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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/187
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
DECRETO
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 187/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco RUGGIERO (c.f. in virtù di mandato C.F._1 reso in calce alla comparsa del 17.09.2024 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bitonto alla Via Cavallotti n. 4;
RECLAMANTE contro
p. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore e per essa nella sua qualità di mandataria C.F. e P.IVA Controparte_2
REA Mi-1608374, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo CEVASCO P.IVA_3
( - PEC – FAX 010.8177331) e Paolo DEGOLA C.F._2 Email_1
( - PEC - FAX 010.8177331) entrambi del C.F._3 Email_2
Foro di Genova, e domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Genova, Via C. R. Ceccardi 2/11;
RECLAMATA
Avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Bari n. 22367/2024, pubblicata in data 21.12.2024 nel proc. N. 10439/24
All'udienza collegiale dell'1.04.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 25.09.2024 il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione avanzata dalla società reclamante nella procedura esecutiva immobiliare n. 16/2022 dichiarandola inammissibile;
Avverso tale ordinanza proponeva reclamo la società facendo rilevare, - Parte_1 richiamando sul punto un precedente del Tribunale di Napoli - che per quanto l'occasione della verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, ovvero del riscontro di eventuali vizi insanabili degli atti esecutivi ovvero della loro inefficacia possa essere la proposizione di una opposizione esecutiva dei debitori, resta fermo il potere del G.E. – che dirige il processo esecutivo
– di scrutinare la sussistenza (che può anche sopravvenire alla sua instaurazione del processo) delle suddette condizioni tra cui rientra senz'altro la legittimazione attiva di chi intraprende l'azione medesima. La reclamante, eccepiva, quindi, che il primo giudice avesse errato nel dichiarare inammissibile l'istanza, nonostante la non avesse dimostrato di essere titolare del Controparte_1 credito, azionato nella procedura esecutiva, e chiedeva, in riforma del provvedimento gravato, di inibire la vendita dei beni immobili pignorati Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, con l'Ordinanza del 21.12.2024 oggi impugnata così decideva:
“A. DICHIARA il reclamo inammissibile;
B. CONDANNA la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 3.228,00 per onorari, oltre al rimborso
[...] forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C. DÁ atto dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n.
115/2002.”
Il Tribunale riteneva, infatti, il reclamo inammissibile, osservando che il rimedio di carattere generale, previsto dall'ordinamento, nei confronti dei provvedimenti, adottati dal Giudice dell'Esecuzione, è rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617, comma 2, c.p.c., mentre il reclamo al Collegio costituisce, invece, un mezzo di impugnazione tipico, esperibile nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è costituito dal decreto, emesso in data
25.09.2024, con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile, l'istanza di sospensione della vendita all'incanto, formulata dalla debitrice, contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta, depositata nella procedura esecutiva de qua in data 20.09.2024, tale provvedimento si sarebbe, al più, dovuto impugnare con ricorso ex art.617, comma 2, c.p.c. da depositare, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla comunicazione dell'atto opposto
Con ricorso qualificato ex art. 739 cpc, depositato telematicamente il 27.01.2025 la società
[...]
ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Bari censurandolo con diversi Parte_1 motivi.
Costituitasi la ha dedotto l'inammissibilità/infondatezza del ricorso di Controparte_1 cui ha chiesto il rigetto. All'udienza collegiale dell'1.04.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
Il reclamo va dichiarato inammissibile.
La decisione impugnata è costituita da un decreto pronunciato dal tribunale, in composizione collegiale, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità di un reclamo, proposto dal debitore, avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile l'istanza con cui si chiedeva di inibire la vendita dei beni immobili pignorati.
Il tribunale ha ritenuto che tale provvedimento non fosse reclamabile, in quanto non richiamato dalla legge, ma impugnabile esclusivamente con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi.
Il ricorrente insiste nel sostenere che il provvedimento del giudice dell'esecuzione dovesse invece ritenersi reclamabile e lo ha impugnato in questa sede ex art. 739 cpc.
Rileva la Corte che, anche a volere accedere alla prospettazione del ricorrente (secondo il quale il provvedimento del giudice dell'esecuzione doveva ritenersi reclamabile in quanto avente ad oggetto la sospensione del processo esecutivo), il presente ricorso risulta in ogni caso inammissibile, in quanto, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte – ex plurimis Cass. ordinanza n. 6929 del 2 marzo 2022- che non v'è motivo di disattendere, i provvedimenti emessi dal collegio a definizione del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., non sono in nessun caso impugnabili neppure con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; ciò è a dirsi sia con riguardo al reclamo relativo ai provvedimenti cautelari sulle istanze di sospensione ovvero di provvedimenti indilazionabili emessi dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 624
e/o 618 c.p.c.
Altrettanto è a dirsi, in linea generale, con riguardo ai provvedimenti collegiali sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. in relazione alle decisioni del giudice monocratico su istanze cautelari, anche laddove se ne deduca la nullità, l'inesistenza o l'assoluta abnormità.
Peraltro, lo stesso art. 739 cpc, richiamato dall'odierna reclamante prevede all'ultimo comma che
“Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile di bassa complessità, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate).
Ricorrono le condizioni perché l'appellante sia dichiarata tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da società
[...] avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Bari n. 22367/2024, pubblicata in data Parte_1
21.12.2024 nel proc. N. 10439/24, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il reclamo;
2) condanna società alla rifusione in favore di la Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per
[...] onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
3) dichiara società tenuta al pagamento di un importo pari al contributo Parte_1 unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Così deciso, camera di consiglio dell'1.04.2025
Il Presidente est.
(Maria Mitola)
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
DECRETO
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 187/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco RUGGIERO (c.f. in virtù di mandato C.F._1 reso in calce alla comparsa del 17.09.2024 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bitonto alla Via Cavallotti n. 4;
RECLAMANTE contro
p. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore e per essa nella sua qualità di mandataria C.F. e P.IVA Controparte_2
REA Mi-1608374, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo CEVASCO P.IVA_3
( - PEC – FAX 010.8177331) e Paolo DEGOLA C.F._2 Email_1
( - PEC - FAX 010.8177331) entrambi del C.F._3 Email_2
Foro di Genova, e domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Genova, Via C. R. Ceccardi 2/11;
RECLAMATA
Avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Bari n. 22367/2024, pubblicata in data 21.12.2024 nel proc. N. 10439/24
All'udienza collegiale dell'1.04.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 25.09.2024 il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione avanzata dalla società reclamante nella procedura esecutiva immobiliare n. 16/2022 dichiarandola inammissibile;
Avverso tale ordinanza proponeva reclamo la società facendo rilevare, - Parte_1 richiamando sul punto un precedente del Tribunale di Napoli - che per quanto l'occasione della verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, ovvero del riscontro di eventuali vizi insanabili degli atti esecutivi ovvero della loro inefficacia possa essere la proposizione di una opposizione esecutiva dei debitori, resta fermo il potere del G.E. – che dirige il processo esecutivo
– di scrutinare la sussistenza (che può anche sopravvenire alla sua instaurazione del processo) delle suddette condizioni tra cui rientra senz'altro la legittimazione attiva di chi intraprende l'azione medesima. La reclamante, eccepiva, quindi, che il primo giudice avesse errato nel dichiarare inammissibile l'istanza, nonostante la non avesse dimostrato di essere titolare del Controparte_1 credito, azionato nella procedura esecutiva, e chiedeva, in riforma del provvedimento gravato, di inibire la vendita dei beni immobili pignorati Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, con l'Ordinanza del 21.12.2024 oggi impugnata così decideva:
“A. DICHIARA il reclamo inammissibile;
B. CONDANNA la al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 3.228,00 per onorari, oltre al rimborso
[...] forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C. DÁ atto dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n.
115/2002.”
Il Tribunale riteneva, infatti, il reclamo inammissibile, osservando che il rimedio di carattere generale, previsto dall'ordinamento, nei confronti dei provvedimenti, adottati dal Giudice dell'Esecuzione, è rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617, comma 2, c.p.c., mentre il reclamo al Collegio costituisce, invece, un mezzo di impugnazione tipico, esperibile nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è costituito dal decreto, emesso in data
25.09.2024, con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile, l'istanza di sospensione della vendita all'incanto, formulata dalla debitrice, contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta, depositata nella procedura esecutiva de qua in data 20.09.2024, tale provvedimento si sarebbe, al più, dovuto impugnare con ricorso ex art.617, comma 2, c.p.c. da depositare, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla comunicazione dell'atto opposto
Con ricorso qualificato ex art. 739 cpc, depositato telematicamente il 27.01.2025 la società
[...]
ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Bari censurandolo con diversi Parte_1 motivi.
Costituitasi la ha dedotto l'inammissibilità/infondatezza del ricorso di Controparte_1 cui ha chiesto il rigetto. All'udienza collegiale dell'1.04.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
Il reclamo va dichiarato inammissibile.
La decisione impugnata è costituita da un decreto pronunciato dal tribunale, in composizione collegiale, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità di un reclamo, proposto dal debitore, avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile l'istanza con cui si chiedeva di inibire la vendita dei beni immobili pignorati.
Il tribunale ha ritenuto che tale provvedimento non fosse reclamabile, in quanto non richiamato dalla legge, ma impugnabile esclusivamente con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi.
Il ricorrente insiste nel sostenere che il provvedimento del giudice dell'esecuzione dovesse invece ritenersi reclamabile e lo ha impugnato in questa sede ex art. 739 cpc.
Rileva la Corte che, anche a volere accedere alla prospettazione del ricorrente (secondo il quale il provvedimento del giudice dell'esecuzione doveva ritenersi reclamabile in quanto avente ad oggetto la sospensione del processo esecutivo), il presente ricorso risulta in ogni caso inammissibile, in quanto, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte – ex plurimis Cass. ordinanza n. 6929 del 2 marzo 2022- che non v'è motivo di disattendere, i provvedimenti emessi dal collegio a definizione del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., non sono in nessun caso impugnabili neppure con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; ciò è a dirsi sia con riguardo al reclamo relativo ai provvedimenti cautelari sulle istanze di sospensione ovvero di provvedimenti indilazionabili emessi dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 624
e/o 618 c.p.c.
Altrettanto è a dirsi, in linea generale, con riguardo ai provvedimenti collegiali sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. in relazione alle decisioni del giudice monocratico su istanze cautelari, anche laddove se ne deduca la nullità, l'inesistenza o l'assoluta abnormità.
Peraltro, lo stesso art. 739 cpc, richiamato dall'odierna reclamante prevede all'ultimo comma che
“Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile di bassa complessità, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate).
Ricorrono le condizioni perché l'appellante sia dichiarata tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da società
[...] avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Bari n. 22367/2024, pubblicata in data Parte_1
21.12.2024 nel proc. N. 10439/24, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il reclamo;
2) condanna società alla rifusione in favore di la Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per
[...] onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
3) dichiara società tenuta al pagamento di un importo pari al contributo Parte_1 unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Così deciso, camera di consiglio dell'1.04.2025
Il Presidente est.
(Maria Mitola)