Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2011 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. ANDRIUOLO JUSI e dall'avv. PIAZZA LUCA;
matrimonio celebrato in SAN AU AS il 31/08/2014 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
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la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) …omissis…
2) Dare atto che la casa coniugale sita in San Mauro Pascoli (FC), Via F. Fellini n. 78, in comproprietà tra i ricorrenti, verrà assegnata alla Sig.ra la quale Parte_1 vi vivrà unitamente alla figlia;
entro il 31 ottobre 2024 provvederà alla Per_1 intestazione a sé di ogni utenza e imposta/tassa da lei dovuta in qualità di assegnataria. Si dà atto che, in accordo tra le parti il Sig. ha lasciato la casa CP_1 coniugale dall'estate 2023. Resta inteso che tutti gli importi corrispondenti alle bollette e ai costi di Imu, Tari, Tasi sono a carico della Sig.ra dal giugno 2023. Tutti i mobili, gli Parte_1 arredi e i suppellettili della casa coniugale rimangono in disponibilità alla Sig.ra per effetto dell'assegnazione della casa coniugale, oltre a tutti gli effetti Parte_1 personali della moglie e della figlia. Le spese condominiali di natura ordinaria saranno a carico di mentre Parte_1 le spese di natura straordinaria saranno a carico di ciascun comproprietario per la quota di proprietà dovranno sempre pagate per ciascuna ragione di pagamento direttamente all'amministratore condominiale.
3) Dichiarare che la figlia minore sarà collocata in via prevalente presso la madre e affidata in via condivisa a entrambi i genitori.
4) Dichiarare che ciascun genitore si impegnerà a collaborare in modo sincero e solidale con l'altro genitore, secondo i principi di correttezza e buona fede, affinché siano rispettati i provvedimenti dettati in favore della prole, garantendo il pieno ed effettivo rispetto della minore alla bigenitorialità e il diritto della minore a mantenere in modo significativo i rapporti con ciascun genitore e i nonni e parenti di entrambi i rami genitoriali. I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione sereno e stabile, cercando di agevolare l'uno ovvero l'altro nell'esercizio del rispettivo diritto di visita e i contatti telefonici con il figlia, sempre compatibilmente alle esigenze ed alla necessità dei minori e preferendo il padre ovvero la madre, in caso di impossibilità a rimanere con la figlia durante i giorni in cui è affidata a loro. I genitori si impegnano, altresì, a modificare – eventualmente – anche i giorni di visita così come stabiliti nel calendario contenuto nel presente accordo nel caso di esigenze lavorative improrogabili ed immodificabili, e solo per gli stessi motivi a cambiare i giorni di permanenza presso le proprie residenze. L'esercizio della potestà genitoriale è svolto da entrambi i genitori, quindi le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore presso cui il minore si troverà nel momento in cui la decisione dovrà essere assunta, mentre per quelle di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, saranno
2 assunte solo di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
5) Dichiarare che in virtù di quanto scritto sopra, al padre sarà consentito vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della figlia minore e al suo stato di salute e comunque le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere la figlia una sera a settimana (individuata, salvo diverso accordo nel giovedì) con pernotto individuata nel giovedì e due giorni consecutivi dalle ore 09:00 circa della mattina della domenica al martedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o a casa della madre.
6) Dichiarare che la figlia trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.12 alle ore 10,00 del 30.12 o dal
30.12 al 06.01-stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25 Aprile, 1° Maggio etc.). L'alternanza verrà iniziata dalla madre salvo diverso accordo tra le parti per i rispettivi impegni lavorativi. Si stabilisce, che i giorni di esercizio di visita potranno essere modificati o saltati solo ed esclusivamente per motivi improrogabili. Resta inteso che il padre potrà vedere la figlia, con preavviso di almeno un giorno, quando lo vorrà, sempre compatibilmente allo stato di salute e agli impegni scolastici e sportivi della figlia. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà rimanere con la figlia quindici giorni anche non consecutivi che verranno comunicati all'altro, di anno in anno, entro il 20 maggio, allorquando ciascuno comunicherà all'altro genitore i momenti ed i luoghi di vacanza ovvero gli eventuali cambiamenti che necessitano nel calendario ordinario. Qualora i genitori dovessero assentarsi per un giorno o più giorni, il genitore assente, a meno che non si siano verificate circostanze non tutelanti per la minore, dovranno chiedere la disponibilità a gestire all'altro genitore prima che a Per_1 terzi e dovranno sempre comunicare la propria assenza protratta per più di due giorni.
7) Poiché la Sig.ra teme che il Sig. possa abusare o eccedere anche Pt_1 CP_1 solo occasionalmente nell'assunzione di sostanze alcoliche, le parti convengono che, qualora il padre dovesse recarsi a prendere la figlia - o trovarsi con la stessa - manifestando comportamenti aggressivi anche solo verbalmente indotti dall'alcool e che non siano tutelanti per la minore, la madre sarà legittimata a non consegnarla sino a quando il sig. esibirà analisi del Sert dalle quali emerga la non CP_1 assunzione di sostanze, fermo comunque la possibilità di un dialogo telefonico tra padre e figlia.
3 Qualora la sig.ra abusasse di tale “discrezionalità” e impedisse Pt_1 illegittimamente al padre di tenere con sé la propria figlia accampando un abuso di alcol o un comportamento non consono inveritiero, dopo il secondo ingiusto rifiuto della ella non potrà più godere della suesposta clausola n. 7) e dunque non Pt_1 potrà godere della discrezionalità per impedire al di prendere e portare con CP_1 sé la figlia.
8) Stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, della figlia verrà trascorso con i genitori suddividendo il momento della cena e del pranzo ad anni alternati, qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
9) Stabilire che le parti, in caso di difficoltà ad assumere in armonia decisioni e/o scelte nell'interesse della minore dichiarano sin da ora la propria disponibilità a farsi coadiuvare da un professionista da loro scelto.
10) Dichiarare che entrambi i genitori danno il proprio assenso al rilascio del passaporto per la minore.
11) Stabilire che il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma complessiva di € 315,00, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in favore di entro e non oltre il 15 di ogni mese. Tale Parte_1 somma sarà rivalutabile secondo gli indici Istat.
12) Stabilire che il Sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie sostenute per la figlia e come individuate nel protocollo del Tribunale di Forlì in uso al momento della firma del presente atto.
13) Stabilire che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta entro i dieci giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro dieci giorni dall'esibizione del documento di spesa.
14) Stabilire che, nell'interesse della figlia, il sig. rinuncia al proprio 50% CP_1 dell'assegno unico e dunque, la sig.ra potrà richiedere tutto l'importo Pt_1
(ovvero il 100 %) dell'assegno unico universale.
15) Dare atto che i ricorrenti dichiarano reciprocamente di essere dotati di capacità lavorativa e di essere economicamente autosufficienti, quindi di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
4 16) Dare atto che il Sig. provvederà a ritirare dalla casa coniugale alcuni CP_1 capi di abbigliamento appartenenti a sé e rimasti nella casa.
17) I compensi professionali riferiti ai procuratori incaricati dai coniugi per il presente giudizio saranno posti a carico di ciascuna parte con obbligo di dividere nella misura del 50% le spese per l'introduzione del presente giudizio, con rinuncia alla solidarietà così come disposta dall'art. 13 comma 8 c.d.
PRENDE ATTO
che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN AU AS (atto N. 35, P. 2, Serie A, anno 2014).
Forlì, 01/02/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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