I. del 25.02.2009, ossia gli artt. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , tali da determinare, in via gradata, “il ricalcolo” dell'eventuale importo dovuto.
Ed invero, assorbito ogni ulteriore rilievo, le censure come proposte non si traducono (anche qualora ritenuta sussistente la nullità di talune tra le clausole indicate) nella nullità tout court del contratto di finanziamento1 in esame, del quale non è contestata (né contestabile nella presente sede) l'avvenuta erogazione delle somme e misura pattuita degli interessi corrispettivi.
Nè, pacifica la competenza territoriale del Giudice adito in sede monitoria (id est Giudice del foro del consumatore), risulta provata (e ancor prima allegata in modo circostanziato) alcuna incidenza 1 Al riguardo occorre rilevare che, come costantemente chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, una volta che una clausola venga dichiarata abusiva e, pertanto, nulla, il giudice nazionale è tenuto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, a disapplicare tale clausola affinché essa non produca più effetti vincolanti nei confronti del consumatore, ferma la conservazione del contratto per il resto (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 2020 C., causa C-224/19, punto 50; del 26 marzo 2019, A.C.B. e Bankia, cause C-70/17 e C-179/17, punto 52; del 14 giugno 2012, , causa C-618/10, punto 65; v. anche sentenza del 21 dicembre 2016, G.N. e a., C-154/15, Controparte_5 C-307/15 e C-308/15, punti 60-61). In dettaglio, anche in relazione alla clausola in punto di interessi moratori, la Corte di giustizia ha osservato che gli interessi moratori mirano a sanzionare l'inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del prestito alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall'accumulare ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni ed, eventualmente, ad indennizzare il mutuante del danno subìto a causa di un ritardo nel pagamento;
per contro, gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa (cfr. punto 76). Con la conseguenza che il giudice nazionale, una volta constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, pur dovendo escludere l'applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, deve, al tempo stesso, considerare valide le altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi. 7 dell'eventuale nullità, per abusività, delle clausole dedotte2 sull'an o quantum del credito ingiunto, atteso che nel D.I. in oggetto, come assunto dalla parte opposta e non contestato dall'opponente:
- “non sono stati conteggiati interessi di mora da inadempimento” , recte, non sono stati richiesti interessi di mora, ma solo gli interessi corrispettivi inglobati nelle rate di finanziamento sino alla naturale scadenza del contratto;
- non vi è stato recesso dal contratto né allegate modifiche unilaterali in corso di esecuzione né estinzione anticipata;
-non esercitata la decadenza dal beneficio del termine, giusto estratto conto al 2021 ed importo corrispondente a quello ingiunto (esaurito il piano di ammortamento dal 2009 al 2019; “le rate versate sono state in totale 26. Il residuo richiesto è pari a 94 rate su 120 per un totale di €
35.908,00 (94 x 382,00), non sono stati conteggiati interessi né di mora, né legali”).
Ed ancora, pur a fronte delle generiche contestazioni sul punto da parte opponente, il creditore opposto ha allegato che:
- “per scrupolo si osserva che il TAN al 2.80%, il TAEG al 9,285% e il TEG 2,638% sono di gran lunga” al di sotto della soglia di cui alla legge anti-usura (cessione del quinto per l'importo di €
39.941,33 al tasso del 2,80%; tassi soglia Gennaio - Marzo 14,28% ; Aprile - Giugno 13,46% … cfr. pag. 10/11 comparsa costitutiva).
Alla stregua, dunque, delle allegazioni delle parti e documentazione in atti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo in esame come proposta (ed entro i rigorosi e tassativi limiti di ammissibilità sopra delineati) và rigettata.
3. Sulle spese di lite
Sussistono, nel caso di specie, gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio, in considerazione della non manifesta infondatezza delle censure in punto di nullità per abusività di talune clausole contrattuali contestate (ancorché non refluenti in concreto sull'importo ingiunto né sull'emissione del D.I.) e pratiche commerciali segnalate in atto di citazione nonché della novità dello strumento processuale delineato dalle S.U. n. 9479 del 6 aprile 2023, alla data di proposizione dell'opposizione in esame (dicembre 2023). 2 Oggetto di censura di nullità per abusività: L'art. 1: nella parte in cui viene previsto “è facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta di versamento delle quote mensili”; art. 1, lett. A) in punto di commissioni finanziarie “per attività preliminare” ed “intermediazione del prestito”, importo e percentuali che non ha mai potuto negoziare;
art. 1, lett. C): nella parte in cui viene previsto “in caso di ritardo od omissione del versamento delle somme cedente, è facoltà della di richiedere gli interessi di Parte_3 mora pari al tasso nominale annuo del presente contratto maggiorato di due punti”; art. 2 e l'art. 12: in punto di recesso;
art. 5: in quanto viene derogata l'applicazione dell'art. 1186 c.c. e potrà esigere il Parte_2 versamento delle rate anche non scadute, secondo l'art. 33, co. 2, lett. b) Cod. Cons.; art. 7, l'art. 8 e l'art. 9: in quanto viene previsto la facoltà alla società di estendere la cessione del quinto anche ad emolumenti diversi Parte_2 dallo stipendio, senza il consenso del consumatore;
art. 10: in quanto viene riservato alla la possibilità di Pt_2 sostituire la compagnia assicurativa;
art. 11: in quanto viene previsto alla la possibilità di agire nei confronti del Pt_2 coobbligato senza precisarne le condizioni e/o le conseguenze di tale clausola. 8 Infine, in considerazione del tenore delle censure in ordine alla violazione dell'art. 106 TUB
(ancorché inammissibili nella presente sede/coperte da giudicato anche implicito) si dispone la trasmissione di copia (telematica) dell'atto di citazione unitamente alla presente sentenza alla Banca
d'Italia ed alla Procura della Repubblica in sede per eventuali accertamenti e valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 650 c.p.c. al D.I n. 2597/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 3 giugno 2022 in favore dell'odierno creditore opposto, munito di definitiva esecutività in data 15.11.2022;
2) COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per la trasmissione di copia (telematica ) dell'atto di citazione unitamente alla presente sentenza alla Banca d'Italia ed alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Bologna, in data 23.12.2025 il Giudice Roberta Vaccaro
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